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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/11/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9644/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Oana Andreea Mecles, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9644 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2017 tra:
P.IV , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1 tempore, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, nella via Millelire n.1, presso lo studio dell'avvocato Stefano Baghino, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
Parte attrice
contro
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IV_2 sede in Elmas ed ivi elettivamente domiciliata, nella via Salomone n.12, presso lo studio dell'avvocato Cristian Culeddu, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
***
Oggetto: vendita di cose mobili – garanzia per vizi.
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis
1 N.R.G. 9644/2017
IN VIA PRINCIPALE:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento della in relazione agli obblighi assunti CP_1 con il contratto n.450037301 del 25.09.2014 variato con la fornitura consegnata in data
23.02.2015, dichiarando la risoluzione del predetto contratto, e condannando la CP_1 alla restituzione in favore del della somma €72.102,00, dalla stessa Parte_1 indebitamente percepita quale prezzo dell'originario ordine n.450037301 del 25.09.2014, oltre gli interessi sul prezzo da calcolarsi nella misura legale a decorrere dalla data della presente domanda fino al saldo e la rivalutazione monetaria;
2) condannare la al pagamento dell'ulteriore importo di €102.986,45 per i danni CP_1 subiti e subendi dal quale diretta conseguenza dell'inadempimento della Parte_1 società opponente come meglio specifico supra nell'espositiva in diritto al par.3, o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata e liquidata in corso di causa dal Giudice, anche in via equitativa;
IN OGNI CASO:
3) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, previe le più opportune declaratorie
1) in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità e/o della domanda di risoluzione perché nuova rispetto a quelle formulate nel Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo radicato nanti il Giudice di Pace di Cagliari – Rac 4650/15 e comunque per le ragioni già esposte nella parte espositiva;
2) ancora in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia e/o per intervenuta prescrizione;
3) in via principale e comunque nel merito, rigettare le eccezioni e le domande proposte da
[...]
in quanto illegittime e infondate per i motivi sopra esposti;
Parte_1
4) con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio oltre CPA ed IV”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti a questo tribunale al fine di ottenere la risoluzione CP_1 del contratto di compravendita per grave inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto:
2 N.R.G. 9644/2017
- che in data 25/09/2014 aveva accettato il preventivo presentatole dalla società avente ad CP_1 oggetto la fornitura di 22 fioriere circolari e 127 fioriere rettangolari realizzate in cemento armato fibrorinforzato per l'ornamento della propria sede centrale;
- che il prezzo richiesto dalla società fornitrice era pari a complessivi euro 72.102,00, iva inclusa (di cui euro 11.000,00 per le fioriere circolari, euro 48.100,00 per le fioriere rettangolari, pari ad euro
59.100,00, oltre iva), comprese spese di imballo, carico, trasporto, scarico ed esclusa la posa;
- che il geometra aveva effettuato dei sopralluoghi presso la propria sede al fine Persona_1 di verificare la conformazione dell'area sulla quale avrebbe dovuto posizionare le fioriere;
- che la fornitura era stata effettuata nel lasso di tempo intercorrente tra il 29/10/2014 e il
23/02/2015;
- che i manufatti erano stati installati dalla società AS, con sede in Quartu Sant'Elena, nella via
Goceano n.15, la quale al momento della posa a regola d'arte non aveva rilevato alcun difetto;
- che in relazione a tale fornitura la società aveva emesso fatture per un importo CP_1 complessivo di euro 72.102,00, le quali erano state regolarmente pagate;
- che nel gennaio 2015 aveva effettuato una integrazione dell'originario ordine n.450037301 del
25/09/2014, chiedendo la fornitura di ulteriori 5 fioriere ad angolo in calcestruzzo;
- che la società fornitrice con comunicazione del 12/01/2015 aveva confermato la presa in carico della variante d'opera;
- che le fioriere erano state consegnate in data 23/02/2015 ed erano state installate dalla società
AS, la quale anche in tale occasione non aveva rilevato alcun difetto delle stesse;
- che nel maggio 2015, probabilmente a seguito del fisiologico riempimento delle fioriere con il terriccio, delle piogge e dell'escursione termica, gran parte dei manufatti forniti dalla società avevano manifestato un diffuso fenomeno fessurativo;
CP_1
- che, in particolare, le fioriere erano viziate da ampie e diffuse crepature, le quali erano aumentate nel corso del tempo;
- che il proprio geometra dopo aver effettuato le opportune rilevazioni fotografiche, Persona_2 si era recato presso la sede della società fornitrice e aveva contestato verbalmente la presenza dei vizi;
- che in tale occasione il geometra aveva illustrato le caratteristiche dell'armatura delle CP_1 fioriere, mostrando la piega dei filamenti di ferro, ma tale armatura, a seguito di perizia, era risultata difforme da quella effettivamente usata per le fioriere vendute;
- che in data 19/05/2015 aveva contestato formalmente alla società venditrice la presenza del fenomeno fessurativo e aveva chiesto la sostituzione dei beni con altri privi di difetti;
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- che lo stesso giorno il geometra ignorando la richiesta di sostituzione dei beni, Persona_1 si era offerto di intervenire per sigillare le crepe formatesi, trattandole con sigillante epossidico;
- che aveva rifiutato tale soluzione;
- che, nonostante la denuncia dei vizi, la società aveva emesso la fattura n. 592 del CP_1
27/05/2015, con la quale aveva richiesto il pagamento delle ultime cinque fioriere ad angolo per un importo complessivo di euro 4.965,40;
- che con comunicazione del 28/05/2015 la società venditrice aveva dato riscontro una seconda volta alla propria denuncia dei vizi del 19/05/2015, contestandone la tardività e sostenendo che i vizi non erano imputabili ad errori di produzione o a difetti strutturali delle fioriere, ma alla negligenza di terzi nell'eseguire il trasporto e l'installazione dei vasi;
- che la società venditrice aveva reiterato la propria offerta di provvedere alla posa di una pasta elastica nelle fessure, senza tuttavia fornire alcuna garanzia sull'intervento;
- che a seguito delle osservazioni della società aveva effettuato alcune indagini per CP_1 verificare se la presenza dei vizi fosse attribuibile all'installatore Parte_2
- che con comunicazione dell'11/06/2015 AS si era dichiarato estraneo alla vicenda, evidenziando come il fatto stesso che le lesioni si erano manifestate in tutte le fioriere poste in opera, nessuna esclusa, rendeva palese ed evidente la presenza di un vizio strutturale delle stesse;
- che, successivamente, aveva conferito incarico alla società specializzata Tecnica Prove al fine di verificare la natura delle lesioni;
- che la società incaricata della perizia nel corso di una prima disamina aveva confermato che le fessurazioni erano imputabili ad un vizio strutturale delle fioriere;
- che alla luce della gravità dei difetti, aveva ritenuto di non dover saldare la fattura n. 592 del
27/05/2015 relativa alle cinque fioriere ad angolo consegnate nel febbraio 2015;
- che aveva comunicato la propria determinazione alla società in data 31/07/2015, CP_1 chiedendo contestualmente la sostituzione dei beni difettosi, ma tale comunicazione era rimasta priva di riscontro;
- che nel corso delle successive operazioni peritali svolte dalla società Tecnica Prove era emerso che l'ampio quadro fessurativo era senz'altro attribuibile a vizi strutturali e di progettazione, presenti sia nelle fioriere fornite il 25/09/2014, sia in quelle dell'ordine consegnato il 23/02/2015;
- che, ciononostante, le aveva notificato il ricorso per ingiunzione ed il decreto CP_1 ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Cagliari in data 29/10/2015, depositato il 30/10/2015, per il pagamento di euro 4.965,40 di cui alla fattura n. 591 del 27/05/2015;
- che aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2152/2015 e aveva anche formulato domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice di pace,
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ragione per la quale il giudice aveva separato le due cause, affermando la sua competenza in ordine alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e dichiarando la competenza del tribunale ordinario di Cagliari sulla domanda riconvenzionale.
Tanto premesso, l'attrice ha riassunto la causa manifestando il proprio interesse ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento della società al contratto di compravendita n. CP_1
450037301 del 25/09/2014.
La società attrice ha dunque chiesto la risoluzione ordinaria del contratto, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.
A tale ultimo proposito, ossia con riferimento alla garanzia per vizi in materia di compravendita, la società attrice ha evidenziato, da un lato, che il venditore si era impegnato ad eliminare gli stessi, circostanza che esclude di per sé la soggezione ai termini decadenziali, e dall'altro lato che la propria denuncia era stata in ogni caso tempestiva.
Per queste ragioni, ha chiesto la risoluzione giudiziale del contratto e la Parte_1 restituzione del prezzo pagato, pari ad euro 72.102,00, oltre agli interessi in misura legale dalla domanda sino al saldo e la rivalutazione monetaria.
L'attrice ha inoltre chiesto il risarcimento del danno pari ad euro 102.986,45, quantificato in ragione delle spese sostenute per la posa in opera delle fioriere viziate pari ad euro 24.156,00, dei costi sopportati per l'attività di perizia, oltre ai costi da sostenere per la rimozione ed il trasporto dei manufatti, tenuto conto altresì dei costi per lo stoccaggio delle piante nei vivai in attesa del ripristino dello stato dei luoghi, pari ad euro 78.830,45.
***
Si è costituita in giudizio la società la quale ha contestato l'avversa CP_1 prospettazione dei fatti, evidenziando:
- l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, in quanto nuova rispetto a quelle formulate nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace di Cagliari
(R.G. n. 4650/2015);
- il decorso dei termini di decadenza e prescrizione per il tempestivo esercizio della denuncia dei vizi e della relativa azione;
- che, a tale ultimo proposito, aveva sostenuto di aver avuto cognizione della Parte_1 presenza delle lesioni i primi giorni del mese di maggio 2015, ma aveva provveduto a contestarli soltanto in data 19/05/2015;
- che non aveva mai riconosciuto la presenza di vizi, essendosi piuttosto limitata a dichiarare la propria disponibilità, in un'ottica conciliativa, a sigillare le lesioni con del mastice elastico;
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- che aveva realizzato le fioriere fornite alla società attrice utilizzando lo stesso materiale, le stesse metodologie costruttive e gli stessi stampi usati per la realizzazione di un'altra fioriera, ancora presente presso la sua sede, la quale era assolutamente integra e priva di alcuna lesione;
- che alla luce della relazione redatta dall'ing. in data 12/04/2016 era evidente che le Persona_3 cause delle lesioni presenti nelle fioriere erano di origine meccanica e non strutturale;
- che, nella specie, l'impresa che aveva eseguito la messa in posa non aveva adottato le precauzioni e gli accorgimenti necessari affinché la base d'appoggio delle fioriere potesse compensare eventuali irregolarità del fondo;
- che, inoltre, non erano state osservate le misure di sicurezza in quanto le fioriere erano state posate a diversi metri di altezza dal marciapiede ed a sbalzo, determinando l'instabilità delle stesse;
- che altra grave negligenza era stata compiuta nell'utilizzare fasce per il lavoro di movimentazione diverse da quelle predisposte, determinando delle inevitabili sollecitazioni e, di conseguenza, delle lesioni nelle fioriere;
- che in data 15/01/2014 aveva elaborato e trasmesso a un progetto della fioriera Parte_1
e delle ringhiere da applicare, ma la società acquirente aveva voluto realizzare delle forcelle delle ringhiere differenti, e ciò aveva determinato una diversa distribuzione delle sollecitazioni, nonché un allargamento dei fori predisposti per i punti di ancoraggio delle fioriere e per il passaggio dei tubi di irrigazione.
