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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 85/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
03/07/2024 promossa
d a
OGGETTO:
e , IN PROPRIO E QUALI Parte_1 Parte_2
Responsabilità SOCI DI rappresentati e difesi Controparte_1 professionale dall'avv. PIRRO ANTONELLA, elettivamente domiciliati in VIA PONTE
SEVESO 41 20125 MILANO presso il difensore avv. PIRRO ANTONELLA
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 13 , rappresentato e difeso dall'avv. BRAMBILLA Controparte_2
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA CISAPLINA
198 20069 VAPRIO D'ADDA presso il difensore avv. BRAMBILLA
DANIELE
APPELLATO
E c o n t r o
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
VALAGUSSA MARIA CRISTINA elettivamente domiciliato in VIA XX
SETTEMBRE, 19 MONZA presso il difensore avv. VALAGUSSA MARIA
CRISTINA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione terza-
pubblicata in data 17.12.2021 con il n. 2371/21.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 2371/2021 del Tribunale di Bergamo, sez. III civile, Giudice
D.ssa Mazzoni, pubblicata in data 17.12.2021
IN VIA PRELIMINARE, stante la proposizione della querela di falso,
disporre la sospensione del presente procedimento fissando termine perentorio per la riassunzione della causa di falso avanti il Tribunale competente;
NEL MERITO, in totale riforma della sentenza impugnata, Condannare il pagina 2 di 13 Dott. a risarcire alla sig.ra il danno Controparte_2 Parte_1
patrimoniale equivalente all'ammontare delle sanzioni tributarie ed interessi di mora, pari ad € 64.565,88, posti a carico della attrice, per effetto della cartella esattoriale 01920130140003289 riferita all'anno di imposta 2006 e dell'avviso di accertamento n. T9F01C103449/2012 riferito all'anno di imposta 2007, in conseguenza dell'inadempimento del professionista, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia risarcibile. - Condannare,
inoltre, il Dott. a risarcire alla sig.ra , in qualità Controparte_2 Parte_1
di socia al 50 % della SC DI PE GI & C. S.n.c. il danno patrimoniale equivalente all'ammontare pro quota delle sanzioni ed interessi di mora, pari ad € 76.470,55, posti a suo carico in quanto socio illimitatamente responsabile della predetta società in nome collettivo, sanzioni derivanti dalla mancata dichiarazione dei redditi di impresa per l'anno di imposta 2006 e dei valori di bilancio IVA ed IRAP per l'anno di imposta 2007, relativi alla società SC DI GI PE & C. S.n.c. , con riferimento alla cartella esattoriale 03520130010686962 e all'avviso di accertamento n.
T9M020101139/2012. - Condannare il Rag. a risarcire alla Controparte_2
sig.ra i danni morali derivanti dalla chiusura forzata della società Parte_1
SC DI GI PE & C. S.n.c. di cui l'attrice era socia al 50%,
che si quantificano in € 20.000,00 o nella misura che sarà ritenuta di giustizia,
da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. –
Rigettare la domanda riconvenzionale formulata nei confronti Parte_1
pagina 3 di 13 per la somma complessiva di € 34.102,93 in quanto illegittima e irricevibile inoltre - Condannare il Dott. a risarcire al sig. AN Controparte_2
EP il danno patrimoniale equivalente all'ammontare delle sanzioni tributarie ed interessi di mora, pari ad € 63.622,74, posti a carico dell'attore,
per effetto della cartella esattoriale n. 01920130140958866 riferita all'anno di imposta 2006 e dell'avviso di accertamento n. T9F01C103444/2012 riferito all'anno di imposta 2007, in conseguenza dell'inadempimento del professionista, ovvero.
- Condannare, inoltre, il Dott. a risarcire al sig. EP Controparte_2
AN, in qualità di socio al 50 % della SC DI PE GI &
C. S.n.c. il danno patrimoniale equivalente all'ammontare pro quota delle sanzioni ed interessi di mora, pari ad € 76.470,55, posti a suo carico in quanto socio illimitatamente responsabile della predetta società in nome collettivo,
sanzioni derivanti dalla mancata dichiarazione dei redditi di impresa per l'anno di imposta 2006 e dei valori di bilancio IVA ed IRAP per l'anno di imposta 2007, relativi alla società SC DI GI PE & C.
