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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 703/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 13.12.2024, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, insistendo nei rispettivi atti.
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza. Nr. 703/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile nella persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ceravolo Rocco Domenico;
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._2 medesimo e dall'avv. Paolini Marta;
CONVENUTO – ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: indebito oggettivo – pagamento compensi avvocato
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CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13 dicembre 2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva, innanzi a Parte_1 questo Tribunale, l'avv. al fine di ottenere la condanna del convenuto alla Controparte_1 restituzione della somma di € 10.002,35, indebitamente corrisposta, secondo la prospettazione dell'attrice, a titolo di compenso per l'attività professionale espletata nell'ambito del giudizio R.G.
n. 2030/2012 del Tribunale di Palmi, poiché, in esecuzione della sentenza nr. 1169/2017 emessa dal Tribunale di Palmi in esito a detto giudizio, il convenuto aveva ricevuto, stante la dichiarazione di antistatarietà, la liquidazione della somma di € 12.756,00 a titolo di spese legali direttamente dal convenuto soccombente . Controparte_2
A fondamento della sua domanda, deduceva: Parte_1
a) che essa attrice era stata assistita dall'avv. in diversi procedimenti Controparte_1 giudiziari, tra i quali quello instaurato contro il , iscritto al Controparte_2 nr. 2030/2012 R.G. del Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro;
b) che essa attrice aveva conferito procura all'avv. , il quale aveva inserito Controparte_1 nel mandato anche una collega di studio (l'avv. Ventura Silvia) e aveva indicato l'avv. Francesco
Pagliuso, quale domiciliatario per la causa;
c) che, nel corso del giudizio de quo, l'avv. Pagliuso Francesco era deceduto ed era stato sostituito dall'avv. Bagnato Giovanni;
d) che, per tutta l'attività difensiva svolta dai legali nel giudizio de quo, essa attrice aveva versato ai professionisti la somma complessiva di € 10.002,35 e, nello specifico, l'importo di € 7.002,35 all'avv. , l'importo di € 2.550,00 all'avv. Pagliuso Francesco e l'importo Controparte_1 di € 500,00 all'avv. Bagnato Giovanni;
e) che il giudizio de quo si era concluso con la sentenza nr. 1169/2017 emessa dal Tribunale di Palmi, che aveva condannato il al risarcimento del danno subito da essa attrice e al CP_3 pagamento delle spese legali liquidate in € 12.756,00, oltre accessori, in favore degli avv.ti
, Ventura Silvia e Pagliuso Francesco dichiaratisi procuratori antistatari;
Controparte_1
f) che, in particolare, in esecuzione della sentenza de qua, l'avv. , nonostante Controparte_1 fosse già stato integralmente soddisfatto da essa attrice per l'attività prestata, aveva ottenuto dal la somma complessiva di € 15.537,84 (di cui una parte riscossi nell'interesse dei codifensori CP_3 avv.ti Bagnato Giovanni e Ventura Silvia);
g) che essa attrice era venuta a conoscenza che l'avv. aveva ottenuto la Controparte_1 liquidazione di tutte le spese del giudizio nr. 2030/2012 R.G. del Tribunale di Palmi – Sezione
Lavoro tramite la richiesta di accesso agli atti del;
CP_3
h) che la dichiarazione di essere procuratori antistatari aveva costituito un abuso dei legali, in quanto le spese erano state sempre anticipate da essa attrice;
i) che essa attrice aveva diritto alla restituzione da parte dell'avv. della Controparte_1 somma di € 10.002,35 già corrisposta da essa attrice a titolo di compensi per l'attività professionale svolta nel giudizio nr. 2030/2012 R.G. del Tribunale di Palmi, avendo il convenuto ottenuto dal
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la liquidazione di tutte le spese legali sulla base della sentenza nr. 11691/2017 del Tribunale CP_3 di Palmi.