In conclusione, la società convenuta ha sostenuto che le sole fioriere che avevano manifestato delle lesioni erano quelle in cui la società acquirente aveva effettuato degli interventi di tipo meccanico, per cui doveva escludersi che all'origine vi fosse un difetto costruttivo.
In ogni caso, la società ha evidenziato l'infondatezza della pretesa risolutoria in CP_1 ragione del fatto che i beni erano del tutto idonei a svolgere la propria funzione, essendo un difetto meramente estetico.
Infine, quanto al risarcimento del danno preteso dalla parte attrice, la convenuta ha eccepito l'infondatezza e la sproporzione della quantificazione, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società convenuta, l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata parzialmente fondata per le seguenti ragioni.
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Ai fini della decisione, occorre preliminarmente evidenziare come l'attrice abbia posto a fondamento della propria domanda risarcitoria la sussistenza di vizi dei beni oggetto del contratto di compravendita stipulato con la società convenuta.
Osserva questo tribunale che dall'esame del regolamento negoziale stipulato dalle parti emerge più nello specifico un contratto misto di vendita ed appalto, in quanto la società convenuta si era obbligata a realizzare dei manufatti prefabbricati in cemento da adibire a fioriere.
Sul punto, si deve ritenere prevalente la disciplina della garanzia per i vizi in materia di compravendita, in ragione del fatto che l'obbligazione di facere, tipica dell'appalto, sorta in capo alla società convenuta, appare essenzialmente funzionale a trasferire i beni prefabbricati in favore della società attrice, ossia alla prevalente obbligazione di dare, tipica della compravendita (in questi termini v. Cassazione civile, sezione 2, ordinanza n.17855/2023).
La domanda deve, pertanto, essere inquadrata nell'istituto della garanzia per vizi, così come disciplinata dagli artt. 1490 e ss. c.c., i quali precisano il contenuto di una delle principali obbligazioni che gravano sul venditore ai sensi dell'art. 1476 c.c., ossia garantire il compratore dai vizi della cosa.
La garanzia in questione riguarda ovviamente vizi del bene preesistenti rispetto alla conclusione del contratto ovvero manifestatisi dopo la conclusione del contratto ma derivanti da cause preesistenti.
Oltre alla preesistenza del difetto o della sua causa, occorre altresì che si tratti di vizi occulti, ossia non conosciuti dal compratore al momento della conclusione del contratto ovvero non facilmente riconoscibili dallo stesso, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore non abbia dichiarato all'atto della conclusione del contratto che la cosa era esente da vizi (art. 1491 c.c.).
Sussistendo tali presupposti, ai sensi dell'art. 1492 c.c. il compratore ha a disposizione esclusivamente due azioni, alternative tra loro;
- l'azione di risoluzione del contratto;
- oppure quella di riduzione del prezzo, finalizzata a adeguare il prezzo della vendita all'effettivo valore del bene così come si presenta, ossia viziato, e, quindi, detto in altri termini, finalizzata a adeguare il prezzo della vendita al minor valore del bene in ragione del vizio che lo inficia.
Ai fini della presente decisione, è pertanto fondamentale inquadrare correttamente la fattispecie in esame nel complesso sistema della garanzia per i vizi della cosa venduta, che assolve alla funzione di porre rimedio allo squilibrio del sinallagma contrattuale derivante dalla sussistenza di vizi del bene venduto.
Al riguardo, è necessario precisare che la tutela attribuita dal Legislatore al compratore si atteggia come speciale rispetto a quella prefigurata in generale in materia di obbligazioni dall'art. 7 N.R.G. 9644/2017
1218 c.c., in quanto, da un lato, il venditore risponde dei vizi a prescindere dal fatto che questi siano a lui addebitabili sotto il profilo soggettivo (a titolo di dolo o colpa), mirando la relativa disciplina a ripristinare “oggettivamente” l'equilibrio sinallagmatico alterato dal vizio del bene venduto, e, dall'altro lato, i rimedi riconosciuti al compratore nel perseguire tale fine (equilibrio oggettivo del sinallagma) sono limitati a due soli istituti (e corrispondenti azioni) previsti dall'art.1492 c.c.
Quest'ultima precisazione non è superflua, in quanto, come precisato chiaramente dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, rispetto alla disciplina ordinaria è esclusa dal novero dei rimedi accordati al compratore l'azione di esatto adempimento, compendiata dalla “classica”, quanto errata, richiesta di eliminazione dei vizi o di condanna del venditore al pagamento del costo da sostenere per eliminare i vizi.
Il compratore, difatti, non ha a disposizione un'azione volta ad ottenere la sostituzione del bene viziato, ovvero la sua riparazione o, semplicemente, l'eliminazione del vizio, salvo che il venditore abbia assunto tale specifica obbligazione (la quale, peraltro, qualora venga assunta, si porrebbe quale nuova obbligazione a carico del venditore, ulteriore ed estranea rispetto al sistema della garanzia per i vizi).
Né tale azione può essere surrogata da una domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna del venditore all'eliminazione del vizio, o, surrettiziamente, per equivalente, ad ottenere, sotto la veste del risarcimento, il pagamento dei denari necessari ad eliminare i vizi.
La ratio della scelta legislativa si rinviene nella funzione della garanzia per vizi, che è, sì, quella di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dalla sussistenza del vizio del bene venduto, ma (nell'ottica dell'esigenza di garantire la certezza e speditezza dei traffici giuridici) non attraverso la realizzazione dell'esatto assetto negoziale (sinallagma) previsto in contratto (che si avrebbe, appunto, con la eliminazione del vizio), ma solo riequilibrandolo (verso il basso) mediante la diminuzione del prezzo, ossia portando il prezzo in equilibrio rispetto al concreto minor valore del bene venduto.
Al riguardo, come anticipato, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito i caratteri e confini della garanzia per i vizi, precisando che “In tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. cod. civ., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante
l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che il compratore non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma
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specifica - di un'azione "di esatto adempimento" per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. …Invece un tale rimedio, come già si è detto, non è apprestato dalla disciplina della garanzia per vizi, che attribuisce al compratore la scelta soltanto tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto. Il diritto di ottenere, in alternativa, la riparazione del bene, infatti, è riconosciuto soltanto in particolari ipotesi … garanzia di buon funzionamento… se il venditore è un "professionista" e il compratore un "consumatore"” (v.
Sezioni Unite, Sentenza n.19702 del 13/11/2012).
Oltretutto, proprio al fine di evitare fraintendimenti ed eventuali tentativi di elusione del sistema, con la stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno evidenziato che il compratore non può chiedere la condanna del venditore all'eliminazione dei vizi praticando la strada del risarcimento del danno, trattandosi di strada incompatibile con il disposto dell'art. 1494 c.c..
Peraltro, a ben vedere, la spesa per eliminare il vizio non può costituire, ontologicamente, un danno del vizio stesso.
La scelta del legislatore è evidente e può essere facilmente espressa dal seguente concetto: nel caso in cui il bene venduto si riveli viziato, il compratore che non abbia interesse al bene così come concretamente è (ossia, viziato), può senz'altro fare fronte allo squilibrio del sinallagma chiedendo la risoluzione del contratto (ovviamente, sempre che il vizio sia di tale gravità da giustificare la risoluzione); nel caso in cui, invece, il compratore non opti per la risoluzione del contratto, dovrà necessariamente tenersi il bene così come è (ossia, viziato) ponendo rimedio allo squilibrio del sinallagma causato dal vizio solo attraverso la riduzione del prezzo, che dovrà essere semplicemente adeguato all'effettivo valore del bene, così come concretamente si presenta, ossia coi vizi che lo caratterizzano.
I principi appena spiegati consentono di censurare l'erroneo automatismo in cui spesso si incorre nell'equiparare necessariamente (o acriticamente) il minor valore del bene viziato al costo necessario per eliminare i vizi. Ciò anche per l'ulteriore considerazione per cui, da un lato, non sempre un vizio è emendabile, e, dall'altro lato, spesso i costi da sostenere per eliminare un vizio sono assai superiori all'effettivo minor valore del bene, tanto che la relativa riparazione spesso ben può essere addirittura antieconomica, come nel caso in cui la spesa da sostenere per riparare il bene sia superiore al valore dello stesso bene esente da vizi.
A chiusura del sistema di tutela del compratore, l'ordinamento gli riconosce altresì il diritto di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del lamentato vizio, ma, diversamente dalle azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo, le quali operano sul piano oggettivo
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dell'equilibrio del sinallagma, l'azione risarcitoria presuppone, in conformità alle regole generali in materia di responsabilità civile, l'imputabilità al venditore quanto meno a titolo di colpa dei danni conseguentemente patiti dall'acquirente. Difatti, l'art. 1494 c.c. prevede espressamente che il venditore è tenuto al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
***
Nel caso di specie, l'appena spiegato inquadramento teorico-sistematico della garanzia per i vizi della cosa venduta si è reso necessario in ragione delle questioni emerse nel corso della fase istruttoria, rispetto alle quali appare opportuno ribadire che la domanda di parte attrice deve essere qualificata nei termini di risoluzione del contratto di compravendita e risarcimento del danno conseguenza.
***
Tanto premesso, con riferimento alle eccezioni di inammissibilità della domanda attrice sollevate dalla parte convenuta, le stesse devono ritenersi infondate per le seguenti ragioni.
In primo luogo, quanto alla eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione in quanto nuova rispetto a quelle formulate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo radicato dinanzi al giudice di pace di Cagliari (R.G. n. 4650/2015), si osserva che in tale sede Parte_1 aveva chiesto la restituzione in suo favore dell'intera somma corrisposta pari ad euro
[...]
72.102,00 “indebitamente percepita quale prezzo dell'originario ordine”.
Dalle conclusioni formulate dalla parte opponente, nonché dall'esame della prospettazione dei fatti posta a fondamento della domanda riconvenzionale, appare evidente che il fondamento della pretesa restitutoria si deve rinvenire nella domanda di risoluzione del contratto di fornitura dei beni.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza ex art. 50 c.p.c. (come avvenuto nella specie) può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. Sez. 3, 10/07/2014 n. 15753; Cass. Sez. 3,
08/01/2016 n. 132)” (v. Cassazione civile, sezione 3, ordinanza n.10005/2025).
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In secondo luogo, con riferimento alla eccezione sollevata per intempestività della denuncia dei vizi e per intervenuta prescrizione, si deve evidenziare come è risultato pacifico che in data
25/09/2014 le parti avevano concluso un contratto di fornitura di 22 fioriere circolari e 127 fioriere rettangolari prefabbricate realizzate in cemento armato.
I beni erano stati consegnati dalla società fornitrice in data 29/10/2014.
Successivamente, in data 12/01/2015 le parti avevano integrato il precedente accordo aggiungendo la fornitura di ulteriori 5 fioriere, consegnate in data 23/02/2015.
