Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 832/2021 R.G
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 716 del 19.2.2021
Oggetto: riconoscimento e pagamento indennità di trasferta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Presidente relatore dott. Gennaro LOMBARDI
dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere
dott.ssa Donatella DE GIORGI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di lavoro / pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 832.2021 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Alessandro Parte 1
,
Lubello, domiciliatario;
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
di Lecce, domiciliataria
APPELLATO
Appellante incidentale condizionato
All'udienza del 15.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
La sentenza indicata in epigrafe è stata appellata con ricorso del 17.8.2021 da
[…] Pt 1 poiché la domanda proposta con ricorso del 7.4.2017, ed avversata dal [...]
di conseguenziale condanna del datore di lavoro (cit. Ministero) al pagamento di € 17.034,11, oltre accessori, non è stata accolta.
Le ragioni di causa petendi, nel precedente grado, si sono individuate: a) nella circostanza di rivestire la qualifica di funzionario UNEP, con espletamento delle funzioni proprie di tale profilo, senza attività esterna;
b) nell'omessa corresponsione, a far data dal nov. 2013 della quota di reddito delle indennità di trasferta, con riferimento alle notifiche, maturate dall'ufficio; c) dunque nell'inadempimento datoriale che, in violazione della disposizione di cui al comma dell'art 133 DPR1229 del 1959, introdotto con l'art 7 legge 28.99, nonché delle circolari ministeriali regolanti la materia, ha limitato la corresponsione della cit. quota ai soli funzionari UNEP che partecipano al servizio di notificazione con attività da compiersi all'esterno dell'ufficio.
Il giudice, dopo aver individuato all'attualità le norme che regolano l'istituto a base del credito rivendicato, dato conto dell'assetto negoziale dato alle figure professionali dell'ufficiale giudiziario e del funzionario UNEP, constatato che i compiti svolti dal dipendente riguardavano "..il servizio interno relativo all'attività di notificazione a mezzo posta
(con esclusione di quelle da effettuarsi “oggi” o “con urgenza"...", ha escluso la spettanza della quota rivendicata perché “...la ripartizione dell'indennità in questione nei confronti dei funzionari
UNEP non può non tener conto dell'apporto fornito in concreto da ciascuno all'attività di notificazione
....dalle allegazioni attoree e dalla documentazioni in atti non è data la possibilità di quantificare comparativamente -neanche in termini percentuali l'apporto fornito dal ricorrente nell'attività di notificazione e la sua rilevanza e, dunque, non è possibile stabilire se il contributo fornito sia parificabile a quello reso dagli altri colleghi, al fine di riconoscere il diritto alla ripartizione della indennità di trasferta nella stessa misura già fruita da costoro...”
Motivi del ricorso in appello.
L'appellante ha censurato il decisum: 1) per avere il giudice omesso di dichiarare la nullità dell'asserito accordo limitativo del diritto alla retribuzione del ricorrente, e comunque, per la posizione di terzo del ricorrente, di non averlo considerato inefficace, di averlo ritenuto incontestato nonostante il tenore delle note autorizzate (per l'udienza dell'11.1.2019); 2) di aver obliterato il chiaro dettato della normativa a base della ragione di credito, omesso di pronunciarsi sui mezzi istruttori richiesti e sulla domanda subordinata di condanna al pagamento di somma diversa da quella quantificata.
Ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con accoglimento di tutte le domande formulate con il ricorso del 7.4.2017
,ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto rigettarsi Il Controparte 1
l'appello per sua infondatezza;
per il caso di accoglimento dell'appello ha proposto appello incidentale, reiterando l'eccezione di difetto di contraddittorio con i percettori dell'indennità di trasferta, con richiesta di relativa declaratoria del difetto e ogni conseguenza sul piano processuale.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data pubblica lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
,L'appello è infondato, l'esame dell'appello incidentale condizionato del CP 1 per una condizione non verificatasi, ovvero l'accoglimento dell'appello principale, è precluso.
I motivi d'appello possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione.
Preliminarmente l'appellante si duole del fatto che il giudice, "al punto da ritenerlo determinante ai fini del rigetto del ricorso" abbia omesso di dichiarare la "nullità dell'accordo limitativo del diritto alla retribuzione del ricorrente" perché contrario all'assetto ordinamentale e negoziale collettivo ("presso l'Ufficio NEP di Lecce esisteva (ed esiste) un accordo in forza del quale è stata prevista una ripartizione del carico di lavoro in materia di notificazione esterna tra funzionari ed ufficiali giudiziari.......per il servizio di notificazione a mezzo posta (che comporta esclusivamente un servizio interno) non è stata prevista alcuna ripartizione di somme a tale titolo ....' "
così testualmente in sentenza a pag. 5)
La valenza decisioria del cit. accordo, determinante a dire dell'appellante, è frutto di una sua libera lettura sol che si considerino le ragioni – poco sopra testualmente esposte nel fatto che hanno indotto il giudice a non accogliere la domanda e circoscritte, prescindendosi dal cit. accordo, al mancato assolvimento all'onere della prova per la dimostrazione del dipendente del ".proprio apporto all'attività di notificazione (sia pure con il solo servizio interno) sia stato proporzionalmente a quello reso dagli altri colleghi ..." In buona sostanza la circostanza ostativa alla rivendicata quota non è da ricondurre all'esistenza del cit. accordo di cui peraltro non è stata fornita alcuna prova da parte del CP 1
e alla circostanza che la quota di indennità di trasferta è stata ripartita per il carico di lavoro in materia di notificazione esterna, ma al fatto che non si sia data prova del fattivo contributo dell'odierno appellante all'attività di notificazione.
Esclusa la determinante valenza decisoria dell'accordo di cui s'è detto, del tutto ininfluente sulle ragioni addotte dall'odierno appellante, è da ritenersi inconferente ogni altra censura sul punto formulata in ricorso, sia per ciò che concerne "l'inefficacia e l'inapplicabilità dell'accordo al ricorrente", sia per l' “errata valutazione dell'accordo come fatto dedotto e non contestato" (così a pagg 14 e 15 del ricorso in appello)
Considerando l'accordo tanquam non esset non muta l'esito del giudizio.
Nelle ragioni esposte in sentenza, a fondamento del rigetto della domanda, il giudice non si è spinto a negare il diritto rivendicato al personale (collaboratore ed assistente) addetto all'ufficio UNEP non incaricato di attività di notifica da compiersi all'esterno, ma, ripetesi, ha affermato che è preclusa la ripartizione di importi a titolo di quota di indennità di trasferta per il personale che non dia prova del proprio apporto all'attività di notificazione, ciò, all'evidenza, in conformità al fatto che l'attività di notificazione si esplica non solo con la materiale consegna degli atti ai destinatari nelle rispettive residenze o domicili oppure a mezzo del servizio postale, ma anche con tutta l'attività propedeutica e preparatoria che va dalla ricezione alla valutazione, alla registrazione ed al passaggio degli atti agli ufficiali giudiziari addetti ai servizi esterni all'ufficio per l'esecuzione nelle zone di destinazione.
Quanto sopra è anche contenuto nelle circolari menzionate in giudizio (cfr circolare del
6 maggio 2002 ove "...si ritiene che la ripartizione dell'indennità di trasferta per notifica, valgano le medesime considerazioni sulla esigenza che ha ispirato l'art 7 delle legge n. 28/1999, di riconoscere a tutti i dipendenti dell'ufficio NEP che collaborino in modo rilevante allo svolgimento del servizio, il diritto di partecipare alla distribuzione della relativa indennità, fatti salvi eventuali accordi..")
L'art 20 del DPR 115/2002 (T.U. delle spese di giustizia) dispone:
1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per tutti gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario;
2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
E' evidente che la notifica a mezzo posta non genera indennità di sorta e dunque non v'è nulla da ripartire
Il criterio di ripartizione degli importi generati dall'attività di notificazione all'esterno, comprensiva anche del contributo di chi nel senso sopra precisato non si reca
- -
all'esterno dell'ufficio, è il seguente (cit. art 7 legge 28/1999 modificativo dell'art 133
DPR1229/59)):
"Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore
UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso"
L'assetto negoziale collettivo (art 2 CCNL 24.4.2002) qualifica l'importo suddetto, ove spettante, come voce retributiva non fissa ma, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr
Ord. Cass 33408.2019) accessoria e variabile della retribuzione, avente natura
incentivante, dunque rapportata in concreto alla produttività e cooperazione del funzionario UNEP o dell'ufficiale giudiziario relativamente all'effettivo svolgimento dei servizi di istituto che generano la cit. indennità.
