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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5617 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47533 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione il 13 maggio 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica), vertente
TRA
Parte_1
(avv. Gino Giuliano)
attrice
E
CP_1
(avv. Michele Memeo)
Controparte_2
(avv. Stefania Sielo) convenute
E
Controparte_3
(avv. Mariacristina Tabano) interventore volontario
E
CP_4
(avv. Vincenzo Maria Fargione) terzo chiamato
CONCLUSIONI
Si riportano di seguito le conclusioni formulate dalle parti, come richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni. Per l'attrice Parte_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- nell'atto di citazione: “Quanto all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: - Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiarare la nullità dell'atto di intimazione di pagamento, delle sottese cartelle di pagamento, avvisi di addebito e relativi ruoli, di cui in narrativa;
Quanto all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: 1) accertare e dichiarare la mancanza del necessario titolo esecutivo per l'iscrizione del ruolo 2016/16411, avente ad oggetto un presunto debito di natura patrimoniale, per un importo pari ad Euro 621.825,41, di cui alla cartella di pagamento n. 09720170007041760000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 09720199026450820000, con conseguente illegittimità/nullità di tale ruolo e, conseguentemente, di tale cartella e della successiva intimazione di pagamento;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia degli atti di cui in narrativa su cui si fonderebbe il debito patrimoniale de quo, ovvero la richiesta di regolarizzazione dell'Impianto sportivo de quo, nonché, in parte qua, l'accordo preliminare nell'ambito della procedura di regolarizzazione amministrativa ed economica dell'impianto sportivo de quo, sottoscritto, all'epoca, dal sig. per il Circolo Paolo Rosi, stipulato in Controparte_5 data 24.12.2004, nonché l'art. 5 bis del disciplinare di concessione, stipulato in data 27 luglio 2005, nonché l'atto d'obbligo del 16 settembre 2013, nonché l'art. 4 della concessione che fissava il canone annuo di concessione in euro 41.163,60, disapplicando, ove occorra, in parte qua, la delibera di Giunta comunale n. 62 del 16.02.2005 e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del debito di cui in narrativa e, per l'effetto, annullare e comunque dichiarare inefficace l'opposto atto di intimazione di pagamento, unitamente alla sottesa cartella di pagamento n. 09720170007041760000 e al ruolo n. 2016/16411; in subordine determinare l'entità del credito vantato da
[...]
nei confronti dell Con vittoria di spese, competenze ed onorari CP_1 CP_6 di causa. Con ogni conseguenza di legge.”
- nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata il 28.9.2020: “Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del presente giudizio e si chiede che la domanda riconvenzionale formulata dal sia dichiarata CP_7 inammissibile e comunque rigettata perché infondata in fatto ed in diritto. Con ogni conseguenza di legge.
Per la convenuta : CP_1
- nella comparsa di costituzione e risposta: “a) in rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione all'Opposizione ex art. 617 e 615 CP_1 avverso gli atti propri dell b) nel merito, rigettare Controparte_2 l'opposizione in ordine alla asserita invalidità degli atti su cui si fonda la pretesa creditoria di , poiché totalmente infondata in fatto e in diritto. c) In via CP_1 riconvenzionale, accertare e dichiarare che la debitrice nei confronti di CP_6
di tutte le somme e per tutte le causali di cui all'ingiunzione prot. n. CP_1 QM/2016/22990 del 6.7.2016 (All. n. A.36) per totali € 560.465,75 a titolo di debito pregresso, canoni mensili di concessione dal 6.7.2014 al 30.4.2016 ed interessi calcolati al 30.4.2016 e, conseguentemente d) condannare la stessa in persona CP_8 del suo legale rappresentante pro tempore, all'immediato pagamento dell'intera somma sopra indicata, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla stessa intera somma, a decorrere dal 01.05.2016 e fino al soddisfo ovvero dalla data di notifica dell'ingiunzione, fino al soddisfo, essendo la stessa decaduta dalla dilazione del pagamento previsto nell'atto d'obbligo ai sensi del Regolamento Generale delle entrate approvato con
Deliberazione n.43 del 24 luglio 2014 dall'Assemblea Capitolina (All. n. A.37) e) con vittoria di spese e compensi di lite.”
- nelle memorie di replica depositate il 12.5.2024: “restano ferme, dunque, le deduzioni, eccezioni e richieste formulate con la Comparsa di costituzione e risposta e domanda
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riconvenzionale depositata il 28.11.2019, unitamente alle conclusioni ivi rassegnate sì come ribadite a verbale d'udienza del 21.02.2024. Dichiararsi il difetto di legittimazione del sig. ” Controparte_3
Per la convenuta : Controparte_2
- nella comparsa di costituzione e risposta: “- dichiarare il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai ruoli di natura tributaria;
- dichiarare la propria incompetenza in relazione alla cartella emessa su ruolo ed in relazione agli avvisi di addebito;
- CP_9 dichiarare inammissibile, per il resto l'opposizione e/o rigettarla;
in subordine, per il caso di accoglimento della domanda, si chiede che il concessionario sia tenuto esente dal pagamento delle spese di lite anche eventualmente attraverso la condanna diretta dell'ente in attuazione del suo obbligo di rivalsa nei confronti del concessionario.”
Per l'interventore volontario Controparte_3
- nell'atto di intervento: “In subordine alla domanda principale di nullità del debito pregresso, ovvero di compensazione del medesimo in tutto o in parte con l'arricchimento realizzatosi a favore del si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler: A- CP_7 accertare la responsabilità esclusiva del riguardo alle somme anticipate CP_7 dal terzo cui esso è tenuto alla restituzione in quanto Ente che ha adottato l'atto CP_7 di revoca-decadenza della concessione de qua, nella misura di circa 550.000 euro o altra che sarà accertata e ritenuta di giustizia, nonché accertare ex art. 28 Cost, la responsabilità dell'ing. quale dirigente che ha adottato il suddetto atto di CP_4 revoca-decadenza, riservandosi di agire, in separato giudizio, nei confronti della dott.ssa quale responsabile del relativo procedimento, nonché della dott.ssa Controparte_10
quale dirigente che ha sottoscritto la nota del 13.4.2017, con cui si Controparte_11 concludeva il procedimento relativo alla revoca-decadenza della concessione de qua, rimandando ad un successivo atto la formalizzazione di tale revoca, responsabili personalmente ex art. 28, della Costituzione con i loro beni ed averi personali, esonerando l'odierno interveniente e tutti gli altri soci dell' da qualsiasi CP_6 responsabilità patrimoniale nei confronti del e terzo che ha erogato le somme;
CP_7 B- accertare la responsabilità del quale Ente che ha disposto la revoca CP_7 della concessione, nonché dell'ing. ex art. 28 Cost., quale dirigente che CP_4 ha adottato tale revoca, con la quale si è determinato l'obbligo di restituire al terzo e/o all' le somme versate sulla unica essenziale condizione che sarebbero CP_6 servite, come da approvazione del progetto del con D.D. n. 4, del 17.1.2014 e dal
Regolamento comunale, all'epoca vigente, disciplinante la rideterminazione della durata della concessione, proprio e solo al fine di ottenere tale rideterminazione, riservandosi di agire, in separato giudizio, nei confronti della dott.ssa quale Controparte_10 responsabile del relativo procedimento, nonché della dott.ssa quale Controparte_11 dirigente che ha sottoscritto la nota del 13.4.2017, con cui si concludeva il procedimento relativo alla revoca-decadenza della concessione de qua, rimandando ad un successivo atto la formalizzazione di tale revoca, nonché dell'Arch. nella qualità di CP_12 firmatario, quale responsabile del procedimento, della nota del 9.11.2018, prot.
EA/2018/14757, con cui veniva illegittimamente subordinata la rideterminazione della durata della concessione de qua al pagamento dell'asserito debito pregresso, responsabili personalmente ex art. 28 della Costituzione con i loro beni ed averi personali;
C- di accertare in subordine la responsabilità del soggetto o soggetti che hanno assunto indebitamente e senza averne titolo ne' legittimazione il presunto debito che ha dato origine alla ingiunzione in esame ed il loro obbligo di restituzione al soggetto che ha anticipato le somme de quibus sia ex art. 936 c.c., che per indebito arricchimento a favore del D- dichiarare l'odierno interveniente non tenuto ad alcun obbligo di CP_7 corresponsione di debiti pregressi e/o di restituzione e rimborso delle spese anticipate dal
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terzo per i lavori di ristrutturazione dell'Impianto sportivo de quo, riservandosi di agire contro l' ve il debito dovesse essere riconosciuto valido ed esistente;
E- CP_6 autorizzare l'odierno interveniente, ai sensi degli artt. 106 e 269 cpc, a chiamare in causa il suddetto Ing. non figurando lo stesso tra i soggetti convenuti in sede di CP_4 atto introduttivo del presente giudizio e nei cui confronti le domande proposte col presente atto di intervento sono destinate a produrre effetti patrimoniali, e di conseguenza si chiede che ill'Ill.mo Giudice adito Voglia differire, ai sensi dell'art. 269 cpc, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con ogni conseguenza di legge.”
Per il terzo chiamato CP_4
- nella comparsa di costituzione e risposta: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domande tutte del signor nei confronti Controparte_3 del concludente, e comunque ogni domanda da chiunque mossa contro quest'ultimo; con condanna alle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
con riserva di ogni integrazione e mezzo istruttorio nei termini di legge, vi è delega in calce.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L (di seguito: Parte_1 CP_6
concessionaria dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in
[...] CP_1 viale Tiziano n. 66/68, ha convenuto in giudizio l Controparte_2 CP_1
(di seguito: e proponendo opposizione ex artt.
[...] CP_1
615 e 617 c.p.c. e chiedendo di accertare: i) la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720199026450820000, nonché dei sottesi avvisi di addebito, cartelle di pagamento e ruoli;
ii) la mancanza del titolo esecutivo necessario all'iscrizione a ruolo del debito di cui alla cartella di pagamento n.
09720170007041760000, nonché la nullità degli atti su cui si fonda il relativo debito. In via subordinata, l'attrice ha chiesto di determinare l'entità del credito vantato da nei suoi confronti. CP_1
L'opposta intimazione di pagamento, notificata – secondo la ricostruzione attorea
– il 25.6.2019, ha ad oggetto le seguenti cartelle e avvisi di addebito:
1) Cartella n. 09720170007041760000, emessa sulla scorta del ruolo n.
2016/16411, iscritto da Roma Capitale – Dipartimento tutela ambientale per il mancato pagamento del debito patrimoniale dell'importo di €
621.825,41;
2) Cartella n. 09720170065866583000, afferente al mancato pagamento di
IVA oltre interessi e sanzioni, per l'importo di € 2.673,66;
3) Cartella n. 09720170126122402000, afferente al mancato pagamento di rate premi oltre sanzioni, per l'importo di € 426,65; CP_9
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4) Cartella n. 09720170250478156000, afferente al mancato pagamento di ritenute alla fonte da reddito da lavoro autonomo, arti e professioni oltre sanzioni ed interessi, per l'importo di € 946,76;
5) Avviso di addebito n. 39720160032641436000, afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
2.164,67;
6) Avviso di addebito n. 39720170001331753000, afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di € 758,11;
7) Avviso di addebito n. 39720170003654026000, afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
1.333,97;
8) Avviso di addebito n. 39720170021627888000, afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
2.312,96;
9) Avviso di addebito n. 39720180001186067000, afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
1.841,47.
Premesso un ampio excursus sulle vicende relative alla concessione dell'impianto sportivo sito in Viale Tiziano e alla successiva revoca della concessione stessa, l'attrice ha formulato diversi motivi di opposizione, in parte riconducibili all'art. 615 c.p.c. e in parte riconducibili all'art. 617 c.p.c.
Con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 2, 3 e 4 e agli avvisi di addebito nn. 5, 6, 7 e 8, l ha evidenziato che i relativi ruoli erano stati CP_6 oggetto di definizione agevolata e, pertanto, l avrebbe Controparte_14 dovuto sospendere qualsivoglia attività finalizzata al recupero forzoso delle relative somme (art. 3, comma 10, D.L. n. 119/2018; art. 50, comma 1, D.P.R. n.
602/1073), con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento in parte qua.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 1, l'attrice ha invece eccepito: i) la mancata notifica della cartella;
ii) la mancanza del titolo esecutivo necessario all'iscrizione a ruolo del debito sotteso alla cartella, avente natura di diritto privato
(art. 21 D. Lgs. n. 46/1999); iii) l'invalidità degli atti su cui si fonda il debito sotteso alla cartella.
Più precisamente, il debito sotteso a tale cartella – derivante dal mancato pagamento dei canoni concessori relativi all'impianto sportivo di viale Tiziano – è stato analizzato dall'attrice suddividendo lo stesso in due parti: il debito accumulato dal precedente concessionario dell'impianto fino alla data del
31.12.2003 (cd. debito pregresso) e il debito formatosi successivamente a tale data, sotto la gestione dell CP_6
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Per quanto concerne il debito pregresso, pari ad € 345.171,22, l'attrice ha eccepito: (i) l'invalidità delle delibere dalle quali, secondo , si CP_1 desumerebbe un accollo del debito da parte dell a beneficio del CP_6 precedente concessionario, l (delibera di Giunta Parte_2 comunale n. 62 del 16.2.2005; delibera del Consiglio comunale n. 132/2004); (ii) la mancanza dei necessari poteri in capo all'allora presidente del circolo CP_6
– sig. – ai fini dell'accollo del debito e della relativa
[...] Controparte_5 rinuncia alla prescrizione, versando egli oltretutto in una situazione di conflitto di interessi.