Secondo la prospettazione di nel mese di maggio 2015 le fioriere avevano Parte_1 manifestato la presenza di un diffuso fenomeno fessurativo.
Per tale ragione, in data 7/05/2015 il geometra dipendente della società attrice, Persona_2 aveva contestato alla società l'insorgenza dei predetti vizi. CP_1
Successivamente, in data 19/05/2015 aveva trasmesso alla società fornitrice Parte_1 una formale denuncia dei vizi riscontrati nei beni, cui la stessa società aveva prontamente CP_1 dato riscontro manifestando rammarico per la problematica riscontrata e denunciata, nonché
l'intento di effettuare accertamenti sulla natura della causa fonte delle lesioni riscontrate.
Contestualmente, il geometra aveva manifestato la volontà di “intervenire per CP_1 sigillare le crepe formatesi trattandole con un sigillante epossidico e garantendole di intervenire prima che inizi il periodo delle piogge affinché a lavoro finito la fornitura risulti a regola d'arte, così come da lei puntigliosamente richiesto” (v. doc. 24 – 25 di parte attrice).
Tanto premesso, ritiene questo tribunale che in ragione del contraddittorio tempestivamente instaurato dapprima in forma orale, e successivamente in forma scritta, la denuncia dei vizi si deve ritenere tempestiva ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Del resto, si deve anche precisare che la condotta della società fornitrice, la quale aveva riconosciuto la sussistenza dei difetti lamentati, seppure contestando la natura degli stessi, e si era offerta di eseguire un intervento di ripristino deve essere qualificata come riconoscimento dei vizi da parte del venditore, che esclude la necessità della denunzia da parte del compratore.
Ciò coerentemente con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore, che esclude la necessità della denunzia da parte del compratore, concerne la materiale esistenza del vizio, non essendo necessaria, a tal fine, un'ammissione di responsabilità del venditore medesimo (v.
Cassazione civile, sezione 2, sentenza n. 8420/2016).
In particolare, “al fine d'integrare l'ipotesi del riconoscimento ex art. 1495, secondo comma,
c.c., ad opera del venditore - che esonera la controparte dall'obbligo di denunzia entro i prescritti termini - non è sufficiente la mera conoscenza (o possibilità di conoscenza) del vizio, in quanto
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detto riconoscimento, se non implica una manifestazione di volontà, costituisce pur sempre una manifestazione di verità o di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante. Tale manifestazione, peraltro, non essendo soggetta a forme particolari, può essere desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica, purché univoca e convincente, sia da "facta concludentia", senza necessità che ad essa si accompagni l'ammissione del vizio o della responsabilità o l'assunzione di obblighi”. (Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 4893 del 01/04/2003).
Benché non espressamente oggetto di contestazione delle parti, si osserva, per inciso, come non è risultato nel corso dell'istruttoria che l'impegno assunto dalla società convenuta di provvedere alle riparazioni necessarie costituisse una nuova ed autonoma obbligazione, distinta dalla garanzia per i vizi della cosa venduta.
A tal fine è, infatti, necessario il consenso del compratore in quanto fa sorgere un nuovo e differente diritto, soggetto ad autonoma disciplina, in particolare in punto di prescrizione.
In ogni caso, le domande proposte dalla società attrice non sono state fondate sull'eventuale nuovo titolo rappresentato dall'assunzione, da parte della società venditrice, della nuova obbligazione avente ad oggetto la riparazione dei beni venduti, ma sull'originario contratto di compravendita.
Venendo all'eccezione di prescrizione genericamente prospettata dalla parte convenuta, non v'è dubbio che tanto la denuncia dei vizi, quanto l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo si debbano qualificare in termini di atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione.
A tal proposito, appare opportuno richiamare la recente sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, la n. 18672/2019, nella quale viene valorizzata la ratio della previsione di un ristretto termine di prescrizione (di un anno ex art. 1495, comma 3, c.c.), dovuta, prevalentemente, all'esigenza di evitare che il decorso del tempo renda eccessivamente gravoso l'accertamento delle cause dei difetti, nonché di salvaguardare la certezza delle sorti del contratto, per poi concludere che, per quanto non espressamente previsto dalla peculiare disciplina della prescrizione in materia di azioni edilizie, debba trovare applicazione la disciplina generale in tema di prescrizione, con la conseguente operatività, tra l'altro, delle ordinarie cause di interruzione e di sospensione ai sensi degli artt. 2943 e ss. c.c.
Pertanto, nel “contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.
- idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219 comma 1, c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c.”
12 N.R.G. 9644/2017
Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere che la denuncia dei vizi del 19/05/2015 e l'opposizione al decreto ingiuntivo del 23/12/2015 avevano interrotto il termine annuale di prescrizione della garanzia per i vizi.
Peraltro, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza prima menzionata, la prescrizione della garanzia per vizi è interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla, benché questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione.
***
Risolte le questioni preliminari, si osserva che nel corso del presente giudizio si è reso necessario espletare una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la natura e l'eziologia delle fessurazioni presenti nelle fioriere.
Non è superfluo evidenziare che non è risultata in contestazione sia l'esistenza delle fessurazioni che la dinamica eziologica delle stesse.
Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio ing. ha provveduto, in Persona_4 contraddittorio con le parti, ad ispezionare visivamente ogni singola fioriera ed il relativo quadro fessurativo.
Invero, “Si è proceduto ad una valutazione del quadro fessurativo, in relazione alla gravità dell'entità delle fessurazioni, ed alla numerosità delle stesse, definendo per ogni lato delle fioriere
(frontale, laterale destro, laterale sinistro e posteriore, ove visibile) un grado in una scala di danno da 1 a 3, associabile ad un fenomeno lieve, valutabile in termini di insorgenza del fenomeno
(microfessure dell'ordine del decimo di millimetro), un fenomeno più marcato e già in fase evolutiva (fessurazioni dell'ordine del millimetro) ed un fenomeno di grave danneggiamento
(lesioni dell'ordine di diversi millimetri)”.
All'esito dell'indagine peritale, secondo la valutazione del ctu, la quale appare del tutto condivisibile in quanto adeguatamente motivata sulla base di argomentazioni logiche e tecniche, si deve ritenere che le cause del fenomeno fessurativo sono da attribuire ad una non corretta progettazione e realizzazione del manufatto, che avrebbe dovuto tener conto dei fattori ai quali il manufatto sarebbe stato esposto nel corso del normale utilizzo, successivamente all'installazione.
In particolare, i fattori ordinari dei quali il fornitore avrebbe dovuto tenere conto nella progettazione e realizzazione dei beni prefabbricati sono: i propri pesi strutturali, i carichi permanenti portati (terra invasata e relative spinte), variazione termica uniforme su entrambe le facce, interna ed esterna, del manufatto, valutazione termica differenziale e le azioni orizzontali accidentali al parapetto.
13 N.R.G. 9644/2017
In sostanza, secondo il ctu “è possibile affermare che le fioriere risultano debolmente armate,
e le armature insufficienti per dimensione, posizione e numero;
queste non sono in grado di contrastare le sollecitazioni indotte dalla combinazione dei carichi. In particolare, mentre sarebbero in grado di resistere alle sollecitazioni dovute al peso proprio ed al contenuto (terra e vegetazione), se a queste si aggiungono le sollecitazioni determinate dal gradiente termico e quelle flessionali dovute ai parapetti, esse non risultano in grado di sopportare tale combinazione di carico, con il conseguente insorgere di fessure e lesioni”.
Per queste ragioni, all'esito dell'istruttoria, si deve ritenere accertato il difetto di progettazione e realizzazione dei manufatti prefabbricati, essendo emerso che le fioriere sono prive di un'armatura idonea a garantirne la resistenza nel tempo alle sollecitazioni alle quali sono sottoposte.
In sostanza, alla luce dell'analisi condotta dal ctu, tenuto conto in particolare delle risposte fornite in sede di osservazioni formulate dai consulenti di parte, si deve ritenere che il danno concretizzatosi nella presenza di fessure nelle fioriere è stato determinato da una combinazione di azioni e di carichi.
“Tale regime di tensioni, comunque mediamente contenuto, sarebbe stato agevolmente sostenibile dal manufatto senza manifestare alcuna lesione qualora fosse stata posizionata un'opportuna armatura “di pelle”, adeguatamente diffusa e chiusa in direzione circonferenziale”.
Inoltre, in merito alle contestazioni formulate dalla parte convenuta, secondo la quale le carenze progettuali sarebbero da imputare alle scelte della parte committente Parte_1 la quale aveva scelto le misure e gli spessori dei manufatti prefabbricati, occorre evidenziare quanto segue.
Essendo la progettazione una prestazione ricompresa nelle obbligazioni a carico del venditore
– fornitore, spettava a quest'ultimo, nel rispetto delle misure e degli spessori forniti dal committente, realizzare dei manufatti che rispondessero ai criteri di buona esecuzione.
Nel corso dell'interrogatorio formale del geometra legale rappresentante Persona_1 della società convenuta, è emerso che nella fase di consulenza precedente alla realizzazione delle fioriere questi aveva realizzato un disegno tecnico delle stesse e che, successivamente, aveva modificato gli stampi per adattare i manufatti alle parti in ferro predisposte da Parte_1
Dall'escussione dei testi è emerso che prima della progettazione erano stati effettuati degli accessi presso la sede, in quanto la volontà della parte acquirente era quella di rispettare l'ubicazione delle fioriere già esistenti.
“Le vecchie fioriere erano posizionate su uno zoccolo;
a sbalzo significa che la base
(l'ingombro) della fioriera era superiore alla superficie dell'appoggio costituita dallo zoccolo (e,
14 N.R.G. 9644/2017
pertanto, la fioriera doveva sporgere); a secco significa senza ausilio di malte siccome era sufficiente il peso proprio della singola fioriera” (v. teste udienza del 24/04/2023). Persona_2
“ricordo anche che le fioriere furono posate in opera nel luogo stabilito dagli operai dell'impresa, ovvero furono collocate nella stessa posizione in cui si trovavano le vecchie fioriere”
(v. teste udienza del 5/06/2023). Testimone_1
In sostanza, dalle prove orali espletate è risultato che la società convenuta aveva avuto piena cognizione dello stato dei luoghi in cui le fioriere avrebbero dovuto trovare collocazione, dovendo sostituire quelle precedenti, per cui sulla base della ordinaria diligenza professionale avrebbe dovuto tenere conto di tali fattori ambientali nella progettazione delle fioriere.
Inoltre, la società convenuta ha eccepito che i danni presenti nei manufatti sarebbero dovuti all'errata tecnica utilizzata da terzi per il posizionamento delle fioriere, avendo utilizzato delle fasce al posto degli ancoraggi nei golfari come predisposto dalla società produttrice (v. teste Tes_2
, udienza del 14/09/2023 e udienza del 5/06/2023).
[...] Testimone_1
Tuttavia, si deve evidenziare che all'esito dell'istruttoria è risultato che soltanto una parte delle fioriere era stata posizionata utilizzando una tecnica diversa da quella consigliata dalla società produttrice, mentre al contrario il fenomeno fessurativo aveva interessato tutti i manufatti, non solo quelli imbragati con le fasce.
