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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/09/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, ha depositato la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 2337/2022 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del giudice di pace”, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Gesualdo Parte_1 C.F._1
(AV), presso lo studio dell'avv. Virginio Bianco (c.f. , CodiceFiscale_2
indirizzo pec: che lo rappresenta e difende, giusta procura alle Email_1
liti in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellante
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bartolomeo (c.f.
, indirizzo pec: dell'avvocatura interna, giusta procura generale C.F._3
alle liti in atti
Convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, , CP_1
chiedendone la condanna, previa dichiarazione di inadempimento contrattuale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nei limiti della somma di €
5.000,00.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che: era cointestatario con la coniuge di conto corrente postale n. 000070037528, sottoscritto presso Persona_1
l'ufficio postale di Gesualdo;
- a partire dall'anno 2018 presso tale ufficio, non riusciva ad eseguire operazioni (come prelievi, bonifici, versamento ed incassi di assegni) allo sportello per il rifiuto degli operatori di turno, opposto per la mancanza di carta elettronica a lui intestata e collegata al conto corrente postale;
- in data 22.02.2019
inoltrava diffida a;
successivamente in data 15.03.2019 esperiva con esito CP_1
negativo il procedimento di mediazione obbligatoria.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva
[...]
la quale chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di Controparte_1
lite. Eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo che: l'appellante non era titolare di carta bancomat collegata al conto corrente cointestato;
in data 29.09.2012
l'appellante aveva richiesto la distruzione della carta Postmat;
- al conto corrente cointestato risultava collegata la sola carta elettronica intestata alla coniuge
[...]
, cointestataria del conto corrente postale. Per_1
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di prova testimoniale.
pag. 2/7 Con sentenza n. 422/2021, il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, rigettava la domanda e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, depositata in data 16.12.2021, non notificata,
[...]
proponeva appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, Pt_1
con vittoria delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di
Pace non aveva dichiarato l'inadempimento contrattuale di , con CP_1
riferimento al rifiuto di eseguire le operazioni richieste allo sportello dall'appellante senza carta OM, deducendo un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese processuali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025.
Motivi della decisione
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, verficata la tempestività dell'appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
(alla luce della data del deposito della sentenza impugnata e della notifica dell'impugnazione come sopra indicate), deve essere esaminata l'eccezione di parte appellante sul divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello.
L'eccezione di violazione del divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. è priva di pregio.
L'esame del fascicolo di parte appellata di primo grado rende palese che CP_1
ha prodotto la documentazione contrattuale relativa ai rapporti con l'appellante entro il termine previsto dall'art. 320 co. 4 c.p.c. (relativo alle preclusioni istruttorie).
pag. 3/7 La documentazione risulta, poi, esaminata e ritenuta ammissibile dal Giudice di Pace
con ordinanza pronunciata in pari data (cfr. verbale di udienza del 21.09.2020).
Passando all'esame del merito, va rilevato che, la sentenza impugnata, ad avviso del
Giudicante, è corredata da idonea e completa motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie.
In punto di fatto, giova premettere che appaiono pacifiche, oltre che documentalmente provate, le circostanze relative all'esistenza di rapporto di conto corrente postale n. 70037528, cointestato ai coniugi e Parte_1 [...]
in data 30.01.2006, acceso e presso l'ufficio di del Comune di CP_2 CP_1
Gesualdo.
Il rapporto suindicato risulta regolamentato dalle condizioni di contratto e dalle condizioni economiche relative al conto BancoPosta e ai servizi connessi, come emerge dai seguenti documenti: Documento di sintesi ai sensi della nuova normativa in materia di trasparenza, nonché Foglio illustrativo ai sensi della nuova normativa in materia di trasparenza.
Tali documenti risultano approvati e consegnati in copia al cliente cointestatario,
odierno appellante, che ha sottoscritto anche l'esecuzione di tali adempimenti.
Le condizioni contrattuali prevedono le operazioni consentite al correntista e le modalità di esecuzione. In particolare, nel "Foglio informativo ai sensi della normativa in materia di trasparenza" sono specificate le operazioni e l'attivazione dei servizi possibili unicamente con Carta MA TR (ad esempio, quelle di postagiro e bonifico).
pag. 4/7 Del resto, al momento dell'apertura del conto corrente veniva sottoscritto dall'appellante anche il servizio relativo alla Carta MA TR, con rilascio di due carte personali intestate ai due contitolari del conto corrente. Poi, è emerso che la carta OM
TR intestata all'appellante è stata cancellata su sua richiesta in data 29.02.2012.
Per cui, dopo tale operazione, al conto corrente in lite risultava collegata la sola carta di
MA intestata a (scaduta in data gennaio 2018 e attiva dal Persona_1
gennaio 2022).
Ebbene, le risultanze istruttorie in atti dimostrano che l'appellante non ha dato prova dei fatti costitutivi della domanda.
La domanda di primo grado si presenta generica, atteso l'attore si è limitato a dedurre danni legati all'impossibilità di effettuare operazioni allo sportello, ma non ha chiarito quali operazioni ed in che periodo gli sarebbero state precluse.
