Trib. Genova, sentenza 24/12/2025, n. 2849
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Interruzione del termine per usucapione

    Il giudice ha ritenuto che la lettera del 28/02/2011, inviata dal difensore del ricorrente, contenente la richiesta di cessione della quota di comproprietà, interrompa il termine utile per l'usucapione. Inoltre, la trattativa avviata successivamente e una precedente proposta d'acquisto da parte di un altro soggetto nel 2005 dimostrano che il possesso non è stato esclusivo e continuativo per il periodo richiesto dalla legge.

  • Rigettato
    Mancanza di prova sull'ammontare del danno

    Nonostante sia stata dimostrata la perdita della possibilità di godere della quota degli immobili, i resistenti non hanno fornito la prova dell'ammontare del danno subito. Non è possibile procedere a una liquidazione equitativa in assenza di una prova certa del danno e data la capacità dei resistenti di quantificarlo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 24/12/2025, n. 2849
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 2849
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

    Testo completo