Peraltro, come chiarito dal ctu, l'impresa avrebbe dovuto tenere in debita considerazione le
“sollecitazioni a cui sarebbero state sottoposte le fioriere, e cioè avrebbe dovuto armare convenientemente le fioriere secondo un calcolo statico di sua esclusiva competenza. La ditta inoltre era a perfetta conoscenza della necessità di montare le ringhiere tant'è che ha CP_1 predisposto le asole, per cui nel calcolo statico avrebbe dovuto prevedere le sollecitazioni prodotte da dette ringhiere e non attribuire oggi a dette ringhiere la causa principale delle lesioni … Le norme disciplinano in modo chiaro le responsabilità del fabbricatore, il quale ha l'onere di realizzare quanto richiesto dal committente e da questi specificato in termini geometrici, verificandone la stabilità e la resistenza secondo i canoni delle norme tecniche per le costruzioni in vigore (all'epoca NTC 2008)”.
In secondo luogo, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, espresso in materia di appalto ma i cui principi appaiono comuni per ratio a tutte le obbligazioni che includano una prestazione di facere, l'appaltatore deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale
15 N.R.G. 9644/2017
“nudus minister” per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (in questi termini v. Cassazione civile, sezione 1, ordinanza n. 23594/2017 e ss. conformi).
Pertanto, nel caso di specie, ritiene questo tribunale che accertata la presenza di vizi nei manufatti prefabbricati ed appurato che si tratta di vizi riconducibili ad un difetto progettuale – costruttivo originario, si deve ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto stipulato tra le parti.
Ritiene, infatti, questo tribunale che in ragione della natura del bene (manufatti in cemento armato), la presenza di un quadro fessurativo quale quello accertato nel corso dell'istruttoria sia tale da assumere una portata di gravità idonea a supportare la manifestazione di volontà risolutiva della parte acquirente.
Del resto, premesso che la garanzia per i vizi in materia di compravendita prevede unicamente la scelta tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, l'analisi del ctu in merito ai costi per il risanamento dei manufatti può essere valorizzata nei termini in cui oltre alle 14 fioriere rettangolari che sono del tutto inservibili per via delle lesioni, quanto alle altre 94 di forma rettangolare e 22 circolari è emerso che gli interventi di risanamento avrebbero un costo complessivo di entità superiore al costo della intera fornitura (ossia euro 74.934,82 + iva).
In conclusione, si deve ritenere accertato che i beni oggetto di fornitura sono affetti da vizi progettuali e strutturali che rendono la cosa inidonea all'uso o, comunque, ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (in questo senso v. Cassazione civile, sezione 2, sentenza n.
26402/2023).
Per queste ragioni, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto e, per l'effetto,
l'attrice deve essere condannata alla restituzione dei beni e la convenuta Parte_1 deve essere condannata alla restituzione del prezzo. CP_1
***
La società attrice ha altresì chiesto la condanna della società convenuta Pt_1 Parte_1 al risarcimento del danno subito. CP_1
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “l'azione di risarcimento dei danni riconosciuta al compratore dall'art. 1494 c.c. per vizi della cosa venduta
è autonoma rispetto alle azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo di cui all'art.
1492 cod. civ., in quanto, mentre queste ultime prescindono dalla colpa e sono volte ad eliminare lo squilibrio determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione risarcitoria presuppone la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare
l'eventuale presenza di vizi della cosa, e può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente (cfr.,
16 N.R.G. 9644/2017
ex multis, Cass., 24.04.2025, n. 10856; Cass. n. 14986 del 2021; Cass. n. 2115 del 2015; Cass. n.
26852 del 2011)”.
Nel caso di specie, in ordine alle conseguenze pregiudizievoli che sono derivate dalla presenza dei vizi progettuali e strutturali dei beni, si deve evidenziare quanto segue.
All'esito dell'istruttoria tecnica condotta dal ctu ing. è emerso che “se da Persona_4 un lato è incontrovertibile che le fioriere siano debolmente armate e quindi non idonee a resistere alle sollecitazioni indotte dalla combinazione dei carichi, appare altrettanto evidente la difficoltà di poter asserire che esse non rispettino le specifiche di capitolato e di progetto del committente, perché il capitolato è totalmente carente, non definisce le caratteristiche richieste in relazione ai carichi (derivanti anche dalle condizioni di posa), non presenta un progetto esecutivo di dettaglio, demandando quest'ultimo al prefabbricatore, il quale a sua volta avrebbe dovuto chiedere chiarimenti su tali specifiche, per poter dimensionare e realizzare correttamente i manufatti e avrebbe anche dovuto dare indicazioni puntuali al committente sulle prescrizioni di movimentazione, posa e manutenzione dei manufatti. In questo caso specifico ancor di più, considerato che trattavasi di mera fornitura franco cantiere, e che la successiva movimentazione
e la posa dei manufatti, sono state realizzate da terzo soggetto. Pertanto si hanno una serie di carenze da entrambe le parti, del committente che non ha definito in maniera puntuale le specifiche dei manufatti richieste per assolvere alla funzione, in relazione ai carichi, che derivano anche dalle condizioni di posa, e del prefabbricatore che non ha effettuato un progetto con opportuno dimensionamento delle fioriere, in particolare delle armature di queste, necessarie a garantirne la resistenza nel tempo, alle sollecitazioni alle quali sono sottoposte. In questo quadro di corresponsabilità, quelle del produttore sono senza dubbio maggiori, poiché come dimostrato nei calcoli di cui al precedente paragrafo, le fioriere così come realizzate non sono in grado di resistere neppure alle sollecitazioni indotte dal gradiente termico”.
Ritiene questo tribunale che tale quadro di corresponsabilità deve essere valorizzato ai sensi dell'art. 1227 c.c., potendosi stimare in via equitativa una condotta causalmente efficiente a carico del produttore nella misura del 70% e dell'acquirente – committente CP_1 Parte_1 nella misura del 30%.
Procedendo alla concreta quantificazione del danno conseguenza, dall'esame delle produzioni documentali e dei risultati della relazione del ctu si deve ritenere che lo stesso ammonti a complessivi euro 59.646,00.
Nello specifico, tra le voci di danno emergente si devono considerare i costi sostenuti dalla società attrice per la movimentazione delle fioriere viziate pari ad euro 24.156,00 (doc. 33 – 35 di parte attrice), nonché i costi per la rimozione e il trasporto dei manufatti che possono essere stimati
17 N.R.G. 9644/2017
nella somma di euro 35.490,00 (v. computo metrico n. 8 allegato alla ctu, voce BS/M:FI04
“MOVIMENTAZIONE di manufatti in cemento di qualsiasi forma e dimensione, previa rimozione della tubazione per l'irrigazione, eseguita con carrello elevatore o similari, od altro, successivo carico su camion e trasporto a discarica, previa rimozione della terra e della vegetazione in essi contenuta da stoccare per successivo recupero, compreso conducente consumi manutenzione dei mezzi, predisposizione del piano d'appoggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte” calcolato per 130 fioriere).
Considerato che il danno è risultato conseguenza di concause, riconducibili nella misura stimata equitativamente del 70% alla condotta della convenuta, dovendosi imputare la restante parte alla condotta della parte attrice, la società deve essere condannata al pagamento in CP_1 favore di della somma pari ad euro 41.752,20. Parte_1
Trattandosi di debito di valore compete alla parte danneggiata il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma indicata fin dal momento in cui la spesa è stata affrontata (Cass., SS.UU., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Il ritardato pagamento rispetto al momento in cui il danno si è verificato deve essere riparato attraverso il ricorso agli interessi c.d. compensativi, che non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione, per l'appunto, compensativa, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del prodursi del danno.
La loro attribuzione costituisce, dunque, una mera modalità o tecnica liquidatoria (Cass. sez.
1, sentenza n. 19636 del 07/10/2005; Cass. sez. U, sentenza n. 8520 del 05/04/2007).
Per la determinazione di questo profilo di danno può farsi riferimento ad elementi di carattere presuntivo e a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via astratta, di diversi parametri.
Attingendo al notorio, ed in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, compresa quella del tribunale di Cagliari, in mancanza di altri elementi di prova, neanche allegati dalla parte danneggiata, può presumersi che nel periodo in esame il denaro sarebbe stato investito in titoli di Stato o in depositi bancari, o altri tipi di investimento cui di regola ricorrono i risparmiatori, che avrebbero consentito di lucrare un interesse medio annuo che può stimarsi pari al tasso degli interessi legali.
Nell'ambito della valutazione equitativa, imposta dall'art. 2056 c.c., deve inoltre tenersi conto del tasso d'inflazione, cioè del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta determinato sulla base degli indici ISTAT fra la data del fatto e quella dell'esborso, calcolando gli interessi compensativi sul valore delle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate nell'arco del termine del ritardato pagamento (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; sez. 3, 10.3.2000 n.
2796).
18 N.R.G. 9644/2017
Applicando tali criteri, il danno da risarcire alla parte attrice, integrato dalla perdita degli interessi che sarebbero via via maturati sulle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate fino alla data della presente decisione, è pari a euro 56.563,27 (somma rivalutata dalla data del deposito dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del 23/12/2015 ad oggi).
Il credito risarcitorio spettante alla parte attrice è pari a complessivi euro 56.563,27.
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In conclusione, all'esito del giudizio deve essere pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita e, per l'effetto, deve essere condannata alla restituzione dei Parte_1 beni in favore di e quest'ultima deve essere condannata alla restituzione del prezzo CP_1 pari ad euro 72.102,00, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo, nonché al risarcimento del danno quantificato in euro 56.563,27, oltre interessi in misura legale dalla presente decisione sino al saldo.
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Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza, pertanto considerato che la domanda attrice è risultata fondata e meritevole di accoglimento nella sua maggior parte, le stesse devono essere poste a carico della parte convenuta nella misura maggiore pari a 2/3, come liquidato in dispositivo, dovendosi porre la restante parte a carico della parte attrice.
Nel caso di specie, la causa è terminata in vigenza del nuovo D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, considerati gli esiti degli accertamenti peritali, i quali hanno consentito di accertare la sussistenza di vizi nei beni, ma anche un concorso di responsabilità a carico di entrambe le parti, appare equo e ragionevole disporle definitivamente a carico dell'attrice nella misura di 1/3, dovendosi porre la restante parte pari a 2/3 a carico della parte convenuta, la quale deve essere condannata alla rifusione di quanto anticipato dalla parte attrice in favore del ctu.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti;
2) condanna alla restituzione dei beni in favore di e Parte_1 CP_1 condanna quest'ultima alla restituzione del prezzo pari ad euro 72.102,00, oltre interessi in misura legale domanda giudiziale al saldo;
19 N.R.G. 9644/2017
3) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice CP_1 Parte_1 della somma pari ad euro 56.563,27 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi in
[...] misura legale dalla decisione al saldo;
4) rigetta le altre domande delle parti;
5) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , CP_1 Parte_1 che si liquidano in euro 9.402,00 per compensi al difensore ed euro 524,00 per spese, oltre spese generali, cpa e iva, come dovute per legge;
6) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell'attrice per 1/3 e della convenuta per 2/3, e condanna quest'ultima alla rifusione di quanto anticipato dall'attrice in favore del ctu.
Cagliari, 21 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Oana Andreea Mecles
20
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Oana Andreea Mecles, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9644 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2017 tra:
P.IV , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1 tempore, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, nella via Millelire n.1, presso lo studio dell'avvocato Stefano Baghino, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
Parte attrice
contro
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IV_2 sede in Elmas ed ivi elettivamente domiciliata, nella via Salomone n.12, presso lo studio dell'avvocato Cristian Culeddu, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
***
Oggetto: vendita di cose mobili – garanzia per vizi.
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis
1 N.R.G. 9644/2017
IN VIA PRINCIPALE:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento della in relazione agli obblighi assunti CP_1 con il contratto n.450037301 del 25.09.2014 variato con la fornitura consegnata in data
23.02.2015, dichiarando la risoluzione del predetto contratto, e condannando la CP_1 alla restituzione in favore del della somma €72.102,00, dalla stessa Parte_1 indebitamente percepita quale prezzo dell'originario ordine n.450037301 del 25.09.2014, oltre gli interessi sul prezzo da calcolarsi nella misura legale a decorrere dalla data della presente domanda fino al saldo e la rivalutazione monetaria;
2) condannare la al pagamento dell'ulteriore importo di €102.986,45 per i danni CP_1 subiti e subendi dal quale diretta conseguenza dell'inadempimento della Parte_1 società opponente come meglio specifico supra nell'espositiva in diritto al par.3, o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata e liquidata in corso di causa dal Giudice, anche in via equitativa;
IN OGNI CASO:
3) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, previe le più opportune declaratorie
1) in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità e/o della domanda di risoluzione perché nuova rispetto a quelle formulate nel Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo radicato nanti il Giudice di Pace di Cagliari – Rac 4650/15 e comunque per le ragioni già esposte nella parte espositiva;
2) ancora in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia e/o per intervenuta prescrizione;
3) in via principale e comunque nel merito, rigettare le eccezioni e le domande proposte da
[...]
in quanto illegittime e infondate per i motivi sopra esposti;
Parte_1
4) con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio oltre CPA ed IV”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti a questo tribunale al fine di ottenere la risoluzione CP_1 del contratto di compravendita per grave inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto:
2 N.R.G. 9644/2017
- che in data 25/09/2014 aveva accettato il preventivo presentatole dalla società avente ad CP_1 oggetto la fornitura di 22 fioriere circolari e 127 fioriere rettangolari realizzate in cemento armato fibrorinforzato per l'ornamento della propria sede centrale;
- che il prezzo richiesto dalla società fornitrice era pari a complessivi euro 72.102,00, iva inclusa (di cui euro 11.000,00 per le fioriere circolari, euro 48.100,00 per le fioriere rettangolari, pari ad euro
59.100,00, oltre iva), comprese spese di imballo, carico, trasporto, scarico ed esclusa la posa;
- che il geometra aveva effettuato dei sopralluoghi presso la propria sede al fine Persona_1 di verificare la conformazione dell'area sulla quale avrebbe dovuto posizionare le fioriere;
- che la fornitura era stata effettuata nel lasso di tempo intercorrente tra il 29/10/2014 e il
23/02/2015;
- che i manufatti erano stati installati dalla società AS, con sede in Quartu Sant'Elena, nella via
Goceano n.15, la quale al momento della posa a regola d'arte non aveva rilevato alcun difetto;
- che in relazione a tale fornitura la società aveva emesso fatture per un importo CP_1 complessivo di euro 72.102,00, le quali erano state regolarmente pagate;
- che nel gennaio 2015 aveva effettuato una integrazione dell'originario ordine n.450037301 del
25/09/2014, chiedendo la fornitura di ulteriori 5 fioriere ad angolo in calcestruzzo;
- che la società fornitrice con comunicazione del 12/01/2015 aveva confermato la presa in carico della variante d'opera;
- che le fioriere erano state consegnate in data 23/02/2015 ed erano state installate dalla società
AS, la quale anche in tale occasione non aveva rilevato alcun difetto delle stesse;
- che nel maggio 2015, probabilmente a seguito del fisiologico riempimento delle fioriere con il terriccio, delle piogge e dell'escursione termica, gran parte dei manufatti forniti dalla società avevano manifestato un diffuso fenomeno fessurativo;
CP_1
- che, in particolare, le fioriere erano viziate da ampie e diffuse crepature, le quali erano aumentate nel corso del tempo;
- che il proprio geometra dopo aver effettuato le opportune rilevazioni fotografiche, Persona_2 si era recato presso la sede della società fornitrice e aveva contestato verbalmente la presenza dei vizi;
- che in tale occasione il geometra aveva illustrato le caratteristiche dell'armatura delle CP_1 fioriere, mostrando la piega dei filamenti di ferro, ma tale armatura, a seguito di perizia, era risultata difforme da quella effettivamente usata per le fioriere vendute;
- che in data 19/05/2015 aveva contestato formalmente alla società venditrice la presenza del fenomeno fessurativo e aveva chiesto la sostituzione dei beni con altri privi di difetti;
3 N.R.G. 9644/2017
- che lo stesso giorno il geometra ignorando la richiesta di sostituzione dei beni, Persona_1 si era offerto di intervenire per sigillare le crepe formatesi, trattandole con sigillante epossidico;
- che aveva rifiutato tale soluzione;
- che, nonostante la denuncia dei vizi, la società aveva emesso la fattura n. 592 del CP_1
27/05/2015, con la quale aveva richiesto il pagamento delle ultime cinque fioriere ad angolo per un importo complessivo di euro 4.965,40;
- che con comunicazione del 28/05/2015 la società venditrice aveva dato riscontro una seconda volta alla propria denuncia dei vizi del 19/05/2015, contestandone la tardività e sostenendo che i vizi non erano imputabili ad errori di produzione o a difetti strutturali delle fioriere, ma alla negligenza di terzi nell'eseguire il trasporto e l'installazione dei vasi;
- che la società venditrice aveva reiterato la propria offerta di provvedere alla posa di una pasta elastica nelle fessure, senza tuttavia fornire alcuna garanzia sull'intervento;
- che a seguito delle osservazioni della società aveva effettuato alcune indagini per CP_1 verificare se la presenza dei vizi fosse attribuibile all'installatore Parte_2
- che con comunicazione dell'11/06/2015 AS si era dichiarato estraneo alla vicenda, evidenziando come il fatto stesso che le lesioni si erano manifestate in tutte le fioriere poste in opera, nessuna esclusa, rendeva palese ed evidente la presenza di un vizio strutturale delle stesse;
- che, successivamente, aveva conferito incarico alla società specializzata Tecnica Prove al fine di verificare la natura delle lesioni;
- che la società incaricata della perizia nel corso di una prima disamina aveva confermato che le fessurazioni erano imputabili ad un vizio strutturale delle fioriere;
- che alla luce della gravità dei difetti, aveva ritenuto di non dover saldare la fattura n. 592 del
27/05/2015 relativa alle cinque fioriere ad angolo consegnate nel febbraio 2015;
- che aveva comunicato la propria determinazione alla società in data 31/07/2015, CP_1 chiedendo contestualmente la sostituzione dei beni difettosi, ma tale comunicazione era rimasta priva di riscontro;
- che nel corso delle successive operazioni peritali svolte dalla società Tecnica Prove era emerso che l'ampio quadro fessurativo era senz'altro attribuibile a vizi strutturali e di progettazione, presenti sia nelle fioriere fornite il 25/09/2014, sia in quelle dell'ordine consegnato il 23/02/2015;
- che, ciononostante, le aveva notificato il ricorso per ingiunzione ed il decreto CP_1 ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Cagliari in data 29/10/2015, depositato il 30/10/2015, per il pagamento di euro 4.965,40 di cui alla fattura n. 591 del 27/05/2015;
- che aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2152/2015 e aveva anche formulato domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice di pace,
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ragione per la quale il giudice aveva separato le due cause, affermando la sua competenza in ordine alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e dichiarando la competenza del tribunale ordinario di Cagliari sulla domanda riconvenzionale.
Tanto premesso, l'attrice ha riassunto la causa manifestando il proprio interesse ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento della società al contratto di compravendita n. CP_1
450037301 del 25/09/2014.
La società attrice ha dunque chiesto la risoluzione ordinaria del contratto, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.
A tale ultimo proposito, ossia con riferimento alla garanzia per vizi in materia di compravendita, la società attrice ha evidenziato, da un lato, che il venditore si era impegnato ad eliminare gli stessi, circostanza che esclude di per sé la soggezione ai termini decadenziali, e dall'altro lato che la propria denuncia era stata in ogni caso tempestiva.
Per queste ragioni, ha chiesto la risoluzione giudiziale del contratto e la Parte_1 restituzione del prezzo pagato, pari ad euro 72.102,00, oltre agli interessi in misura legale dalla domanda sino al saldo e la rivalutazione monetaria.
L'attrice ha inoltre chiesto il risarcimento del danno pari ad euro 102.986,45, quantificato in ragione delle spese sostenute per la posa in opera delle fioriere viziate pari ad euro 24.156,00, dei costi sopportati per l'attività di perizia, oltre ai costi da sostenere per la rimozione ed il trasporto dei manufatti, tenuto conto altresì dei costi per lo stoccaggio delle piante nei vivai in attesa del ripristino dello stato dei luoghi, pari ad euro 78.830,45.
***
Si è costituita in giudizio la società la quale ha contestato l'avversa CP_1 prospettazione dei fatti, evidenziando:
- l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, in quanto nuova rispetto a quelle formulate nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace di Cagliari
(R.G. n. 4650/2015);
- il decorso dei termini di decadenza e prescrizione per il tempestivo esercizio della denuncia dei vizi e della relativa azione;
- che, a tale ultimo proposito, aveva sostenuto di aver avuto cognizione della Parte_1 presenza delle lesioni i primi giorni del mese di maggio 2015, ma aveva provveduto a contestarli soltanto in data 19/05/2015;
- che non aveva mai riconosciuto la presenza di vizi, essendosi piuttosto limitata a dichiarare la propria disponibilità, in un'ottica conciliativa, a sigillare le lesioni con del mastice elastico;
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- che aveva realizzato le fioriere fornite alla società attrice utilizzando lo stesso materiale, le stesse metodologie costruttive e gli stessi stampi usati per la realizzazione di un'altra fioriera, ancora presente presso la sua sede, la quale era assolutamente integra e priva di alcuna lesione;
- che alla luce della relazione redatta dall'ing. in data 12/04/2016 era evidente che le Persona_3 cause delle lesioni presenti nelle fioriere erano di origine meccanica e non strutturale;
- che, nella specie, l'impresa che aveva eseguito la messa in posa non aveva adottato le precauzioni e gli accorgimenti necessari affinché la base d'appoggio delle fioriere potesse compensare eventuali irregolarità del fondo;
- che, inoltre, non erano state osservate le misure di sicurezza in quanto le fioriere erano state posate a diversi metri di altezza dal marciapiede ed a sbalzo, determinando l'instabilità delle stesse;
- che altra grave negligenza era stata compiuta nell'utilizzare fasce per il lavoro di movimentazione diverse da quelle predisposte, determinando delle inevitabili sollecitazioni e, di conseguenza, delle lesioni nelle fioriere;
- che in data 15/01/2014 aveva elaborato e trasmesso a un progetto della fioriera Parte_1
e delle ringhiere da applicare, ma la società acquirente aveva voluto realizzare delle forcelle delle ringhiere differenti, e ciò aveva determinato una diversa distribuzione delle sollecitazioni, nonché un allargamento dei fori predisposti per i punti di ancoraggio delle fioriere e per il passaggio dei tubi di irrigazione.
In conclusione, la società convenuta ha sostenuto che le sole fioriere che avevano manifestato delle lesioni erano quelle in cui la società acquirente aveva effettuato degli interventi di tipo meccanico, per cui doveva escludersi che all'origine vi fosse un difetto costruttivo.
In ogni caso, la società ha evidenziato l'infondatezza della pretesa risolutoria in CP_1 ragione del fatto che i beni erano del tutto idonei a svolgere la propria funzione, essendo un difetto meramente estetico.
Infine, quanto al risarcimento del danno preteso dalla parte attrice, la convenuta ha eccepito l'infondatezza e la sproporzione della quantificazione, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società convenuta, l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata parzialmente fondata per le seguenti ragioni.
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Ai fini della decisione, occorre preliminarmente evidenziare come l'attrice abbia posto a fondamento della propria domanda risarcitoria la sussistenza di vizi dei beni oggetto del contratto di compravendita stipulato con la società convenuta.
Osserva questo tribunale che dall'esame del regolamento negoziale stipulato dalle parti emerge più nello specifico un contratto misto di vendita ed appalto, in quanto la società convenuta si era obbligata a realizzare dei manufatti prefabbricati in cemento da adibire a fioriere.
Sul punto, si deve ritenere prevalente la disciplina della garanzia per i vizi in materia di compravendita, in ragione del fatto che l'obbligazione di facere, tipica dell'appalto, sorta in capo alla società convenuta, appare essenzialmente funzionale a trasferire i beni prefabbricati in favore della società attrice, ossia alla prevalente obbligazione di dare, tipica della compravendita (in questi termini v. Cassazione civile, sezione 2, ordinanza n.17855/2023).
La domanda deve, pertanto, essere inquadrata nell'istituto della garanzia per vizi, così come disciplinata dagli artt. 1490 e ss. c.c., i quali precisano il contenuto di una delle principali obbligazioni che gravano sul venditore ai sensi dell'art. 1476 c.c., ossia garantire il compratore dai vizi della cosa.
La garanzia in questione riguarda ovviamente vizi del bene preesistenti rispetto alla conclusione del contratto ovvero manifestatisi dopo la conclusione del contratto ma derivanti da cause preesistenti.
Oltre alla preesistenza del difetto o della sua causa, occorre altresì che si tratti di vizi occulti, ossia non conosciuti dal compratore al momento della conclusione del contratto ovvero non facilmente riconoscibili dallo stesso, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore non abbia dichiarato all'atto della conclusione del contratto che la cosa era esente da vizi (art. 1491 c.c.).
Sussistendo tali presupposti, ai sensi dell'art. 1492 c.c. il compratore ha a disposizione esclusivamente due azioni, alternative tra loro;
- l'azione di risoluzione del contratto;
- oppure quella di riduzione del prezzo, finalizzata a adeguare il prezzo della vendita all'effettivo valore del bene così come si presenta, ossia viziato, e, quindi, detto in altri termini, finalizzata a adeguare il prezzo della vendita al minor valore del bene in ragione del vizio che lo inficia.
Ai fini della presente decisione, è pertanto fondamentale inquadrare correttamente la fattispecie in esame nel complesso sistema della garanzia per i vizi della cosa venduta, che assolve alla funzione di porre rimedio allo squilibrio del sinallagma contrattuale derivante dalla sussistenza di vizi del bene venduto.
Al riguardo, è necessario precisare che la tutela attribuita dal Legislatore al compratore si atteggia come speciale rispetto a quella prefigurata in generale in materia di obbligazioni dall'art. 7 N.R.G. 9644/2017
1218 c.c., in quanto, da un lato, il venditore risponde dei vizi a prescindere dal fatto che questi siano a lui addebitabili sotto il profilo soggettivo (a titolo di dolo o colpa), mirando la relativa disciplina a ripristinare “oggettivamente” l'equilibrio sinallagmatico alterato dal vizio del bene venduto, e, dall'altro lato, i rimedi riconosciuti al compratore nel perseguire tale fine (equilibrio oggettivo del sinallagma) sono limitati a due soli istituti (e corrispondenti azioni) previsti dall'art.1492 c.c.
Quest'ultima precisazione non è superflua, in quanto, come precisato chiaramente dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, rispetto alla disciplina ordinaria è esclusa dal novero dei rimedi accordati al compratore l'azione di esatto adempimento, compendiata dalla “classica”, quanto errata, richiesta di eliminazione dei vizi o di condanna del venditore al pagamento del costo da sostenere per eliminare i vizi.
Il compratore, difatti, non ha a disposizione un'azione volta ad ottenere la sostituzione del bene viziato, ovvero la sua riparazione o, semplicemente, l'eliminazione del vizio, salvo che il venditore abbia assunto tale specifica obbligazione (la quale, peraltro, qualora venga assunta, si porrebbe quale nuova obbligazione a carico del venditore, ulteriore ed estranea rispetto al sistema della garanzia per i vizi).
Né tale azione può essere surrogata da una domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna del venditore all'eliminazione del vizio, o, surrettiziamente, per equivalente, ad ottenere, sotto la veste del risarcimento, il pagamento dei denari necessari ad eliminare i vizi.
La ratio della scelta legislativa si rinviene nella funzione della garanzia per vizi, che è, sì, quella di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dalla sussistenza del vizio del bene venduto, ma (nell'ottica dell'esigenza di garantire la certezza e speditezza dei traffici giuridici) non attraverso la realizzazione dell'esatto assetto negoziale (sinallagma) previsto in contratto (che si avrebbe, appunto, con la eliminazione del vizio), ma solo riequilibrandolo (verso il basso) mediante la diminuzione del prezzo, ossia portando il prezzo in equilibrio rispetto al concreto minor valore del bene venduto.
Al riguardo, come anticipato, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito i caratteri e confini della garanzia per i vizi, precisando che “In tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. cod. civ., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante
l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che il compratore non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma
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specifica - di un'azione "di esatto adempimento" per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. …Invece un tale rimedio, come già si è detto, non è apprestato dalla disciplina della garanzia per vizi, che attribuisce al compratore la scelta soltanto tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto. Il diritto di ottenere, in alternativa, la riparazione del bene, infatti, è riconosciuto soltanto in particolari ipotesi … garanzia di buon funzionamento… se il venditore è un "professionista" e il compratore un "consumatore"” (v.
Sezioni Unite, Sentenza n.19702 del 13/11/2012).
Oltretutto, proprio al fine di evitare fraintendimenti ed eventuali tentativi di elusione del sistema, con la stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno evidenziato che il compratore non può chiedere la condanna del venditore all'eliminazione dei vizi praticando la strada del risarcimento del danno, trattandosi di strada incompatibile con il disposto dell'art. 1494 c.c..
Peraltro, a ben vedere, la spesa per eliminare il vizio non può costituire, ontologicamente, un danno del vizio stesso.
La scelta del legislatore è evidente e può essere facilmente espressa dal seguente concetto: nel caso in cui il bene venduto si riveli viziato, il compratore che non abbia interesse al bene così come concretamente è (ossia, viziato), può senz'altro fare fronte allo squilibrio del sinallagma chiedendo la risoluzione del contratto (ovviamente, sempre che il vizio sia di tale gravità da giustificare la risoluzione); nel caso in cui, invece, il compratore non opti per la risoluzione del contratto, dovrà necessariamente tenersi il bene così come è (ossia, viziato) ponendo rimedio allo squilibrio del sinallagma causato dal vizio solo attraverso la riduzione del prezzo, che dovrà essere semplicemente adeguato all'effettivo valore del bene, così come concretamente si presenta, ossia coi vizi che lo caratterizzano.
I principi appena spiegati consentono di censurare l'erroneo automatismo in cui spesso si incorre nell'equiparare necessariamente (o acriticamente) il minor valore del bene viziato al costo necessario per eliminare i vizi. Ciò anche per l'ulteriore considerazione per cui, da un lato, non sempre un vizio è emendabile, e, dall'altro lato, spesso i costi da sostenere per eliminare un vizio sono assai superiori all'effettivo minor valore del bene, tanto che la relativa riparazione spesso ben può essere addirittura antieconomica, come nel caso in cui la spesa da sostenere per riparare il bene sia superiore al valore dello stesso bene esente da vizi.
A chiusura del sistema di tutela del compratore, l'ordinamento gli riconosce altresì il diritto di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del lamentato vizio, ma, diversamente dalle azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo, le quali operano sul piano oggettivo
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dell'equilibrio del sinallagma, l'azione risarcitoria presuppone, in conformità alle regole generali in materia di responsabilità civile, l'imputabilità al venditore quanto meno a titolo di colpa dei danni conseguentemente patiti dall'acquirente. Difatti, l'art. 1494 c.c. prevede espressamente che il venditore è tenuto al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
***
Nel caso di specie, l'appena spiegato inquadramento teorico-sistematico della garanzia per i vizi della cosa venduta si è reso necessario in ragione delle questioni emerse nel corso della fase istruttoria, rispetto alle quali appare opportuno ribadire che la domanda di parte attrice deve essere qualificata nei termini di risoluzione del contratto di compravendita e risarcimento del danno conseguenza.
***
Tanto premesso, con riferimento alle eccezioni di inammissibilità della domanda attrice sollevate dalla parte convenuta, le stesse devono ritenersi infondate per le seguenti ragioni.
In primo luogo, quanto alla eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione in quanto nuova rispetto a quelle formulate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo radicato dinanzi al giudice di pace di Cagliari (R.G. n. 4650/2015), si osserva che in tale sede Parte_1 aveva chiesto la restituzione in suo favore dell'intera somma corrisposta pari ad euro
[...]
72.102,00 “indebitamente percepita quale prezzo dell'originario ordine”.
Dalle conclusioni formulate dalla parte opponente, nonché dall'esame della prospettazione dei fatti posta a fondamento della domanda riconvenzionale, appare evidente che il fondamento della pretesa restitutoria si deve rinvenire nella domanda di risoluzione del contratto di fornitura dei beni.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza ex art. 50 c.p.c. (come avvenuto nella specie) può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. Sez. 3, 10/07/2014 n. 15753; Cass. Sez. 3,
08/01/2016 n. 132)” (v. Cassazione civile, sezione 3, ordinanza n.10005/2025).
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In secondo luogo, con riferimento alla eccezione sollevata per intempestività della denuncia dei vizi e per intervenuta prescrizione, si deve evidenziare come è risultato pacifico che in data
25/09/2014 le parti avevano concluso un contratto di fornitura di 22 fioriere circolari e 127 fioriere rettangolari prefabbricate realizzate in cemento armato.
I beni erano stati consegnati dalla società fornitrice in data 29/10/2014.
Successivamente, in data 12/01/2015 le parti avevano integrato il precedente accordo aggiungendo la fornitura di ulteriori 5 fioriere, consegnate in data 23/02/2015.