Né sono emersi elementi di prova tali da ritenere dimostrata e poter delineare una condotta inadempiente di . CP_1
Non è sufficiente la prova testimoniale espletata in primo grado, atteso che l'unico teste di parte appellante ha reso dichiarazioni generiche e prive di indicazioni specifiche circa le date dei presunti inadempimenti e la natura delle operazioni negate.
A ciò si aggiunga che appare singolare come i presunti inadempimenti si siano manifestati soltanto a distanza di sei anni dalla cancellazione della carta personale dell'appellante, allorquando era scaduta anche la carta intestata al coniuge.
Ed ancora, l'appellante non ha prodotto documentazione relativa alle operazioni precluse (es. copia degli assegni non incassati).
pag. 5/7 Manca, infine, la prova degli elementi di fatto da cui desumere il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'appellante.
ha allegato di aver agito con diligenza nell'esecuzione delle prestazioni CP_1
previste dal contratto di conto corrente e dei servizi connessi. In particolare, con riferimento ai servizi di carta Postmat, ha chiarito come la carta costituisce uno strumento per accedere alle funzionalità del conto corrente. Essa assolve ad una funzione di identificazione e di legittimazione del cliente ad eseguire l'operazione,
consentendo anche la verifica della firma apposta presso il luogo di radicamento del conto.
Pertanto, la carta Postmat TR è fondamentale perché l'appellata possa assolvere agli obblighi previsti in materia di identificazione del cliente per la legittimazione delle operazioni previsti dal D.P.R. n. 144/2001 nei rapporti con la clientela (art. 3, co. 5 “La
legittimazione del cliente è controllata in base: a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato su indicazione di per singoli servizi, rispettivamente alla sottoscrizione CP_1
depositata presso od allo strumento da questa indicato;
b) ai documenti di CP_1
riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge”).
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
applicando i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 1.100,01 a
€ 5.200,00), attesa la bassa complessità della causa.
Sussistono i presupposti per il pagamento della somma prevista dall'art. 13 co. 1
quater del D.P.R. n. 115/2002.
pag. 6/7
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciato sulla domanda proposta da e , disattesa ogni diversa istanza, così Parte_2 Parte_3
provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
1.276,00, oltre accessori di legge;
3) sussistono i presupposti per il pagamento della somma prevista dall'art. 13, co. 1
quater del D.P.R. n. 115/2002.
Avellino, il 12.9.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, ha depositato la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 2337/2022 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del giudice di pace”, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Gesualdo Parte_1 C.F._1
(AV), presso lo studio dell'avv. Virginio Bianco (c.f. , CodiceFiscale_2
indirizzo pec: che lo rappresenta e difende, giusta procura alle Email_1
liti in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellante
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bartolomeo (c.f.
, indirizzo pec: dell'avvocatura interna, giusta procura generale C.F._3
alle liti in atti
Convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, , CP_1
chiedendone la condanna, previa dichiarazione di inadempimento contrattuale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nei limiti della somma di €
5.000,00.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che: era cointestatario con la coniuge di conto corrente postale n. 000070037528, sottoscritto presso Persona_1
l'ufficio postale di Gesualdo;
- a partire dall'anno 2018 presso tale ufficio, non riusciva ad eseguire operazioni (come prelievi, bonifici, versamento ed incassi di assegni) allo sportello per il rifiuto degli operatori di turno, opposto per la mancanza di carta elettronica a lui intestata e collegata al conto corrente postale;
- in data 22.02.2019
inoltrava diffida a;
successivamente in data 15.03.2019 esperiva con esito CP_1
negativo il procedimento di mediazione obbligatoria.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva
[...]
la quale chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di Controparte_1
lite. Eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo che: l'appellante non era titolare di carta bancomat collegata al conto corrente cointestato;
in data 29.09.2012
l'appellante aveva richiesto la distruzione della carta Postmat;
- al conto corrente cointestato risultava collegata la sola carta elettronica intestata alla coniuge
[...]
, cointestataria del conto corrente postale. Per_1
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di prova testimoniale.
pag. 2/7 Con sentenza n. 422/2021, il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, rigettava la domanda e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, depositata in data 16.12.2021, non notificata,
[...]
proponeva appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, Pt_1
con vittoria delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di
Pace non aveva dichiarato l'inadempimento contrattuale di , con CP_1
riferimento al rifiuto di eseguire le operazioni richieste allo sportello dall'appellante senza carta OM, deducendo un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese processuali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025.
Motivi della decisione
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, verficata la tempestività dell'appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
(alla luce della data del deposito della sentenza impugnata e della notifica dell'impugnazione come sopra indicate), deve essere esaminata l'eccezione di parte appellante sul divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello.
L'eccezione di violazione del divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. è priva di pregio.