Per quanto concerne il debito formatosi sotto la gestione dell CP_6 pari ad € 231.894,00, l'attrice ha eccepito la nullità dell'art. 4 del disciplinare di concessione del 27.7.2005, disciplinante il canone di concessione;
ciò in quanto lo stato fatiscente dell'impianto avrebbe reso inesigibile il canone ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale. A tal proposito,
l'ASD attrice ha altresì evidenziato la necessità di essere rimborsata delle somme illegittimamente versate a titolo di canone. CP_1 L ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo: (i) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario con riferimento ai crediti di natura tributaria (portati dalle cartelle n. 2 e 4, prendendo a riferimento la numerazione di cui sopra per praticità di esposizione); (ii)
l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice del lavoro con riferimento ai crediti di natura previdenziale (portati dalla cartella n. 3 e da tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta); (iii) il difetto di prova in ordine all'asserita definizione agevolata, essendo stata provata unicamente la presentazione delle relativa domanda;
(iv) la tardività della domanda, essendo stata notificata l'intimazione opposta in data 26.4.2019; (v) la regolarità della notifica della cartella n. 1, avvenuta dapprima tramite un tentativo di invio a mezzo pec e, in seguito, tramite affissione presso la camera di commercio e invio di raccomandata informativa (essendo risultato l'indirizzo pec non valido); (vi) il difetto di interesse ad agire dell avendo l'intimazione di CP_6 pagamento natura di mero sollecito e non avendo fatto seguito alla stessa alcuna esecuzione;
(vii) il difetto di legittimazione passiva del concessionario della riscossione con riferimento alle eccezioni di merito e, comunque, la funzione di titolo esecutivo e precetto rivestita dall'atto di ingiunzione posto alla base della cartella n. 1.
ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva in merito alle eccezioni relative alle attività di competenza dell
[...]
. Nel merito, l'Amministrazione capitolina ha ripercorso le Controparte_2 vicende relative alla formazione del debito portato dalla cartella di pagamento n.
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1 tramite un'ampia ricostruzione, della quale appare utile ricordare i seguenti passaggi: (i) con delibera di Giunta municipale n. 3050 del 18.5.1960, l'impianto sportivo di viale Tiziano n. 66 veniva affidato in concessione all Parte_2
; (ii) con nota n. 2867 del 27.10.1999, l
[...] Parte_2 comunicava al Comune di un'intesa circa il subentro del Circolo
[...] CP_1
(già nella Controparte_15 Controparte_16 concessione dell'impianto sportivo, con relativa assunzione dei debiti pregressi maturati;
(iii) con nota prot. n. 740 del 13.2.2003, il sig. Controparte_5 commissario e legale rappresentante del Circolo sportivo presentava CP_6 al Comune di un'istanza di regolarizzazione del rapporto concessorio CP_1 relativo all'impianto sportivo di Viale Tiziano, assumendo altresì l'impegno a risanare la situazione debitoria pregressa;
(iv) con la sottoscrizione dell'accordo prot. n. 8091 del 24.12.2004, il affidava in concessione CP_7
l'impianto di viale Tiziano al Circolo a decorrere dall'1.1.2004 Controparte_15
e venivano concordate le modalità di pagamento del cd. debito pregresso, con rinuncia all'eccezione di prescrizione da parte del sig. (v) con delibera di CP_5
Giunta comunale n. 62 del 16.2.2005, veniva regolarizzata, secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio comunale n. 132/2004, l'occupazione senza titolo dell'impianto sportivo del Circolo Paolo Rosi a decorrere dall'1.1.2024; (vi) successivamente, veniva sottoscritto il disciplinare di concessione prot. n. 20948 del 27.7.2005 in favore del Circolo sportivo con decorrenza CP_6 dall'1.1.2004 al 31.12.2021; nell'ambito di tale disciplinare, veniva stabilito il canone concessorio annuale (art. 4) e veniva cristallizzato l'impegno del concessionario a versare l'importo di € 345.171,22 a titolo di debito pregresso, quantificato al 31.12.2003 (art. 5 bis); (vii) con atto Notaio Persona_1 rep. n. 9431 racc. n. 6304 del 5.5.2011, il modificava Controparte_17 la propria denominazione sociale in (viii) il 16.9.2013, il nuovo CP_6 presidente dell , sottoscriveva l'atto d'obbligo CP_6 Controparte_18 prot. n. 5564, con cui l'Amministrazione capitolina concedeva una rateizzazione del debito pregresso e l'adozione di un canone concessorio dalla misura ridotta;
(ix) visti i pagamenti soltanto parziali da parte dell e il perdurare CP_6 della situazione debitoria, veniva emesso l'atto d'ingiunzione prot.
QM/2016/22990 del 6.7.2016, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo pari ad € 560.465,75 per debito pregresso, canoni mensili di concessione dal 6.7.2014 al 30.4.2016 e interessi.
Sulla scorta di tale ricostruzione fattuale, ha dedotto la CP_1 sussistenza di un accollo del cd. debito pregresso da parte dell CP_6 la validità degli atti posti in essere dal (anche per via dei comportamenti CP_5 concludenti successivamente posti in essere da ) e Controparte_18
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l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'art. 4 del disciplinare di concessione, posto che lo stato dell'impianto sportivo era ben noto all Infine, CP_6
l'Amministrazione capitolina ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma portata dall'atto d'ingiunzione prot.
QM/2016/22990 del 6.7.2016 (€ 560.465,75), oltre interessi legali e rivalutazione.
Il 9.12.2019 è intervenuto volontariamente nel presente giudizio CP_3
in qualità di socio dell al fine di tutelarsi rispetto alle
[...] CP_6 conseguenze patrimoniali negative eventualmente derivanti dal debito posto alla base dell'intimazione di pagamento opposta. Più precisamente, il ha CP_3 rappresentato che una società terza avrebbe anticipato la somma di €
550.000,00 all er la realizzazione dei lavori di riqualificazione e CP_6 ampliamento dell'impianto sportivo di Viale Tiziano e che, pertanto, a fronte della revoca della concessione dell'impianto disposta da , tale società CP_1 terza potrebbe reclamare dall sia il rimborso delle spese CP_6 sostenute ai sensi dell'art. 936 c.c., sia il risarcimento dei danni subiti, posto che l'importo di cui si discute era stato anticipato nella prospettiva di poter svolgere un'attività di ristorazione nell'impianto, in vista del perdurare della concessione.
Svolta tale premessa, l'intervenuto ha dedotto: (i) la sussistenza della responsabilità del in merito alle somme anticipate dalla società CP_7 terza;
(ii) l'invalidità dell'asserita assunzione del debito da parte dell CP_6 con particolare riferimento alla carenza di potere del sig. il quale
[...] CP_5 avrebbe oltretutto subito delle indebite pressioni da parte del ai fini CP_7 dell'accollo stesso;
(iii) il diritto dell al rimborso delle somme CP_6 investite per la riqualificazione dell'impianto ai sensi degli artt. 936 e 2041 c.c. Ha altresì chiesto di essere tenuto indenne da qualsivoglia obbligo di pagamento di debiti pregressi o spese anticipate da terzi, nonché di essere autorizzato alla chiamata in causa del quale dirigente che aveva a suo tempo CP_4 adottato il provvedimento di revoca della concessione dell'impianto sportivo, al fine di accertare la responsabilità dello stesso.
A fronte dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, in data 28.2.2020 si
è costituito chiedendo il rigetto delle domande proposte nei propri CP_4 confronti ed evidenziando: (i) il difetto di prova delle allegazioni del in CP_3 particolare in merito alle presunte condotte illecite poste in essere dall'Amministrazione comunale;
(ii) l'infondatezza delle doglianze inerenti alla illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati da , che, in CP_1 ogni caso, sembrerebbero esulare dall'oggetto del presente giudizio, vertente in materia di opposizione all'esecuzione.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
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2 – In primo luogo, occorre prendere le mosse dalla natura delle domande ed eccezioni proposte dalla che il Tribunale qualifica come segue: CP_6
- motivi di opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) avverso l'intimazione di pagamento n. 09720199026450820000:
a) omessa notifica della cartella n. 1 (09720170007041760000), presupposta all'intimazione di pagamento;
- motivi di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (opposizione all'esecuzione) avverso la riscossione coattiva intrapresa con l'intimazione di pagamento suddetta:
b) adesione alla definizione agevolata con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 2, 3 e 4 e agli avvisi di addebito nn. 5, 6, 7 e 8;
c) mancanza del titolo esecutivo necessario all'iscrizione a ruolo del debito sotteso alla cartella n. 1;
d) invalidità degli atti su cui si fonda il debito sotteso alla cartella n. 1.
3 – In via pregiudiziale, occorre esaminare le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza funzionale del Tribunale adito sollevate dall'agente della riscossione.
3.1 Per quanto riguarda i crediti di natura tributaria (IVA e ritenute alla fonte da reddito da lavoro autonomo, arti e professioni), giova innanzitutto richiamare il dettato dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in base al quale: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.”
Sull'oggetto della giurisdizione tributaria è altresì intervenuta a più riprese la
Suprema Corte, la quale ha recentemente confermato l'insegnamento in base al quale: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 4846 del 2021):
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a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).”
(Cass. civ. Sez. Unite, Ord. 15.3.2022, n. 8465).
Dal momento che la presente opposizione è stata proposta avverso un atto
(l'intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR n. 631/1992) precedente all'inizio dell'esecuzione forzata, coerentemente con l'impianto normativo e gli arresti giurisprudenziali appena richiamati, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice tributario con riferimento alle cartelle di pagamento portanti crediti tributari e, segnatamente:
- Cartella n. 2 (09720170065866583000), afferente al mancato pagamento di IVA oltre interessi e sanzioni, per l'importo di € 2.673,66;
- Cartella n. 4 (09720170250478156000), afferente al mancato pagamento di ritenute alla fonte da reddito da lavoro autonomo, arti e professioni oltre sanzioni ed interessi, per l'importo di € 946,76.
3.2 Gli ulteriori crediti oggetto del presente giudizio, fatta eccezione per quello portato dalla cartella n. 1, hanno natura previdenziale (rate premi e CP_9
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modello DM/10) e ad essi si riferiscono le seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
- Cartella n. 3 (09720170126122402000), afferente al mancato pagamento di rate premi oltre sanzioni, per l'importo di € 426,65; CP_9
- Avviso di addebito n. 5 (39720160032641436000), afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
2.164,67;
- Avviso di addebito n. 6 (39720170001331753000), afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di € 758,11;
- Avviso di addebito n. 7 (39720170003654026000), afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
1.333,97;
- Avviso di addebito n. 8 (39720170021627888000), afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
2.312,96;
- Avviso di addebito n. 9 (39720180001186067000), afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
1.841,47.
La causa può essere decisa in questa sede anche con riferimento a detti crediti, atteso che – stante la competenza per territorio di questo tribunale – la distinzione tra giudice “ordinario” e giudice del lavoro non configura un'ipotesi di incompetenza in senso stretto, bensì di incompetenza tabellare, attinente cioè soltanto al riparto delle attribuzioni nell'ambito delle diverse articolazioni dello stesso ufficio giudiziario (Cass., n. 14790 del 19.7.2016).
4 – Tanto premesso, si rileva la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi per mancato rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 617, comma 1, c.p.c.
Infatti, dalla documentazione prodotta dall'attrice e dall'agente della riscossione, si evince che l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata all CP_6 una prima volta in data 26.4.2019 (doc. 6 comparsa di costituzione e
[...] CP_1 risposta e una seconda volta in data 25.6.2019 (doc. A atto di citazione).
Non colgono nel segno, in quanto sfornite di prova, le affermazioni dell'attrice CP_1 circa la presunta estraneità del sig. – il quale ha materialmente ricevuto la notifica del 26.4.2019 in qualità di collaboratore – all CP_6
(affermazioni peraltro riferite, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., alla notifica della cartella di pagamento n. 09720170007041760000, mentre la produzione documentale dell - doc. 6 - è riferita all'intimazione di CP_13 pagamento n. 0972019902645082000).
Considerato che l'atto di citazione è stato avviato alla notifica a mezzo del servizio postale in data 15.7.2019 (cfr. ricevute di accettazione Poste Italiane
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allegate alla citazione), l'opposizione agli atti esecutivi appare per l'appunto tardiva rispetto al dies a quo individuato nel 26.4.2019 e risulta dunque precluso l'esame dell'eccezione attinente all'asserita omessa notifica della cartella n. 1.
5 – Passando all'esame dei motivi di opposizione all'esecuzione, deve in primo luogo rilevarsi che l'attrice non ha mosso contestazioni con riferimento all'avviso di addebito n. 9 (39720180001186067000), il cui importo è pertanto suscettibile di riscossione coattiva.
Invece, con riferimento alla cartella n. 3 (09720170126122402000) e agli avvisi di addebito nn. 5, 6, 7 e 8 (rispettivamente, nn. 39720160032641436000,
39720170001331753000, 39720170003654026000 e 39720170021627888000),
l'ASD attrice ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018 (cd. rottamazione ter), con conseguente produzione degli effetti di cui al comma 10 del medesimo articolo.
Senonché, occorre notare come l'attrice abbia prodotto in giudizio unicamente il CP_1 riscontro fornito dall alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte dell (doc. 10 atto di citazione) e non la prova del CP_6 pagamento delle relative rate, con conseguente mancata produzione degli effetti della dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 14, del D.L. n. 119/2018, per quanto in questa sede rileva. In ogni caso, ai fini della verifica della sussistenza della causa ostativa ad intimare il pagamento con l'avviso di intimazione opposto,
è sufficiente rilevare che la domanda di adesione alla definizione agevolata era stata presentata in data 30.4.2019 (prot. W-2019043001289502), ovverosia successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta, come visto, per la prima volta il 26.4.2019 e perciò legittimamente inviata.
La produzione documentale fornita dall'attrice con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. deve invece ritenersi tardiva, in quanto attinente a fatti verificatisi in corso di causa, che, tuttavia, non sono stati allegati entro il termine dell'udienza di precisazione delle conclusioni, pur trattandosi di documenti formati precedentemente. Posto infatti che l'ultima udienza del presente giudizio si è tenuta in data 21.2.2024, con la successiva memoria di replica l'attrice ha prodotto una nuova dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater) risalente all'11.5.2023, prot. W-2023051106699225, e CP_1 accettata dall con comunicazione datata 27.7.2023 (doc. 1), e le ricevute dei pagamenti di alcune rate (doc. 2), tutti precedenti all'udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
In conclusione, il motivo di opposizione in esame non può essere accolto.
6 – E' infondato anche il motivo di opposizione all'esecuzione con cui è stata eccepita l'insussistenza del titolo esecutivo necessario all'iscrizione a ruolo del
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debito sotteso alla cartella di pagamento n. 1, relativo al mancato pagamento dei canoni concessori per l'impianto sportivo di viale Tiziano.
L'iscrizione a ruolo del debito costituito da canoni concessori necessita in effetti – ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999 – di un titolo esecutivo (cfr. Cass.
29.11.2019 n. 31331), che, tuttavia, nel caso di specie, risulta sussistente ed è costituito dall'atto d'ingiunzione n. 22990 notificato all'attrice in data 12.7.2016
(doc. 36 comparsa di costituzione e risposta ). L'atto in questione CP_1 deve essere infatti considerato alla stregua di un'ingiunzione fiscale di cui al R.D.
n. 639/1910, essendo destinato a divenire definitivo, consolidandosi, in caso di mancata impugnazione (le cui modalità sono infatti descritte nel paragrafo finale denominato “avvertenze”).
7 – L ha infine contestato la sussistenza del credito CP_6 complessivamente vantato nei propri confronti da a titolo di CP_1 canoni concessori scaduti e non pagati, pari a complessivi € 621.825,41, il cui pagamento era stato intimato con la cartella n. 09720170007041760000.
Specificamente, le contestazioni sollevate dall'opponente riguardano:
a) l'accollo del debito pregresso alla data del 31.12.2003 da parte del
[...] con il disciplinare di concessione prot. n. 20948 del Controparte_17
27.7.2005 (doc. 1 fasc. opponente), al fine di regolarizzare con decorrenza dall'1.1.2004 (ex art. 3) l'occupazione senza titolo secondo quanto stabilito dalla
Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16.2.2005 (doc. 11 fasc. opponente);
b) il debito maturato successivamente all'assunzione della concessione dell'impianto in capo all nei termini stabiliti dall'art. 4 del CP_6 disciplinare di concessione del 27.7.2005.
7.1 Si tratta del corrispettivo per la concessione dell'impianto sportivo di viale
Tiziano 66-68, originariamente affidato in concessione all Parte_2 con Delibera di Giunta Municipale n. 3050 del 18.5.1960. In base al
[...] contratto del 9.5.1960 il rapporto concessorio era condizionato dalla destinazione dell'impianto ad uso sportivo per il Gruppo Giornalisti RT RO (doc. 1 fasc. ). CP_1
A seguito di varie vicende successorie, nella posizione di concessionario era subentrato il denominazione assunta dal Controparte_17 CP_17 giornalisti costituito nel 1968 dal Con atto del CP_16 Controparte_16
5.5.2011 il ha assunto la denominazione di Controparte_17 [...]
CP_6
Nella vicenda assumono rilevanza:
- la lettera raccomandata del 21.5.2003 (doc. 14 fasc. opponente) inviata – nell'ambito dell'attività interlocutoria finalizzata alla regolarizzazione del rapporto
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– dal l a firma di n.q.”, con CP_20 CP_7 Controparte_5 cui il si era impegnato, tra l'altro, “a risanare eventuali ed accertati debiti CP_17 pregressi”;
- l'accordo preliminare alla definizione del procedimento di regolarizzazione, Co sottoscritto il 24.12.2004 (doc. 15 opponente e 18 ) dal CP_1 CP_6 in persona di espressamente dichiaratosi “legale
[...] Controparte_5 rappresentante”, e dal con il quale: a) il aveva CP_7 CP_17 dichiarato di rinunciare all'eccezione di prescrizione avanzata con la nota prot. n.
6850 del 18.11.2003, in relazione al periodo precedente al 30.9.1998, per un importo complessivo pari a € 208.992,01; b) aveva concesso CP_1
l'impianto in concessione per un periodo di complessivi 18 anni;
c) erano state determinate le modalità di estinzione del debito pregresso;
- la delibera di Giunta comunale n. 62 del 16.2.2005 (doc. 11 opponente e 19
), con cui era stata approvata la regolarizzazione delle CP_1 occupazioni senza titolo di alcuni impianti sportivi comunali secondo le modalità di cui alla deliberazione C.C. n. 132/2004 (doc. 12 opponente), che aveva individuato, tra i criteri integrativi da applicarsi per attuare la regolarizzazione, la rateizzazione del debito pregresso, determinandone l'ammontare in complessivi
€ 345.171,22;
- il citato disciplinare di concessione del 27.7.2005, sottoscritto per il Circolo da qualificato nell'atto come legale rappresentante del Circolo Controparte_5 sportivo nel quale (i) la durata della concessione era stata individuata CP_6 in 18 anni a decorrere dal 1.1.2004, (ii) era stabilito l'ammontare del “canone concordato” di concessione (art. 4) e (iii) il concessionario (art.
8-bis) si era impegnato a versare l'importo di € 345.171,22 alla data del 31.12.2003 secondo le modalità ivi descritte;
- la delibera adottata dal CS nell'assemblea ordinaria del 31.1.2009 – CP_6 presieduta dal “Presidente ” e comunicata con nota del Controparte_5
30.11.2009 al competente Ufficio del Comune di Roma – con la quale era stato nominato Presidente di Circolo (doc. 21 ); Controparte_18 CP_1
- l'atto d'obbligo sottoscritto il 16.9.2013 da , quale legale Controparte_18 rappresentante dell (nuova denominazione nel frattempo CP_6 assunta dal , e pervenuto a lo stesso giorno (doc. CP_20 CP_1
2 fasc. opponente), con il quale era stato riconosciuto l'importo di € 593.196,94 quale debito residuo vantato da “a titolo di debito pregresso come CP_1 da Deliberazioni C.C. n. 132 del 19/7/2004 e n. 62 del 16/2/2005 per la concessione dell'impianto sportivo di proprietà capitolina denominato CP_6 sito in viale Tiziano n.c. 66/68, comprensivo di interessi maturati al 31.8.2013”, al cui pagamento l'Associazione sportiva si obbligava, con scadenze periodiche;
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dall'atto emerge che l'importo suddetto era riferito al residuo debito pregresso al
31.8.2013, al debito pregresso ex art. 4 e 5 del disciplinare, al debito per “canone concordato” relativo al periodo 1.1.2005-28.2.2010 ex art. 4 del disciplinare, al debito per “canone ridotto” relativo al periodo 1.3.2010-31.8.2013 e al debito per interessi legali maturati sui suddetti importi al 31.8.2013, ex art. 4 e 5-bis del disciplinare.
7.2 Tanto premesso, avendo riguardo alle ragioni di contestazione formulate dall il tribunale rileva in primo luogo che nei CP_6 Controparte_5 rapporti intrattenuti per circa dieci anni con in ordine al rapporto CP_1 concessorio oggetto di causa, si è costantemente qualificato come legale rappresentante del Circolo, prima, e dell'Associazione sportiva, poi;
tale significato dovendo attribuirsi anche all'abbreviazione “n.q.” posta successivamente al suo nome nella lettera raccomandata del 21.5.2003. A ciò si aggiunga che la qualità di presidente del Circolo, non disconosciuta dai partecipanti, è stata spesa anche nel corso dell'assemblea del 31.1.2009, il cui verbale era stato inviato a . CP_1
Per quanto esposto, il tribunale ritiene che – anche se nell'ambito associativo il non fosse stato titolare di poteri di rappresentanza, anche negoziale – CP_5 con il suo reiterato comportamento, protrattosi per alcuni anni e quantomeno tollerato dai soci del e manifestato all'esterno di questo, Parte_3 ha ingenerato nella controparte il legittimo ed incolpevole affidamento in merito alla titolarità di quei poteri.
7.3 A ciò si aggiunga una considerazione, invero decisiva.
Sia dalla prospettazione attorea che da quella offerta dall'Amministrazione capitolina, è emerso che in data 16.9.2013 , presidente Controparte_18 dell aveva proceduto alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo prot. CP_6
n. 5564, impegnandosi al pagamento dell'importo di € 593.196,64, comprensivo di interessi maturati al 31.8.2013 “per debito residuo” nei confronti di
[...]
. Nell'assunzione di tale impegno, venivano altresì richiamati gli stessi CP_1 atti di cui nella presente sede l'attrice invoca l'invalidità, vale a dire le sopra menzionate delibere capitoline e l'art. 4 del disciplinare di concessione, con la precisazione, altresì, di aver “preso visione del “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale…adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 170 del 7.11.2002”, sul quale invece l'attrice vorrebbe oggi fondare l'eccezione di nullità dell'art. 4 del disciplinare di concessione.
L'attrice ha sostenuto la nullità dell'atto d'obbligo n. 5564/2013, che sarebbe intervenuto precedentemente a un accesso agli atti, il quale la avrebbe resa consapevole dell'origine della propria posizione debitoria (pag. 21 atto di citazione). Il riferimento è, verosimilmente, all'accesso agli atti descritto a pag. 6
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dell'atto di citazione: “A seguito di tale nota, la presentava al CP_6
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di , formale istanza di CP_1 accesso, ai sensi degli artt. 22 e sgg., L. 241/90, con cui chiedeva, tra l'altro, copia di tutti gli atti relativi alla formazione del debito pregresso, nonché copia degli atti relativi alla c.d. procedura di regolarizzazione dell'impianto de quo.” Tale tesi si rivela tuttavia infondata, posto che, come già evidenziato, nell'atto d'obbligo di cui si discute viene puntualmente espressa la volontà di saldare il debito pregresso (richiamando i relativi atti di riferimento).
In conclusione, con quell'atto, proveniente dal soggetto che a quel tempo era titolare dei - non contestati – poteri di rappresentanza e manifestazione esterna della volontà dell'Associazione sportiva, questa ha riconosciuto il proprio debito nei confronti di , non astrattamente, ma indicando le fonti CP_1 dell'obbligazione, la cui validità ha implicitamente riconosciuto;
le fonti indicate, inoltre, trovano puntuale riscontro nella descritta documentazione in atti, relativa al rapporto di cui si tratta.
7.4 Per quel che riguarda il debito formatosi, dal 1.1.2004, sotto la gestione del prima, e poi dell'omonima associazione (la quale, si Controparte_17 ribadisce, non è succeduta al primo ma costituisce il medesimo soggetto giuridico, del quale ha mutato la denominazione), non può sostenersi l'inesigibilità del canone concessorio, nella misura determinata nel disciplinare, a causa dello stato fatiscente dell'impianto.
Tale condizione, accertata nel corso del sopralluogo del 10.9.2003, richiamato nella nota tecnica protocollata il 9.2.2004 (doc. 14 ), era infatti ben CP_1 nota al concessionario ancor prima dell'inizio del rapporto di concessione;
nell'atto d'obbligo, inoltre, non erano stati sollevati rilievi in tal senso.
Si osserva al riguardo che:
- nella lettera del 27.10.1999, in cui il rappresentante della Parte_2 aveva affermato che il Circolo sportivo “occupa il predetto
[...] CP_6 circolo”, si fa riferimento a “cospicui e importanti lavori di riammodernamento e miglioramento che dovranno essere svolti nel prossimo futuro”;
- nella citata lettera raccomandata del 21.5.2003, precedente al perfezionamento del disciplinare del 27.7.2005 e inoltrata nell'ambito della fase prodromica al perfezionamento della regolarizzazione, il che Controparte_17 almeno dal 1999 già gestiva l'impianto e perciò ne conosceva le condizioni, aveva menzionato la “nota alluvione che ha invaso completamente i locali del circolo” e “altri eventi successivi”.
In conclusione, il CS aveva sottoscritto il disciplinare di concessione, CP_6 accettandone le condizioni, conoscendo più di ogni altro soggetto le condizioni dell'impianto.
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7.5 Occorre da ultimo evidenziare, avendo riguardo alla circostanza che nell'atto di citazione è stata richiamata la dichiarazione con cui il , nell'accordo CP_17 preliminare del 24.12.2004, aveva dichiarato di rinunciare all'eccezione di prescrizione del credito pregresso, che nel presente giudizio non può essere accertata la verificazione di quella causa estintiva del credito vantato da
[...]
, non avendo l'opponente espressamente sollevato la relativa eccezione CP_1 nell'atto introduttivo, al fine di paralizzare la pretesa della parte creditrice.
7.6 In definitiva, la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento n.
09720199026450820000 deve ritenersi legittima anche con riferimento alla cartella n. 1 (09720170007041760000). Conseguentemente, non occorre esaminare la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma portata dall'atto d'ingiunzione prot. QM/2016/22990 del 6.7.2016 (€ 560.465,75), oltre interessi legali e rivalutazione, proposta da , poiché ha ad CP_1 oggetto la medesima pretesa creditoria con riferimento alla quale è stata accertata la sussistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva, in forza del titolo esecutivo azionato (evidenziandosi che, altrimenti, vi sarebbe una duplicazione di titolo esecutivo riferito alla medesima pretesa).
8 – Relativamente all'intervento spiegato in data 9.12.2019 da Controparte_3 Cont
– socio dell e in quanto tale munito di interesse ad intervenire – CP_6 si evidenzia che l'intervento presenta più aspetti.
8.1 L'intervenuto ha in primo luogo paventato la possibilità che una non meglio identificata società terza possa reclamare il rimborso delle spese sostenute per i lavori di riqualificazione dell'impianto e il risarcimento del danno e che, con riferimento a tali pretese, dovrebbe essere ritenuta sussistente la responsabilità di , a fronte dell'adozione – da parte di quest'ultima – del CP_1 provvedimento di revoca della concessione dell'impianto di viale Tiziano.
Afferiscono a tale aspetto le domande:
- di accertamento della responsabilità esclusiva di rispetto alle CP_1 somme anticipate dal “terzo”, che questo dovesse rivendicare in conseguenza della dichiarazione di decadenza-revoca, e della conseguente responsabilità del terzo chiamato in causa quale dirigente che ha adottato quel CP_4 provvedimento;
- di accertamento della responsabilità di e di quali soggetti CP_1 CP_4 che, adottando la revoca, hanno determinato l'obbligo di restituire al “terzo”
(l'impresa esecutrice dei lavori) e/o all e somme versate;
CP_6
- di accertamento dell'insussistenza del proprio obbligo di restituzione e rimborso delle spese anticipate dal “terzo”.
A prescindere dall'esame della fondatezza di domande, che invero appaiono del tutto generiche e sfornite di supporto probatorio (non è stata menzionata la
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denominazione dell'impresa che avrebbe sostenuto la spesa, né fornita la prova dell'effettivo suo sostenimento) e fondate su un evento futuro e incerto, ovverosia un'eventuale richiesta di risarcimento avanzata dalla società terza, il tribunale ritiene che – nella descritta parte – l'intervento non è ammissibile.
Il ha infatti introdotto nel processo un tema – costituito dalle CP_3 conseguenze dell'adozione dell'asseritamente illegittimo provvedimento con cui erano state disposte la decadenza e la revoca della concessione dell'impianto in favore della (D.D. di del 1.10.2018) – estraneo al CP_6 CP_1 thema decidendum del processo, come introdotto dalla nei CP_6 confronti di . Infatti: da un lato, la pretesa dell'ente territoriale CP_1 afferisce a canoni concessori non corrisposti e richiesti in costanza di rapporto concessorio e indipendentemente dalla verificazione di fatti idonei a giustificare l'adozione del provvedimento di decadenza e revoca della concessione;
dall'altro, le contestazioni sollevate dall nei confronti delle Parte_2 convenute non presentano alcuna attinenza con la disposta revoca.
Il fatto che i due distinti temi afferiscano al rapporto concessorio oggetto di causa non consente – di per sé – di ritenere sussistenti i presupposti di ammissibilità dell'intervento previsti dall'art. 105 c.p.c., costituiti dalla riferibilità all'oggetto del giudizio in cui si interviene (la pretesa di pagamento dei canoni concessori scaduti prima che fosse disposta la decadenza) del diritto fatto valere dalla parte intervenuta (l'accertamento della propria estraneità ad obblighi di pagamento di somme conseguenti alla revoca della concessione), ovvero dalla dipendenza di questo diritto dal titolo dedotto nel processo, atteso che la tematica della decadenza-revoca è rimasta estranea ad esso.
8.2 è inoltre intervenuto al fine di far valere proprie situazioni Controparte_3 giuridiche soggettive, correlate alla problematica relativa all'obbligazione di pagamento del debito pregresso, nonché aderendo alla pretesa oppositiva della ei confronti di . CP_6 CP_1
Afferiscono a tale aspetto le domande:
a) di accertamento della responsabilità dei soggetti che avrebbero assunto indebitamente il debito per canoni concessori insoluti e del loro obbligo di restituzione al soggetto che ha anticipato le somme, sia ex art. 936 c.c., che per indebito arricchimento del CP_7
b) di accertamento dell'insussistenza del proprio obbligo di corresponsione dei debiti pregressi.
In tale parte l'intervento volontario è ammissibile, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 105 c.p.c.
8.3 La prima domanda è improcedibile, perché l'intervenuto non ha specificamente indicato quali sarebbero i soggetti nei cui confronti intenda
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ottenere l'accertamento di responsabilità (in ipotesi, i legali rappresentanti dei circoli/associazioni che nel corso del tempo hanno dichiarato di assumere il debito pregresso), né ne ha chiesto la chiamata in causa.
8.4 Può invece essere esaminata la domanda di accertamento negativo della propria responsabilità patrimoniale, quale partecipe all'associazione, in ordine all'obbligazione di pagamento del cd. debito pregresso (vale a dire il debito per canoni concessori scaduti prima del 31.12.2003, assunto dall . CP_6
Al presente processo partecipano infatti i due soggetti nei cui confronti la decisione sulla domanda del è idonea a riverberare i propri effetti: la CP_3 Cont
. CP_6 CP_1
Tanto premesso, il tribunale ritiene che la domanda debba essere accolta.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che l'associazione sportiva dilettantistica attrice, da quanto emerge agli atti di causa, corrisponde a un'associazione non riconosciuta ed è regolamentata, pertanto, dagli art. 36 e sgg. c.c. (si veda ad esempio quanto precisato dall'art. 24 dello statuto - doc. 13 fasc. attrice - in merito all'impossibilità per i soci di chiedere la divisione del fondo comune o pretenderne la quota, conformemente a quanto previsto dall'art. 37
c.c.).
Più precisamente, secondo lo schema delineato dall'art. 38 c.c., le associazioni non riconosciute godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.”
Pertanto, dovendo escludersi, sulla base delle esposte risultanze processuali, che il sia stato il soggetto che ha assunto obbligazioni nell'interesse CP_3 dell'associazione, deve escludersi anche che l'intervenuto sia responsabile per le obbligazioni assunte dalla con riferimento al cd. debito CP_6 pregresso.
In ogni caso, ad analoga decisione si dovrebbe giungere anche nell'ipotesi in cui la abbia natura di associazione riconosciuta, perché in tal caso CP_6 delle obbligazioni da questa assunte risponde soltanto l'associazione con il proprio patrimonio.
8.5 Per quanto attiene, infine, alla chiamata in causa di dirigente CP_4 di , si rileva in primo luogo che – come esposto CP_1 Controparte_3 alla lettera E) delle conclusioni dell'atto di intervento – lo ha citato al fine di provocarne la partecipazione al giudizio in considerazione degli effetti patrimoniali che potrebbero produrre nei suoi confronti le domande proposte con
19 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
l'atto di intervento non specificate o modificate nel successivo atto di citazione per chiamata in causa.
Tanto premesso, si ritiene che la chiamata in causa è improcedibile con riferimento alle domande proposte dal la cui ammissibilità con lo CP_3 strumento dell'intervento nel presente processo è stata precedentemente esclusa
(v. paragrafo 8.1), e alla domanda di accertamento della responsabilità dei soggetti che hanno assunto indebitamente il debito per canoni concessori insoluti e del loro obbligo di restituzione al soggetto che aveva anticipato le somme, di cui è stata ritenuta l'improcedibilità (v. paragrafo 8.3).
In questi casi, infatti, l'improcedibilità della chiamata in causa del terzo è correlata all'improcedibilità delle domande proposte dall'intervenuto-chiamante, rispetto alle quali questi intendeva estendere al chiamato gli effetti giuridici delle relative pronunce.
La chiamata in causa dell è improcedibile anche rispetto alla domanda di CP_4 accertamento dell'insussistenza dell'obbligo del di rispondere dei debiti CP_3 pregressi. Non è ravvisabile infatti alcun interesse giuridicamente rilevante del ad ottenere l'estensione degli effetti della pronuncia di accertamento CP_3 negativo della propria responsabilità patrimoniale nei confronti del Dirigente comunale che aveva adottato il provvedimento di decadenza-revoca della concessione, stante la carenza di legittimazione di quest'ultimo ad agire, in proprio, nei confronti del socio per debiti dell'associazione, e ciò anche CP_3 nel caso in cui quest'ultimo fosse stato ritenuto responsabile per quei debiti.
9 – Alla soccombenza segue la condanna della al pagamento in CP_6 favore di e dell delle spese di CP_1 Controparte_21 giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014 con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente alla somma richiesta con l'intimazione di pagamento opposta.
Si dispone la compensazione delle spese nel rapporto processuale tra l'intervenuto da un lato, e e l Controparte_3 CP_1 CP_6 dall'altro, in considerazione dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo dell'obbligo di pagamento del credito per il cd. debito pregresso.
Il regolamento delle spese processuali segue invece la soccombenza nel rapporto processuale tra e si evidenzia che in Controparte_3 CP_4 entrambe le memorie ex art. 190 c.p.c. la condanna al pagamento delle spese processuali è stata espressamente richiesta, senza riproporre la dichiarazione di antistatarietà precedentemente formulata.
P. Q. M.
20 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente decidendo sulle domande proposte dalla e Controparte_6 dal nei confronti di , dell Controparte_3 CP_1 [...]
e del terzo chiamato così Controparte_2 CP_4
provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, con riferimento alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi riferibili alle cartelle di pagamento nn. 097 2017 0065866583 000 e 097 2017
0250478156 000;
b) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617, comma 1,
c.p.c., riferibile alle altre cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione n. 097
2019 9026450820 000;
c) rigetta l'opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 097 2017 0007041760 000 e 097 2017 0126122402
000 e agli avvisi di addebito nn. 39720160032641436000,
39720170001331753000, 39720170003654026000 e 39720170021627888000;
d) dichiara l'inammissibilità dell'intervento proposto da con Controparte_3
riferimento alle domande di accertamento: (i) della responsabilità esclusiva di rispetto alle somme anticipate dal “terzo”, che questo dovesse CP_1
rivendicare in conseguenza della dichiarazione di decadenza-revoca; (ii) della responsabilità di e di quali soggetti che, adottando la CP_1 CP_4 revoca, avrebbero determinato l'obbligo di restituire a un soggetto “terzo” e/o all e somme versate;
(iii) dell'insussistenza del proprio obbligo di CP_6 restituzione e rimborso delle spese anticipate dal soggetto “terzo”;
e) dichiara l'improcedibilità della domanda, proposta da di Controparte_3
accertamento della responsabilità dei soggetti che avrebbero assunto indebitamente il debito per canoni concessori insoluti e del loro obbligo di restituzione al soggetto che avrebbe anticipato le somme;
f) dichiara che non è titolare, dal lato passivo, Controparte_3 dell'obbligazione di pagamento del cd. debito pregresso gravante in capo alla
21 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Cont
(vale a dire, il debito per canoni concessori scaduti prima del CP_6
31.12.2003, assunto dall nei confronti di;
CP_6 CP_1
g) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte da nei Controparte_3
confronti di CP_4
e) condanna la al pagamento in favore di e CP_6 CP_1
dell delle spese di giudizio, così liquidate: Controparte_21
• in favore di , in € 29.193,00 per compensi, oltre a rimborso CP_1
spese generali, cpa e oneri accessori;
• in favore dell , in € 29.193,00 per Controparte_21
compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa.e iva, se dovuta;
f) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_3 CP_4 spese di giudizio, liquidate in € 14.598,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa.e iva, se dovuta;
g) compensa le spese nel rapporto processuale tra l'intervenuto CP_3
da un lato, e e l dall'altro
[...] CP_1 CP_6
Così deciso in Roma, l'11.4.2025.
Il Giudice
Federico Salvati
22
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47533 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione il 13 maggio 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica), vertente
TRA
Parte_1
(avv. Gino Giuliano)
attrice
E
CP_1
(avv. Michele Memeo)
Controparte_2
(avv. Stefania Sielo) convenute
E
Controparte_3
(avv. Mariacristina Tabano) interventore volontario
E
CP_4
(avv. Vincenzo Maria Fargione) terzo chiamato
CONCLUSIONI
Si riportano di seguito le conclusioni formulate dalle parti, come richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni. Per l'attrice Parte_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- nell'atto di citazione: “Quanto all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: - Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiarare la nullità dell'atto di intimazione di pagamento, delle sottese cartelle di pagamento, avvisi di addebito e relativi ruoli, di cui in narrativa;
Quanto all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: 1) accertare e dichiarare la mancanza del necessario titolo esecutivo per l'iscrizione del ruolo 2016/16411, avente ad oggetto un presunto debito di natura patrimoniale, per un importo pari ad Euro 621.825,41, di cui alla cartella di pagamento n. 09720170007041760000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 09720199026450820000, con conseguente illegittimità/nullità di tale ruolo e, conseguentemente, di tale cartella e della successiva intimazione di pagamento;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia degli atti di cui in narrativa su cui si fonderebbe il debito patrimoniale de quo, ovvero la richiesta di regolarizzazione dell'Impianto sportivo de quo, nonché, in parte qua, l'accordo preliminare nell'ambito della procedura di regolarizzazione amministrativa ed economica dell'impianto sportivo de quo, sottoscritto, all'epoca, dal sig. per il Circolo Paolo Rosi, stipulato in Controparte_5 data 24.12.2004, nonché l'art. 5 bis del disciplinare di concessione, stipulato in data 27 luglio 2005, nonché l'atto d'obbligo del 16 settembre 2013, nonché l'art. 4 della concessione che fissava il canone annuo di concessione in euro 41.163,60, disapplicando, ove occorra, in parte qua, la delibera di Giunta comunale n. 62 del 16.02.2005 e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del debito di cui in narrativa e, per l'effetto, annullare e comunque dichiarare inefficace l'opposto atto di intimazione di pagamento, unitamente alla sottesa cartella di pagamento n. 09720170007041760000 e al ruolo n. 2016/16411; in subordine determinare l'entità del credito vantato da
[...]
nei confronti dell Con vittoria di spese, competenze ed onorari CP_1 CP_6 di causa. Con ogni conseguenza di legge.”
- nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata il 28.9.2020: “Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del presente giudizio e si chiede che la domanda riconvenzionale formulata dal sia dichiarata CP_7 inammissibile e comunque rigettata perché infondata in fatto ed in diritto. Con ogni conseguenza di legge.
Per la convenuta : CP_1
- nella comparsa di costituzione e risposta: “a) in rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione all'Opposizione ex art. 617 e 615 CP_1 avverso gli atti propri dell b) nel merito, rigettare Controparte_2 l'opposizione in ordine alla asserita invalidità degli atti su cui si fonda la pretesa creditoria di , poiché totalmente infondata in fatto e in diritto. c) In via CP_1 riconvenzionale, accertare e dichiarare che la debitrice nei confronti di CP_6
di tutte le somme e per tutte le causali di cui all'ingiunzione prot. n. CP_1 QM/2016/22990 del 6.7.2016 (All. n. A.36) per totali € 560.465,75 a titolo di debito pregresso, canoni mensili di concessione dal 6.7.2014 al 30.4.2016 ed interessi calcolati al 30.4.2016 e, conseguentemente d) condannare la stessa in persona CP_8 del suo legale rappresentante pro tempore, all'immediato pagamento dell'intera somma sopra indicata, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla stessa intera somma, a decorrere dal 01.05.2016 e fino al soddisfo ovvero dalla data di notifica dell'ingiunzione, fino al soddisfo, essendo la stessa decaduta dalla dilazione del pagamento previsto nell'atto d'obbligo ai sensi del Regolamento Generale delle entrate approvato con
Deliberazione n.43 del 24 luglio 2014 dall'Assemblea Capitolina (All. n. A.37) e) con vittoria di spese e compensi di lite.”
- nelle memorie di replica depositate il 12.5.2024: “restano ferme, dunque, le deduzioni, eccezioni e richieste formulate con la Comparsa di costituzione e risposta e domanda
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riconvenzionale depositata il 28.11.2019, unitamente alle conclusioni ivi rassegnate sì come ribadite a verbale d'udienza del 21.02.2024. Dichiararsi il difetto di legittimazione del sig. ” Controparte_3
Per la convenuta : Controparte_2
- nella comparsa di costituzione e risposta: “- dichiarare il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai ruoli di natura tributaria;
- dichiarare la propria incompetenza in relazione alla cartella emessa su ruolo ed in relazione agli avvisi di addebito;
- CP_9 dichiarare inammissibile, per il resto l'opposizione e/o rigettarla;
in subordine, per il caso di accoglimento della domanda, si chiede che il concessionario sia tenuto esente dal pagamento delle spese di lite anche eventualmente attraverso la condanna diretta dell'ente in attuazione del suo obbligo di rivalsa nei confronti del concessionario.”
Per l'interventore volontario Controparte_3
- nell'atto di intervento: “In subordine alla domanda principale di nullità del debito pregresso, ovvero di compensazione del medesimo in tutto o in parte con l'arricchimento realizzatosi a favore del si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler: A- CP_7 accertare la responsabilità esclusiva del riguardo alle somme anticipate CP_7 dal terzo cui esso è tenuto alla restituzione in quanto Ente che ha adottato l'atto CP_7 di revoca-decadenza della concessione de qua, nella misura di circa 550.000 euro o altra che sarà accertata e ritenuta di giustizia, nonché accertare ex art. 28 Cost, la responsabilità dell'ing. quale dirigente che ha adottato il suddetto atto di CP_4 revoca-decadenza, riservandosi di agire, in separato giudizio, nei confronti della dott.ssa quale responsabile del relativo procedimento, nonché della dott.ssa Controparte_10
quale dirigente che ha sottoscritto la nota del 13.4.2017, con cui si Controparte_11 concludeva il procedimento relativo alla revoca-decadenza della concessione de qua, rimandando ad un successivo atto la formalizzazione di tale revoca, responsabili personalmente ex art. 28, della Costituzione con i loro beni ed averi personali, esonerando l'odierno interveniente e tutti gli altri soci dell' da qualsiasi CP_6 responsabilità patrimoniale nei confronti del e terzo che ha erogato le somme;
CP_7 B- accertare la responsabilità del quale Ente che ha disposto la revoca CP_7 della concessione, nonché dell'ing. ex art. 28 Cost., quale dirigente che CP_4 ha adottato tale revoca, con la quale si è determinato l'obbligo di restituire al terzo e/o all' le somme versate sulla unica essenziale condizione che sarebbero CP_6 servite, come da approvazione del progetto del con D.D. n. 4, del 17.1.2014 e dal
Regolamento comunale, all'epoca vigente, disciplinante la rideterminazione della durata della concessione, proprio e solo al fine di ottenere tale rideterminazione, riservandosi di agire, in separato giudizio, nei confronti della dott.ssa quale Controparte_10 responsabile del relativo procedimento, nonché della dott.ssa quale Controparte_11 dirigente che ha sottoscritto la nota del 13.4.2017, con cui si concludeva il procedimento relativo alla revoca-decadenza della concessione de qua, rimandando ad un successivo atto la formalizzazione di tale revoca, nonché dell'Arch. nella qualità di CP_12 firmatario, quale responsabile del procedimento, della nota del 9.11.2018, prot.
EA/2018/14757, con cui veniva illegittimamente subordinata la rideterminazione della durata della concessione de qua al pagamento dell'asserito debito pregresso, responsabili personalmente ex art. 28 della Costituzione con i loro beni ed averi personali;
C- di accertare in subordine la responsabilità del soggetto o soggetti che hanno assunto indebitamente e senza averne titolo ne' legittimazione il presunto debito che ha dato origine alla ingiunzione in esame ed il loro obbligo di restituzione al soggetto che ha anticipato le somme de quibus sia ex art. 936 c.c., che per indebito arricchimento a favore del D- dichiarare l'odierno interveniente non tenuto ad alcun obbligo di CP_7 corresponsione di debiti pregressi e/o di restituzione e rimborso delle spese anticipate dal
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terzo per i lavori di ristrutturazione dell'Impianto sportivo de quo, riservandosi di agire contro l' ve il debito dovesse essere riconosciuto valido ed esistente;
E- CP_6 autorizzare l'odierno interveniente, ai sensi degli artt. 106 e 269 cpc, a chiamare in causa il suddetto Ing. non figurando lo stesso tra i soggetti convenuti in sede di CP_4 atto introduttivo del presente giudizio e nei cui confronti le domande proposte col presente atto di intervento sono destinate a produrre effetti patrimoniali, e di conseguenza si chiede che ill'Ill.mo Giudice adito Voglia differire, ai sensi dell'art. 269 cpc, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con ogni conseguenza di legge.”
Per il terzo chiamato CP_4
- nella comparsa di costituzione e risposta: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domande tutte del signor nei confronti Controparte_3 del concludente, e comunque ogni domanda da chiunque mossa contro quest'ultimo; con condanna alle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
con riserva di ogni integrazione e mezzo istruttorio nei termini di legge, vi è delega in calce.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L (di seguito: Parte_1 CP_6
concessionaria dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in
[...] CP_1 viale Tiziano n. 66/68, ha convenuto in giudizio l Controparte_2 CP_1
(di seguito: e proponendo opposizione ex artt.
[...] CP_1
615 e 617 c.p.c. e chiedendo di accertare: i) la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720199026450820000, nonché dei sottesi avvisi di addebito, cartelle di pagamento e ruoli;
ii) la mancanza del titolo esecutivo necessario all'iscrizione a ruolo del debito di cui alla cartella di pagamento n.
09720170007041760000, nonché la nullità degli atti su cui si fonda il relativo debito. In via subordinata, l'attrice ha chiesto di determinare l'entità del credito vantato da nei suoi confronti. CP_1
L'opposta intimazione di pagamento, notificata – secondo la ricostruzione attorea
– il 25.6.2019, ha ad oggetto le seguenti cartelle e avvisi di addebito:
1) Cartella n. 09720170007041760000, emessa sulla scorta del ruolo n.
2016/16411, iscritto da Roma Capitale – Dipartimento tutela ambientale per il mancato pagamento del debito patrimoniale dell'importo di €
621.825,41;
2) Cartella n. 09720170065866583000, afferente al mancato pagamento di
IVA oltre interessi e sanzioni, per l'importo di € 2.673,66;
3) Cartella n. 09720170126122402000, afferente al mancato pagamento di rate premi oltre sanzioni, per l'importo di € 426,65; CP_9
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
4) Cartella n. 09720170250478156000, afferente al mancato pagamento di ritenute alla fonte da reddito da lavoro autonomo, arti e professioni oltre sanzioni ed interessi, per l'importo di € 946,76;
5) Avviso di addebito n. 39720160032641436000, afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
2.164,67;
6) Avviso di addebito n. 39720170001331753000, afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di € 758,11;
7) Avviso di addebito n. 39720170003654026000, afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
1.333,97;
8) Avviso di addebito n. 39720170021627888000, afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
2.312,96;
9) Avviso di addebito n. 39720180001186067000, afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
1.841,47.
Premesso un ampio excursus sulle vicende relative alla concessione dell'impianto sportivo sito in Viale Tiziano e alla successiva revoca della concessione stessa, l'attrice ha formulato diversi motivi di opposizione, in parte riconducibili all'art. 615 c.p.c. e in parte riconducibili all'art. 617 c.p.c.
Con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 2, 3 e 4 e agli avvisi di addebito nn. 5, 6, 7 e 8, l ha evidenziato che i relativi ruoli erano stati CP_6 oggetto di definizione agevolata e, pertanto, l avrebbe Controparte_14 dovuto sospendere qualsivoglia attività finalizzata al recupero forzoso delle relative somme (art. 3, comma 10, D.L. n. 119/2018; art. 50, comma 1, D.P.R. n.
602/1073), con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento in parte qua.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 1, l'attrice ha invece eccepito: i) la mancata notifica della cartella;
ii) la mancanza del titolo esecutivo necessario all'iscrizione a ruolo del debito sotteso alla cartella, avente natura di diritto privato
(art. 21 D. Lgs. n. 46/1999); iii) l'invalidità degli atti su cui si fonda il debito sotteso alla cartella.
Più precisamente, il debito sotteso a tale cartella – derivante dal mancato pagamento dei canoni concessori relativi all'impianto sportivo di viale Tiziano – è stato analizzato dall'attrice suddividendo lo stesso in due parti: il debito accumulato dal precedente concessionario dell'impianto fino alla data del
31.12.2003 (cd. debito pregresso) e il debito formatosi successivamente a tale data, sotto la gestione dell CP_6
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Per quanto concerne il debito pregresso, pari ad € 345.171,22, l'attrice ha eccepito: (i) l'invalidità delle delibere dalle quali, secondo , si CP_1 desumerebbe un accollo del debito da parte dell a beneficio del CP_6 precedente concessionario, l (delibera di Giunta Parte_2 comunale n. 62 del 16.2.2005; delibera del Consiglio comunale n. 132/2004); (ii) la mancanza dei necessari poteri in capo all'allora presidente del circolo CP_6
– sig. – ai fini dell'accollo del debito e della relativa
[...] Controparte_5 rinuncia alla prescrizione, versando egli oltretutto in una situazione di conflitto di interessi.
Per quanto concerne il debito formatosi sotto la gestione dell CP_6 pari ad € 231.894,00, l'attrice ha eccepito la nullità dell'art. 4 del disciplinare di concessione del 27.7.2005, disciplinante il canone di concessione;
ciò in quanto lo stato fatiscente dell'impianto avrebbe reso inesigibile il canone ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale. A tal proposito,
l'ASD attrice ha altresì evidenziato la necessità di essere rimborsata delle somme illegittimamente versate a titolo di canone. CP_1 L ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo: (i) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario con riferimento ai crediti di natura tributaria (portati dalle cartelle n. 2 e 4, prendendo a riferimento la numerazione di cui sopra per praticità di esposizione); (ii)
l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice del lavoro con riferimento ai crediti di natura previdenziale (portati dalla cartella n. 3 e da tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta); (iii) il difetto di prova in ordine all'asserita definizione agevolata, essendo stata provata unicamente la presentazione delle relativa domanda;
(iv) la tardività della domanda, essendo stata notificata l'intimazione opposta in data 26.4.2019; (v) la regolarità della notifica della cartella n. 1, avvenuta dapprima tramite un tentativo di invio a mezzo pec e, in seguito, tramite affissione presso la camera di commercio e invio di raccomandata informativa (essendo risultato l'indirizzo pec non valido); (vi) il difetto di interesse ad agire dell avendo l'intimazione di CP_6 pagamento natura di mero sollecito e non avendo fatto seguito alla stessa alcuna esecuzione;
(vii) il difetto di legittimazione passiva del concessionario della riscossione con riferimento alle eccezioni di merito e, comunque, la funzione di titolo esecutivo e precetto rivestita dall'atto di ingiunzione posto alla base della cartella n. 1.
ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva in merito alle eccezioni relative alle attività di competenza dell
[...]
. Nel merito, l'Amministrazione capitolina ha ripercorso le Controparte_2 vicende relative alla formazione del debito portato dalla cartella di pagamento n.
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1 tramite un'ampia ricostruzione, della quale appare utile ricordare i seguenti passaggi: (i) con delibera di Giunta municipale n. 3050 del 18.5.1960, l'impianto sportivo di viale Tiziano n. 66 veniva affidato in concessione all Parte_2
; (ii) con nota n. 2867 del 27.10.1999, l
[...] Parte_2 comunicava al Comune di un'intesa circa il subentro del Circolo
[...] CP_1
(già nella Controparte_15 Controparte_16 concessione dell'impianto sportivo, con relativa assunzione dei debiti pregressi maturati;
(iii) con nota prot. n. 740 del 13.2.2003, il sig. Controparte_5 commissario e legale rappresentante del Circolo sportivo presentava CP_6 al Comune di un'istanza di regolarizzazione del rapporto concessorio CP_1 relativo all'impianto sportivo di Viale Tiziano, assumendo altresì l'impegno a risanare la situazione debitoria pregressa;
(iv) con la sottoscrizione dell'accordo prot. n. 8091 del 24.12.2004, il affidava in concessione CP_7
l'impianto di viale Tiziano al Circolo a decorrere dall'1.1.2004 Controparte_15
e venivano concordate le modalità di pagamento del cd. debito pregresso, con rinuncia all'eccezione di prescrizione da parte del sig. (v) con delibera di CP_5
Giunta comunale n. 62 del 16.2.2005, veniva regolarizzata, secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio comunale n. 132/2004, l'occupazione senza titolo dell'impianto sportivo del Circolo Paolo Rosi a decorrere dall'1.1.2024; (vi) successivamente, veniva sottoscritto il disciplinare di concessione prot. n. 20948 del 27.7.2005 in favore del Circolo sportivo con decorrenza CP_6 dall'1.1.2004 al 31.12.2021; nell'ambito di tale disciplinare, veniva stabilito il canone concessorio annuale (art. 4) e veniva cristallizzato l'impegno del concessionario a versare l'importo di € 345.171,22 a titolo di debito pregresso, quantificato al 31.12.2003 (art. 5 bis); (vii) con atto Notaio Persona_1 rep. n. 9431 racc. n. 6304 del 5.5.2011, il modificava Controparte_17 la propria denominazione sociale in (viii) il 16.9.2013, il nuovo CP_6 presidente dell , sottoscriveva l'atto d'obbligo CP_6 Controparte_18 prot. n. 5564, con cui l'Amministrazione capitolina concedeva una rateizzazione del debito pregresso e l'adozione di un canone concessorio dalla misura ridotta;
(ix) visti i pagamenti soltanto parziali da parte dell e il perdurare CP_6 della situazione debitoria, veniva emesso l'atto d'ingiunzione prot.
QM/2016/22990 del 6.7.2016, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo pari ad € 560.465,75 per debito pregresso, canoni mensili di concessione dal 6.7.2014 al 30.4.2016 e interessi.
Sulla scorta di tale ricostruzione fattuale, ha dedotto la CP_1 sussistenza di un accollo del cd. debito pregresso da parte dell CP_6 la validità degli atti posti in essere dal (anche per via dei comportamenti CP_5 concludenti successivamente posti in essere da ) e Controparte_18
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l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'art. 4 del disciplinare di concessione, posto che lo stato dell'impianto sportivo era ben noto all Infine, CP_6
l'Amministrazione capitolina ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma portata dall'atto d'ingiunzione prot.
QM/2016/22990 del 6.7.2016 (€ 560.465,75), oltre interessi legali e rivalutazione.
Il 9.12.2019 è intervenuto volontariamente nel presente giudizio CP_3
in qualità di socio dell al fine di tutelarsi rispetto alle
[...] CP_6 conseguenze patrimoniali negative eventualmente derivanti dal debito posto alla base dell'intimazione di pagamento opposta. Più precisamente, il ha CP_3 rappresentato che una società terza avrebbe anticipato la somma di €
550.000,00 all er la realizzazione dei lavori di riqualificazione e CP_6 ampliamento dell'impianto sportivo di Viale Tiziano e che, pertanto, a fronte della revoca della concessione dell'impianto disposta da , tale società CP_1 terza potrebbe reclamare dall sia il rimborso delle spese CP_6 sostenute ai sensi dell'art. 936 c.c., sia il risarcimento dei danni subiti, posto che l'importo di cui si discute era stato anticipato nella prospettiva di poter svolgere un'attività di ristorazione nell'impianto, in vista del perdurare della concessione.
Svolta tale premessa, l'intervenuto ha dedotto: (i) la sussistenza della responsabilità del in merito alle somme anticipate dalla società CP_7 terza;
(ii) l'invalidità dell'asserita assunzione del debito da parte dell CP_6 con particolare riferimento alla carenza di potere del sig. il quale
[...] CP_5 avrebbe oltretutto subito delle indebite pressioni da parte del ai fini CP_7 dell'accollo stesso;
(iii) il diritto dell al rimborso delle somme CP_6 investite per la riqualificazione dell'impianto ai sensi degli artt. 936 e 2041 c.c. Ha altresì chiesto di essere tenuto indenne da qualsivoglia obbligo di pagamento di debiti pregressi o spese anticipate da terzi, nonché di essere autorizzato alla chiamata in causa del quale dirigente che aveva a suo tempo CP_4 adottato il provvedimento di revoca della concessione dell'impianto sportivo, al fine di accertare la responsabilità dello stesso.
A fronte dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, in data 28.2.2020 si
è costituito chiedendo il rigetto delle domande proposte nei propri CP_4 confronti ed evidenziando: (i) il difetto di prova delle allegazioni del in CP_3 particolare in merito alle presunte condotte illecite poste in essere dall'Amministrazione comunale;
(ii) l'infondatezza delle doglianze inerenti alla illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati da , che, in CP_1 ogni caso, sembrerebbero esulare dall'oggetto del presente giudizio, vertente in materia di opposizione all'esecuzione.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
8 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
2 – In primo luogo, occorre prendere le mosse dalla natura delle domande ed eccezioni proposte dalla che il Tribunale qualifica come segue: CP_6
- motivi di opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) avverso l'intimazione di pagamento n. 09720199026450820000:
a) omessa notifica della cartella n. 1 (09720170007041760000), presupposta all'intimazione di pagamento;
- motivi di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (opposizione all'esecuzione) avverso la riscossione coattiva intrapresa con l'intimazione di pagamento suddetta:
b) adesione alla definizione agevolata con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 2, 3 e 4 e agli avvisi di addebito nn. 5, 6, 7 e 8;
c) mancanza del titolo esecutivo necessario all'iscrizione a ruolo del debito sotteso alla cartella n. 1;
d) invalidità degli atti su cui si fonda il debito sotteso alla cartella n. 1.
3 – In via pregiudiziale, occorre esaminare le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza funzionale del Tribunale adito sollevate dall'agente della riscossione.
3.1 Per quanto riguarda i crediti di natura tributaria (IVA e ritenute alla fonte da reddito da lavoro autonomo, arti e professioni), giova innanzitutto richiamare il dettato dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in base al quale: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.”
Sull'oggetto della giurisdizione tributaria è altresì intervenuta a più riprese la
Suprema Corte, la quale ha recentemente confermato l'insegnamento in base al quale: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 4846 del 2021):
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a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).”
(Cass. civ. Sez. Unite, Ord. 15.3.2022, n. 8465).
Dal momento che la presente opposizione è stata proposta avverso un atto
(l'intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR n. 631/1992) precedente all'inizio dell'esecuzione forzata, coerentemente con l'impianto normativo e gli arresti giurisprudenziali appena richiamati, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice tributario con riferimento alle cartelle di pagamento portanti crediti tributari e, segnatamente:
- Cartella n. 2 (09720170065866583000), afferente al mancato pagamento di IVA oltre interessi e sanzioni, per l'importo di € 2.673,66;
- Cartella n. 4 (09720170250478156000), afferente al mancato pagamento di ritenute alla fonte da reddito da lavoro autonomo, arti e professioni oltre sanzioni ed interessi, per l'importo di € 946,76.
3.2 Gli ulteriori crediti oggetto del presente giudizio, fatta eccezione per quello portato dalla cartella n. 1, hanno natura previdenziale (rate premi e CP_9
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modello DM/10) e ad essi si riferiscono le seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
- Cartella n. 3 (09720170126122402000), afferente al mancato pagamento di rate premi oltre sanzioni, per l'importo di € 426,65; CP_9
- Avviso di addebito n. 5 (39720160032641436000), afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
2.164,67;
- Avviso di addebito n. 6 (39720170001331753000), afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di € 758,11;
- Avviso di addebito n. 7 (39720170003654026000), afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
1.333,97;
- Avviso di addebito n. 8 (39720170021627888000), afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
2.312,96;
- Avviso di addebito n. 9 (39720180001186067000), afferente al mancato pagamento di somme relative al modello DM 10, per l'importo di €
1.841,47.
La causa può essere decisa in questa sede anche con riferimento a detti crediti, atteso che – stante la competenza per territorio di questo tribunale – la distinzione tra giudice “ordinario” e giudice del lavoro non configura un'ipotesi di incompetenza in senso stretto, bensì di incompetenza tabellare, attinente cioè soltanto al riparto delle attribuzioni nell'ambito delle diverse articolazioni dello stesso ufficio giudiziario (Cass., n. 14790 del 19.7.2016).
4 – Tanto premesso, si rileva la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi per mancato rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 617, comma 1, c.p.c.
Infatti, dalla documentazione prodotta dall'attrice e dall'agente della riscossione, si evince che l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata all CP_6 una prima volta in data 26.4.2019 (doc. 6 comparsa di costituzione e
[...] CP_1 risposta e una seconda volta in data 25.6.2019 (doc. A atto di citazione).
Non colgono nel segno, in quanto sfornite di prova, le affermazioni dell'attrice CP_1 circa la presunta estraneità del sig. – il quale ha materialmente ricevuto la notifica del 26.4.2019 in qualità di collaboratore – all CP_6
(affermazioni peraltro riferite, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., alla notifica della cartella di pagamento n. 09720170007041760000, mentre la produzione documentale dell - doc. 6 - è riferita all'intimazione di CP_13 pagamento n. 0972019902645082000).
Considerato che l'atto di citazione è stato avviato alla notifica a mezzo del servizio postale in data 15.7.2019 (cfr. ricevute di accettazione Poste Italiane
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allegate alla citazione), l'opposizione agli atti esecutivi appare per l'appunto tardiva rispetto al dies a quo individuato nel 26.4.2019 e risulta dunque precluso l'esame dell'eccezione attinente all'asserita omessa notifica della cartella n. 1.
5 – Passando all'esame dei motivi di opposizione all'esecuzione, deve in primo luogo rilevarsi che l'attrice non ha mosso contestazioni con riferimento all'avviso di addebito n. 9 (39720180001186067000), il cui importo è pertanto suscettibile di riscossione coattiva.
Invece, con riferimento alla cartella n. 3 (09720170126122402000) e agli avvisi di addebito nn. 5, 6, 7 e 8 (rispettivamente, nn. 39720160032641436000,
39720170001331753000, 39720170003654026000 e 39720170021627888000),
l'ASD attrice ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018 (cd. rottamazione ter), con conseguente produzione degli effetti di cui al comma 10 del medesimo articolo.
Senonché, occorre notare come l'attrice abbia prodotto in giudizio unicamente il CP_1 riscontro fornito dall alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte dell (doc. 10 atto di citazione) e non la prova del CP_6 pagamento delle relative rate, con conseguente mancata produzione degli effetti della dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 14, del D.L. n. 119/2018, per quanto in questa sede rileva. In ogni caso, ai fini della verifica della sussistenza della causa ostativa ad intimare il pagamento con l'avviso di intimazione opposto,
è sufficiente rilevare che la domanda di adesione alla definizione agevolata era stata presentata in data 30.4.2019 (prot. W-2019043001289502), ovverosia successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta, come visto, per la prima volta il 26.4.2019 e perciò legittimamente inviata.
La produzione documentale fornita dall'attrice con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. deve invece ritenersi tardiva, in quanto attinente a fatti verificatisi in corso di causa, che, tuttavia, non sono stati allegati entro il termine dell'udienza di precisazione delle conclusioni, pur trattandosi di documenti formati precedentemente. Posto infatti che l'ultima udienza del presente giudizio si è tenuta in data 21.2.2024, con la successiva memoria di replica l'attrice ha prodotto una nuova dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater) risalente all'11.5.2023, prot. W-2023051106699225, e CP_1 accettata dall con comunicazione datata 27.7.2023 (doc. 1), e le ricevute dei pagamenti di alcune rate (doc. 2), tutti precedenti all'udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
In conclusione, il motivo di opposizione in esame non può essere accolto.
6 – E' infondato anche il motivo di opposizione all'esecuzione con cui è stata eccepita l'insussistenza del titolo esecutivo necessario all'iscrizione a ruolo del
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debito sotteso alla cartella di pagamento n. 1, relativo al mancato pagamento dei canoni concessori per l'impianto sportivo di viale Tiziano.
L'iscrizione a ruolo del debito costituito da canoni concessori necessita in effetti – ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999 – di un titolo esecutivo (cfr. Cass.
29.11.2019 n. 31331), che, tuttavia, nel caso di specie, risulta sussistente ed è costituito dall'atto d'ingiunzione n. 22990 notificato all'attrice in data 12.7.2016
(doc. 36 comparsa di costituzione e risposta ). L'atto in questione CP_1 deve essere infatti considerato alla stregua di un'ingiunzione fiscale di cui al R.D.
n. 639/1910, essendo destinato a divenire definitivo, consolidandosi, in caso di mancata impugnazione (le cui modalità sono infatti descritte nel paragrafo finale denominato “avvertenze”).
7 – L ha infine contestato la sussistenza del credito CP_6 complessivamente vantato nei propri confronti da a titolo di CP_1 canoni concessori scaduti e non pagati, pari a complessivi € 621.825,41, il cui pagamento era stato intimato con la cartella n. 09720170007041760000.
Specificamente, le contestazioni sollevate dall'opponente riguardano:
a) l'accollo del debito pregresso alla data del 31.12.2003 da parte del
[...] con il disciplinare di concessione prot. n. 20948 del Controparte_17
27.7.2005 (doc. 1 fasc. opponente), al fine di regolarizzare con decorrenza dall'1.1.2004 (ex art. 3) l'occupazione senza titolo secondo quanto stabilito dalla
Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16.2.2005 (doc. 11 fasc. opponente);
b) il debito maturato successivamente all'assunzione della concessione dell'impianto in capo all nei termini stabiliti dall'art. 4 del CP_6 disciplinare di concessione del 27.7.2005.
7.1 Si tratta del corrispettivo per la concessione dell'impianto sportivo di viale
Tiziano 66-68, originariamente affidato in concessione all Parte_2 con Delibera di Giunta Municipale n. 3050 del 18.5.1960. In base al
[...] contratto del 9.5.1960 il rapporto concessorio era condizionato dalla destinazione dell'impianto ad uso sportivo per il Gruppo Giornalisti RT RO (doc. 1 fasc. ). CP_1
A seguito di varie vicende successorie, nella posizione di concessionario era subentrato il denominazione assunta dal Controparte_17 CP_17 giornalisti costituito nel 1968 dal Con atto del CP_16 Controparte_16
5.5.2011 il ha assunto la denominazione di Controparte_17 [...]
CP_6
Nella vicenda assumono rilevanza:
- la lettera raccomandata del 21.5.2003 (doc. 14 fasc. opponente) inviata – nell'ambito dell'attività interlocutoria finalizzata alla regolarizzazione del rapporto
13 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– dal l a firma di n.q.”, con CP_20 CP_7 Controparte_5 cui il si era impegnato, tra l'altro, “a risanare eventuali ed accertati debiti CP_17 pregressi”;
- l'accordo preliminare alla definizione del procedimento di regolarizzazione, Co sottoscritto il 24.12.2004 (doc. 15 opponente e 18 ) dal CP_1 CP_6 in persona di espressamente dichiaratosi “legale
[...] Controparte_5 rappresentante”, e dal con il quale: a) il aveva CP_7 CP_17 dichiarato di rinunciare all'eccezione di prescrizione avanzata con la nota prot. n.
6850 del 18.11.2003, in relazione al periodo precedente al 30.9.1998, per un importo complessivo pari a € 208.992,01; b) aveva concesso CP_1
l'impianto in concessione per un periodo di complessivi 18 anni;
c) erano state determinate le modalità di estinzione del debito pregresso;
- la delibera di Giunta comunale n. 62 del 16.2.2005 (doc. 11 opponente e 19
), con cui era stata approvata la regolarizzazione delle CP_1 occupazioni senza titolo di alcuni impianti sportivi comunali secondo le modalità di cui alla deliberazione C.C. n. 132/2004 (doc. 12 opponente), che aveva individuato, tra i criteri integrativi da applicarsi per attuare la regolarizzazione, la rateizzazione del debito pregresso, determinandone l'ammontare in complessivi
€ 345.171,22;
- il citato disciplinare di concessione del 27.7.2005, sottoscritto per il Circolo da qualificato nell'atto come legale rappresentante del Circolo Controparte_5 sportivo nel quale (i) la durata della concessione era stata individuata CP_6 in 18 anni a decorrere dal 1.1.2004, (ii) era stabilito l'ammontare del “canone concordato” di concessione (art. 4) e (iii) il concessionario (art.
8-bis) si era impegnato a versare l'importo di € 345.171,22 alla data del 31.12.2003 secondo le modalità ivi descritte;
- la delibera adottata dal CS nell'assemblea ordinaria del 31.1.2009 – CP_6 presieduta dal “Presidente ” e comunicata con nota del Controparte_5
30.11.2009 al competente Ufficio del Comune di Roma – con la quale era stato nominato Presidente di Circolo (doc. 21 ); Controparte_18 CP_1
- l'atto d'obbligo sottoscritto il 16.9.2013 da , quale legale Controparte_18 rappresentante dell (nuova denominazione nel frattempo CP_6 assunta dal , e pervenuto a lo stesso giorno (doc. CP_20 CP_1
2 fasc. opponente), con il quale era stato riconosciuto l'importo di € 593.196,94 quale debito residuo vantato da “a titolo di debito pregresso come CP_1 da Deliberazioni C.C. n. 132 del 19/7/2004 e n. 62 del 16/2/2005 per la concessione dell'impianto sportivo di proprietà capitolina denominato CP_6 sito in viale Tiziano n.c. 66/68, comprensivo di interessi maturati al 31.8.2013”, al cui pagamento l'Associazione sportiva si obbligava, con scadenze periodiche;
14 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
dall'atto emerge che l'importo suddetto era riferito al residuo debito pregresso al
31.8.2013, al debito pregresso ex art. 4 e 5 del disciplinare, al debito per “canone concordato” relativo al periodo 1.1.2005-28.2.2010 ex art. 4 del disciplinare, al debito per “canone ridotto” relativo al periodo 1.3.2010-31.8.2013 e al debito per interessi legali maturati sui suddetti importi al 31.8.2013, ex art. 4 e 5-bis del disciplinare.
7.2 Tanto premesso, avendo riguardo alle ragioni di contestazione formulate dall il tribunale rileva in primo luogo che nei CP_6 Controparte_5 rapporti intrattenuti per circa dieci anni con in ordine al rapporto CP_1 concessorio oggetto di causa, si è costantemente qualificato come legale rappresentante del Circolo, prima, e dell'Associazione sportiva, poi;
tale significato dovendo attribuirsi anche all'abbreviazione “n.q.” posta successivamente al suo nome nella lettera raccomandata del 21.5.2003. A ciò si aggiunga che la qualità di presidente del Circolo, non disconosciuta dai partecipanti, è stata spesa anche nel corso dell'assemblea del 31.1.2009, il cui verbale era stato inviato a . CP_1
Per quanto esposto, il tribunale ritiene che – anche se nell'ambito associativo il non fosse stato titolare di poteri di rappresentanza, anche negoziale – CP_5 con il suo reiterato comportamento, protrattosi per alcuni anni e quantomeno tollerato dai soci del e manifestato all'esterno di questo, Parte_3 ha ingenerato nella controparte il legittimo ed incolpevole affidamento in merito alla titolarità di quei poteri.
7.3 A ciò si aggiunga una considerazione, invero decisiva.
Sia dalla prospettazione attorea che da quella offerta dall'Amministrazione capitolina, è emerso che in data 16.9.2013 , presidente Controparte_18 dell aveva proceduto alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo prot. CP_6
n. 5564, impegnandosi al pagamento dell'importo di € 593.196,64, comprensivo di interessi maturati al 31.8.2013 “per debito residuo” nei confronti di
[...]
. Nell'assunzione di tale impegno, venivano altresì richiamati gli stessi CP_1 atti di cui nella presente sede l'attrice invoca l'invalidità, vale a dire le sopra menzionate delibere capitoline e l'art. 4 del disciplinare di concessione, con la precisazione, altresì, di aver “preso visione del “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale…adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 170 del 7.11.2002”, sul quale invece l'attrice vorrebbe oggi fondare l'eccezione di nullità dell'art. 4 del disciplinare di concessione.
L'attrice ha sostenuto la nullità dell'atto d'obbligo n. 5564/2013, che sarebbe intervenuto precedentemente a un accesso agli atti, il quale la avrebbe resa consapevole dell'origine della propria posizione debitoria (pag. 21 atto di citazione). Il riferimento è, verosimilmente, all'accesso agli atti descritto a pag. 6
15 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
dell'atto di citazione: “A seguito di tale nota, la presentava al CP_6
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di , formale istanza di CP_1 accesso, ai sensi degli artt. 22 e sgg., L. 241/90, con cui chiedeva, tra l'altro, copia di tutti gli atti relativi alla formazione del debito pregresso, nonché copia degli atti relativi alla c.d. procedura di regolarizzazione dell'impianto de quo.” Tale tesi si rivela tuttavia infondata, posto che, come già evidenziato, nell'atto d'obbligo di cui si discute viene puntualmente espressa la volontà di saldare il debito pregresso (richiamando i relativi atti di riferimento).
In conclusione, con quell'atto, proveniente dal soggetto che a quel tempo era titolare dei - non contestati – poteri di rappresentanza e manifestazione esterna della volontà dell'Associazione sportiva, questa ha riconosciuto il proprio debito nei confronti di , non astrattamente, ma indicando le fonti CP_1 dell'obbligazione, la cui validità ha implicitamente riconosciuto;
le fonti indicate, inoltre, trovano puntuale riscontro nella descritta documentazione in atti, relativa al rapporto di cui si tratta.
7.4 Per quel che riguarda il debito formatosi, dal 1.1.2004, sotto la gestione del prima, e poi dell'omonima associazione (la quale, si Controparte_17 ribadisce, non è succeduta al primo ma costituisce il medesimo soggetto giuridico, del quale ha mutato la denominazione), non può sostenersi l'inesigibilità del canone concessorio, nella misura determinata nel disciplinare, a causa dello stato fatiscente dell'impianto.
Tale condizione, accertata nel corso del sopralluogo del 10.9.2003, richiamato nella nota tecnica protocollata il 9.2.2004 (doc. 14 ), era infatti ben CP_1 nota al concessionario ancor prima dell'inizio del rapporto di concessione;
nell'atto d'obbligo, inoltre, non erano stati sollevati rilievi in tal senso.
Si osserva al riguardo che:
- nella lettera del 27.10.1999, in cui il rappresentante della Parte_2 aveva affermato che il Circolo sportivo “occupa il predetto
[...] CP_6 circolo”, si fa riferimento a “cospicui e importanti lavori di riammodernamento e miglioramento che dovranno essere svolti nel prossimo futuro”;
- nella citata lettera raccomandata del 21.5.2003, precedente al perfezionamento del disciplinare del 27.7.2005 e inoltrata nell'ambito della fase prodromica al perfezionamento della regolarizzazione, il che Controparte_17 almeno dal 1999 già gestiva l'impianto e perciò ne conosceva le condizioni, aveva menzionato la “nota alluvione che ha invaso completamente i locali del circolo” e “altri eventi successivi”.
In conclusione, il CS aveva sottoscritto il disciplinare di concessione, CP_6 accettandone le condizioni, conoscendo più di ogni altro soggetto le condizioni dell'impianto.
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7.5 Occorre da ultimo evidenziare, avendo riguardo alla circostanza che nell'atto di citazione è stata richiamata la dichiarazione con cui il , nell'accordo CP_17 preliminare del 24.12.2004, aveva dichiarato di rinunciare all'eccezione di prescrizione del credito pregresso, che nel presente giudizio non può essere accertata la verificazione di quella causa estintiva del credito vantato da
[...]
, non avendo l'opponente espressamente sollevato la relativa eccezione CP_1 nell'atto introduttivo, al fine di paralizzare la pretesa della parte creditrice.
7.6 In definitiva, la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento n.
09720199026450820000 deve ritenersi legittima anche con riferimento alla cartella n. 1 (09720170007041760000). Conseguentemente, non occorre esaminare la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma portata dall'atto d'ingiunzione prot. QM/2016/22990 del 6.7.2016 (€ 560.465,75), oltre interessi legali e rivalutazione, proposta da , poiché ha ad CP_1 oggetto la medesima pretesa creditoria con riferimento alla quale è stata accertata la sussistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva, in forza del titolo esecutivo azionato (evidenziandosi che, altrimenti, vi sarebbe una duplicazione di titolo esecutivo riferito alla medesima pretesa).
8 – Relativamente all'intervento spiegato in data 9.12.2019 da Controparte_3 Cont
– socio dell e in quanto tale munito di interesse ad intervenire – CP_6 si evidenzia che l'intervento presenta più aspetti.
8.1 L'intervenuto ha in primo luogo paventato la possibilità che una non meglio identificata società terza possa reclamare il rimborso delle spese sostenute per i lavori di riqualificazione dell'impianto e il risarcimento del danno e che, con riferimento a tali pretese, dovrebbe essere ritenuta sussistente la responsabilità di , a fronte dell'adozione – da parte di quest'ultima – del CP_1 provvedimento di revoca della concessione dell'impianto di viale Tiziano.
Afferiscono a tale aspetto le domande:
- di accertamento della responsabilità esclusiva di rispetto alle CP_1 somme anticipate dal “terzo”, che questo dovesse rivendicare in conseguenza della dichiarazione di decadenza-revoca, e della conseguente responsabilità del terzo chiamato in causa quale dirigente che ha adottato quel CP_4 provvedimento;
- di accertamento della responsabilità di e di quali soggetti CP_1 CP_4 che, adottando la revoca, hanno determinato l'obbligo di restituire al “terzo”
(l'impresa esecutrice dei lavori) e/o all e somme versate;
CP_6
- di accertamento dell'insussistenza del proprio obbligo di restituzione e rimborso delle spese anticipate dal “terzo”.
A prescindere dall'esame della fondatezza di domande, che invero appaiono del tutto generiche e sfornite di supporto probatorio (non è stata menzionata la
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denominazione dell'impresa che avrebbe sostenuto la spesa, né fornita la prova dell'effettivo suo sostenimento) e fondate su un evento futuro e incerto, ovverosia un'eventuale richiesta di risarcimento avanzata dalla società terza, il tribunale ritiene che – nella descritta parte – l'intervento non è ammissibile.
Il ha infatti introdotto nel processo un tema – costituito dalle CP_3 conseguenze dell'adozione dell'asseritamente illegittimo provvedimento con cui erano state disposte la decadenza e la revoca della concessione dell'impianto in favore della (D.D. di del 1.10.2018) – estraneo al CP_6 CP_1 thema decidendum del processo, come introdotto dalla nei CP_6 confronti di . Infatti: da un lato, la pretesa dell'ente territoriale CP_1 afferisce a canoni concessori non corrisposti e richiesti in costanza di rapporto concessorio e indipendentemente dalla verificazione di fatti idonei a giustificare l'adozione del provvedimento di decadenza e revoca della concessione;
dall'altro, le contestazioni sollevate dall nei confronti delle Parte_2 convenute non presentano alcuna attinenza con la disposta revoca.
Il fatto che i due distinti temi afferiscano al rapporto concessorio oggetto di causa non consente – di per sé – di ritenere sussistenti i presupposti di ammissibilità dell'intervento previsti dall'art. 105 c.p.c., costituiti dalla riferibilità all'oggetto del giudizio in cui si interviene (la pretesa di pagamento dei canoni concessori scaduti prima che fosse disposta la decadenza) del diritto fatto valere dalla parte intervenuta (l'accertamento della propria estraneità ad obblighi di pagamento di somme conseguenti alla revoca della concessione), ovvero dalla dipendenza di questo diritto dal titolo dedotto nel processo, atteso che la tematica della decadenza-revoca è rimasta estranea ad esso.
8.2 è inoltre intervenuto al fine di far valere proprie situazioni Controparte_3 giuridiche soggettive, correlate alla problematica relativa all'obbligazione di pagamento del debito pregresso, nonché aderendo alla pretesa oppositiva della ei confronti di . CP_6 CP_1
Afferiscono a tale aspetto le domande:
a) di accertamento della responsabilità dei soggetti che avrebbero assunto indebitamente il debito per canoni concessori insoluti e del loro obbligo di restituzione al soggetto che ha anticipato le somme, sia ex art. 936 c.c., che per indebito arricchimento del CP_7
b) di accertamento dell'insussistenza del proprio obbligo di corresponsione dei debiti pregressi.
In tale parte l'intervento volontario è ammissibile, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 105 c.p.c.
8.3 La prima domanda è improcedibile, perché l'intervenuto non ha specificamente indicato quali sarebbero i soggetti nei cui confronti intenda
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ottenere l'accertamento di responsabilità (in ipotesi, i legali rappresentanti dei circoli/associazioni che nel corso del tempo hanno dichiarato di assumere il debito pregresso), né ne ha chiesto la chiamata in causa.
8.4 Può invece essere esaminata la domanda di accertamento negativo della propria responsabilità patrimoniale, quale partecipe all'associazione, in ordine all'obbligazione di pagamento del cd. debito pregresso (vale a dire il debito per canoni concessori scaduti prima del 31.12.2003, assunto dall . CP_6
Al presente processo partecipano infatti i due soggetti nei cui confronti la decisione sulla domanda del è idonea a riverberare i propri effetti: la CP_3 Cont
. CP_6 CP_1
Tanto premesso, il tribunale ritiene che la domanda debba essere accolta.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che l'associazione sportiva dilettantistica attrice, da quanto emerge agli atti di causa, corrisponde a un'associazione non riconosciuta ed è regolamentata, pertanto, dagli art. 36 e sgg. c.c. (si veda ad esempio quanto precisato dall'art. 24 dello statuto - doc. 13 fasc. attrice - in merito all'impossibilità per i soci di chiedere la divisione del fondo comune o pretenderne la quota, conformemente a quanto previsto dall'art. 37
c.c.).
Più precisamente, secondo lo schema delineato dall'art. 38 c.c., le associazioni non riconosciute godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.”
Pertanto, dovendo escludersi, sulla base delle esposte risultanze processuali, che il sia stato il soggetto che ha assunto obbligazioni nell'interesse CP_3 dell'associazione, deve escludersi anche che l'intervenuto sia responsabile per le obbligazioni assunte dalla con riferimento al cd. debito CP_6 pregresso.
In ogni caso, ad analoga decisione si dovrebbe giungere anche nell'ipotesi in cui la abbia natura di associazione riconosciuta, perché in tal caso CP_6 delle obbligazioni da questa assunte risponde soltanto l'associazione con il proprio patrimonio.
8.5 Per quanto attiene, infine, alla chiamata in causa di dirigente CP_4 di , si rileva in primo luogo che – come esposto CP_1 Controparte_3 alla lettera E) delle conclusioni dell'atto di intervento – lo ha citato al fine di provocarne la partecipazione al giudizio in considerazione degli effetti patrimoniali che potrebbero produrre nei suoi confronti le domande proposte con
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l'atto di intervento non specificate o modificate nel successivo atto di citazione per chiamata in causa.
Tanto premesso, si ritiene che la chiamata in causa è improcedibile con riferimento alle domande proposte dal la cui ammissibilità con lo CP_3 strumento dell'intervento nel presente processo è stata precedentemente esclusa
(v. paragrafo 8.1), e alla domanda di accertamento della responsabilità dei soggetti che hanno assunto indebitamente il debito per canoni concessori insoluti e del loro obbligo di restituzione al soggetto che aveva anticipato le somme, di cui è stata ritenuta l'improcedibilità (v. paragrafo 8.3).
In questi casi, infatti, l'improcedibilità della chiamata in causa del terzo è correlata all'improcedibilità delle domande proposte dall'intervenuto-chiamante, rispetto alle quali questi intendeva estendere al chiamato gli effetti giuridici delle relative pronunce.
La chiamata in causa dell è improcedibile anche rispetto alla domanda di CP_4 accertamento dell'insussistenza dell'obbligo del di rispondere dei debiti CP_3 pregressi. Non è ravvisabile infatti alcun interesse giuridicamente rilevante del ad ottenere l'estensione degli effetti della pronuncia di accertamento CP_3 negativo della propria responsabilità patrimoniale nei confronti del Dirigente comunale che aveva adottato il provvedimento di decadenza-revoca della concessione, stante la carenza di legittimazione di quest'ultimo ad agire, in proprio, nei confronti del socio per debiti dell'associazione, e ciò anche CP_3 nel caso in cui quest'ultimo fosse stato ritenuto responsabile per quei debiti.
9 – Alla soccombenza segue la condanna della al pagamento in CP_6 favore di e dell delle spese di CP_1 Controparte_21 giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014 con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente alla somma richiesta con l'intimazione di pagamento opposta.
Si dispone la compensazione delle spese nel rapporto processuale tra l'intervenuto da un lato, e e l Controparte_3 CP_1 CP_6 dall'altro, in considerazione dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo dell'obbligo di pagamento del credito per il cd. debito pregresso.
Il regolamento delle spese processuali segue invece la soccombenza nel rapporto processuale tra e si evidenzia che in Controparte_3 CP_4 entrambe le memorie ex art. 190 c.p.c. la condanna al pagamento delle spese processuali è stata espressamente richiesta, senza riproporre la dichiarazione di antistatarietà precedentemente formulata.
P. Q. M.
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Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente decidendo sulle domande proposte dalla e Controparte_6 dal nei confronti di , dell Controparte_3 CP_1 [...]
e del terzo chiamato così Controparte_2 CP_4
provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, con riferimento alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi riferibili alle cartelle di pagamento nn. 097 2017 0065866583 000 e 097 2017
0250478156 000;
b) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617, comma 1,
c.p.c., riferibile alle altre cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione n. 097
2019 9026450820 000;
c) rigetta l'opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 097 2017 0007041760 000 e 097 2017 0126122402
000 e agli avvisi di addebito nn. 39720160032641436000,
39720170001331753000, 39720170003654026000 e 39720170021627888000;
d) dichiara l'inammissibilità dell'intervento proposto da con Controparte_3
riferimento alle domande di accertamento: (i) della responsabilità esclusiva di rispetto alle somme anticipate dal “terzo”, che questo dovesse CP_1
rivendicare in conseguenza della dichiarazione di decadenza-revoca; (ii) della responsabilità di e di quali soggetti che, adottando la CP_1 CP_4 revoca, avrebbero determinato l'obbligo di restituire a un soggetto “terzo” e/o all e somme versate;
(iii) dell'insussistenza del proprio obbligo di CP_6 restituzione e rimborso delle spese anticipate dal soggetto “terzo”;
e) dichiara l'improcedibilità della domanda, proposta da di Controparte_3
accertamento della responsabilità dei soggetti che avrebbero assunto indebitamente il debito per canoni concessori insoluti e del loro obbligo di restituzione al soggetto che avrebbe anticipato le somme;
f) dichiara che non è titolare, dal lato passivo, Controparte_3 dell'obbligazione di pagamento del cd. debito pregresso gravante in capo alla
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Cont
(vale a dire, il debito per canoni concessori scaduti prima del CP_6
31.12.2003, assunto dall nei confronti di;
CP_6 CP_1
g) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte da nei Controparte_3
confronti di CP_4
e) condanna la al pagamento in favore di e CP_6 CP_1
dell delle spese di giudizio, così liquidate: Controparte_21
• in favore di , in € 29.193,00 per compensi, oltre a rimborso CP_1
spese generali, cpa e oneri accessori;
• in favore dell , in € 29.193,00 per Controparte_21
compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa.e iva, se dovuta;
f) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_3 CP_4 spese di giudizio, liquidate in € 14.598,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa.e iva, se dovuta;
g) compensa le spese nel rapporto processuale tra l'intervenuto CP_3
da un lato, e e l dall'altro
[...] CP_1 CP_6
Così deciso in Roma, l'11.4.2025.
Il Giudice
Federico Salvati
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