S.n.c. , con riferimento alla cartella esattoriale 03520130010686962 e all'avviso di accertamento n. T9M020101139/2012.
- Condannare il Rag. a risarcire all'attore i danni morali Controparte_2
derivanti dalla chiusura forzata della società SC DI GI PE
& C. S.n.c. che si quantificano in € 20.000,00 o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. –
pagina 4 di 13 Rigettare la domanda riconvenzionale formulata nei confronti Parte_1
per la somma complessiva di € 25.975,58 in quanto illegittima e irricevibile.
Spese doppio grado di giudizio rifuse.
: CP_4
Chiede il rigetto delle domande tutte proposte con l'atto di appello e la condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare tenuta e condannare la compagnia LOs, in persona del legale rappresentante pro tempore per l'Italia a tenere integralmente sollevato e indenne il rag. da ogni conseguenza pregiudizievole, per Controparte_2
capitale, interessi, rivalutazione e spese, avesse a derivargli dal presente giudizio
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio
Di Parte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza disattesa e preso atto dell'indisponibilità di LOs ad accettare il contraddittorio su nuove domande e/o nuove eccezioni e/o nuove istanze eventualmente ex adverso proposte, così giudicare:
In via preliminare
- Rigettare l'appello proposto dai IG e EP AN in Parte_1
quanto inammissibile e/o improcedibile ex art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appello proposto una ragionevole probabilità di accoglimento. pagina 5 di 13 - Dichiarare inammissibile e per l'effetto respingere la domanda di querela di falso formulata in via incidentale nel presente giudizio ai sensi dell'art. 221
c.p.c. dagli appellanti Signora e Signor EP AN per i Parte_1
motivi esposti in atti.
In via principale per le ragioni illustrate nel suesteso atto, rigettare l'appello proposto dai IG e EP AN e, per l'effetto Parte_1
confermare la sentenza n. 2371/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo e pubblicata in data 17.12.2021 nella parte in cui ha rigettato le domande proposte dai IG e EP AN nei confronti del Dott. Parte_1
con conseguente assorbimento delle domande di indennizzo Controparte_2
e di condanna proposte nei confronti dei LOs con riferimento al rischio di cui al Certificato di Assicurazione n. AE000031125.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello principale proposti dai IG e EP AN nei confronti Parte_1
del Dott. respingere le domande di manleva e di garanzia Controparte_2
assicurativa che dovessero essere avanzate dal Dott. (e/o di Controparte_2
qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti dei LOs con riferimento al rischio assunto con il Certificato di Assicurazione n. AE000031125 - in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti o richiamati in atti - e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo a LOs.
pagina 6 di 13 In via ulteriormente subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dei
IG e EP AN nei confronti del Dott. Parte_1 [...]
nonchè di accoglimento delle domande eventualmente (ri)proposte CP_2
dal Dott. nei confronti dei LOs con riferimento al rischio Controparte_2
assunto con il Certificato di Assicurazione n. AE000031125, e di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo LOs medesima, determinare tale obbligo circoscrivendolo alla quota di responsabilità direttamente imputabile al Dott. , entro il limite massimo di indennizzo di Controparte_2
€ 1.000.000,00.=, previa sua eventuale riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., e previa detrazione in ogni caso della franchigia (pari ad €
1.000,00.=).
In ogni caso: con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, spese da porsi a carico degli odierni appellanti in conformità al principio di causalità
della lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2371/21, rigettava la domanda proposta da e EP AN, in proprio ed in qualità di soci Parte_1
della cancellata in data 14.12.2015, di Controparte_5
condanna del rag. al risarcimento dei danni causati dal Controparte_2
dedotto inadempimento al contratto di prestazione d'opera professionale protrattosi dal 2033 al 2015 avente ad oggetto la gestione degli adempimenti pagina 7 di 13 giuslavoristici e fiscali della società; accoglieva la domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento dei compensi dovuti al commercialista
(di € 31.969,31 ex art. 2312 c.c. per l'attività svolta dal Parte_1
convenuto a favore della società e di € Controparte_5
2.133,62 per l'attività svolta dal convenuto a favore dell'attrice personalmente,
nonché di € 25.489,51 EP AN ex art. 2312 c.c. per l'attività svolta dal convenuto a favore della società e di Controparte_5
€ 486,07 per l'attività svolta dal convenuto a favore dell'attore personalmente,
previa decurtazione dell'importo complessivo di € 595,00 dalle somme dovute dagli attori in qualità di ex soci della predetta società); condannava il solo
EP AN al pagamento di € 1.780 ex art. 96 c.p.c..