Secondo la prospettazione di nel mese di maggio 2015 le fioriere avevano Parte_1 manifestato la presenza di un diffuso fenomeno fessurativo.
Per tale ragione, in data 7/05/2015 il geometra dipendente della società attrice, Persona_2 aveva contestato alla società l'insorgenza dei predetti vizi. CP_1
Successivamente, in data 19/05/2015 aveva trasmesso alla società fornitrice Parte_1 una formale denuncia dei vizi riscontrati nei beni, cui la stessa società aveva prontamente CP_1 dato riscontro manifestando rammarico per la problematica riscontrata e denunciata, nonché
l'intento di effettuare accertamenti sulla natura della causa fonte delle lesioni riscontrate.
Contestualmente, il geometra aveva manifestato la volontà di “intervenire per CP_1 sigillare le crepe formatesi trattandole con un sigillante epossidico e garantendole di intervenire prima che inizi il periodo delle piogge affinché a lavoro finito la fornitura risulti a regola d'arte, così come da lei puntigliosamente richiesto” (v. doc. 24 – 25 di parte attrice).
Tanto premesso, ritiene questo tribunale che in ragione del contraddittorio tempestivamente instaurato dapprima in forma orale, e successivamente in forma scritta, la denuncia dei vizi si deve ritenere tempestiva ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Del resto, si deve anche precisare che la condotta della società fornitrice, la quale aveva riconosciuto la sussistenza dei difetti lamentati, seppure contestando la natura degli stessi, e si era offerta di eseguire un intervento di ripristino deve essere qualificata come riconoscimento dei vizi da parte del venditore, che esclude la necessità della denunzia da parte del compratore.
Ciò coerentemente con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore, che esclude la necessità della denunzia da parte del compratore, concerne la materiale esistenza del vizio, non essendo necessaria, a tal fine, un'ammissione di responsabilità del venditore medesimo (v.
Cassazione civile, sezione 2, sentenza n. 8420/2016).
In particolare, “al fine d'integrare l'ipotesi del riconoscimento ex art. 1495, secondo comma,
c.c., ad opera del venditore - che esonera la controparte dall'obbligo di denunzia entro i prescritti termini - non è sufficiente la mera conoscenza (o possibilità di conoscenza) del vizio, in quanto
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detto riconoscimento, se non implica una manifestazione di volontà, costituisce pur sempre una manifestazione di verità o di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante. Tale manifestazione, peraltro, non essendo soggetta a forme particolari, può essere desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica, purché univoca e convincente, sia da "facta concludentia", senza necessità che ad essa si accompagni l'ammissione del vizio o della responsabilità o l'assunzione di obblighi”. (Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 4893 del 01/04/2003).
Benché non espressamente oggetto di contestazione delle parti, si osserva, per inciso, come non è risultato nel corso dell'istruttoria che l'impegno assunto dalla società convenuta di provvedere alle riparazioni necessarie costituisse una nuova ed autonoma obbligazione, distinta dalla garanzia per i vizi della cosa venduta.
A tal fine è, infatti, necessario il consenso del compratore in quanto fa sorgere un nuovo e differente diritto, soggetto ad autonoma disciplina, in particolare in punto di prescrizione.
In ogni caso, le domande proposte dalla società attrice non sono state fondate sull'eventuale nuovo titolo rappresentato dall'assunzione, da parte della società venditrice, della nuova obbligazione avente ad oggetto la riparazione dei beni venduti, ma sull'originario contratto di compravendita.
Venendo all'eccezione di prescrizione genericamente prospettata dalla parte convenuta, non v'è dubbio che tanto la denuncia dei vizi, quanto l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo si debbano qualificare in termini di atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione.
A tal proposito, appare opportuno richiamare la recente sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, la n. 18672/2019, nella quale viene valorizzata la ratio della previsione di un ristretto termine di prescrizione (di un anno ex art. 1495, comma 3, c.c.), dovuta, prevalentemente, all'esigenza di evitare che il decorso del tempo renda eccessivamente gravoso l'accertamento delle cause dei difetti, nonché di salvaguardare la certezza delle sorti del contratto, per poi concludere che, per quanto non espressamente previsto dalla peculiare disciplina della prescrizione in materia di azioni edilizie, debba trovare applicazione la disciplina generale in tema di prescrizione, con la conseguente operatività, tra l'altro, delle ordinarie cause di interruzione e di sospensione ai sensi degli artt. 2943 e ss. c.c.
Pertanto, nel “contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.
- idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219 comma 1, c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c.”
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Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere che la denuncia dei vizi del 19/05/2015 e l'opposizione al decreto ingiuntivo del 23/12/2015 avevano interrotto il termine annuale di prescrizione della garanzia per i vizi.
Peraltro, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza prima menzionata, la prescrizione della garanzia per vizi è interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla, benché questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione.
***
Risolte le questioni preliminari, si osserva che nel corso del presente giudizio si è reso necessario espletare una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la natura e l'eziologia delle fessurazioni presenti nelle fioriere.
Non è superfluo evidenziare che non è risultata in contestazione sia l'esistenza delle fessurazioni che la dinamica eziologica delle stesse.
Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio ing. ha provveduto, in Persona_4 contraddittorio con le parti, ad ispezionare visivamente ogni singola fioriera ed il relativo quadro fessurativo.
Invero, “Si è proceduto ad una valutazione del quadro fessurativo, in relazione alla gravità dell'entità delle fessurazioni, ed alla numerosità delle stesse, definendo per ogni lato delle fioriere
(frontale, laterale destro, laterale sinistro e posteriore, ove visibile) un grado in una scala di danno da 1 a 3, associabile ad un fenomeno lieve, valutabile in termini di insorgenza del fenomeno
(microfessure dell'ordine del decimo di millimetro), un fenomeno più marcato e già in fase evolutiva (fessurazioni dell'ordine del millimetro) ed un fenomeno di grave danneggiamento
(lesioni dell'ordine di diversi millimetri)”.
All'esito dell'indagine peritale, secondo la valutazione del ctu, la quale appare del tutto condivisibile in quanto adeguatamente motivata sulla base di argomentazioni logiche e tecniche, si deve ritenere che le cause del fenomeno fessurativo sono da attribuire ad una non corretta progettazione e realizzazione del manufatto, che avrebbe dovuto tener conto dei fattori ai quali il manufatto sarebbe stato esposto nel corso del normale utilizzo, successivamente all'installazione.
In particolare, i fattori ordinari dei quali il fornitore avrebbe dovuto tenere conto nella progettazione e realizzazione dei beni prefabbricati sono: i propri pesi strutturali, i carichi permanenti portati (terra invasata e relative spinte), variazione termica uniforme su entrambe le facce, interna ed esterna, del manufatto, valutazione termica differenziale e le azioni orizzontali accidentali al parapetto.
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In sostanza, secondo il ctu “è possibile affermare che le fioriere risultano debolmente armate,
e le armature insufficienti per dimensione, posizione e numero;
queste non sono in grado di contrastare le sollecitazioni indotte dalla combinazione dei carichi. In particolare, mentre sarebbero in grado di resistere alle sollecitazioni dovute al peso proprio ed al contenuto (terra e vegetazione), se a queste si aggiungono le sollecitazioni determinate dal gradiente termico e quelle flessionali dovute ai parapetti, esse non risultano in grado di sopportare tale combinazione di carico, con il conseguente insorgere di fessure e lesioni”.
Per queste ragioni, all'esito dell'istruttoria, si deve ritenere accertato il difetto di progettazione e realizzazione dei manufatti prefabbricati, essendo emerso che le fioriere sono prive di un'armatura idonea a garantirne la resistenza nel tempo alle sollecitazioni alle quali sono sottoposte.
In sostanza, alla luce dell'analisi condotta dal ctu, tenuto conto in particolare delle risposte fornite in sede di osservazioni formulate dai consulenti di parte, si deve ritenere che il danno concretizzatosi nella presenza di fessure nelle fioriere è stato determinato da una combinazione di azioni e di carichi.
“Tale regime di tensioni, comunque mediamente contenuto, sarebbe stato agevolmente sostenibile dal manufatto senza manifestare alcuna lesione qualora fosse stata posizionata un'opportuna armatura “di pelle”, adeguatamente diffusa e chiusa in direzione circonferenziale”.
Inoltre, in merito alle contestazioni formulate dalla parte convenuta, secondo la quale le carenze progettuali sarebbero da imputare alle scelte della parte committente Parte_1 la quale aveva scelto le misure e gli spessori dei manufatti prefabbricati, occorre evidenziare quanto segue.
Essendo la progettazione una prestazione ricompresa nelle obbligazioni a carico del venditore
– fornitore, spettava a quest'ultimo, nel rispetto delle misure e degli spessori forniti dal committente, realizzare dei manufatti che rispondessero ai criteri di buona esecuzione.
Nel corso dell'interrogatorio formale del geometra legale rappresentante Persona_1 della società convenuta, è emerso che nella fase di consulenza precedente alla realizzazione delle fioriere questi aveva realizzato un disegno tecnico delle stesse e che, successivamente, aveva modificato gli stampi per adattare i manufatti alle parti in ferro predisposte da Parte_1
Dall'escussione dei testi è emerso che prima della progettazione erano stati effettuati degli accessi presso la sede, in quanto la volontà della parte acquirente era quella di rispettare l'ubicazione delle fioriere già esistenti.
“Le vecchie fioriere erano posizionate su uno zoccolo;
a sbalzo significa che la base
(l'ingombro) della fioriera era superiore alla superficie dell'appoggio costituita dallo zoccolo (e,
14 N.R.G. 9644/2017
pertanto, la fioriera doveva sporgere); a secco significa senza ausilio di malte siccome era sufficiente il peso proprio della singola fioriera” (v. teste udienza del 24/04/2023). Persona_2
“ricordo anche che le fioriere furono posate in opera nel luogo stabilito dagli operai dell'impresa, ovvero furono collocate nella stessa posizione in cui si trovavano le vecchie fioriere”
(v. teste udienza del 5/06/2023). Testimone_1
In sostanza, dalle prove orali espletate è risultato che la società convenuta aveva avuto piena cognizione dello stato dei luoghi in cui le fioriere avrebbero dovuto trovare collocazione, dovendo sostituire quelle precedenti, per cui sulla base della ordinaria diligenza professionale avrebbe dovuto tenere conto di tali fattori ambientali nella progettazione delle fioriere.
Inoltre, la società convenuta ha eccepito che i danni presenti nei manufatti sarebbero dovuti all'errata tecnica utilizzata da terzi per il posizionamento delle fioriere, avendo utilizzato delle fasce al posto degli ancoraggi nei golfari come predisposto dalla società produttrice (v. teste Tes_2
, udienza del 14/09/2023 e udienza del 5/06/2023).
[...] Testimone_1
Tuttavia, si deve evidenziare che all'esito dell'istruttoria è risultato che soltanto una parte delle fioriere era stata posizionata utilizzando una tecnica diversa da quella consigliata dalla società produttrice, mentre al contrario il fenomeno fessurativo aveva interessato tutti i manufatti, non solo quelli imbragati con le fasce.