Prova di ciò si ha nella circostanza che, quando la Corte di Cassazione (cit. Ordinanza) ha dovuto affrontare la questione se la suddetta voce retributiva spettasse a chi materialmente (perché assente dal servizio per maternità e congedo parentale) non poteva collaborare all'effettivo svolgimento del servizio, ha risolto negativamente il quesito, mentre, in altro caso (cfr Ord Sez. Lav. 29571.23) quando ha ritenuto dovuta la voce retributiva (sempre in caso di assenza dal servizio dovuta ad aspettativa per motivi di studio) lo ha fatto su un diverso presupposto perché la disciplina dell'istituto richiamato, che garantiva un determinato trattamento retributivo in assenza dal lavoro, non distingueva tra trattamento economico fondamentale e trattamento accessorio utilizzando una dizione onnicomprensiva della retribuzione.
L'appellante si duole (pag.18 del ricorso in appello) del fatto che il giudice sia incorso in un superficiale esame della documentazione allegata e prodotta, ed in una omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, che se evase, avrebbero condotto a ben altro esito del giudizio.
Si assume che la determinazione del giudice, di impossibilità di "...quantificare comparativamente ...l'apporto fornito dal ricorrente nell'attività di notificazione..." (così in sentenza) "...appare in verità poco comprensibile dato che il ricorrente da una parte ha diligentemente depositato i brogliacci con le assegnazioni giornaliere degli atti da notificare relativi agli anni in causa..." (così nel ricorso in appello).
A parere della Corte il giudice si è fatto carico dell'esame della documentazione prodotta dalla parte ed ha concluso, correttamente, per la totale inutilizzabilità, al fine di prova del concreto contributo e cooperazione all'attività di notificazione non a mezzo posta da parte del ricorrente;
il doc. n. 2 (in fasc.I grado) è un prospetto di ripartizione delle trasferte effettuate dal personale ivi menzionato (fra cui non figura il ricorrente, pacificamente addetto alle notifiche a mezzo posta) che nulla dice circa il concreto contributo dato dal dipendente (anche all'interno dell'ufficio) e prodromico all'attività di chi quelle trasferte ha effettuato;
parimenti è a dirsi circa il doc. n. 3 che riassume numericamente "l'assegnazione degli atti da notificare a mezzo del servizio postale” (così testualmente), attività che, come sopra chiarito, non genera alcuna indennità di trasferta.
Il giudice, nei desiderata del ricorrente, avrebbe dovuto assumere, presso gli enti e uffici resistenti ogni ulteriore documentazione informazione e produzione necessaria al fine dell'accertamento della verità e della decisione, anche in applicazione degli artt 421 e
210.
A parte l'evidente finalità esplorativa della sollecitazione istruttoria per l'esercizio di poteri officiosi, palesata dalla lacunosità e genericità della richiesta, v'è da dire che, limitata l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa azionata, alla circostanza (cfr pag.
2 del ricorso in I grado) che "..con l'attività svolta di notifica per posta il dr Pt 1 contribuisce ovviamente al funzionamento complessivo dell'UNEP ed al raggiungimento degli obiettivi dell'unità, in riferimento alle richieste dell'utenza...", non v'era, e non v'è, alcuna necessità di accertare alcuna verità posto che per legge, coma sopra esposto e chiarito, l'attività di notifica per posta non genera indennità di trasferta e dunque per tabulas non viene ritenuta quale elemento di fattiva e concreta collaborazione alla notificazione dei soli atti genetici dell'indennità per cui è processo.
Lamenta altresì l'appellante che il giudice, in violazione dell'art 112 cpc, abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata quantificando il credito "..nella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche mediante idonea CTU...".
Il motivo e, all'evidenza, un fuor d'opera solo a considerare che il giudice ha escluso in radice l'esistenza del credito ritenendo inesistente ogni e qualsiasi diritto, cosicchè non si
è mai posto un problema di quantificazione;
problema subordinato, logicamente prima che giuridicamente, al riconoscimento - mai avvenuto - di una ragione di credito.
Le sentenza merita dunque di essere integralmente confermata. Le spese di giudizio di questo grado, tenuto conto, per quest' ufficio, della novità della questione e della circostanza che di recente, in I grado e per altri soggetti, si è ottenuta una pronuncia di segno contrario, sono da compensare.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 17.8.2021 da [...]
Pt 1 confronti del Controparte_1 avverso la sentenza del 19.2.2021 del
Tribunale di Lecce così provvede: rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Così deciso in Lecce il 15.1.2025
Il Presidente