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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 413/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
9720/2024, pubblicata l'11 novembre 2024,
DA
C.F. ), rappresentata (giusta procura speciale in data 19 Parte_1 P.IVA_1
aprile 2019, conferita con atto del notaio , rep. 301462 e fasc. 33430) dalla Persona_1
mandataria (C.F. ), in persona del Vice Presidente del Parte_2 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione dott. con il patrocinio dagli avvocati Ruggero Controparte_1
NI e TE VI e con elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, via
Castel Morrone n. 2, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
C.F: , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_3 [...]
, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Abate e con elezione di domicilio presso Controparte_3
il suo studio in Maglie, via Roma n. 87, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), con sede in Milano, via Filippo Argelati n. 10; CP_4 P.IVA_4
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9720/2024, pubblicata il
11/11/2024, in materia di “Leasing”. pagina 1 di 10
CONCLUSIONI:
Per Parte_3
[...]
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in integrale riforma della sentenza del
Tribunale di Milano in data 11 novembre 2024 n. 9720, non notificata, condannare CP_2
e 1) ad immediatamente rilasciare, a favore della proprietaria
[...] CP_4 Parte_1
rappresentata dalla procuratrice , gli impianti fotovoltaici già oggetto del
[...] Parte_2 citato contratto di leasing, denominati “SM 119” e “SM 30”, situati in Ruffano (LE), contrada Muto, strada provinciale 71 Casarano-Ruffano, km. 2, con condanna delle convenute, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma mensile che verrà ritenuta congrua, per ogni mese di ritardo nella consegna;
2) Per quanto di ragione, al pagamento di un equo compenso (ovvero al risarcimento del danno) la cui misura ben potrà essere parametrata al canone mensile di leasing - pari ad imponibili euro 6.256,86 – dal giugno 2015 fino alla data di restituzione dei beni – e, quindi, quantificabile, al mese di febbraio 2025, in euro 700.768,32
o nella diversa, anche maggiore, somma che risulterà all'esito dell'istruttoria e, quindi, mediante C.T.U. la cui ammissione viene sin da ora richiesta;
3) al risarcimento dei danni conseguenti al deprezzamento dei beni derivante dall'uso pluriennale, nella misura che ben potrà essere accertato mediante C.T.U.
In via istruttoria, la comparente insiste nell'accoglimento delle seguenti istanze:
A) pronuncia dell'ordine, ex art. 210 c.p.c., ad di depositare in giudizio il contratto 29 CP_2
maggio 2015 di cui alla nota di trascrizione Rg 16201, rp. 12972 del 5 giugno 2015 (doc. n.
8);
B) Ammissione di interrogatorio formale dei legali rappresentanti di e C.D.P. sul CP_2 seguente capitolo: 1) “DCV che gli impianti fotovoltaici di cui al contratto di leasing 11 giugno
2008, alla dichiarazione 4 giugno 2008 ed alla nota di trascrizione 5 giugno 2015 che vi si mostrano (doc. n. 2, 5 e 9) sono sempre installati presso gli immobili di proprietà di Artitaly in
Ruffano, contrada “Muto”, strada provinciale 71 Casarano-Ruffano, km 2”. Con riserva di formulare prova per testi;
C) Ammissione di consulenza tecnica di ufficio volta a determinare: I) l'equo compenso dovuto alla comparente proprietaria da parte delle convenute, per l'utilizzo degli impianti fotovoltaici di cui in atti dal giugno 2015 ad oggi e, per ogni mese successivo, fino alla data di restituzione degli impianti;
II) lo stato attuale degli impianti dopo il pluriennale utilizzo, nonché la perdita di valore subita dall'impianto e, quindi, il danno patito dalla comparente.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione, censura, richiesta anche istruttoria, eccezione e conclusione, provvedere come segue:
In via preliminare:
- Dichiarare l'appello inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.;
Nel merito:
-Rigettare l'appello proposto da e, per essa, da , e le Parte_1 Parte_2
relative domande, richieste e conclusioni, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado, anche attraverso diversa o più ampia motivazione;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio, di cui si chiede sin
d'ora la distrazione a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
rappresentata dalla mandataria ha adito il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano al fine di ottenere la condanna di e di alla Controparte_2 CP_4
consegna degli impianti fotovoltaici denominati “SM 119” e “SM 30” installati in
Ruffano, contrada Muto, strada provinciale 71 Casarano-Ruffano, km. 2, presso gli immobili di proprietà di e alla corresponsione della somma di euro 625.386,00 a titolo di Controparte_2
equo compenso o di risarcimento del danno da indebito godimento.
Al riguardo, l'attrice ha esposto che:
- gli impianti fotovoltaici oggetto della domanda erano stati concessi in locazione finanziaria da parte della propria dante causa a Controparte_5 Controparte_6
con contratto sottoscritto in data 11 giugno 2008;
[...]