L'avv. si costituiva in giudizio e chiedeva, in via principale, il rigetto della Controparte_1 domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, eccependo che i pagamenti effettuati dall'attrice si riferivano ad attività professionali diverse da quelle espletate da esso convenuto nell'ambito del giudizio n. 2030/2012 R.G. del Tribunale di Palmi, essendo intercorso tra le parti un rapporto professionale di durata quasi ventennale. In particolare, a fondamento della sua difesa,
l'avvocato convenuto esponeva che i pagamenti effettuati dall'attrice erano evidentemente riferiti ad altre prestazioni professionali svolte da esso convenuto, poiché: a) nel ricorso introduttivo del summenzionato giudizio, sottoscritto dall'attrice, era contenuta la dichiarazione di antistarietà dei legali;
b) tale sottoscrizione, inoltre, era avvenuta in un momento successivo alla redazione dell'accordo sui compensi per il giudizio de quo; c) non aveva avanzato la Parte_1 richiesta di correzione della sentenza ai sensi dell'art. 93 co. 2 c.p.c.
In via subordinata, il convenuto chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda attorea, dall'importo di € 10.002,35 chiesto da venisse scomputato: a) l'importo di € Parte_1
5.707,00, corrispondente alla somma eccedente rispetto a quella contenuta nel preliminare di notula sottoscritto tra le parti per i compensi dovuti per il giudizio R.G. nr. 2030/2012 del Tribunale di
Palmi – Sezione Lavoro;
b) l'importo di € 3.050,00, pari alle somme direttamente corrisposte dall'attrice agli avv.ti Pagliuso Francesco e Bagnato Giovanni, stante il difetto di legittimazione passiva di esso convenuto.
Il convenuto proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell'attrice al pagamento: a) della somma di € 7.178,08 a titolo di onorari per l'attività difensiva espletata da esso convenuto nel giudizio d'appello iscritto al nr. R.G.L. R.G. n. 112/2018 della Corte d'Appello di Reggio Calabria;
b) della somma di € 486,46 per l'atto di precetto notificato al
, in data il 04.06.2018; c) della somma di € 480,48 quale compenso dovuto per l'istanza di CP_3 correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza nr. 783/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Chiedeva, infine, la condanna dell'attrice, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. avendo Parte_1
formulato la domanda restitutoria in relazione a somme percepite da terzi soggetti e non
[...] avendo considerato il debito di essa stessa attrice nei confronti del convenuto.
2. Preliminarmente, si rileva che è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di per le somme direttamente versate da agli avv.ti Pagliuso Controparte_1 Parte_1
Francesco e Bagnato Giovanni.
La legittimazione ad agire costituisce, infatti, una condizione dell'azione - una condizione, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito - la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Appartiene, invece, al merito della causa – concernendo la fondatezza della pretesa –
l'accertamento, in concreto, se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (v. Cass. civ. nr. 14468/2008; Cass. civ. nr. 11284/2010;
Cass. civ. nr. 14177/2011; Cass. civ. nr. 11744/2018).
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In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione contenuta nella domanda giudiziale, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Nel caso di specie, è la stessa attrice che, pur formulando una domanda di restituzione per la somma di € 10.002,35, ha dedotto di aver versato all'avv. la minor somma di € Controparte_1
7.002,35, riconoscendo di aver corrisposto l'ulteriore somma di € 2.550,00 direttamente all'avv.
Francesco Pagliuso e di € 500,00 direttamente all'avv. Giovanni Bagnato.
Pertanto, il – parziale - difetto di legittimazione passiva di emerge alla stessa Controparte_1 prospettazione della domanda, avendo parte attrice riconosciuto di aver corrisposto – indebitamente – la somma di € 3.050,00 oggetto dell'azione a soggetti diversi dal convenuto.
Pertanto, la legittimazione passiva di deve essere riconosciuta limitatamente Controparte_1 alla somma di € 7.002,35 (del resto, la causa ha ad oggetto le somme indebitamente corrisposte da parte attrice al convenuto, non le somme oggetto del pagamento da parte del all'avvocato CP_3 antistatario;
detto pagamento integra piuttosto la circostanza che ha reso indebito il pagamento già effettuato da;
pertanto, l'attrice non può richiedere, con azione di indebito, Parte_1 all'odierno convenuto somme da questa corrisposta, per stessa ammissione della parte, a soggetti terzi).
3. Nel merito, la domanda proposta da , nei limiti della legittimazione Parte_1 passiva di , è fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito esposto. Controparte_1
Come già rilevato nelle premesse in fatto, l'attrice ha agito per ottenere dall'avv. CP_1
la restituzione delle somme indebitamente versate al convenuto per l'attività espletata nel
[...] giudizio nr. R.G. 2030/2012 del Tribunale di Palmi.
La pretesa restitutoria dell'attrice si fonda sulla sopravvenuta assenza di una causa giustificativa di tali attribuzioni patrimoniali, stante la successiva liquidazione all'avv. CP_1
delle spese legali per il medesimo giudizio da parte del in esecuzione della sentenza
[...] CP_3 nr. 1169/2017 emessa dal Tribunale di Palmi.
A fronte di questa domanda, l'avv. ha riconosciuto le seguenti circostanze, Controparte_1 in quanto non contestate:
a) l'accordo sui compensi relativo al giudizio nr. R.G. 2030/2012 del Tribunale di Palmi sottoscritto da esso avvocato;
b) le fatture da esso rilasciate e i pagamenti effettuati in suo favore, complessivamente pari a
€ 7.002,35, da parte di;
Parte_1
c) liquidazione delle spese legali all'avv. da parte del Controparte_1 [...]
per il giudizio nr. R.G. 2030/2012 del Tribunale di Palmi. Controparte_2
Il convenuto si è, tuttavia, difeso eccependo che i pagamenti corrisposti dall'attrice si riferirebbero a rapporti professionali diversi da quello relativo alla causa iscritta al nr. R.G.
2030/2012 del Tribunale di Palmi: è, dunque, questo l'unico profilo in contestazione tra le parti.
Orbene, come noto, l'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento o perché la causa del rapporto, originariamente
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esistente, è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto giuridico (v. Cass. nr. 14084/2015). La mancanza di causa debendi a sostegno dell'azione di ripetizione può essere sia coeva al pagamento sia successiva ad esso (v. Cass. nr.
14585/2017).
Dal punto di vista dell'onere probatorio, l'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito è tenuto a dimostrare, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., l'avvenuto pagamento, l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito (v. Cass. nr. 2903/2007; Cass. nr. 5896/2006; Cass. nr. 4612/2006; Cass. nr. 3468/1997), mentre spetta al convenuto la prova dell'esistenza di un'altra fonte di debito (v. Cass. nr. 3387/2001; Cass. nr. 11029/2000; Cass. nr. 7027/1997; Cass. nr.
12897/1995).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio suesposto, è tale per cui la prova della diversa imputazione del debito incombe sul convenuto che eccepisce tale circostanza.
Nel caso in esame, ha assolto l'onere probatorio gravante su di essa, Parte_1 avendo dimostrato sia di avere effettuato i pagamenti all'avv. per il procedimento Controparte_1 nr. 2030/2012 R.G. del Tribunale di Palmi per l'importo di € 7.002,35 sia che tali pagamenti sono divenuti indebiti a seguito della liquidazione totale delle spese del giudizio de quo effettuata dal in favore dello stesso avv. . CP_3 Controparte_1
A fronte di tali allegazioni e prove, l'avv. si è limitato a dedurre Controparte_1 genericamente che i pagamenti in contestazione sarebbero stati effettuati per prestazioni diverse da quelle dedotte dall'attrice, senza, tuttavia, dimostrare quali siano i diversi procedimenti giudiziali o, comunque, le altre attività cui effettivamente ricondurre quegli importi.
Ed infatti, si è limitato a fare generico riferimento al lungo rapporto Controparte_1 professionale intercorso con l'attrice, senza alcuna specificazione delle varie attività professionali svolte;
l'unica attività processuale indicata e diversa da quella relativa al procedimento n. R.G.
2030/2012 del Tribunale di Palmi (conclusosi con sentenza nr. 1169/2017) è quella relativa alla causa di servizio conclusasi con sentenza nr. 585 emessa dal Tribunale di Palmi il 08.05.2013 (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
non ha, tuttavia, allegato e dimostrato che i pagamenti in contestazione Controparte_1 fossero da imputare a detta diversa attività professionale, non avendo neppure specificato e comunque provato quale fosse la parcella pattuita per l'espletamento di detta ulteriore e diversa attività.
A ciò si aggiunga che la notula e le fatture prodotte da parte attrice sono compatibili con il tipo di attività svolta nel procedimento n. R.G. 2030/2012 del Tribunale di Palmi, nonché con lo sviluppo processuale dello stesso, introdotto nel 2012 e conclusosi nel 2017.
Ed infatti:
a) è pacifico tra le parti – tant'è che il convenuto stesso chiede, in caso di accoglimento della domanda attorea, di scomputare l'importo eccedente quello indicato in tale documento – che l'accordo sui compensi prodotto da si riferisca al giudizio nr. 2030/2012 R.G. Parte_1 del Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro (v. preliminare di notula allegato all'atto di citazione);
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b) la notula de qua si riferisce alla redazione di un atto introduttivo nell'ottobre 2011 e non può essere riferita al giudizio conclusosi con la sentenza nr. 585 del 08.05.2013 del Tribunale di
Palmi, perché detto secondo giudizio risulta instaurato nel 2009;
c) la notula emessa per l'importo di € 4.295,23 si riferisce esplicitamente allo studio della controversia, alla consultazione con il cliente e alla redazione dell'atto introduttivo e, come indicato nel documento, sono espressamente escluse le spese di trasferta, le competenze relative alle udienze e a tutti gli ulteriori atti necessari fino alla conclusione del giudizio, nonché le competenze del procuratore domiciliatario;
la somma di € 5.700,00 eccedente l'importo indicato nella notula de qua – in difetto di ulteriore prova da parte del convenuto della diversa imputabilità del pagamento
- può e deve, quindi, essere correttamente imputata all'ulteriore attività professionale svolta da nell'ambito del giudizio Rg. Nr. 2030/2012 del Tribunale di Palmi. Controparte_1
Del tutto inconferente risulta, in ogni caso, la difesa dell'avv. in ordine alla Controparte_1 consapevolezza di di imputare i pagamenti ad altre attività giudiziali svolte in Parte_1 suo favore in considerazione della sottoscrizione della dichiarazione di antistatarietà dei legali inserita nel ricorso introduttivo.
Ed infatti, nell'atto introduttivo, documento di oltre 30 pagine, è comunque inserita una sola frase relativa alla dichiarazione di antistatarietà: orbene, se è vero che l'atto è stato sottoscritto da trattasi pur sempre di un atto redatto nell'ambito di un rapporto tra Parte_1 professionista e consumatore caratterizzato da una posizione di debolezza di e Parte_1 da una asimmetria informativa a sfavore della stessa.
In altri termini, per dimostrare che fosse pienamente consapevole del Parte_1 significato della dichiarazione di antistatarietà - nozione tecnica la cui conoscenza e conoscibilità esula dalla media diligenza - non è sufficiente la prova della sottoscrizione del ricorso in cui è contenuta la singola frase (inserita peraltro nel corpo dell'atto e non idoneamente evidenziata), soprattutto se è dimostrato che le parti avevano in precedenza specificatamente concordato che le spese del giudizio de quo dovevano essere sostenute dalla cliente senza Parte_1 considerare che il peculiare rapporto di fiducia che si instaura tra il cliente e il suo avvocato è tale da giustificare un minore rigore nell'esame, da parte del cliente stesso, del contenuto tecnico dell'atto sottoscritto nel proprio interesse dal difensore, caratterizzato peraltro da linguaggio formale di difficile comprensione per soggetti estranei alla professione forense.
In considerazione di ciò, sarebbe stato piuttosto necessario dimostrare il superamento dell'accordo originario, provato dalla notula, con un nuovo espresso accordo tra le parti;
o quanto meno dimostrare la specifica conoscenza della dichiarazione di antistatarietà da parte della cliente contenuta nell'atto e il suo esatto significato;
simile prova non è tuttavia stata fornita dal convenuto.
Irrilevante, infine, è la difesa del convenuto riguardo alla possibilità per Mantegna Pt_1 di chiedere la correzione della sentenza ai sensi dell'art. 93, co. 2, c.p.c., poiché è pacifico che, una volta che il difensore distrattario abbia ottenuto il rimborso che gli è stato attribuito, la parte vittoriosa che abbia già corrisposto i compensi al proprio avvocato possa comunque avvalersi delle ordinarie azioni restitutorie.
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In definitiva, in applicazione dei principi generali in materia di onere probatorio, deve concludersi che gli importi oggetto di causa sono stati corrisposti a titolo di compensi per l'attività svolta nel procedimento avanti al Tribunale di Palmi recante il n. R.G. 2030/2012.
La domanda dell'attrice va, dunque, accolta e l'avv. deve essere condannato Controparte_1 alla restituzione in favore di dell'importo di € 7.002,35, oltre interessi dalla Parte_1 domanda sino al soddisfo.
4. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'avv. deve, Controparte_1 preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Parte_1
in favore della Corte d'Appello di Reggio Calabria quale luogo ove il professionista aveva
[...] svolto la propria opera ai sensi dell'art. 14, co. 2, D. Lgs. n. 150/2011.
Orbene, in tema di competenza per territorio, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione, con la pronuncia nr. 4485/2018 a Sezioni Unite, ha affermato che in relazione alle cause concernenti i compensi per l'attività professionale svolta dall'avvocato in ambito civile, il foro previsto dall'art. 14 del D.lgs. 150/2011 non può prevalere su quello del consumatore ex D.lgs. 206/2005 (tale principio è stato successivamente ribadito in altre sentenze: v. Cass. n. 8598/2018, Cass. n.
38264/2021, Cass. n. 7357/2022 e Cass. n. 8406/2022).
La Suprema Corte, inoltre, ha ribadito in più occasioni il principio per il quale il consumatore, se evocato davanti al proprio foro, non può sollevare eccezioni sulla competenza di altro foro, in applicazione del principio di tutela rafforzata del consumatore (v. Cass. civ., n. 4630/2019, Cass. civ., n. 28260/2020, Cass. civ., n. 14579/2017).
Nel caso in esame, il Tribunale di Palmi corrisponde al foro del consumatore, di talchè
l'eccezione sollevata da risulta priva di fondamento. Parte_1
4.1. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da in relazione ai crediti richiesti in via riconvenzionale dall'avv. Parte_1 CP_1
.
[...]
Ed infatti, l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, talché non può farla valere il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito (cfr. Cass. Civ. nr.
7277/2005, secondo cui, comunque, tale comportamento processuale, incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, restando interno all'eccezione in questione, non impedisce al debitore di sostenere altre eventuali eccezioni o di contestare sotto diversi profili l'obbligazione controversa e, in particolare, la misura di essa;
v. anche Cass. Civ. nr. 7527/2012).
Nel caso specifico, ha eccepito di aver già corrisposto parte del compenso Parte_1 all'avvocato e ha dedotto di non dover versare l'importo aggiuntivo richiesto da quest'ultimo in base all'accordo sottoscritto tra le parti e ciò, per quanto detto, esclude, dunque, l'applicabilità della prescrizione presuntiva dei crediti oggetto di domanda riconvenzionale.
4.2. Nel merito, la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. nei Controparte_1 confronti di è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto di Parte_1 seguito esposto.
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Come già evidenziato, l'avv. ha adito in via riconvenzionale il Tribunale Controparte_1 per ottenere il pagamento dei compensi residui – pari a € 7.178,08 - relativi all'attività prestata in favore di nel giudizio di appello nr. 112/2018 R.G.L. della Corte d'Appello di Parte_1
Reggio Calabria, nel quale è stata impugnata la sentenza nr. 1169/2017 del Tribunale di Palmi.
A fronte di tale domanda, ha dedotto di aver già corrisposto all'avvocato Parte_1
l'importo di € 9.484,48 a titolo di compenso per le fasi di studio e di introduzione della controversia in appello e ha eccepito la non debenza dell'ulteriore somma di € 7.178,08 richiesta dal legale, in quanto il pagamento di tale somma era stato condizionato, nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 30.08.2018, all'accoglimento dell'appello incidentale proposto da essa convenuta, invece rigettato dalla C.d.A.
