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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/12/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 13061/2024, promossa dal sig. , nato a Parte_1
Taggia il 25/8/1954, c.f.: , elettivamente domiciliato ad C.F._1
Imperia, Piazza Giuseppe Bianchi 5, presso e nello studio dell'Avv. Marcello
Ferrari, che lo rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente
contro
, c.f.: in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore pro tempore, ed il Controparte_2
, c.f.: , in persona del Ministro pro tempore, rappresentati
[...] P.IVA_2
e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova - Viale Brigate Partigiane 2, sono elettivamente domiciliati resistenti
1 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
come da note scritte depositate con riguardo all'udienza del 22/12/2025, da intendersi qui richiamate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 28/12/2024, il sig. Parte_1
agiva nei confronti dell' e Controparte_1
del , chiedendo che fosse dichiarato Controparte_2
l'acquisto in proprio favore del diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, dei cespiti immobiliari – tutti ubicati nel territorio del Comune di Taggia (IM) – meglio specificati a pagina 2, lettera a) dell'atto introduttivo, cui si fa rinvio.
In particolare, il sig. evidenziava: Pt_1
- di essere comproprietario dei suddetti beni per la quota del 50%;
- che la residua quota del 50% era intestata all'
[...]
, per effetto del decreto del Pretore Controparte_1
Circondariale di Sanremo del 22/1/1996 di devoluzione allo Stato;
- di avere iniziato, a decorrere dall'anno 2000, ad esercitare un possesso esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto degli immobili, mediante (a)
l'installazione di recinzioni e di cancelli, (b) il compimento di interventi di pulizia, di sistemazione e di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della serra e dei terreni, (c) la ristrutturazione del fabbricato
(non accatastato e non in regola urbanisticamente) insistente sulla particella 805, nonché (d) la detenzione in via esclusiva delle chiavi del fabbricato medesimo
Concludeva, pertanto, nel senso indicato alle pagine 8-9 dell'atto introduttivo.
Con comparsa di risposta del 25/2/2025 si costituivano l'
[...]
ed il , Controparte_1 Controparte_2
2 contestando gli assunti avversari ed instando per la reiezione del ricorso;
in via riconvenzionale, chiedevano la condanna del sig. alla corresponsione Pt_1
dell'indennità dovuta a causa dell'occupazione del 50% degli immobili in questione.
Previo rigetto delle istanze istruttorie, la causa era rinviata per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
*******
Tanto premesso, la domanda dell'odierno ricorrente non appare fondata e non può, quindi, trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esplicitate.
Ed invero, va osservato che dal contenuto della missiva del 28/2/2011 (prod.
n. 13 dei resistenti, cui si fa rinvio) si evince come il sig. , tramite Parte_1
il proprio difensore, avesse riconosciuto in modo inequivocabile la comproprietà degli immobili che qui interessano – per la quota del 50% - in capo all . Controparte_3
In particolare, il medesimo difensore aveva richiesto al “la CP_1
disponibilità di codesto ufficio a cedere … la … quota di comproprietà del bene a condizioni da stabilirsi”.
Il riconoscimento del diritto altrui (per la quota di ½) di cui al predetto documento del 28/2/2011 vale pertanto ad interrompere il termine utile ai fini dell'usucapione (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. n. 5920/2025).
Né può rilevare in senso contrario il fatto che il riconoscimento che qui interessa provenga dal difensore, atteso che sotto tale profilo la S.C. ha avuto modo di precisare che “le missive preprocessuali e le affermazioni contenute negli atti processuali provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio, ma hanno carattere indiziario, e come tali possono essere legittimamente utilizzate e liberamente valutate dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento;
di esse non può essere aprioristicamente omesso l'esame in quanto il giudice ha comunque l'obbligo
3 di valutare in concreto la rilevanza degli elementi indiziari acquisiti al giudizio ed è tenuto a darne conto in motivazione sia quando li ritenga sufficienti per fondarvi la propria decisione, sia, all'opposto, quando non li ritenga determinanti” (Cass. n. 11946/2002).
Orbene, nella fattispecie in esame va osservato, da un lato, che il fatto che, a seguito della richiesta del 28/2/2011 si fosse instaurata una trattativa con la comproprietaria trova conferma nella missiva inviata da Controparte_1
quest'ultima il 20/4/2011 (prod. n. 14), e, dall'altro, che dal doc. n. 12 dei resistenti risulta che già in data 3/8/2005 anche la sig.ra , tramite Persona_1
un altro difensore, aveva a sua volta avanzato all' una Controparte_1
proposta d'acquisto degli immobili al prezzo di € 20.000,00.
In sostanza, in base alla sopra indicata produzione n. 12 deve ritenersi che, almeno fino al mese di agosto 2005, il possesso fosse esercitato anche da un soggetto diverso rispetto al sig. soggetto che aveva riconosciuto la Pt_1
comproprietà dei beni in capo a parte resistente.
Dalla lettura unitaria e complessiva degli elementi indiziari sopra menzionati – da considerarsi gravi, precisi e concordanti – consegue che non può ritenersi sufficientemente dimostrato l'esercizio del possesso ventennale ex art. 1158
c.c. degli immobili che qui interessano da parte del sig. . Parte_1
Peraltro, risulta infondata anche la domanda proposta in via riconvenzionale dai resistenti, atteso che, pur essendo stata da costoro dimostrata (in base alle stesse allegazioni del ricorrente) la perdita della concreta possibilità di godere della quota del 50% degli immobili per cui è causa, non è stata comunque fornita la prova dell'ammontare di tale voce di danno.
Né può farsi ricorso, contrariamente a quanto prospettato nella comparsa del
25/2/2025, alla liquidazione in via equitativa del pregiudizio in esame, posto che la S.C. ha di recente ribadito che “la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi
4 ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226
c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova” (Cass. n. 21607/2025).
Al contrario, nel caso concreto deve escludersi che per l' , Controparte_1
visto anche l'apparato organizzativo di cui dispone, fosse impossibile o particolarmente difficile fornire la quantificazione del pregiudizio dedotto in via riconvenzionale.
Allo stesso modo, deve ritenersi che, in mancanza di un principio di prova sul punto in esame, l'espletamento dell'invocata CTU si sarebbe risolto in un inammissibile accertamento di carattere esplorativo.
In considerazione della reciproca soccombenza delle parti, ricorrono, infine, i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, rigetta le domande avanzate dal sig. , per le ragioni esposte in Parte_1
parte motiva.
Rigetta, altresì, la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 24 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia
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