- SM era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_6
Lecce n. 75/2015 depositata il 23 dicembre 2015;
- avendo la disponibilità materiale degli impianti, pur se priva di qualsiasi titolo Controparte_2
di detenzione, li aveva concessi in locazione a con contratto sottoscritto Parte_4
in data 5 giugno 2015;
- aveva ceduto il ramo di azienda relativo ai medesimi impianti Parte_4
fotovoltaici a con contratto sottoscritto in data 23 giugno 2015. CP_4
Pertanto, deducendo di essere divenuta proprietaria dei suddetti impianti in Parte_5
forza del contratto stipulato con in data 11 giugno 2008, ha Controparte_5
rassegnato le conclusioni sopra sintetizzate.
pagina 3 di 10 e non si sono costituite nel giudizio di primo grado e sono Controparte_2 CP_4
state dichiarate contumaci.
Il Tribunale, omettendo ogni attività istruttoria, con la sentenza n. 9720/2024 dell'11 novembre 2024, dopo aver qualificato la domanda di condanna alla consegna come azione di rivendica, ha rigettato tutte le pretese di assumendo non provata la titolarità Parte_1
del diritto di proprietà sugli impianti fotovoltaici. ha impugnato la sentenza di primo grado, evidenziando di avere Parte_1 depositato documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta acquisizione del diritto di proprietà sugli impianti in discussione e, comunque, insistendo per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniali articolati a tale fine, nonché riproponendo le domande già svolte innanzi al
Tribunale e rimaste assorbite dalla pronuncia di rigetto.
si è costituita nel giudizio di secondo grado, eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello e contestandone comunque la fondatezza. Inoltre, ha indicato la Controparte_2
natura di beni immobili degli impianti fotovoltaici installati presso l'immobile di Ruffano, contrada Muto, strada provinciale 71 Casarano-Ruffano, km. 2, e ha dedotto di averne acquistato la proprietà per accessione ex art. 934 c.c. Ha quindi concluso per il rigetto dell'impugnazione.
è invece rimasta contumace anche nel giudizio di secondo grado. CP_4
***
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata da sul presupposto della mancanza della indicazione delle “censure Controparte_2 proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado” e delle “violazioni di legge denunciate”, oltre che della “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Al riguardo, è utile rammentare che l'art. 342 c.p.c. esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'esigenza di specificità delle doglianze inserite nell'atto di appello è diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado: “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa” (v. Cass. n. 18309/2024).
pagina 4 di 10 Nella fattispecie concreta, conformandosi al principio richiamato, ha Parte_1
censurato in modo puntuale la statuizione in ordine alla mancanza di prova della titolarità del diritto di proprietà sugli impianti fotovoltaici e, con riguardo alle ulteriori domande rimaste assorbite, ha provveduto a riproporre le allegazioni e le argomentazioni già svolte in primo grado.
Nel merito, l'appello è fondato.
a sostegno delle proprie domande, ha depositato: Parte_1
• Le fatture con le quali ha acquistato gli impianti Controparte_5
fotovoltaici da Icil S.r.l. (docc. 28,29 e 30 del fascicolo di primo grado);
• Il contratto di leasing che riporta il numero di identificazione corrispondente a quello indicato nelle fatture (doc.1 del fascicolo di primo grado);
• Il contratto di cessione dei “beni leasing” e dei rapporti di leasing in favore di con evidenziazione, nell'elenco dei beni, degli impianti oggetto di Parte_1
causa (doc. 15, pag. 45 del fascicolo di primo grado).
Poiché le fatture fanno riferimento alla fornitura e alla installazione, da parte di Icil S.r.l., di impianti fotovoltaici nuovi, si desume che li abbia acquistati Controparte_5
dal produttore, a titolo originario.
Inoltre, trattandosi di beni mobili, si può ritenere che abbia provato la Parte_1 proprietà anche ai sensi dell'art. 1153 c.c., dimostrando che la propria dante causa aveva il possesso degli impianti (tanto che li ha concessi in leasing) e disponeva di un titolo idoneo al trasferimento (provato dalle fatture di vendita).
La diversa tesi sostenuta da secondo la quale gli impianti fotovoltaici di cui è Controparte_2
giudizio avrebbero natura di beni immobili, non è invece fondata.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria
e catastale, gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo” (v.
Cass.n.6840/2024).
Nel caso concreto, vengono in considerazione due impianti collocati in parte sulla copertura del capannone di proprietà di e in parte sul terreno adiacente a tale capannone. Controparte_2
pagina 5 di 10 Non ricorrono sicuramente i requisiti dimensionali per configurare i suddetti impianti quali beni immobili. Inoltre, deve darsi rilievo al fatto che la distinzione delineata dalla Corte di
Cassazione ha un ambito di applicazione limitato alla normativa fiscale e tributaria.
In ogni caso, anche a ritenere che gli impianti in discussione siano beni immobili, in ragione del dimostrato acquisto a titolo originario della proprietà di essi da parte della società di leasing dante causa di l'azione di rivendica esercitata da quest'ultima sarebbe Parte_1
comunque da ritenere fondata.
Infatti, le deduzioni formulate da in ordine all'acquisto della proprietà degli Controparte_2
impianti per accessione vanno dichiarate inammissibili, essendo state introdotte in causa tardivamente, solo nel presente giudizio di impugnazione, e sono comunque anche infondate, in mancanza di allegazione e prova dei presupposti di cui agli artt. 934 e ss. c.c.
Una volta accertata la titolarità degli impianti fotovoltaici in capo a Parte_1
occorre esaminare le domande volte a conseguire la condanna delle società appellate alla consegna dei medesimi impianti e al pagamento di un equo compenso.
Quanto alla consegna, va evidenziato che dai documenti depositati da Parte_1
peraltro non contestati da risulta che gli impianti fotovoltaici sono attualmente Controparte_2
detenuti da in forza del contratto di cessione di ramo di azienda da essa stipulato CP_4
con (socia di maggioranza della stessa in data 23 giugno Parte_4 CP_4
2015 e che ha acquisito la disponibilità degli stessi mediante un Parte_4
contratto di locazione stipulato con in data 5 giugno 2015 e trascritto in pari data Controparte_2
(docc. 8 e 9 del fascicolo di primo grado). ha concesso in locazione gli impianti fotovoltaici installati presso il proprio Controparte_2
immobile senza esserne proprietaria, né disponendo di altro titolo di legittima detenzione.
A questo proposito, si rammenta che “la locazione stipulata a non domino non è un contratto invalido: esso infatti non confligge con alcuna prescrizione imperativa, né l'art. 1571 c.c., include, tra i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da parte del locatore. L'indisponibilità (sia giuridica che di fatto) dell'immobile da parte del locatore costituisce un caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non
l'invalidità, ma l'inefficacia del contratto (Cass. 19/11/2013, n. 25911) la quale opera soltanto nei confronti del legittimato effettivo e non impedisce l'attuazione del rapporto obbligatorio”
(v. Cass. n.15292/2019).
Più precisamente, secondo quanto chiarito nella sentenza da ultimo richiamata:
“- la legittimazione consiste nel potere di un soggetto di disporre dell'oggetto del contratto;
la mancanza di essa non comporta l'invalidità del contratto, perché quest'ultimo non può ritenersi
pagina 6 di 10 difforme dallo schema legale sol perché stipulato da persona non legittimata;
la mancanza di legittimazione in capo allo stipulante comporta dunque soltanto l'inefficacia del contratto, cioè
l'inidoneità a produrre gli effetti suoi propri;
- l'indisponibilità (sia giuridica che di fatto) dell'immobile da parte del locatore costituisce dunque un tipico caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non
l'invalidità, ma l'inefficacia del contratto;
- ove il locatore di cosa altrui non sia in grado di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa, egli si rende inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, ed in particolare a quelle di cui all'art. 1575 c.c., ciò che però rileva sul piano (…) funzionale del contratto (quale presupposto, nel concorso delle altre condizioni, di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento) non già della sua validità;
- unica eccezione a tale principio è rappresentata dall'ipotesi in cui la detenzione da parte del locatore sia stata acquisita vi aut clam, o comunque in violazione di norme di ordine pubblico
(come nel caso dell'usurpatore): ma in tali casi l'invalidità del contratto deriverebbe dall'illiceità del suo oggetto, non certo dal difetto di legittimazione del locatore;
- il possesso da parte del locatore di un titolo giuridico per disporre del bene è necessario "solo per negare la possibilità di opporre, al terzo proprietario, il contratto locativo stipulato dal detentore senza titolo, non anche per riconoscere l'inefficacia del contratto nel rapporto interno tra il locatore che abbia ceduto in locazione il bene senza titolo detenuto ed il conduttore che, in forza del contratto, abbia di fatto utilizzato l'immobile locato (Cass.
11/04/2006, n. 8411, in motivazione p. 2.2)”.
Alla luce dei principi sopra trascritti, nella fattispecie di causa, stante l'assenza di qualsiasi titolo in capo ad per disporre degli impianti fotovoltaici originariamente fatti Controparte_2 installare da preso l'immobile di Ruffano, deve ritenersi che Controparte_6 né il contratto di locazione stipulato fra e – Controparte_2 Parte_4 indipendentemente dalla sua trascrizione (peraltro fondata sull'erroneo presupposto della natura di beni immobili degli impianti) –, né il contratto di cessione di ramo di azienda stipulato tra e siano opponibili a Parte_4 CP_4 Parte_1
Ciò premesso, sul tema della legittimazione passiva rispetto alla domanda di condanna alla consegna dei beni rivendicati, si osserva che nell'azione di rivendica è passivamente legittimato colui che si trova nella materiale detenzione della cosa e che, per ciò stesso, può essere condannato alla restituzione del bene, anche se ne abbia temporaneamente consentito ad altri la precaria utilizzazione.
pagina 7 di 10 In effetti, la legittimazione passiva si collega alla disponibilità del bene, perché è al soggetto che ha questa disponibilità che può ordinarsi la reintegrazione ed il ripristino dello status quo ante, ed anche perché è detto soggetto che conserva e perpetua la situazione antigiuridica lesiva della proprietà.
Dunque, conformemente alla lettera dell'art. 948 c.c. (a mente del quale la cosa può essere rivendicata nei confronti di "chiunque la possiede o detiene") deve ritenersi che siano passivamente legittimate sia sia nella loro veste, rispettivamente, di Controparte_2 CP_4
possessore mediato degli impianti e di detentrice qualificata, quale conduttrice (subentrata ex art. 2558 c.c. nel contratto di locazione originariamente stipulato con . Parte_4
Pertanto, entrambe le società convenute devono essere condannate a consegnare a Parte_1 gli impianti fotovoltaici installati presso l'immobile sito in Ruffano, contrada Muto, strada
[...]
provinciale 71 Casarano-Ruffano, km. 2, di proprietà di Controparte_2
E' meritevole di accoglimento anche la richiesta dell'appellante di fissare una somma a carico di e di per ogni violazione o ritardo nell'adempimento dell'obbligo Controparte_2 CP_4
di rilascio di cui alla statuizione che precede, in conformità a quanto disposto dall'art. 614 bis c.p.c.. Tenuto conto del contenuto di tale obbligo e della natura della causa, si reputa congruo, per un verso, determinare in euro 140,00 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, in coerenza con il valore locativo degli impianti (sul quale si rimanda alle considerazioni svolte nel prosieguo della motivazione), e, per altro verso, procrastinare la decorrenza del pagamento al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Per l'azione di risarcimento del danno (alla quale va ricondotta la domanda di condanna al pagamento di un equo compenso per il godimento abusivo dei beni oggetto della azione di rivendica), la legittimazione passiva deve ritenersi strettamente connessa alla commissione od alla perpetuazione della condotta antigiuridica.
Nella fattispecie di causa, l'elemento soggettivo è ravvisabile esclusivamente in capo ad la quale ha scientemente disposto, per trarne profitto, di beni di proprietà di terzi, Controparte_2
dei quali aveva la disponibilità a seguito della installazione presso il proprio capannone.
Per la quantificazione del danno, si ritiene di assumere quale parametro di riferimento il canone di locazione pattuito tra e pari a euro 72.000,00 annui, e Controparte_2 Parte_4
di decurtare da tale importo il 30%, in considerazione dei costi di locazione che il legittimo proprietario avrebbe comunque affrontato per poter istallare gli impianti fotovoltaici presso un altro immobile.
pagina 8 di 10 Essendo documentato che si è appropriata degli impianti fotovoltaici attualmente Controparte_2
di proprietà di fin dal 5 giugno 2015, data di stipulazione del contratto di Parte_1
locazione con il danno subito da va liquidato, al Parte_4 Parte_1
valore attuale e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nell'importo di euro
529.200,00 (i.e. euro 4.200,00 moltiplicati per 126 mensilità).
Non è invece possibile disporre la condanna di a versare l'importo mensile sopra Controparte_2
individuato sino all'effettivo rilascio degli impianti. Va infatti rammentato che la disposizione dell'articolo 664, comma 1, c.p.c., la quale disciplina una ipotesi specifica di condanna in futuro, ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica.
Sull'importo di euro 529.200,00, divenuto debito di valuta per effetto della liquidazione, andranno calcolati gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
L'accoglimento dell'appello determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. n.8040/2025).
e vanno quindi condannate in solido a rifondere in favore di CP_4 Controparte_2
le spese di entrambi i gradi di giudizio;
alla relativa liquidazione si provvede Parte_1
avendo riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 500.001,00 a euro
1.000.000,00), nonché applicando, per il giudizio di primo grado, gli importi minimi di cui al
D.M. 147/2022 per tutte le fasi (stante la contumacia delle convenute) e, per il giudizio di secondo grado, gli importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_3 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9720/2024, pubblicata il giorno Parte_2
11 novembre 2024, così provvede, in riforma della sentenza impugnata:
1) Accerta che è proprietaria degli impianti fotovoltaici “SM 119” Parte_1
e “SM 30” installati in Ruffano, contrada Muto, strada provinciale 71 Casarano-
Ruffano, km. 2, presso gli immobili di proprietà di Controparte_2
pagina 9 di 10 2) Condanna e a consegnare gli impianti fotovoltaici di cui al Controparte_2 CP_4
precedente capo 1) a entro trenta giorni dalla data di pubblicazione Parte_1
della presente sentenza;
3) Condanna e in solido fra loro, a corrispondere a Controparte_2 CP_4 Parte_1
ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di euro 140,00 per ogni giorno di ritardo
[...]
nella consegna degli impianti fotovoltaici di cui al precedente capo 1), con decorrenza dalla scadenza del termine di cui al precedente capo 2);
4) Condanna a corrispondere a a titolo di risarcimento del Controparte_2 Parte_1
danno derivato dal godimento illegittimo degli impianti di cui al precedente capo 1) relativamente al periodo compreso fra il 5 giugno 2015 e la data di pubblicazione della presente sentenza, la somma complessiva di euro 529.200,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
5) Condanna e a rifondere in favore di le spese Controparte_2 CP_4 Parte_1
di lite, liquidate:
- quanto al giudizio di primo grado, in euro 14.598,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
- quanto al giudizio di secondo grado, in euro 22.333,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
9720/2024, pubblicata l'11 novembre 2024,
DA
C.F. ), rappresentata (giusta procura speciale in data 19 Parte_1 P.IVA_1
aprile 2019, conferita con atto del notaio , rep. 301462 e fasc. 33430) dalla Persona_1
mandataria (C.F. ), in persona del Vice Presidente del Parte_2 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione dott. con il patrocinio dagli avvocati Ruggero Controparte_1
NI e TE VI e con elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, via
Castel Morrone n. 2, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
C.F: , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_3 [...]
, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Abate e con elezione di domicilio presso Controparte_3
il suo studio in Maglie, via Roma n. 87, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), con sede in Milano, via Filippo Argelati n. 10; CP_4 P.IVA_4
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9720/2024, pubblicata il
11/11/2024, in materia di “Leasing”. pagina 1 di 10
CONCLUSIONI:
Per Parte_3
[...]
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in integrale riforma della sentenza del
Tribunale di Milano in data 11 novembre 2024 n. 9720, non notificata, condannare CP_2
e 1) ad immediatamente rilasciare, a favore della proprietaria
[...] CP_4 Parte_1
rappresentata dalla procuratrice , gli impianti fotovoltaici già oggetto del
[...] Parte_2 citato contratto di leasing, denominati “SM 119” e “SM 30”, situati in Ruffano (LE), contrada Muto, strada provinciale 71 Casarano-Ruffano, km. 2, con condanna delle convenute, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma mensile che verrà ritenuta congrua, per ogni mese di ritardo nella consegna;
2) Per quanto di ragione, al pagamento di un equo compenso (ovvero al risarcimento del danno) la cui misura ben potrà essere parametrata al canone mensile di leasing - pari ad imponibili euro 6.256,86 – dal giugno 2015 fino alla data di restituzione dei beni – e, quindi, quantificabile, al mese di febbraio 2025, in euro 700.768,32
o nella diversa, anche maggiore, somma che risulterà all'esito dell'istruttoria e, quindi, mediante C.T.U. la cui ammissione viene sin da ora richiesta;
3) al risarcimento dei danni conseguenti al deprezzamento dei beni derivante dall'uso pluriennale, nella misura che ben potrà essere accertato mediante C.T.U.
In via istruttoria, la comparente insiste nell'accoglimento delle seguenti istanze:
A) pronuncia dell'ordine, ex art. 210 c.p.c., ad di depositare in giudizio il contratto 29 CP_2
maggio 2015 di cui alla nota di trascrizione Rg 16201, rp. 12972 del 5 giugno 2015 (doc. n.
8);
B) Ammissione di interrogatorio formale dei legali rappresentanti di e C.D.P. sul CP_2 seguente capitolo: 1) “DCV che gli impianti fotovoltaici di cui al contratto di leasing 11 giugno
2008, alla dichiarazione 4 giugno 2008 ed alla nota di trascrizione 5 giugno 2015 che vi si mostrano (doc. n. 2, 5 e 9) sono sempre installati presso gli immobili di proprietà di Artitaly in
Ruffano, contrada “Muto”, strada provinciale 71 Casarano-Ruffano, km 2”. Con riserva di formulare prova per testi;
C) Ammissione di consulenza tecnica di ufficio volta a determinare: I) l'equo compenso dovuto alla comparente proprietaria da parte delle convenute, per l'utilizzo degli impianti fotovoltaici di cui in atti dal giugno 2015 ad oggi e, per ogni mese successivo, fino alla data di restituzione degli impianti;
II) lo stato attuale degli impianti dopo il pluriennale utilizzo, nonché la perdita di valore subita dall'impianto e, quindi, il danno patito dalla comparente.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione, censura, richiesta anche istruttoria, eccezione e conclusione, provvedere come segue:
In via preliminare:
- Dichiarare l'appello inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.;
Nel merito:
-Rigettare l'appello proposto da e, per essa, da , e le Parte_1 Parte_2
relative domande, richieste e conclusioni, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado, anche attraverso diversa o più ampia motivazione;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio, di cui si chiede sin
d'ora la distrazione a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
rappresentata dalla mandataria ha adito il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano al fine di ottenere la condanna di e di alla Controparte_2 CP_4
consegna degli impianti fotovoltaici denominati “SM 119” e “SM 30” installati in
Ruffano, contrada Muto, strada provinciale 71 Casarano-Ruffano, km. 2, presso gli immobili di proprietà di e alla corresponsione della somma di euro 625.386,00 a titolo di Controparte_2
equo compenso o di risarcimento del danno da indebito godimento.
Al riguardo, l'attrice ha esposto che:
- gli impianti fotovoltaici oggetto della domanda erano stati concessi in locazione finanziaria da parte della propria dante causa a Controparte_5 Controparte_6
con contratto sottoscritto in data 11 giugno 2008;
[...]
- SM era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_6
Lecce n. 75/2015 depositata il 23 dicembre 2015;
- avendo la disponibilità materiale degli impianti, pur se priva di qualsiasi titolo Controparte_2
di detenzione, li aveva concessi in locazione a con contratto sottoscritto Parte_4
in data 5 giugno 2015;
- aveva ceduto il ramo di azienda relativo ai medesimi impianti Parte_4
fotovoltaici a con contratto sottoscritto in data 23 giugno 2015. CP_4
Pertanto, deducendo di essere divenuta proprietaria dei suddetti impianti in Parte_5
forza del contratto stipulato con in data 11 giugno 2008, ha Controparte_5
rassegnato le conclusioni sopra sintetizzate.
pagina 3 di 10 e non si sono costituite nel giudizio di primo grado e sono Controparte_2 CP_4
state dichiarate contumaci.
Il Tribunale, omettendo ogni attività istruttoria, con la sentenza n. 9720/2024 dell'11 novembre 2024, dopo aver qualificato la domanda di condanna alla consegna come azione di rivendica, ha rigettato tutte le pretese di assumendo non provata la titolarità Parte_1
del diritto di proprietà sugli impianti fotovoltaici. ha impugnato la sentenza di primo grado, evidenziando di avere Parte_1 depositato documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta acquisizione del diritto di proprietà sugli impianti in discussione e, comunque, insistendo per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniali articolati a tale fine, nonché riproponendo le domande già svolte innanzi al
Tribunale e rimaste assorbite dalla pronuncia di rigetto.
si è costituita nel giudizio di secondo grado, eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello e contestandone comunque la fondatezza. Inoltre, ha indicato la Controparte_2
natura di beni immobili degli impianti fotovoltaici installati presso l'immobile di Ruffano, contrada Muto, strada provinciale 71 Casarano-Ruffano, km. 2, e ha dedotto di averne acquistato la proprietà per accessione ex art. 934 c.c. Ha quindi concluso per il rigetto dell'impugnazione.
è invece rimasta contumace anche nel giudizio di secondo grado. CP_4
***
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata da sul presupposto della mancanza della indicazione delle “censure Controparte_2 proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado” e delle “violazioni di legge denunciate”, oltre che della “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Al riguardo, è utile rammentare che l'art. 342 c.p.c. esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'esigenza di specificità delle doglianze inserite nell'atto di appello è diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado: “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa” (v. Cass. n. 18309/2024).
pagina 4 di 10 Nella fattispecie concreta, conformandosi al principio richiamato, ha Parte_1
censurato in modo puntuale la statuizione in ordine alla mancanza di prova della titolarità del diritto di proprietà sugli impianti fotovoltaici e, con riguardo alle ulteriori domande rimaste assorbite, ha provveduto a riproporre le allegazioni e le argomentazioni già svolte in primo grado.
Nel merito, l'appello è fondato.
a sostegno delle proprie domande, ha depositato: Parte_1
• Le fatture con le quali ha acquistato gli impianti Controparte_5
fotovoltaici da Icil S.r.l. (docc. 28,29 e 30 del fascicolo di primo grado);
• Il contratto di leasing che riporta il numero di identificazione corrispondente a quello indicato nelle fatture (doc.1 del fascicolo di primo grado);
• Il contratto di cessione dei “beni leasing” e dei rapporti di leasing in favore di con evidenziazione, nell'elenco dei beni, degli impianti oggetto di Parte_1
causa (doc. 15, pag. 45 del fascicolo di primo grado).
Poiché le fatture fanno riferimento alla fornitura e alla installazione, da parte di Icil S.r.l., di impianti fotovoltaici nuovi, si desume che li abbia acquistati Controparte_5
dal produttore, a titolo originario.
Inoltre, trattandosi di beni mobili, si può ritenere che abbia provato la Parte_1 proprietà anche ai sensi dell'art. 1153 c.c., dimostrando che la propria dante causa aveva il possesso degli impianti (tanto che li ha concessi in leasing) e disponeva di un titolo idoneo al trasferimento (provato dalle fatture di vendita).
La diversa tesi sostenuta da secondo la quale gli impianti fotovoltaici di cui è Controparte_2
giudizio avrebbero natura di beni immobili, non è invece fondata.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria
e catastale, gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo” (v.
Cass.n.6840/2024).
Nel caso concreto, vengono in considerazione due impianti collocati in parte sulla copertura del capannone di proprietà di e in parte sul terreno adiacente a tale capannone. Controparte_2
pagina 5 di 10 Non ricorrono sicuramente i requisiti dimensionali per configurare i suddetti impianti quali beni immobili. Inoltre, deve darsi rilievo al fatto che la distinzione delineata dalla Corte di
Cassazione ha un ambito di applicazione limitato alla normativa fiscale e tributaria.
In ogni caso, anche a ritenere che gli impianti in discussione siano beni immobili, in ragione del dimostrato acquisto a titolo originario della proprietà di essi da parte della società di leasing dante causa di l'azione di rivendica esercitata da quest'ultima sarebbe Parte_1
comunque da ritenere fondata.
Infatti, le deduzioni formulate da in ordine all'acquisto della proprietà degli Controparte_2
impianti per accessione vanno dichiarate inammissibili, essendo state introdotte in causa tardivamente, solo nel presente giudizio di impugnazione, e sono comunque anche infondate, in mancanza di allegazione e prova dei presupposti di cui agli artt. 934 e ss. c.c.
Una volta accertata la titolarità degli impianti fotovoltaici in capo a Parte_1
occorre esaminare le domande volte a conseguire la condanna delle società appellate alla consegna dei medesimi impianti e al pagamento di un equo compenso.
Quanto alla consegna, va evidenziato che dai documenti depositati da Parte_1
peraltro non contestati da risulta che gli impianti fotovoltaici sono attualmente Controparte_2
detenuti da in forza del contratto di cessione di ramo di azienda da essa stipulato CP_4
con (socia di maggioranza della stessa in data 23 giugno Parte_4 CP_4
2015 e che ha acquisito la disponibilità degli stessi mediante un Parte_4
contratto di locazione stipulato con in data 5 giugno 2015 e trascritto in pari data Controparte_2
(docc. 8 e 9 del fascicolo di primo grado). ha concesso in locazione gli impianti fotovoltaici installati presso il proprio Controparte_2
immobile senza esserne proprietaria, né disponendo di altro titolo di legittima detenzione.
A questo proposito, si rammenta che “la locazione stipulata a non domino non è un contratto invalido: esso infatti non confligge con alcuna prescrizione imperativa, né l'art. 1571 c.c., include, tra i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da parte del locatore. L'indisponibilità (sia giuridica che di fatto) dell'immobile da parte del locatore costituisce un caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non
l'invalidità, ma l'inefficacia del contratto (Cass. 19/11/2013, n. 25911) la quale opera soltanto nei confronti del legittimato effettivo e non impedisce l'attuazione del rapporto obbligatorio”
(v. Cass. n.15292/2019).
Più precisamente, secondo quanto chiarito nella sentenza da ultimo richiamata:
“- la legittimazione consiste nel potere di un soggetto di disporre dell'oggetto del contratto;
la mancanza di essa non comporta l'invalidità del contratto, perché quest'ultimo non può ritenersi
pagina 6 di 10 difforme dallo schema legale sol perché stipulato da persona non legittimata;
la mancanza di legittimazione in capo allo stipulante comporta dunque soltanto l'inefficacia del contratto, cioè
l'inidoneità a produrre gli effetti suoi propri;
- l'indisponibilità (sia giuridica che di fatto) dell'immobile da parte del locatore costituisce dunque un tipico caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non
l'invalidità, ma l'inefficacia del contratto;
- ove il locatore di cosa altrui non sia in grado di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa, egli si rende inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, ed in particolare a quelle di cui all'art. 1575 c.c., ciò che però rileva sul piano (…) funzionale del contratto (quale presupposto, nel concorso delle altre condizioni, di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento) non già della sua validità;
- unica eccezione a tale principio è rappresentata dall'ipotesi in cui la detenzione da parte del locatore sia stata acquisita vi aut clam, o comunque in violazione di norme di ordine pubblico
(come nel caso dell'usurpatore): ma in tali casi l'invalidità del contratto deriverebbe dall'illiceità del suo oggetto, non certo dal difetto di legittimazione del locatore;
- il possesso da parte del locatore di un titolo giuridico per disporre del bene è necessario "solo per negare la possibilità di opporre, al terzo proprietario, il contratto locativo stipulato dal detentore senza titolo, non anche per riconoscere l'inefficacia del contratto nel rapporto interno tra il locatore che abbia ceduto in locazione il bene senza titolo detenuto ed il conduttore che, in forza del contratto, abbia di fatto utilizzato l'immobile locato (Cass.
11/04/2006, n. 8411, in motivazione p. 2.2)”.
Alla luce dei principi sopra trascritti, nella fattispecie di causa, stante l'assenza di qualsiasi titolo in capo ad per disporre degli impianti fotovoltaici originariamente fatti Controparte_2 installare da preso l'immobile di Ruffano, deve ritenersi che Controparte_6 né il contratto di locazione stipulato fra e – Controparte_2 Parte_4 indipendentemente dalla sua trascrizione (peraltro fondata sull'erroneo presupposto della natura di beni immobili degli impianti) –, né il contratto di cessione di ramo di azienda stipulato tra e siano opponibili a Parte_4 CP_4 Parte_1
Ciò premesso, sul tema della legittimazione passiva rispetto alla domanda di condanna alla consegna dei beni rivendicati, si osserva che nell'azione di rivendica è passivamente legittimato colui che si trova nella materiale detenzione della cosa e che, per ciò stesso, può essere condannato alla restituzione del bene, anche se ne abbia temporaneamente consentito ad altri la precaria utilizzazione.
pagina 7 di 10 In effetti, la legittimazione passiva si collega alla disponibilità del bene, perché è al soggetto che ha questa disponibilità che può ordinarsi la reintegrazione ed il ripristino dello status quo ante, ed anche perché è detto soggetto che conserva e perpetua la situazione antigiuridica lesiva della proprietà.
Dunque, conformemente alla lettera dell'art. 948 c.c. (a mente del quale la cosa può essere rivendicata nei confronti di "chiunque la possiede o detiene") deve ritenersi che siano passivamente legittimate sia sia nella loro veste, rispettivamente, di Controparte_2 CP_4
possessore mediato degli impianti e di detentrice qualificata, quale conduttrice (subentrata ex art. 2558 c.c. nel contratto di locazione originariamente stipulato con . Parte_4
Pertanto, entrambe le società convenute devono essere condannate a consegnare a Parte_1 gli impianti fotovoltaici installati presso l'immobile sito in Ruffano, contrada Muto, strada
[...]
provinciale 71 Casarano-Ruffano, km. 2, di proprietà di Controparte_2
E' meritevole di accoglimento anche la richiesta dell'appellante di fissare una somma a carico di e di per ogni violazione o ritardo nell'adempimento dell'obbligo Controparte_2 CP_4
di rilascio di cui alla statuizione che precede, in conformità a quanto disposto dall'art. 614 bis c.p.c.. Tenuto conto del contenuto di tale obbligo e della natura della causa, si reputa congruo, per un verso, determinare in euro 140,00 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, in coerenza con il valore locativo degli impianti (sul quale si rimanda alle considerazioni svolte nel prosieguo della motivazione), e, per altro verso, procrastinare la decorrenza del pagamento al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Per l'azione di risarcimento del danno (alla quale va ricondotta la domanda di condanna al pagamento di un equo compenso per il godimento abusivo dei beni oggetto della azione di rivendica), la legittimazione passiva deve ritenersi strettamente connessa alla commissione od alla perpetuazione della condotta antigiuridica.
Nella fattispecie di causa, l'elemento soggettivo è ravvisabile esclusivamente in capo ad la quale ha scientemente disposto, per trarne profitto, di beni di proprietà di terzi, Controparte_2
dei quali aveva la disponibilità a seguito della installazione presso il proprio capannone.
Per la quantificazione del danno, si ritiene di assumere quale parametro di riferimento il canone di locazione pattuito tra e pari a euro 72.000,00 annui, e Controparte_2 Parte_4
di decurtare da tale importo il 30%, in considerazione dei costi di locazione che il legittimo proprietario avrebbe comunque affrontato per poter istallare gli impianti fotovoltaici presso un altro immobile.
pagina 8 di 10 Essendo documentato che si è appropriata degli impianti fotovoltaici attualmente Controparte_2
di proprietà di fin dal 5 giugno 2015, data di stipulazione del contratto di Parte_1
locazione con il danno subito da va liquidato, al Parte_4 Parte_1
valore attuale e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nell'importo di euro
529.200,00 (i.e. euro 4.200,00 moltiplicati per 126 mensilità).
Non è invece possibile disporre la condanna di a versare l'importo mensile sopra Controparte_2
individuato sino all'effettivo rilascio degli impianti. Va infatti rammentato che la disposizione dell'articolo 664, comma 1, c.p.c., la quale disciplina una ipotesi specifica di condanna in futuro, ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica.
Sull'importo di euro 529.200,00, divenuto debito di valuta per effetto della liquidazione, andranno calcolati gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
L'accoglimento dell'appello determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. n.8040/2025).
e vanno quindi condannate in solido a rifondere in favore di CP_4 Controparte_2
le spese di entrambi i gradi di giudizio;
alla relativa liquidazione si provvede Parte_1
avendo riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 500.001,00 a euro
1.000.000,00), nonché applicando, per il giudizio di primo grado, gli importi minimi di cui al
D.M. 147/2022 per tutte le fasi (stante la contumacia delle convenute) e, per il giudizio di secondo grado, gli importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_3 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9720/2024, pubblicata il giorno Parte_2
11 novembre 2024, così provvede, in riforma della sentenza impugnata:
1) Accerta che è proprietaria degli impianti fotovoltaici “SM 119” Parte_1
e “SM 30” installati in Ruffano, contrada Muto, strada provinciale 71 Casarano-
Ruffano, km. 2, presso gli immobili di proprietà di Controparte_2
pagina 9 di 10 2) Condanna e a consegnare gli impianti fotovoltaici di cui al Controparte_2 CP_4
precedente capo 1) a entro trenta giorni dalla data di pubblicazione Parte_1
della presente sentenza;
3) Condanna e in solido fra loro, a corrispondere a Controparte_2 CP_4 Parte_1
ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di euro 140,00 per ogni giorno di ritardo
[...]
nella consegna degli impianti fotovoltaici di cui al precedente capo 1), con decorrenza dalla scadenza del termine di cui al precedente capo 2);
4) Condanna a corrispondere a a titolo di risarcimento del Controparte_2 Parte_1
danno derivato dal godimento illegittimo degli impianti di cui al precedente capo 1) relativamente al periodo compreso fra il 5 giugno 2015 e la data di pubblicazione della presente sentenza, la somma complessiva di euro 529.200,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
5) Condanna e a rifondere in favore di le spese Controparte_2 CP_4 Parte_1
di lite, liquidate:
- quanto al giudizio di primo grado, in euro 14.598,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
- quanto al giudizio di secondo grado, in euro 22.333,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
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