L'esame del fascicolo di parte appellata di primo grado rende palese che CP_1
ha prodotto la documentazione contrattuale relativa ai rapporti con l'appellante entro il termine previsto dall'art. 320 co. 4 c.p.c. (relativo alle preclusioni istruttorie).
pag. 3/7 La documentazione risulta, poi, esaminata e ritenuta ammissibile dal Giudice di Pace
con ordinanza pronunciata in pari data (cfr. verbale di udienza del 21.09.2020).
Passando all'esame del merito, va rilevato che, la sentenza impugnata, ad avviso del
Giudicante, è corredata da idonea e completa motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie.
In punto di fatto, giova premettere che appaiono pacifiche, oltre che documentalmente provate, le circostanze relative all'esistenza di rapporto di conto corrente postale n. 70037528, cointestato ai coniugi e Parte_1 [...]
in data 30.01.2006, acceso e presso l'ufficio di del Comune di CP_2 CP_1
Gesualdo.
Il rapporto suindicato risulta regolamentato dalle condizioni di contratto e dalle condizioni economiche relative al conto BancoPosta e ai servizi connessi, come emerge dai seguenti documenti: Documento di sintesi ai sensi della nuova normativa in materia di trasparenza, nonché Foglio illustrativo ai sensi della nuova normativa in materia di trasparenza.
Tali documenti risultano approvati e consegnati in copia al cliente cointestatario,
odierno appellante, che ha sottoscritto anche l'esecuzione di tali adempimenti.
Le condizioni contrattuali prevedono le operazioni consentite al correntista e le modalità di esecuzione. In particolare, nel "Foglio informativo ai sensi della normativa in materia di trasparenza" sono specificate le operazioni e l'attivazione dei servizi possibili unicamente con Carta MA TR (ad esempio, quelle di postagiro e bonifico).
pag. 4/7 Del resto, al momento dell'apertura del conto corrente veniva sottoscritto dall'appellante anche il servizio relativo alla Carta MA TR, con rilascio di due carte personali intestate ai due contitolari del conto corrente. Poi, è emerso che la carta OM
TR intestata all'appellante è stata cancellata su sua richiesta in data 29.02.2012.
Per cui, dopo tale operazione, al conto corrente in lite risultava collegata la sola carta di
MA intestata a (scaduta in data gennaio 2018 e attiva dal Persona_1
gennaio 2022).
Ebbene, le risultanze istruttorie in atti dimostrano che l'appellante non ha dato prova dei fatti costitutivi della domanda.
La domanda di primo grado si presenta generica, atteso l'attore si è limitato a dedurre danni legati all'impossibilità di effettuare operazioni allo sportello, ma non ha chiarito quali operazioni ed in che periodo gli sarebbero state precluse.
Né sono emersi elementi di prova tali da ritenere dimostrata e poter delineare una condotta inadempiente di . CP_1
Non è sufficiente la prova testimoniale espletata in primo grado, atteso che l'unico teste di parte appellante ha reso dichiarazioni generiche e prive di indicazioni specifiche circa le date dei presunti inadempimenti e la natura delle operazioni negate.
A ciò si aggiunga che appare singolare come i presunti inadempimenti si siano manifestati soltanto a distanza di sei anni dalla cancellazione della carta personale dell'appellante, allorquando era scaduta anche la carta intestata al coniuge.
Ed ancora, l'appellante non ha prodotto documentazione relativa alle operazioni precluse (es. copia degli assegni non incassati).
pag. 5/7 Manca, infine, la prova degli elementi di fatto da cui desumere il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'appellante.
ha allegato di aver agito con diligenza nell'esecuzione delle prestazioni CP_1
previste dal contratto di conto corrente e dei servizi connessi. In particolare, con riferimento ai servizi di carta Postmat, ha chiarito come la carta costituisce uno strumento per accedere alle funzionalità del conto corrente. Essa assolve ad una funzione di identificazione e di legittimazione del cliente ad eseguire l'operazione,
consentendo anche la verifica della firma apposta presso il luogo di radicamento del conto.
Pertanto, la carta Postmat TR è fondamentale perché l'appellata possa assolvere agli obblighi previsti in materia di identificazione del cliente per la legittimazione delle operazioni previsti dal D.P.R. n. 144/2001 nei rapporti con la clientela (art. 3, co. 5 “La
legittimazione del cliente è controllata in base: a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato su indicazione di per singoli servizi, rispettivamente alla sottoscrizione CP_1
depositata presso od allo strumento da questa indicato;
b) ai documenti di CP_1
riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge”).
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
applicando i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 1.100,01 a
€ 5.200,00), attesa la bassa complessità della causa.
Sussistono i presupposti per il pagamento della somma prevista dall'art. 13 co. 1
quater del D.P.R. n. 115/2002.
pag. 6/7
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciato sulla domanda proposta da e , disattesa ogni diversa istanza, così Parte_2 Parte_3
provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
1.276,00, oltre accessori di legge;
3) sussistono i presupposti per il pagamento della somma prevista dall'art. 13, co. 1
quater del D.P.R. n. 115/2002.
Avellino, il 12.9.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
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