In proposito, si sottolinea che si è limitata a contestare l'an del credito, Parte_1 ma nulla ha eccepito o rilevato in merito al quantum indicato da . Controparte_1
Orbene, dall'accordo sottoscritto tra le parti risulta che il diritto dell'avvocato ad ottenere un maggiore compenso era interamente subordinato – non all'accoglimento dell'appello incidentale bensì piuttosto – al complessivo esito positivo per del giudizio di appello nr. Parte_1
112/2018 R.G.L. della Corte d'Appello di Reggio Calabria nonché alla liquidazione delle spese contenuta nella sentenza conclusiva di detto giudizio (v. allegato nr. 5 alla comparsa di costituzione e risposta: “in caso di esito positivo della controversia e/o di conciliazione giudiziale la somma che verrà eventualmente liquidata in sentenza e/o nel verbale di conciliazione in favore del Cliente
a carico della controparte – in ragione della redazione di un preventivo al di sotto dei parametri di cui al D.M- 55/2014 – sarà direttamente riconosciuta e attribuita al legale a titolo di maggiore ed ulteriore compenso rispetto a quanto sotto indicato per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio e in sostituzione delle fasi istruttoria e decisionale;
in caso di esito negativo e/o compensazione delle spese di lite non verrà richiesto alcun compenso ulteriore rispetto a quanto sotto indicato”).
Nel caso di specie, il complessivo esito positivo della controversia risulta in maniera chiara ed evidente dalle conclusioni cui è giunto il giudice di secondo grado, che ha ritenuto la controparte di sostanzialmente e integralmente soccombente e, di conseguenza, ha Parte_1 condannato il a rifondere le spese di lite sostenute da (v. conclusioni CP_3 Parte_1 pag. 14:“la soccombenza del resta pertanto sostanzialmente integrale e non giustifica CP_2 alcuna compensazione delle spese, nemmeno parziale”).
In applicazione dell'accordo sottoscritto dalle parti, la somma di € 7.178,08 (somma, si ripete, incontestata nel quantum) richiesta da è, dunque, dovuta da Controparte_1 Parte_1
Oltre alle (residue) spese del procedimento di appello, deve corrispondere Parte_1 all'avv. l'ulteriore importo di € 486,46, richiesto dall'avvocato – senza alcuna Controparte_1 contestazione, neppure generica, di – per avere eseguito, in data 04.06.2018, la Parte_1 notifica dell'atto di precetto nei confronti del (v. allegato 16 alla comparsa di costituzione CP_3
e risposta).
Non spetta, invece, alcun rimborso all'avvocato per l'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza nr. 783/2019 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, poiché
è pacifico tra le parti che tale correzione, riguardante l'indicazione dell'avvocato antistatario, sia
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stata effettuata nell'interesse dell'avv. , in quanto necessaria affinché l'avv. Controparte_1
Bagnato Giovanni potesse autorizzare il al pagamento dei suoi compensi direttamente CP_3 all'avv. . Controparte_1
Pertanto, in assenza di un interesse diretto della parte, il costo dell'istanza di correzione dell'errore non può essere addebitato a Parte_1
In conclusione, per tutto quanto sin qui esposto, deve essere condannata Parte_1 al pagamento in favore dell'avv. dell'importo di € 7.664,54 (per come Controparte_1 quantificato dal convenuto con la domanda riconvenzionale e non contestato, nel quantum, dall'attrice), oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
5. In considerazione del complessivo esito della lite e dei rapporti reciproci di soccombenza, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
5.1. In considerazione della soccombenza reciproca non può, peraltro, essere accolta la domanda di condanna per lite temeraria proposta dall'avv. nei confronti di Controparte_1
(cfr. Cass. civ. nr. 24383/2021). Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da nei confronti dell'avv. Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, condanna l'avv. alla restituzione in favore di
[...] Controparte_1 Parte_1
di € 7.002,35, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
[...]
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore dell'avv. Parte_1 Parte_1
della somma di € 7.666,54, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
Controparte_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) rigetta la domanda per lite temeraria proposta dall'avv. nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
Così deciso in Palmi, il 19 febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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