Le spese del convenuto e di compagnia chiamata in Parte_3
garanzia dal commercialista, venivano poste a carico degli attori.
La motivazione adottata dal Tribunale, per quanto ancora rileva in relazione ai motivi di appello, era la seguente.
aveva prodotto una scrittura privata datata 3.1.2013 Controparte_2
sottoscritta da EP AN, che non l'aveva disconosciuta, con la quale lo esonerava da ogni responsabilità che copriva interamente le contestazioni al suo operato che fondavano le domande proposte nel giudizio.
Esaminava quindi la sola posizione di . Parte_1
La tardività dell'impugnazione degli avvisi di accertamento secondo parte pagina 8 di 13 attrice aveva impedito di poter accedere alla vantaggiosa procedura di adesione in autotutela.
L'istanza era stata depositata il 3 gennaio 2013, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, avvenuta il 31 ottobre 2012, circostanza a loro dire nota al commercialista, che però aveva allegato di aver appreso dalla stessa, nel Pt_1
corso di un incontro presso il suo studio in data 6 novembre 2012, che l'avviso di accertamento era stato notificato “il giorno prima”.
Tuttavia, il Tribunale concludeva che non potesse ascriversi alcuna responsabilità al commercialista, che aveva ricevuto la falsa informazione che la notifica fosse avvenuta il 5 novembre, come provato: dal fatto che la stessa aveva apposto la dicitura “ricevuta 5.11.2012” sull'avviso di Pt_1
accertamento; che tale data era stata riportata anche nella dichiarazione sottoscritta da EP AN, all'epoca legale rappresentante della società
ed era stata ripresa anche nella contestazione disciplinare inviata da SC alla dipendente per aver commesso di comunicare ai soci che CP_6
l'avviso era pervenuto nella data sbagliata.
Infine, nell'avviso di accertamento consegnato al dottor CP_2
diversamente da quanto allegato da non vi era alcun timbro con Pt_1
l'attestazione della notifica al 31.10.2012.
Alla luce delle informazioni ricevute, doveva ritenersi che il commercialista aveva eseguito il mandato ricevuto con la diligenza media richiesta dall'art.
pagina 9 di 13 1176 comma II c.c.
La domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei compensi era accolta poiché gli attori avevano contestato tardivamente (nella sola memoria istruttoria depositata nel termine concesso ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) le allegazioni del commercialista riguardo alle prestazioni svolte nella comparsa di costituzione (elencate nelle note prodotte con i documenti 11/21), sicchè si dovevano considerare provate ex art. 115 c.p.c., mentre le prove testimoniali non avevano provato l'asserita remissione del debito.
EP AN aveva agito contro il commercialista nonostante avesse sottoscritto la dichiarazione di espressa manleva, condotta che giustificava la sanzione prevista dall'art. 96 comma I c.p.c.
La sentenza veniva gravata da EP AN e . Parte_1
Si costituivano e Controparte_2 Parte_3
All'udienza del 3 luglio 2024 la causa passava in decisione.
Con ordinanza del 5.11.2024 era rimessa sul ruolo per acquisire l'originale del documento oggetto di querela di falso.
All'odierna udienza la causa è stata discussa mediante deposito di note scritte,
seguite dal deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico complesso motivo gli appellanti:
pagina 10 di 13 1)propongono querela di falso avverso la scrittura privata del 3.1.2013 a firma di EP AN, poiché: era un documento artatamente costituito, come provato dal fatto che la dichiarazione di manleva era contenuta in una prima pagina, slegata dalla successiva contenente la delega a depositare le due istanze di adesione, asseritamente rilasciata in data 3 gennaio 2013 (data riempita a mano); seguiva un'apposizione di data certa in ulteriore pagina,
anch'essa slegata dalla successiva in ulteriore foglio, disgiunto dalle pagine precedenti;
II)lamentano la valutazione non condivisibile sul corretto adempimento al mandato professionale;
III)rispetto all'accoglimento della domanda riconvenzionale, deducono travisamento del principio dell'onere della prova;
IV) si dolgono dell'erronea condanna al pagamento della sanzione per lite temeraria, da valutarsi all'esito della querela di falso.
Visionato il documento oggetto della querela di falso questa Corte ritiene di non dover provvedere alla sospensione del giudizio per rimettere gli atti al
Tribunale in applicazione del disposto dell'art. 350 c.p.c..
Si richiede – anche i fini del rispetto del principio costituzione del giusto processo - l'accertamento della rilevanza del documento, comprensivo di una valutazione della ritualità della querela, con vaglio esteso al profilo delle allegazioni e delle prove offerte.
La querela è stata proposta nell'atto di citazione in appello da un difensore pagina 11 di 13 privo della procura speciale richiesta a pena di nullità dall'art. 221 c.p.c.
comma secondo, l'atto non è stato sottoscritto dalla parte personalmente, né il vizio di forma della procura può essere sanato dalla indicazione generica contenuta nella procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
Il secondo profilo contiene un'allegazione nuova relativo all'inadempimento del professionista (aver proposto l'impugnazione l'ultimo giorno utile),
inammissibile ex art. 345 c.p.c. che dimostra acquiescenza alle ragioni addotte dal Tribunale sul fatto che all'appellato fosse stata fornita l'informazione inesatta sulla data di notifica dell'avviso di accertamento, sul quale era stato fondato il rigetto della domanda risarcitoria.
Il terzo profilo non coglie nel segno.
Nella formulazione della doglianza gli appellanti ammettono di non aver proposto le contestazioni loro richieste nella memoria ex art. 183 comma I
c.p.c. ma soltanto nella memoria deputata alle deduzioni istruttorie, così
confermando quanto dedotto dal Tribunale in ordine alla formazione della prova sull'esecuzione delle prestazioni professionali ad opera dell'appellato per mancata contestazione tempestiva (art. 115 c.p.c.).
Il quarto profilo è assorbito dal rigetto dell'istanza di ammissione della querela di falso.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, soccombenti, al rimborso in favore sia dell'appellato che della compagnia appellata delle pagina 12 di 13 spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri delle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato).
Ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2371/21 del
Tribunale di Bergamo, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti al rimborso delle spese processuali sostenute dagli appellati, che liquida per ognuno in € 9.991 (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge.
Ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Brescia, 12 febbraio 2024
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella EP Serao
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 85/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
03/07/2024 promossa
d a
OGGETTO:
e , IN PROPRIO E QUALI Parte_1 Parte_2
Responsabilità SOCI DI rappresentati e difesi Controparte_1 professionale dall'avv. PIRRO ANTONELLA, elettivamente domiciliati in VIA PONTE
SEVESO 41 20125 MILANO presso il difensore avv. PIRRO ANTONELLA
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 13 , rappresentato e difeso dall'avv. BRAMBILLA Controparte_2
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA CISAPLINA
198 20069 VAPRIO D'ADDA presso il difensore avv. BRAMBILLA
DANIELE
APPELLATO
E c o n t r o
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
VALAGUSSA MARIA CRISTINA elettivamente domiciliato in VIA XX
SETTEMBRE, 19 MONZA presso il difensore avv. VALAGUSSA MARIA
CRISTINA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione terza-
pubblicata in data 17.12.2021 con il n. 2371/21.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 2371/2021 del Tribunale di Bergamo, sez. III civile, Giudice
D.ssa Mazzoni, pubblicata in data 17.12.2021
IN VIA PRELIMINARE, stante la proposizione della querela di falso,
disporre la sospensione del presente procedimento fissando termine perentorio per la riassunzione della causa di falso avanti il Tribunale competente;
NEL MERITO, in totale riforma della sentenza impugnata, Condannare il pagina 2 di 13 Dott. a risarcire alla sig.ra il danno Controparte_2 Parte_1
patrimoniale equivalente all'ammontare delle sanzioni tributarie ed interessi di mora, pari ad € 64.565,88, posti a carico della attrice, per effetto della cartella esattoriale 01920130140003289 riferita all'anno di imposta 2006 e dell'avviso di accertamento n. T9F01C103449/2012 riferito all'anno di imposta 2007, in conseguenza dell'inadempimento del professionista, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia risarcibile. - Condannare,
inoltre, il Dott. a risarcire alla sig.ra , in qualità Controparte_2 Parte_1
di socia al 50 % della SC DI PE GI & C. S.n.c. il danno patrimoniale equivalente all'ammontare pro quota delle sanzioni ed interessi di mora, pari ad € 76.470,55, posti a suo carico in quanto socio illimitatamente responsabile della predetta società in nome collettivo, sanzioni derivanti dalla mancata dichiarazione dei redditi di impresa per l'anno di imposta 2006 e dei valori di bilancio IVA ed IRAP per l'anno di imposta 2007, relativi alla società SC DI GI PE & C. S.n.c. , con riferimento alla cartella esattoriale 03520130010686962 e all'avviso di accertamento n.
