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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6869 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 8676/2024 R.G. promossa da:
, , , n.q. di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
con il patrocinio dell'avv. ORLANDO GENNARO, con Per_1 CodiceFiscale_1 elezione di domicilio in VIA GIOTTO N.25, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in CP_4 VIA DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: OPP ATP CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10-4-2024, parte ricorrente, nella qualità in epigrafe, ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha ritenuto la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, non già dalla domanda amministrativa del 27-5-2022, ma dal mese di gennaio 2023; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti fino al decesso, oltre accessori. CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda.
*****
L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice, in primis, lamentato, la omessa risposta alle osservazioni alla bozza peritale, nella precedente fase di ATP, e, quindi, la errata valutazione della possibilità di deambulare autonomamente a fronte della prescrizione di un deambulatore e di fisioterapia domiciliare fin dal 2021; la errata valutazione della gravità delle patologie, cirrotica e encefalopatica, e di ipotonia e ipostenia generalizzata sempre fin dal 2021, con conseguente indebolimento delle funzioni sensoriali e di orientamento, esitanti in stato cachettico, E le censure, nel merito, a seguito dei chiarimenti resi dal CTU, non sono risultate fondate. Il CTU, con motivazione esente da lacune o errori che può essere integralmente condivisa, ha ritenuto che il de cujus era affetto da: cirrosi epatica criptogenetica, artrosi del rachide lombare con ernia discale, gonalgia (dolore alle ginocchia), ipostenia arti inferiori. Quanto alla cirrosi epatica ha precisato che essa, pur presente dalla domanda amministrativa, era risultata caratterizzata da varici esofagee, con ipertensione portale (ascite e varici all'ilo splenico), milza aumentata e ulteriormente complicata da encefalopatia (minima), come da certificazione geriatrica in atti, solo con decorrenza da gennaio 2023; che, invece, tali complicanze non erano state riscontrate nella certificazione medica del 16/03/22; che la condizione su descritta alla data del 13/03/22 non precludeva la possibilità di svolgere i comuni atti quotidiani, anche se con difficoltà; che, inoltre, nessuna indicazione era emersa dall'esame della documentazione in atti attestante un deficit cognitivo;
che, tuttavia, in ragione del carattere ingravescente della patologia, solo la complicazione tardiva di una encefalopatia epatica, ancorché minima, attestata a gennaio 2023, era stata considerata espressione sia di peggioramento della cirrosi, sia della ridotta efficienza della terapia, sia della comparsa di una compromissione cerebrale, tale da giustificare il riconoscimento della indennità richiesta. Qualto alle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, il CTU ha rimarcato che dalla documentazione esaminata risultava la mera difficoltà e non già la impossibilità della deambulazione;
che, invero, la prescrizione di fisioterapia domiciliare e di deambulatore, ascrivibili al mese di giugno 2021, lasciavano presumere che il de cujus fosse in grado di praticare, compatibilmente con le proprie risorse, il trattamento riabilitativo così come di utilizzare il deambulatore -non utile per un soggetto che non fosse stato in grado di deambulare- ausilio che gli consentiva evidentemente di mantenere una sufficiente autonomia motoria;
che, di conseguenza, il complessivo quadro disfunzionale non consentiva l'ascrivibilità alla condizione di “impossibilità di deambulazione autonoma” anche considerando la mancanza di certificazione successiva eventualmente attestante una modifica del giudizio: da difficoltà a impossibilità; che un'unica certificazione ematologica, del gennaio 2023, riportava il valore della emoglobina (9,5 g/dl) -la seconda del giugno 2023 parlava genericamente di “anemia sideropenica-, agevolmente compensabile con adeguata terapia e come tale priva del requisito della permanenza, e compatibile con una buona ossigenazione periferica e una motilità minima quale richiesta dagli ADL. Il CTU ha, quindi, affermato che le suddette infermità potevano considerarsi preesistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa e che successivamente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa si era verificato aggravamento, in particolare, della cirrosi epatica, per la complicanza di encefalopatia epatica. In definitiva, il CTU ha ritenuto che il dante causa degli attuali istanti aveva bisogno di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti strumentali della vita quotidiana. Secondo il CTU, l'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, al mese di gennaio 2023, in rapporto all'evidenziato aggravamento delle condizioni del de cujus. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. . Persona_2 Non può, invece, dichiararsi il diritto degli eredi del periziando ai ratei maturati dal de cujus a
2 titolo di indennità di accompagnamento alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte (v. v. in ultimo Cass. n. 27010 del 24/10/2018 e n. 17787 del 26/08/2020) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c.. In ragione del rigetto della fase di apposizione e dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva alla domanda amministrativa, si ritiene sussistere motivi per compensare per 2/3 le spese dell'intero procedimento, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara sussistere in favore dei ricorrenti nella qualità di eredi di il Persona_1 requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento dalla data dell'1-1- 2023 al decesso (13-10-2023); CP_ b) condanna l' alla rifusione, per 1/3, rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi € 1700,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione all'avv. Antistatario. Così deciso in data 02/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 8676/2024 R.G. promossa da:
, , , n.q. di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
con il patrocinio dell'avv. ORLANDO GENNARO, con Per_1 CodiceFiscale_1 elezione di domicilio in VIA GIOTTO N.25, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in CP_4 VIA DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: OPP ATP CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10-4-2024, parte ricorrente, nella qualità in epigrafe, ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha ritenuto la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, non già dalla domanda amministrativa del 27-5-2022, ma dal mese di gennaio 2023; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti fino al decesso, oltre accessori. CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda.
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L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice, in primis, lamentato, la omessa risposta alle osservazioni alla bozza peritale, nella precedente fase di ATP, e, quindi, la errata valutazione della possibilità di deambulare autonomamente a fronte della prescrizione di un deambulatore e di fisioterapia domiciliare fin dal 2021; la errata valutazione della gravità delle patologie, cirrotica e encefalopatica, e di ipotonia e ipostenia generalizzata sempre fin dal 2021, con conseguente indebolimento delle funzioni sensoriali e di orientamento, esitanti in stato cachettico, E le censure, nel merito, a seguito dei chiarimenti resi dal CTU, non sono risultate fondate. Il CTU, con motivazione esente da lacune o errori che può essere integralmente condivisa, ha ritenuto che il de cujus era affetto da: cirrosi epatica criptogenetica, artrosi del rachide lombare con ernia discale, gonalgia (dolore alle ginocchia), ipostenia arti inferiori. Quanto alla cirrosi epatica ha precisato che essa, pur presente dalla domanda amministrativa, era risultata caratterizzata da varici esofagee, con ipertensione portale (ascite e varici all'ilo splenico), milza aumentata e ulteriormente complicata da encefalopatia (minima), come da certificazione geriatrica in atti, solo con decorrenza da gennaio 2023; che, invece, tali complicanze non erano state riscontrate nella certificazione medica del 16/03/22; che la condizione su descritta alla data del 13/03/22 non precludeva la possibilità di svolgere i comuni atti quotidiani, anche se con difficoltà; che, inoltre, nessuna indicazione era emersa dall'esame della documentazione in atti attestante un deficit cognitivo;
che, tuttavia, in ragione del carattere ingravescente della patologia, solo la complicazione tardiva di una encefalopatia epatica, ancorché minima, attestata a gennaio 2023, era stata considerata espressione sia di peggioramento della cirrosi, sia della ridotta efficienza della terapia, sia della comparsa di una compromissione cerebrale, tale da giustificare il riconoscimento della indennità richiesta. Qualto alle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, il CTU ha rimarcato che dalla documentazione esaminata risultava la mera difficoltà e non già la impossibilità della deambulazione;
che, invero, la prescrizione di fisioterapia domiciliare e di deambulatore, ascrivibili al mese di giugno 2021, lasciavano presumere che il de cujus fosse in grado di praticare, compatibilmente con le proprie risorse, il trattamento riabilitativo così come di utilizzare il deambulatore -non utile per un soggetto che non fosse stato in grado di deambulare- ausilio che gli consentiva evidentemente di mantenere una sufficiente autonomia motoria;
che, di conseguenza, il complessivo quadro disfunzionale non consentiva l'ascrivibilità alla condizione di “impossibilità di deambulazione autonoma” anche considerando la mancanza di certificazione successiva eventualmente attestante una modifica del giudizio: da difficoltà a impossibilità; che un'unica certificazione ematologica, del gennaio 2023, riportava il valore della emoglobina (9,5 g/dl) -la seconda del giugno 2023 parlava genericamente di “anemia sideropenica-, agevolmente compensabile con adeguata terapia e come tale priva del requisito della permanenza, e compatibile con una buona ossigenazione periferica e una motilità minima quale richiesta dagli ADL. Il CTU ha, quindi, affermato che le suddette infermità potevano considerarsi preesistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa e che successivamente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa si era verificato aggravamento, in particolare, della cirrosi epatica, per la complicanza di encefalopatia epatica. In definitiva, il CTU ha ritenuto che il dante causa degli attuali istanti aveva bisogno di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti strumentali della vita quotidiana. Secondo il CTU, l'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, al mese di gennaio 2023, in rapporto all'evidenziato aggravamento delle condizioni del de cujus. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. . Persona_2 Non può, invece, dichiararsi il diritto degli eredi del periziando ai ratei maturati dal de cujus a
2 titolo di indennità di accompagnamento alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte (v. v. in ultimo Cass. n. 27010 del 24/10/2018 e n. 17787 del 26/08/2020) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c.. In ragione del rigetto della fase di apposizione e dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva alla domanda amministrativa, si ritiene sussistere motivi per compensare per 2/3 le spese dell'intero procedimento, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara sussistere in favore dei ricorrenti nella qualità di eredi di il Persona_1 requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento dalla data dell'1-1- 2023 al decesso (13-10-2023); CP_ b) condanna l' alla rifusione, per 1/3, rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi € 1700,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione all'avv. Antistatario. Così deciso in data 02/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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