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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4933 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
DI
(nato a [...] [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ESPOSITO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/03/2025 e premesso Parte_1 Parte_2 che avevano contratto matrimonio il 24/07/1999 a Napoli e che dalla predetta unione erano nati tre figli, in data 22 maggio 2000, in data 25.06.2003 in Napoli, e in data Per_1 Per_2 Per_3
17/07/2013, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Aggiungevano che era titolare Parte_2 di un negozio di parrucchiere, mentre era casalinga. Chiedevano, pertanto, Parte_3 pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc. Raccolte le conclusioni del PM e disposto un rinvio per consentire alle parti di meglio disciplinare gli aspetti di carattere economico, il Tribunale all'udienza del 25/11/2025, svolta con modalità cartolare, riservava la decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi vivranno, con reciproco rispetto, separatamente nei domicili e residenze che ognuno liberamente sceglierà, con l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni e nel totale rispetto della privacy di entrambi, mantenendo tuttavia, la sig.ra la residenza presso la casa coniugale. Pt_1
3. Il signor riconosce, altresì, che tutti i beni mobili, gli Parte_2 accessori, le pertinenze, le suppellettili e quant'altro contenuto nella casa coniugale, ad oggi sita in Napoli alla piazza Nazionale 62, sono di proprietà esclusiva della moglie signora , quali beni dotali in parte e beni acquistati dalla stessa per Parte_3 altri, che ne rimarrà, pertanto, nel godimento esclusivo rinunciando il marito sin d'ora a qualsivoglia pretesa o diritto sugli stessi;
4. Il signor concede alla signora il diritto di Parte_2 Parte_3 abitare e risiedere nell'immobile adibito a casa familiare ubicata in Napoli alla piazza
Nazionale n .62 ; si precisa che la signora si farà carico delle relative Parte_3 utenze, compresa la tassa rifiuti, inoltre la signora si farà carico degli oneri Pt_1 condominiali ordinari mentre restano a carico del signor gli oneri Parte_2 condominiali straordinari e comunque ogni spesa straordinaria necessaria per la conservazione e la sicurezza dell'immobile;
5. Le parti stabiliscono inoltre che, la rate del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile sito in Napoli alla piazza Nazionale n.62, saranno a carico del sig. da intendersi come contributo per il mantenimento della moglie unitamente Parte_2 alla cessione della propria quota sulla proprietà come di seguito stabilito. Precisamente le parti, come meglio descritto in seguito, provvederanno alla stipulo di un atto di cessione del bene in favore della sig.ra e le rate del mutuo saranno pagate Pt_1 dal sig. fino alla data di compravendita, successivamente alla redazione di Parte_2 tale atto, saranno invece a carico della sig.ra , che con la Parte_3 sottoscrizione dei presenti patti, rinunzia al mantenimento dopo tale data;
6. Al fine di garantire l'equilibrio dei rapporti patrimoniali tra le parti il signor si impegna a corrispondere alla signora , Parte_2 Parte_3 atteso che il figlio ad oggi è titolare di un negozio di abbigliamento come Per_2 da atto di cessione di azienda redatto dal notaio riportato al repertorio, un Per_4 assegno mensile di €.500,00 quale contributo economico volto al mantenimento del figlio e della figlia minore . Per_1 Per_3
Precisamente il predetto importo è da intendersi per un importo di € 300,00 come contributo al mantenimento della piccola ed € 200,00 per il mantenimento del Per_3 figlio . Tale assegno dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese Per_1
e sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
7. Il signor al fine di garantire alla piccola , il rispetto Parte_2 Per_3 delle elementari esigenze di vita, si impegna a contribuire per il 50% al pagamento delle spese mediche relative alla salute, nonché si impegna a versare il 50% delle somme che sono e saranno necessarie per l'istruzione delle stesse e infine si impegna a contribuire alle spese straordinarie che saranno sostenute e documentate dalla signora . Rientrano nell'assegno di Parte_3 mantenimento come sopra determinato le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione in cui vive la minore, il materiale scolastico e di cancelleria per scuola primaria, i medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
8. Il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese Parte_2 straordinarie occorrenti per i minori secondo il distinguo che segue:
I - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo specificandole in: a) libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico per istituto superiore;
b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
II - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)corsi di specializzazione, master e quanto altro necessari ai fini di una futura attività lavorativa per i figli;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
III- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, quelle oculistiche, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
IV- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure non convenzionali;
d) farmaci particolari;
e) patologie gravi;
V- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b)centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese baby sitter;
c) viaggi e vacanze;
9. In ordine infine all'affidamento della minore, occorre rilevare che sebbene il quadro normativo di riferimento per la soluzione delle problematiche relative all'affidamento dei figli abbia subito una sostanziale modifica con la novella legge 8 febbraio 2006 n.54, che ha introdotto “l'affidamento condiviso dei figli”, tuttavia alla luce delle considerazioni sopra formulate, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della figlia, logica e buon senso, ma soprattutto al fine di permettere alla minore di continuare a vivere nei rispettivi ambienti scolastici e culturali originari, appare opportuno che venga stabilito che l'affidamento della stessa sia condiviso ferma restando la residenza privilegiata della figlia presso la mamma, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra il padre e la figlia, il padre potrà vedere quando vorrà la piccola , Per_3 compatibilmente con le sue esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti, con il consenso della madre e con un preavviso di almeno 24 ore. In allegato al presente ricorso, inoltre, le parti allegano il piano genitoriale per una migliore organizzazione della famiglia;
Solo in caso di disaccordo tra i coniugi si conviene che il padre potrà avere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: Per_3
A) Ogni settimana il lunedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20,00; Week-end alterni dalle 15,30 del sabato alle 21,30 della domenica, tuttavia qualora i giorni sopra prestabiliti per il diritto di vista alla minore dovesse coincidere con i turni di lavoro del sig. di volta di in volta saranno Parte_2 concordati tra le parti dei giorni di visita compatibili con le esigenze di lavoro di quest'ultimo, nonché con le esigenze della piccola;
I coniugi convengono che la figlia , per due volte al mese, potrà dunque Per_3 pernottare presso l'abitazione dove risiede il padre, ciò avverrà in ogni caso nel pieno rispetto e compatibilmente con le esigenze della stessa;
B) Per le festività natalizie sono individuati due periodi in cui il padre alternativamente per anno trascorrerà le vacanze con la figlia minore: dal
24 dicembre al 26 dicembre incluso, per il primo anno;
nonché dal 31 dicembre al 2 gennaio incluso per il secondo anno;
e così di seguito fino all'anno del raggiungimento della maggior età della piccola;
Per_3
C) Per le festività pasquali, dal giovedì Santo al lunedì di Pasqua, il padre potrà trascorrere le vacanze con i figli alternativamente per anno con la madre;
D) Durante le vacanze estive, per il mese di agosto di ogni anno, la figlia dovrà trascorrere quindici giorni con il padre, ferragosto incluso, e quindici giorni con la madre alternativamente per anno, ferma restando la possibilità per entrambi i coniugi di organizzare periodi di vacanza diversi che andranno concordati almeno 60 giorni prima;
10. La casa coniugale è attualmente di proprietà, dei sig.ri Parte_2
e , acquistata il 19 giugno 2023 con un mutuo
[...] Parte_3 intestato ad entrambi. Al riguardo le parti, al fine di sistemare i rapporti economici di coppia e di risolvere definitivamente la crisi coniugale compensando le situazioni patrimoniali tra essi intercorse, si accordano come segue: Il signor si impegna a trasferire alla signora Parte_2
la piena proprietà dell'abitazione coniugale, Parte_3 dell'appartamento sito nel Comune di Napoli, alla piazza Nazionale 62, il tutto censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: Sez
VIC foglio n.15, particella 1 sub.101, zc 8, Cat.A/4, Cl.7, consistenza vani
4, superficie catastale totale mq.88, totale escluse aree scoperte mq.88, RC
Euro 216,91; Le parti, a seguito del trasferimento della proprietà, stabiliscono che in relazione al mutuo acceso per l'acquisto del medesimo immobile le rate ancora da corrispondere, successive alla data di stipula dell'atto di cessione del bene, saranno versate mensilmente al 100% dalla signora . Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un Parte_3 notaio, entro e non oltre sessanta giorni dalla omologazione della separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi. Nella casa coniugale rimarrà ad abitare la signora con i tre figli, Parte_3 con tutti gli arredi che la compongono.
11. Le parti si danno sin d'ora reciproca autorizzazione per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio della minore e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo di detti documenti;
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.232 , parte II , S. A sez. G reg. Atti Matrimonio anno 1999 Napoli);
[...]
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino