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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/05/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 13/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 7753/2021 cui sono state riunite le cause iscritte ai nn. rrg. 8356/2021 e 8374/2021 promosse da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappr. e dif. dall' avv. DI BIASE CATERINA contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. S. FANARA e D.LONGO (nel procedimento n. rg 7753/2021),
e (nel procedimento n. rg 8356/2021) e (nel CP_2 CP_3 CP_4
procedimento n. 8374/2021)
Fatto e diritto
Con separati ricorsi depositato i ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2020, per il numero di giornate indicate nei rispettivi atti introduttivi, alle dipendenze della società Parte_4
CP_ ed hanno censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, non provvedendo all'iscrizione dei propri nominativi negli elenchi OTD di competenza della ridetta annualità.
I ricorrenti, quindi hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il proprio diritto all'iscrizione per l'anno 2020 e per il numero di giornate indicate in atti. CP_ I ricorrenti e , inoltre, hanno chiesto la condanna dell' al Parte_1 Parte_3
pagamento in loro favore della DS agricola di competenza dell'anno 2020 e dell'indennità di malattia relativamente all'anno 2021. Infine il ha chiesto anche la liquidazione del bonus ex art. 69 D.L. Parte_1
73/2021. CP_ L' costituitosi in tutti i giudizi, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, stante la legittimità del proprio operato.
Le cause sono state istruite mediante l'assunzione della prova orale.
Terminata l'istruttoria le cause sono state rinviate per decisione.
All'odierna udienza, tenuta con le modalità di cui in epigrafe, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, le cause, previa riunione sono state decise come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Innanzitutto è stata disposta la riunione dei procedimenti in epigrafe indicate stante le evidenti ragioni di connessione, avendo i ricorrenti chiesto di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro espletato, nel settore, agricolo, in qualità di braccianti agricoli, alle dipendenze della medesima società.
Sempre in via preliminare, non è condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' , delle norme sul procedimento amministrativo (L. CP_1
241/1990).
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli
(evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo
l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990,
n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui CP_ ha lamentato la violazione da parte dell' .
Nel merito, le domande attoree risultano infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass.
26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio». CP_ Ciò posto, nel caso di specie, deve rilevarsi che l' ha testualmente dedotto: “Le giornate agricole asseritamente lavorate da parte ricorrente per la Società Agricola
Part Natura S.r.l.s. non sono tate denunciate dalla stessa.
Né peraltro essa poteva farlo.
L'azienda non essendosi iscritta per l'anno di riferimento [doc. B.3] non infatti ha potuto trasmettere i dmag riferiti all'anno 2020 [doc. B.4].
L'azienda ha presentato richiesta d'iscrizione retrodatata il 23/4/2021 con decorrenza inizio attività gennaio 2020 [doc. B.5], che è correttamente stata rigettata dall' [doc. B.7], non potendo concepirsi una richiesta retrodatata, CP_1 che priva di fatto l' della possibilità di esercitare il potere-dovere di CP_1
accertare la correntezza dei rapporti di lavoro mentre si svolgono, e non ex post.”.
CP_
Orbene, a fronte di tale precisa censura mossa dall' corroborata da idonea documentazione, i ricorrenti nulla hanno osservato e contestato.
l'Istituto ha prodotto copia delle dichiarazioni rese da , presunto datore di Tes_1 lavoro degli odierni ricorrenti, in data 27.11.2020, in occasione dell'accertamento ispettivo effettuato nei confronti della diversa azienda agricola
[...]
, nelle quali, a fronte della domanda esplicita degli ispettori (quale Controparte_5
Testi attività ha svolto quest'anno, 2020), il si. ha risposto testualmente: “Sono stato assunto da circa un mese alle dipendenze della società denominata Nuova Gestione e presso la quale, sempre quest'anno, ho già lavorato per un paio di mesi da giugno
a luglio/agosto 2020. Invece da gennaio a maggio 2020 non ho svolto alcuna attività lavorativa sia autonoma che subordinata”.
Orbene, non vi è chi non veda che tali dichiarazioni, gettano una nube di sospetto sulla reale esistenza della società Tanto anche in considerazione Parte_4
delle irregolarità amministrative di cui innanzi.
Sorprende, pertanto, il silenzio serbato ancora una volta dai ricorrenti in merito alle ridette dichiarazioni, posto che non una parola è stata spesa sul punto.
Ciò detto, poi, deve rilevarsi che la prova orale non si è dimostrata idonea a corroborare l'assunto attoreo.
Quanto alla testimonianza resa dal teste all'udienza del Testimone_2
20.3.2024, deve rilevarsi innanzitutto che costui ha dichiarato di essere destinatario di analogo provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, e di aver CP_ promosso procedimento giudiziario nei confronti dell' avverso la cancellazione.
Orbene, se è vero che tale stato di cose senz'altro non configura una situazione di incapacità a testimoniare, è altrettanto vero che tale evidente comunanza di interessi
(tra l'attore ed il teste), impone, a questo punto, un'attenta e rigorosa valutazione del materiale probatorio raccolto su istanza dell'attore che, nella specie, come è noto, è tenuto a provare il fondamento della sua domanda.
E invero, il giudizio di inattendibilità di una deposizione testimoniale ben può essere basato anche su un accertato rapporto tra il teste e la parte, indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare (v. in motivazione Cass. n. 14835/19).
A tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7763/2010 e
Cass. n. 7623/2016) ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Tale valutazione di non genuinità della testimonianza è ulteriormente corroborata dalle contraddizioni rilevate tra la deposizione e la prospettazione attorea.
Ed invero:
- secondo il teste il soggetto che impartiva le direttive era solo , Tes_2 Tes_1
mentre a detta del ricorrente in assenza del datore di lavoro, le Parte_1
direttive erano impartite anche da;
Testimone_2
- il teste ha riferito che l'attività era svolta sui terreni siti in aro di Ordona e Tes_2
Carapelle, laddove, secondo i ricorrenti e l'attività era espletata Parte_3 Pt_2
in agro di Trinitapoli e Orta Nova;
- a detta del teste la retribuzione giornaliera era pari ad euro 54 ed il Tes_2
relativo pagamento avveniva a mezzo contanti, direttamente in campagna, mentre secondo il ricorrente ammontava ad euro 74,00 ed era corrisposta a Parte_1
mezzo bonifico ovvero a mezzo contanti presso la sede di Orta Nova.
Da ultimo, per completezza espositiva, è bene chiarire che nessun valore può essere ascritto alla copia del bonifico prodotto dal ricorrente a suo dire Parte_1
attestante il pagamento, da parte di , in suo favore della retribuzione. Ciò Tes_1
per la semplice ragione che non solo il bonifico reca quale causale “pagamento chiusura” (dicitura affatto attribuibile al pagamento delle retribuzioni) ma anche in quanto è stato effettuato nel mese di febbraio 2021, allorquando secondo la prospettazione attorea, il rapporto dia lavoro era cessato.
In conclusione la prova offerta si palesa inidonea a supportare gli assunti attorei.
Alla luce di quanto premesso, le domande attoree volte ad ottenere l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD sono infondate.
Ne consegue, quale loica conseguenza, anche i rigetto delle domande spiegate dai
CP_ ricorrenti e , aventi ad oggetto la condanna dell' al Parte_1 Parte_3
pagamento delle prestazioni previdenziali connesse alla ridetta iscrizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., possa considerarsi valida ai fini dell'esenzione solo in favore dei ricorrenti e , avendo questi ultimi promosso i procedimenti Parte_1 Parte_3
anche al fine di ottenere il pagamento di “prestazioni previdenziali o assistenziali”, oltre all'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi OTD. Nei confronti del ricorrente , invece, non può operare il Parte_2
regime sull'esenzione dalle spese processuali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.. Il suddetto ricorrente, quindi, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, in ossequio alla regola della soccombenza.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022
(in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità
e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7753 /2021 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese Parte_2 CP_1
di lite, che liquida in € 884,00, oltre accessori come per legge;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite tra i ricorrenti e Parte_1
CP_ e l Parte_6
Foggia, 13.5.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 13/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 7753/2021 cui sono state riunite le cause iscritte ai nn. rrg. 8356/2021 e 8374/2021 promosse da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappr. e dif. dall' avv. DI BIASE CATERINA contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. S. FANARA e D.LONGO (nel procedimento n. rg 7753/2021),
e (nel procedimento n. rg 8356/2021) e (nel CP_2 CP_3 CP_4
procedimento n. 8374/2021)
Fatto e diritto
Con separati ricorsi depositato i ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2020, per il numero di giornate indicate nei rispettivi atti introduttivi, alle dipendenze della società Parte_4
CP_ ed hanno censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, non provvedendo all'iscrizione dei propri nominativi negli elenchi OTD di competenza della ridetta annualità.
I ricorrenti, quindi hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il proprio diritto all'iscrizione per l'anno 2020 e per il numero di giornate indicate in atti. CP_ I ricorrenti e , inoltre, hanno chiesto la condanna dell' al Parte_1 Parte_3
pagamento in loro favore della DS agricola di competenza dell'anno 2020 e dell'indennità di malattia relativamente all'anno 2021. Infine il ha chiesto anche la liquidazione del bonus ex art. 69 D.L. Parte_1
73/2021. CP_ L' costituitosi in tutti i giudizi, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, stante la legittimità del proprio operato.
Le cause sono state istruite mediante l'assunzione della prova orale.
Terminata l'istruttoria le cause sono state rinviate per decisione.
All'odierna udienza, tenuta con le modalità di cui in epigrafe, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, le cause, previa riunione sono state decise come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Innanzitutto è stata disposta la riunione dei procedimenti in epigrafe indicate stante le evidenti ragioni di connessione, avendo i ricorrenti chiesto di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro espletato, nel settore, agricolo, in qualità di braccianti agricoli, alle dipendenze della medesima società.
Sempre in via preliminare, non è condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' , delle norme sul procedimento amministrativo (L. CP_1
241/1990).
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli
(evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo
l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990,
n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui CP_ ha lamentato la violazione da parte dell' .
Nel merito, le domande attoree risultano infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass.
26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio». CP_ Ciò posto, nel caso di specie, deve rilevarsi che l' ha testualmente dedotto: “Le giornate agricole asseritamente lavorate da parte ricorrente per la Società Agricola
Part Natura S.r.l.s. non sono tate denunciate dalla stessa.
Né peraltro essa poteva farlo.
L'azienda non essendosi iscritta per l'anno di riferimento [doc. B.3] non infatti ha potuto trasmettere i dmag riferiti all'anno 2020 [doc. B.4].
L'azienda ha presentato richiesta d'iscrizione retrodatata il 23/4/2021 con decorrenza inizio attività gennaio 2020 [doc. B.5], che è correttamente stata rigettata dall' [doc. B.7], non potendo concepirsi una richiesta retrodatata, CP_1 che priva di fatto l' della possibilità di esercitare il potere-dovere di CP_1
accertare la correntezza dei rapporti di lavoro mentre si svolgono, e non ex post.”.
CP_
Orbene, a fronte di tale precisa censura mossa dall' corroborata da idonea documentazione, i ricorrenti nulla hanno osservato e contestato.
l'Istituto ha prodotto copia delle dichiarazioni rese da , presunto datore di Tes_1 lavoro degli odierni ricorrenti, in data 27.11.2020, in occasione dell'accertamento ispettivo effettuato nei confronti della diversa azienda agricola
[...]
, nelle quali, a fronte della domanda esplicita degli ispettori (quale Controparte_5
Testi attività ha svolto quest'anno, 2020), il si. ha risposto testualmente: “Sono stato assunto da circa un mese alle dipendenze della società denominata Nuova Gestione e presso la quale, sempre quest'anno, ho già lavorato per un paio di mesi da giugno
a luglio/agosto 2020. Invece da gennaio a maggio 2020 non ho svolto alcuna attività lavorativa sia autonoma che subordinata”.
Orbene, non vi è chi non veda che tali dichiarazioni, gettano una nube di sospetto sulla reale esistenza della società Tanto anche in considerazione Parte_4
delle irregolarità amministrative di cui innanzi.
Sorprende, pertanto, il silenzio serbato ancora una volta dai ricorrenti in merito alle ridette dichiarazioni, posto che non una parola è stata spesa sul punto.
Ciò detto, poi, deve rilevarsi che la prova orale non si è dimostrata idonea a corroborare l'assunto attoreo.
Quanto alla testimonianza resa dal teste all'udienza del Testimone_2
20.3.2024, deve rilevarsi innanzitutto che costui ha dichiarato di essere destinatario di analogo provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, e di aver CP_ promosso procedimento giudiziario nei confronti dell' avverso la cancellazione.
Orbene, se è vero che tale stato di cose senz'altro non configura una situazione di incapacità a testimoniare, è altrettanto vero che tale evidente comunanza di interessi
(tra l'attore ed il teste), impone, a questo punto, un'attenta e rigorosa valutazione del materiale probatorio raccolto su istanza dell'attore che, nella specie, come è noto, è tenuto a provare il fondamento della sua domanda.
E invero, il giudizio di inattendibilità di una deposizione testimoniale ben può essere basato anche su un accertato rapporto tra il teste e la parte, indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare (v. in motivazione Cass. n. 14835/19).
A tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7763/2010 e
Cass. n. 7623/2016) ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Tale valutazione di non genuinità della testimonianza è ulteriormente corroborata dalle contraddizioni rilevate tra la deposizione e la prospettazione attorea.
Ed invero:
- secondo il teste il soggetto che impartiva le direttive era solo , Tes_2 Tes_1
mentre a detta del ricorrente in assenza del datore di lavoro, le Parte_1
direttive erano impartite anche da;
Testimone_2
- il teste ha riferito che l'attività era svolta sui terreni siti in aro di Ordona e Tes_2
Carapelle, laddove, secondo i ricorrenti e l'attività era espletata Parte_3 Pt_2
in agro di Trinitapoli e Orta Nova;
- a detta del teste la retribuzione giornaliera era pari ad euro 54 ed il Tes_2
relativo pagamento avveniva a mezzo contanti, direttamente in campagna, mentre secondo il ricorrente ammontava ad euro 74,00 ed era corrisposta a Parte_1
mezzo bonifico ovvero a mezzo contanti presso la sede di Orta Nova.
Da ultimo, per completezza espositiva, è bene chiarire che nessun valore può essere ascritto alla copia del bonifico prodotto dal ricorrente a suo dire Parte_1
attestante il pagamento, da parte di , in suo favore della retribuzione. Ciò Tes_1
per la semplice ragione che non solo il bonifico reca quale causale “pagamento chiusura” (dicitura affatto attribuibile al pagamento delle retribuzioni) ma anche in quanto è stato effettuato nel mese di febbraio 2021, allorquando secondo la prospettazione attorea, il rapporto dia lavoro era cessato.
In conclusione la prova offerta si palesa inidonea a supportare gli assunti attorei.
Alla luce di quanto premesso, le domande attoree volte ad ottenere l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD sono infondate.
Ne consegue, quale loica conseguenza, anche i rigetto delle domande spiegate dai
CP_ ricorrenti e , aventi ad oggetto la condanna dell' al Parte_1 Parte_3
pagamento delle prestazioni previdenziali connesse alla ridetta iscrizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., possa considerarsi valida ai fini dell'esenzione solo in favore dei ricorrenti e , avendo questi ultimi promosso i procedimenti Parte_1 Parte_3
anche al fine di ottenere il pagamento di “prestazioni previdenziali o assistenziali”, oltre all'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi OTD. Nei confronti del ricorrente , invece, non può operare il Parte_2
regime sull'esenzione dalle spese processuali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.. Il suddetto ricorrente, quindi, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, in ossequio alla regola della soccombenza.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022
(in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità
e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7753 /2021 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese Parte_2 CP_1
di lite, che liquida in € 884,00, oltre accessori come per legge;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite tra i ricorrenti e Parte_1
CP_ e l Parte_6
Foggia, 13.5.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti