Articolo 7 della Legge 3 agosto 2009, n. 116
Articolo 6Articolo 8
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15 agosto 2009
Art. 7. Autorita' centrale 1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l'Italia designa come autorita' centrale il Ministro della giustizia.
2. Le richieste di assistenza giudiziaria devono pervenire tradotte in lingua italiana.
3. Il Ministro della giustizia provvede, altresi', nei casi previsti dagli articoli 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.
Entrata in vigore il 15 agosto 2009