T9M020101139/2012. - Condannare il Rag. a risarcire alla Controparte_2
sig.ra i danni morali derivanti dalla chiusura forzata della società Parte_1
SC DI GI PE & C. S.n.c. di cui l'attrice era socia al 50%,
che si quantificano in € 20.000,00 o nella misura che sarà ritenuta di giustizia,
da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. –
Rigettare la domanda riconvenzionale formulata nei confronti Parte_1
pagina 3 di 13 per la somma complessiva di € 34.102,93 in quanto illegittima e irricevibile inoltre - Condannare il Dott. a risarcire al sig. AN Controparte_2
EP il danno patrimoniale equivalente all'ammontare delle sanzioni tributarie ed interessi di mora, pari ad € 63.622,74, posti a carico dell'attore,
per effetto della cartella esattoriale n. 01920130140958866 riferita all'anno di imposta 2006 e dell'avviso di accertamento n. T9F01C103444/2012 riferito all'anno di imposta 2007, in conseguenza dell'inadempimento del professionista, ovvero.
- Condannare, inoltre, il Dott. a risarcire al sig. EP Controparte_2
AN, in qualità di socio al 50 % della SC DI PE GI &
C. S.n.c. il danno patrimoniale equivalente all'ammontare pro quota delle sanzioni ed interessi di mora, pari ad € 76.470,55, posti a suo carico in quanto socio illimitatamente responsabile della predetta società in nome collettivo,
sanzioni derivanti dalla mancata dichiarazione dei redditi di impresa per l'anno di imposta 2006 e dei valori di bilancio IVA ed IRAP per l'anno di imposta 2007, relativi alla società SC DI GI PE & C.
S.n.c. , con riferimento alla cartella esattoriale 03520130010686962 e all'avviso di accertamento n. T9M020101139/2012.
- Condannare il Rag. a risarcire all'attore i danni morali Controparte_2
derivanti dalla chiusura forzata della società SC DI GI PE
& C. S.n.c. che si quantificano in € 20.000,00 o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. –
pagina 4 di 13 Rigettare la domanda riconvenzionale formulata nei confronti Parte_1
per la somma complessiva di € 25.975,58 in quanto illegittima e irricevibile.
Spese doppio grado di giudizio rifuse.
: CP_4
Chiede il rigetto delle domande tutte proposte con l'atto di appello e la condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare tenuta e condannare la compagnia LOs, in persona del legale rappresentante pro tempore per l'Italia a tenere integralmente sollevato e indenne il rag. da ogni conseguenza pregiudizievole, per Controparte_2
capitale, interessi, rivalutazione e spese, avesse a derivargli dal presente giudizio
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio
Di Parte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza disattesa e preso atto dell'indisponibilità di LOs ad accettare il contraddittorio su nuove domande e/o nuove eccezioni e/o nuove istanze eventualmente ex adverso proposte, così giudicare:
In via preliminare
- Rigettare l'appello proposto dai IG e EP AN in Parte_1
quanto inammissibile e/o improcedibile ex art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appello proposto una ragionevole probabilità di accoglimento. pagina 5 di 13 - Dichiarare inammissibile e per l'effetto respingere la domanda di querela di falso formulata in via incidentale nel presente giudizio ai sensi dell'art. 221
c.p.c. dagli appellanti Signora e Signor EP AN per i Parte_1
motivi esposti in atti.
