Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. est. dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.5097/2022 R.G.A.C.
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to Adelina Bianco, c.f. Parte_1 P.IVA_1
, e dall'avv.to Rossana Cataldi, c.f. , in virtù di procura C.F._1 C.F._2 generale alle liti per notaio dell'11/09/2020, rep. 54368 - raccolta 15494, elettivamente Persona_1 domiciliata in Napoli, presso alla piazza Matteotti n. 2 Controparte_1
APPELLANTE
E
c.f. , e c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Fragasso, c.f. , in virtù C.F._4 C.F._5 di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento, rep. n. 2916/2021, pubblicata il
12.11.2021, resa nel procedimento n. 1492/2021 R.G..
Conclusioni dell'appellante: “1) in riforma e/o annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
Benevento – Sezione Seconda Civile – Giudice designato Dott. Flavio Cusani, nel procedimento iscritto al
R.G. NR. 1492 anno 2021 in data 11/11/2021, non comunicata e non notificata, accogliere i motivi di appello rigettando conseguentemente la domanda ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo e secondo grado dagli odierni appellati, per tutto quanto esposto, dichiarando la conformità a legge dell'operato di
in virtù delle norme tutte infra richiamate e, per l'effetto: dichiarare non dovuta l'ulteriore Parte_1 somma di Euro 18.065,83 come liquidata con la predetta ordinanza;
2) NEL MERITO: rigettare la domanda proposta dai sig.ri perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui al presente atto;
CP_2 nonché, accertare e dichiarare che ha spontaneamente pagato la somma totale di euro 57.354,68 (euro Pt_1
28.677,34 per ciascun buono) previa consegna degli originali dei buoni postali oggetto di causa e rilascio di
1
13 giugno 1986, in applicazione dei principi espressi dalle SSUU n 13979 del 2007; conseguentemente dichiarare la cessata materia del contendere e respingere ogni ulteriore pretesa e richiesta, per le ragioni in fatto e diritto infra dedotte”.
Conclusioni degli appellati: “rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da avverso l'ordinanza rgn. 1492/2021 del Tribunale di Benevento, e quindi confermare Parte_1
l'accoglimento della stessa per euro € 18.065,83 oltre accessori, quale corrispettivo del rimborso dei buoni fruttiferi postali trentennali serie P n. 26 di L.
5.000.000 emesso in data 06.04.1988 e serie P n. 97 di L.
5.000.000 emesso in data 29.03.1989”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c depositato il 29.03.2021 dinanzi al Tribunale di Benevento, e CP_2 esposero che erano contitolari dei buoni fruttiferi postali nn. 26 e 97, di lire 5.000.000 Controparte_3 ciascuno, emessi rispettivamente il 06.04.1988 e il 29.03.1989; che, scaduto il termine trentennale, l'ufficio postale aveva loro proposto, a titolo di rimborso, l'importo di euro 28.677,34 per ciascuno dei buoni, mentre, in base alla tabella riportata sul retro degli stessi, al netto della ritenuta fiscale, l'importo da rimborsare era pari ad euro 57.543,08 per ognuno dei buoni, come evincibile anche dalla relazione tecnica contabile allegata al ricorso.
I ricorrenti evidenziarono, in particolare, che non aveva calcolato gli interessi nelle Parte_1 misura pari a quella indicata sui titoli, i quali, pur recando, sul fronte, l'indicazione della serie “Q/P”, sul retro riportavano gli interessi della originaria serie “P”, con l'indicazione del tasso del 9%, dal 1° al 3° anno, dell'11%, dal 4° all' 8° anno, del 13%, dal 12° al 15° anno e del 15%, dal 16° al 20° anno, con la dicitura che era dovuto l'importo di lire 1.290.751 per ogni bimestre successivo al ventesimo anno, maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione dei buoni;
che l'art. 5 del decreto ministeriale del 13.06.1986, istitutivo dei buoni fruttiferi postali della serie “Q”, consentiva l'utilizzo dei moduli della precedente serie “P”, applicando gli interessi della nuova serie “Q” a condizione che sui moduli della serie “P” fossero apposti, a cura dell'ufficio postale, due timbri, uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Q/P” , e un altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse della serie “Q”; che Parte_1 non aveva diligentemente rispettato le disposizioni contenute nell'articolo 5 del citato decreto
[...] ministeriale, in quanto aveva lasciato sul retro dei buoni l'indicazione dei tassi di interesse della precedente serie “P”; che, pertanto, non solo mancava l'apposizione del timbro serie Q/P sul retro dei titoli ed erano rimasti inalterati i tassi d'interesse della serie “P” fino al ventesimo anno, ma era rimasta invariata l'indicazione
2 dell'importo bimestrale in cifra fissa (di lire 1.290.751) che maturava per ogni bimestre dalla scadenza del ventesimo anno decorrente dall'emissione di buoni fruttiferi, fino al trentesimo anno.