Peraltro, come chiarito dal ctu, l'impresa avrebbe dovuto tenere in debita considerazione le
“sollecitazioni a cui sarebbero state sottoposte le fioriere, e cioè avrebbe dovuto armare convenientemente le fioriere secondo un calcolo statico di sua esclusiva competenza. La ditta inoltre era a perfetta conoscenza della necessità di montare le ringhiere tant'è che ha CP_1 predisposto le asole, per cui nel calcolo statico avrebbe dovuto prevedere le sollecitazioni prodotte da dette ringhiere e non attribuire oggi a dette ringhiere la causa principale delle lesioni … Le norme disciplinano in modo chiaro le responsabilità del fabbricatore, il quale ha l'onere di realizzare quanto richiesto dal committente e da questi specificato in termini geometrici, verificandone la stabilità e la resistenza secondo i canoni delle norme tecniche per le costruzioni in vigore (all'epoca NTC 2008)”.
In secondo luogo, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, espresso in materia di appalto ma i cui principi appaiono comuni per ratio a tutte le obbligazioni che includano una prestazione di facere, l'appaltatore deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale
15 N.R.G. 9644/2017
“nudus minister” per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (in questi termini v. Cassazione civile, sezione 1, ordinanza n. 23594/2017 e ss. conformi).
Pertanto, nel caso di specie, ritiene questo tribunale che accertata la presenza di vizi nei manufatti prefabbricati ed appurato che si tratta di vizi riconducibili ad un difetto progettuale – costruttivo originario, si deve ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto stipulato tra le parti.
Ritiene, infatti, questo tribunale che in ragione della natura del bene (manufatti in cemento armato), la presenza di un quadro fessurativo quale quello accertato nel corso dell'istruttoria sia tale da assumere una portata di gravità idonea a supportare la manifestazione di volontà risolutiva della parte acquirente.
Del resto, premesso che la garanzia per i vizi in materia di compravendita prevede unicamente la scelta tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, l'analisi del ctu in merito ai costi per il risanamento dei manufatti può essere valorizzata nei termini in cui oltre alle 14 fioriere rettangolari che sono del tutto inservibili per via delle lesioni, quanto alle altre 94 di forma rettangolare e 22 circolari è emerso che gli interventi di risanamento avrebbero un costo complessivo di entità superiore al costo della intera fornitura (ossia euro 74.934,82 + iva).
In conclusione, si deve ritenere accertato che i beni oggetto di fornitura sono affetti da vizi progettuali e strutturali che rendono la cosa inidonea all'uso o, comunque, ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (in questo senso v. Cassazione civile, sezione 2, sentenza n.
26402/2023).
Per queste ragioni, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto e, per l'effetto,
l'attrice deve essere condannata alla restituzione dei beni e la convenuta Parte_1 deve essere condannata alla restituzione del prezzo. CP_1
***
La società attrice ha altresì chiesto la condanna della società convenuta Pt_1 Parte_1 al risarcimento del danno subito. CP_1
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “l'azione di risarcimento dei danni riconosciuta al compratore dall'art. 1494 c.c. per vizi della cosa venduta
è autonoma rispetto alle azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo di cui all'art.
1492 cod. civ., in quanto, mentre queste ultime prescindono dalla colpa e sono volte ad eliminare lo squilibrio determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione risarcitoria presuppone la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare
l'eventuale presenza di vizi della cosa, e può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente (cfr.,
16 N.R.G. 9644/2017
ex multis, Cass., 24.04.2025, n. 10856; Cass. n. 14986 del 2021; Cass. n. 2115 del 2015; Cass. n.
26852 del 2011)”.
Nel caso di specie, in ordine alle conseguenze pregiudizievoli che sono derivate dalla presenza dei vizi progettuali e strutturali dei beni, si deve evidenziare quanto segue.
All'esito dell'istruttoria tecnica condotta dal ctu ing. è emerso che “se da Persona_4 un lato è incontrovertibile che le fioriere siano debolmente armate e quindi non idonee a resistere alle sollecitazioni indotte dalla combinazione dei carichi, appare altrettanto evidente la difficoltà di poter asserire che esse non rispettino le specifiche di capitolato e di progetto del committente, perché il capitolato è totalmente carente, non definisce le caratteristiche richieste in relazione ai carichi (derivanti anche dalle condizioni di posa), non presenta un progetto esecutivo di dettaglio, demandando quest'ultimo al prefabbricatore, il quale a sua volta avrebbe dovuto chiedere chiarimenti su tali specifiche, per poter dimensionare e realizzare correttamente i manufatti e avrebbe anche dovuto dare indicazioni puntuali al committente sulle prescrizioni di movimentazione, posa e manutenzione dei manufatti. In questo caso specifico ancor di più, considerato che trattavasi di mera fornitura franco cantiere, e che la successiva movimentazione
e la posa dei manufatti, sono state realizzate da terzo soggetto. Pertanto si hanno una serie di carenze da entrambe le parti, del committente che non ha definito in maniera puntuale le specifiche dei manufatti richieste per assolvere alla funzione, in relazione ai carichi, che derivano anche dalle condizioni di posa, e del prefabbricatore che non ha effettuato un progetto con opportuno dimensionamento delle fioriere, in particolare delle armature di queste, necessarie a garantirne la resistenza nel tempo, alle sollecitazioni alle quali sono sottoposte. In questo quadro di corresponsabilità, quelle del produttore sono senza dubbio maggiori, poiché come dimostrato nei calcoli di cui al precedente paragrafo, le fioriere così come realizzate non sono in grado di resistere neppure alle sollecitazioni indotte dal gradiente termico”.
Ritiene questo tribunale che tale quadro di corresponsabilità deve essere valorizzato ai sensi dell'art. 1227 c.c., potendosi stimare in via equitativa una condotta causalmente efficiente a carico del produttore nella misura del 70% e dell'acquirente – committente CP_1 Parte_1 nella misura del 30%.
Procedendo alla concreta quantificazione del danno conseguenza, dall'esame delle produzioni documentali e dei risultati della relazione del ctu si deve ritenere che lo stesso ammonti a complessivi euro 59.646,00.
Nello specifico, tra le voci di danno emergente si devono considerare i costi sostenuti dalla società attrice per la movimentazione delle fioriere viziate pari ad euro 24.156,00 (doc. 33 – 35 di parte attrice), nonché i costi per la rimozione e il trasporto dei manufatti che possono essere stimati
17 N.R.G. 9644/2017
nella somma di euro 35.490,00 (v. computo metrico n. 8 allegato alla ctu, voce BS/M:FI04
“MOVIMENTAZIONE di manufatti in cemento di qualsiasi forma e dimensione, previa rimozione della tubazione per l'irrigazione, eseguita con carrello elevatore o similari, od altro, successivo carico su camion e trasporto a discarica, previa rimozione della terra e della vegetazione in essi contenuta da stoccare per successivo recupero, compreso conducente consumi manutenzione dei mezzi, predisposizione del piano d'appoggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte” calcolato per 130 fioriere).
Considerato che il danno è risultato conseguenza di concause, riconducibili nella misura stimata equitativamente del 70% alla condotta della convenuta, dovendosi imputare la restante parte alla condotta della parte attrice, la società deve essere condannata al pagamento in CP_1 favore di della somma pari ad euro 41.752,20. Parte_1
Trattandosi di debito di valore compete alla parte danneggiata il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma indicata fin dal momento in cui la spesa è stata affrontata (Cass., SS.UU., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Il ritardato pagamento rispetto al momento in cui il danno si è verificato deve essere riparato attraverso il ricorso agli interessi c.d. compensativi, che non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione, per l'appunto, compensativa, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del prodursi del danno.
La loro attribuzione costituisce, dunque, una mera modalità o tecnica liquidatoria (Cass. sez.
1, sentenza n. 19636 del 07/10/2005; Cass. sez. U, sentenza n. 8520 del 05/04/2007).
Per la determinazione di questo profilo di danno può farsi riferimento ad elementi di carattere presuntivo e a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via astratta, di diversi parametri.
Attingendo al notorio, ed in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, compresa quella del tribunale di Cagliari, in mancanza di altri elementi di prova, neanche allegati dalla parte danneggiata, può presumersi che nel periodo in esame il denaro sarebbe stato investito in titoli di Stato o in depositi bancari, o altri tipi di investimento cui di regola ricorrono i risparmiatori, che avrebbero consentito di lucrare un interesse medio annuo che può stimarsi pari al tasso degli interessi legali.
Nell'ambito della valutazione equitativa, imposta dall'art. 2056 c.c., deve inoltre tenersi conto del tasso d'inflazione, cioè del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta determinato sulla base degli indici ISTAT fra la data del fatto e quella dell'esborso, calcolando gli interessi compensativi sul valore delle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate nell'arco del termine del ritardato pagamento (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; sez. 3, 10.3.2000 n.
2796).
18 N.R.G. 9644/2017
Applicando tali criteri, il danno da risarcire alla parte attrice, integrato dalla perdita degli interessi che sarebbero via via maturati sulle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate fino alla data della presente decisione, è pari a euro 56.563,27 (somma rivalutata dalla data del deposito dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del 23/12/2015 ad oggi).
Il credito risarcitorio spettante alla parte attrice è pari a complessivi euro 56.563,27.
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In conclusione, all'esito del giudizio deve essere pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita e, per l'effetto, deve essere condannata alla restituzione dei Parte_1 beni in favore di e quest'ultima deve essere condannata alla restituzione del prezzo CP_1 pari ad euro 72.102,00, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo, nonché al risarcimento del danno quantificato in euro 56.563,27, oltre interessi in misura legale dalla presente decisione sino al saldo.
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Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza, pertanto considerato che la domanda attrice è risultata fondata e meritevole di accoglimento nella sua maggior parte, le stesse devono essere poste a carico della parte convenuta nella misura maggiore pari a 2/3, come liquidato in dispositivo, dovendosi porre la restante parte a carico della parte attrice.
Nel caso di specie, la causa è terminata in vigenza del nuovo D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, considerati gli esiti degli accertamenti peritali, i quali hanno consentito di accertare la sussistenza di vizi nei beni, ma anche un concorso di responsabilità a carico di entrambe le parti, appare equo e ragionevole disporle definitivamente a carico dell'attrice nella misura di 1/3, dovendosi porre la restante parte pari a 2/3 a carico della parte convenuta, la quale deve essere condannata alla rifusione di quanto anticipato dalla parte attrice in favore del ctu.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti;
2) condanna alla restituzione dei beni in favore di e Parte_1 CP_1 condanna quest'ultima alla restituzione del prezzo pari ad euro 72.102,00, oltre interessi in misura legale domanda giudiziale al saldo;
19 N.R.G. 9644/2017
3) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice CP_1 Parte_1 della somma pari ad euro 56.563,27 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi in
[...] misura legale dalla decisione al saldo;
4) rigetta le altre domande delle parti;
5) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , CP_1 Parte_1 che si liquidano in euro 9.402,00 per compensi al difensore ed euro 524,00 per spese, oltre spese generali, cpa e iva, come dovute per legge;
6) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell'attrice per 1/3 e della convenuta per 2/3, e condanna quest'ultima alla rifusione di quanto anticipato dall'attrice in favore del ctu.
Cagliari, 21 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Oana Andreea Mecles
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