In via principale per le ragioni illustrate nel suesteso atto, rigettare l'appello proposto dai IG e EP AN e, per l'effetto Parte_1
confermare la sentenza n. 2371/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo e pubblicata in data 17.12.2021 nella parte in cui ha rigettato le domande proposte dai IG e EP AN nei confronti del Dott. Parte_1
con conseguente assorbimento delle domande di indennizzo Controparte_2
e di condanna proposte nei confronti dei LOs con riferimento al rischio di cui al Certificato di Assicurazione n. AE000031125.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello principale proposti dai IG e EP AN nei confronti Parte_1
del Dott. respingere le domande di manleva e di garanzia Controparte_2
assicurativa che dovessero essere avanzate dal Dott. (e/o di Controparte_2
qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti dei LOs con riferimento al rischio assunto con il Certificato di Assicurazione n. AE000031125 - in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti o richiamati in atti - e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo a LOs.
pagina 6 di 13 In via ulteriormente subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dei
IG e EP AN nei confronti del Dott. Parte_1 [...]
nonchè di accoglimento delle domande eventualmente (ri)proposte CP_2
dal Dott. nei confronti dei LOs con riferimento al rischio Controparte_2
assunto con il Certificato di Assicurazione n. AE000031125, e di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo LOs medesima, determinare tale obbligo circoscrivendolo alla quota di responsabilità direttamente imputabile al Dott. , entro il limite massimo di indennizzo di Controparte_2
€ 1.000.000,00.=, previa sua eventuale riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., e previa detrazione in ogni caso della franchigia (pari ad €
1.000,00.=).
In ogni caso: con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, spese da porsi a carico degli odierni appellanti in conformità al principio di causalità
della lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2371/21, rigettava la domanda proposta da e EP AN, in proprio ed in qualità di soci Parte_1
della cancellata in data 14.12.2015, di Controparte_5
condanna del rag. al risarcimento dei danni causati dal Controparte_2
dedotto inadempimento al contratto di prestazione d'opera professionale protrattosi dal 2033 al 2015 avente ad oggetto la gestione degli adempimenti pagina 7 di 13 giuslavoristici e fiscali della società; accoglieva la domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento dei compensi dovuti al commercialista
(di € 31.969,31 ex art. 2312 c.c. per l'attività svolta dal Parte_1
convenuto a favore della società e di € Controparte_5
2.133,62 per l'attività svolta dal convenuto a favore dell'attrice personalmente,
nonché di € 25.489,51 EP AN ex art. 2312 c.c. per l'attività svolta dal convenuto a favore della società e di Controparte_5
€ 486,07 per l'attività svolta dal convenuto a favore dell'attore personalmente,
previa decurtazione dell'importo complessivo di € 595,00 dalle somme dovute dagli attori in qualità di ex soci della predetta società); condannava il solo
EP AN al pagamento di € 1.780 ex art. 96 c.p.c..
Le spese del convenuto e di compagnia chiamata in Parte_3
garanzia dal commercialista, venivano poste a carico degli attori.
La motivazione adottata dal Tribunale, per quanto ancora rileva in relazione ai motivi di appello, era la seguente.
aveva prodotto una scrittura privata datata 3.1.2013 Controparte_2
sottoscritta da EP AN, che non l'aveva disconosciuta, con la quale lo esonerava da ogni responsabilità che copriva interamente le contestazioni al suo operato che fondavano le domande proposte nel giudizio.
Esaminava quindi la sola posizione di . Parte_1
La tardività dell'impugnazione degli avvisi di accertamento secondo parte pagina 8 di 13 attrice aveva impedito di poter accedere alla vantaggiosa procedura di adesione in autotutela.
L'istanza era stata depositata il 3 gennaio 2013, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, avvenuta il 31 ottobre 2012, circostanza a loro dire nota al commercialista, che però aveva allegato di aver appreso dalla stessa, nel Pt_1
corso di un incontro presso il suo studio in data 6 novembre 2012, che l'avviso di accertamento era stato notificato “il giorno prima”.
Tuttavia, il Tribunale concludeva che non potesse ascriversi alcuna responsabilità al commercialista, che aveva ricevuto la falsa informazione che la notifica fosse avvenuta il 5 novembre, come provato: dal fatto che la stessa aveva apposto la dicitura “ricevuta 5.11.2012” sull'avviso di Pt_1
accertamento; che tale data era stata riportata anche nella dichiarazione sottoscritta da EP AN, all'epoca legale rappresentante della società
ed era stata ripresa anche nella contestazione disciplinare inviata da SC alla dipendente per aver commesso di comunicare ai soci che CP_6
l'avviso era pervenuto nella data sbagliata.
Infine, nell'avviso di accertamento consegnato al dottor CP_2
diversamente da quanto allegato da non vi era alcun timbro con Pt_1
l'attestazione della notifica al 31.10.2012.
Alla luce delle informazioni ricevute, doveva ritenersi che il commercialista aveva eseguito il mandato ricevuto con la diligenza media richiesta dall'art.
pagina 9 di 13 1176 comma II c.c.
La domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei compensi era accolta poiché gli attori avevano contestato tardivamente (nella sola memoria istruttoria depositata nel termine concesso ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) le allegazioni del commercialista riguardo alle prestazioni svolte nella comparsa di costituzione (elencate nelle note prodotte con i documenti 11/21), sicchè si dovevano considerare provate ex art. 115 c.p.c., mentre le prove testimoniali non avevano provato l'asserita remissione del debito.
EP AN aveva agito contro il commercialista nonostante avesse sottoscritto la dichiarazione di espressa manleva, condotta che giustificava la sanzione prevista dall'art. 96 comma I c.p.c.
La sentenza veniva gravata da EP AN e . Parte_1
Si costituivano e Controparte_2 Parte_3
All'udienza del 3 luglio 2024 la causa passava in decisione.
Con ordinanza del 5.11.2024 era rimessa sul ruolo per acquisire l'originale del documento oggetto di querela di falso.
All'odierna udienza la causa è stata discussa mediante deposito di note scritte,
seguite dal deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico complesso motivo gli appellanti:
pagina 10 di 13 1)propongono querela di falso avverso la scrittura privata del 3.1.2013 a firma di EP AN, poiché: era un documento artatamente costituito, come provato dal fatto che la dichiarazione di manleva era contenuta in una prima pagina, slegata dalla successiva contenente la delega a depositare le due istanze di adesione, asseritamente rilasciata in data 3 gennaio 2013 (data riempita a mano); seguiva un'apposizione di data certa in ulteriore pagina,
anch'essa slegata dalla successiva in ulteriore foglio, disgiunto dalle pagine precedenti;
II)lamentano la valutazione non condivisibile sul corretto adempimento al mandato professionale;
III)rispetto all'accoglimento della domanda riconvenzionale, deducono travisamento del principio dell'onere della prova;
IV) si dolgono dell'erronea condanna al pagamento della sanzione per lite temeraria, da valutarsi all'esito della querela di falso.
Visionato il documento oggetto della querela di falso questa Corte ritiene di non dover provvedere alla sospensione del giudizio per rimettere gli atti al
Tribunale in applicazione del disposto dell'art. 350 c.p.c..
Si richiede – anche i fini del rispetto del principio costituzione del giusto processo - l'accertamento della rilevanza del documento, comprensivo di una valutazione della ritualità della querela, con vaglio esteso al profilo delle allegazioni e delle prove offerte.
La querela è stata proposta nell'atto di citazione in appello da un difensore pagina 11 di 13 privo della procura speciale richiesta a pena di nullità dall'art. 221 c.p.c.
comma secondo, l'atto non è stato sottoscritto dalla parte personalmente, né il vizio di forma della procura può essere sanato dalla indicazione generica contenuta nella procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
Il secondo profilo contiene un'allegazione nuova relativo all'inadempimento del professionista (aver proposto l'impugnazione l'ultimo giorno utile),
inammissibile ex art. 345 c.p.c. che dimostra acquiescenza alle ragioni addotte dal Tribunale sul fatto che all'appellato fosse stata fornita l'informazione inesatta sulla data di notifica dell'avviso di accertamento, sul quale era stato fondato il rigetto della domanda risarcitoria.
Il terzo profilo non coglie nel segno.
Nella formulazione della doglianza gli appellanti ammettono di non aver proposto le contestazioni loro richieste nella memoria ex art. 183 comma I
c.p.c. ma soltanto nella memoria deputata alle deduzioni istruttorie, così
confermando quanto dedotto dal Tribunale in ordine alla formazione della prova sull'esecuzione delle prestazioni professionali ad opera dell'appellato per mancata contestazione tempestiva (art. 115 c.p.c.).
Il quarto profilo è assorbito dal rigetto dell'istanza di ammissione della querela di falso.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, soccombenti, al rimborso in favore sia dell'appellato che della compagnia appellata delle pagina 12 di 13 spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri delle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato).
Ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2371/21 del
Tribunale di Bergamo, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti al rimborso delle spese processuali sostenute dagli appellati, che liquida per ognuno in € 9.991 (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge.
Ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Brescia, 12 febbraio 2024
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella EP Serao
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