Tanto premesso i ricorrenti, invocando l'applicazione del principio dell'affidamento espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/2019, e, quindi, la prevalenza delle condizioni contrattuali riportate sui buoni fruttiferi, sostennero che doveva conteggiare gli interessi Parte_1 al tasso indicato sui buoni fino al ventesimo anno successivo all'emissione degli stessi ( 9% dal 1° al 3° anno,
11% dal 4° al 8° anno, 13% dal 12° al 15° anno e 15% dal 16° al 20° anno) ed aggiungere l'importo fisso di lire 1.290.751 per ciascun bimestre successivo al ventesimo anno fino al trentesimo, così pervenendo all'importo di euro 57.543,08 - importo maggiore rispetto a quello calcolato da - per Parte_1 ciascun buono fruttifero.
§ 1.2. Si costituì evidenziando che i tioli in questione appartenevano alla serie “Q”, pur Parte_1 essendo stati emessi utilizzando i precedenti moduli della serie “P”, e riconoscendo che mancava l'apposizione del timbro, sul retro, relativo all'indicazione dei tassi della nuova serie “Q”; che, pertanto, per ciascun buono, oltre all'importo di euro 28.677,34 , aveva corrisposto ai ricorrenti l'importo integrativo di euro
19.982,83, pari alla differenza tra il minor rendimento previsto dalla serie “Q” ed il più remunerativo rendimento dall'antecedente serie “P”.
La resistente dedusse, poi, che i calcoli dei ricorrenti erano erronei in quanto gli interessi non erano stati capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e chiese il rigetto della domanda.
Il primo giudice, con l'ordinanza in epigrafe indicata, condannò al pagamento a favore Parte_1 dei ricorrenti dell'ulteriore somma complessiva di euro 18.065,83 (euro 9.032,915 per ciascun buono), oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, e spese di lite, liquidate in euro 926,50 per esborsi (contributo unificato e spese di consulenza tecnica di parte) e in euro 9.380,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali, iva e c.p.a., con attribuzione al difensore anticipatario.
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione la seguente motivazione che si trascrive: “- considerato che
ha già provveduto al rimborso dei buoni fruttiferi postali presso lo sportello dell'ufficio postale Parte_1 per la somma totale di euro 57.354,68 (euro 28.677,34 per ciascun buono detratta l'imposta di bollo) nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 39.665,65 (euro 19.982,83 per ciascun buono), successivamente al predetto pagamento, riconosciuta da quale differenziale, in applicazione della più favorevole Parte_1 serie P, per mancato aggiornamento del timbro a tergo come previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, in applicazione dei principi espressi dalle SSUU n 13979 del 2007, per cui la resistente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
- ritenuto che, alla luce dei pagamenti ricevuti, i ricorrenti insistono e concludono per sentir dichiarare che la somma riconosciuta di € 19.982,83 per il buono n. 26 e di € 19.982,83 per il buono n. 97 da parte di è stata accettata solo a titolo di acconto, per cui chiedono Parte_1 la condanna della resistente al pagamento in loro favore della ulteriore somma di € 18.065,83 più le spese di
€ 520,00 di perizia effettuate dal dott. come da proforme di fatture;
- ritenuto di aderire alla Persona_2 tesi esposta dai ricorrenti e ai calcoli effettuati dai ricorrenti e dal loro ctp;
- ritenuto che le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente
PQM
1) condanna al pagamento in favore dei Parte_1
3 suddetti ricorrenti della ulteriore somma di € 18.065,83 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo….” .
§ 2. Avverso la suddetta ordinanza del giudice di primo grado, ha proposto appello, a cui Parte_1 hanno resistito, costituendosi, e CP_2 Controparte_3
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato “ERROR IN IUDICANDO E VIOLAZIONE DELLE NORME
REGOLATRICI DELLA MATERIA PER ERRONEA PERCEZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE -
DOCUMENTI ALLEGATI – violazione degli art. 115 c.p.c e 116 c.p.c.”.
L'appellante lamenta che “il Giudice di prime cure ha errato ed ignorato sia l'espressa contestazione del quantum e delle ulteriori somme come richieste da controparte come dedotto nell'atto di costituzione, sia la documentazione versata in atti relativa al prospetto specifico di calcolo rendimento ed interessi dei buoni fruttiferi oggetto di giudizio ed emessi il n. 26 il 06/04/1988 ed il n. 97 il 29/03/1989”.
La difesa dell'appellante reitera quanto dedotto in primo grado con riguardo all'infondatezza della domanda dei ricorrenti/appellati di pagamento di somme maggiori rispetto a quelle già rimborsate, sostenendo che “la somma pretesa quale differenza era stata calcolata arbitrariamente da controparte”; che il primo giudice
“avrebbe almeno dovuto nominare un consulente tecnico di ufficio che confrontasse entrambi i calcoli forniti
e depositati dalle parti in causa” e non ha fatto “buon governo dei poteri riconosciuti dagli art. 115 e 116
c.p.c.”.
§ 2.2. Il secondo motivo di gravame è rubricato: “ASSENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE IN DIRITTO E
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE RATIONE TEMPORIS”. lamenta che il conteggio effettuato dai ricorrenti/appellati non tiene conto delle detrazioni Parte_1 fiscali. Evidenzia, al riguardo, che, in virtù di quanto stabilito dal decreto legge n. 556 del 19.09.1986, convertito nella legge n. 759 del 17.11.1986, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%.
§ 2.3. Con il terzo motivo di gravame - rubricato “SULLE SPESE LIQUIDATE” - il difensore di Parte_1 censura il capo dell'ordinanza gravata relativo alla quantificazione delle spese processuali, deducendo
[...] che sono “Assolutamente esorbitanti rispetto alla sorta capitale le spese come liquidate a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”
§ 3. Il primo motivo di gravame è infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dal difensore dell'appellante, il primo giudice non ha “ignorato” la contestazione di a fronte della richiesta di maggiori somme a titolo di rimborso dei buoni Parte_1 fruttiferi da parte dei ma ha ritenuto corretti i conteggi elaborati dal consulente di questi ultimi, CP_2 implicitamente disattendendo quelli effettuati da Parte_1
Generica è la doglianza dell'appellante secondo cui la somma richiesta da e - a CP_2 Controparte_3 titolo di differenza, rispetto a quanto già ricevuto da - sarebbe stata calcolata “arbitrariamente”. Parte_1
4 E invero l'appellante non allega sotto quale profilo sia viziato il conteggio effettuato dalla controparte e recepito dal primo giudice, che conduce ad una differenza di euro 18.065,83 a favore dei ricorrenti/appellati.
In ogni caso - premesso che è incontestato che il rimborso debba essere effettuato applicando le condizioni contrattuali previste sul retro dei titoli, perché non sono stati stampigliati sugli stessi i tassi di interessi (meno favorevoli agli intestatari dei buoni), previsti dalla serie “Q” - il conteggio recepito dal primo giudice risulta corretto, atteso che è stato elaborato applicando il tasso di interesse del 9% dal 1° al 3° anno, dell'11% dal 4° al 8° anno, del 13% dal 12° al 15° anno e del 15% dal 16° al 20° anno, aggiungendo l'importo fisso di lire
1.290.751 per ciascun bimestre successivo al ventesimo anno fino al trentesimo, conformemente alla dicitura apposta sul retro dei buoni fruttiferi. Diversamente, il conteggio allegato da applica Parte_1
l'interesse del 15% dal ventunesimo a trentesimo anno, e non già, come risulta dal retro del titolo, la somma di lire 1.290.752 per ciascun bimestre successivo al ventesimo anno fino al trentesimo.
§ 3.1. Infondato è anche il secondo motivo di gravame relativo al fatto che il conteggio di cui ha tenuto conto il primo giudice non considera la ritenuta fiscale.
Difatti, conformemente al decreto legge n. 556 del 19.09.1986, convertito nella legge n. 759 del 17.11.1986, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi calcolati sui buoni fruttiferi nel conteggio recepito dal primo giudice risultano capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.
§ 3.2. Il terzo motivo di gravame è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n. 2 c.p.c., atteso che l'appellante si limita ad allegare che le spese liquidate dal primo giudice sono “esorbitanti” e non rappresenta alcuna ragione a sostegno della ritenuta eccessiva entità delle stesse.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al DM 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), in misura intermedia tra i medi e i minimi di tariffa, in considerazione del fatto che la decisione si fonda su un limitato numero di questioni di contenuta complessità.
Stante il rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali a favore degli appellati, spese che si Parte_1 liquidano in euro 3.897,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
5 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 9 aprile 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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