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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2025, n. 5452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5452 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 01/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 13075/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ZANARELLO EMANUELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv.ta GLORIOSO LIDIA) Controparte_1
Avv. GIAMMARIA FRANCESCO) Controparte_2
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara l'estinzione del giudizio promosso dal ricorrente nei confronti della
[...]
CP_1
◊ condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad euro
2.053,15, a titolo di differenze retributive per tredicesima mensilità, maturate
29/08/2019 al 31/12/2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
◊ condanna, altresì, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad euro 1.403,82, a titolo di differenze retributive maturate per ROL, dal 29/08/2019
al 31/12/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
◊ condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.313,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
◊ pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con Controparte_2
separato decreto.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 16/12/2022 il ricorrente riassumeva innanzi a questo Tribunale il giudizio già introitato avanti al Tribunale di Ancona al fine di sentire: “… condannare la società al pagamento al signor CP_3
dell'importo di €. 15.425,65 (diconsi euro Controparte_4
quindicimilaquattrocentoventicinque/65) a titolo di 13 ma, 14 ma e permessi non
corrisposti -oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 2) accertare -ex art. 29,
2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc la responsabilità solidale della
società e per l'effetto 3) condannare -ex art. 29, 2° comma, Controparte_5
D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc- la società Fincantieri S.p.A…. al
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pagamento in favore del signor della somma lorda di €. Controparte_4
15.425,65 (diconsi euro quindicimilaquattrocentoventicinque/65) a titolo di 13
ma, 14 ma e permessi non corrisposti, oppure la diversa somma maggiore o
minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per
legge”. A fondamento della domanda esponeva di avere prestato la propria attività
lavorativa alle dipendenze della a partire dal 2016, in forza di diversi CP_1
contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali trasformato a tempo indeterminato. Precisava di aver sempre lavorato in appalti commissionati da e lamentava di non aver ricevuto la tredicesima mensilità per gli anni CP_2
2016, 2017 e 2018, la quattordicesima e che “le ferie e i permessi non sono stati
quasi mai corrisposti”.
Costituitesi in giudizio con memorie difensive depositate rispettivamente in data
18/03/2023 e 20/03/2023, e reiteravano le eccezioni già CP_1 CP_2
articolate innanzi al Tribunale di Ancona ed insistevano per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa attraverso escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio,
veniva dichiarata l'interruzione del giudizio nei confronti della in ragione CP_1
relativa liquidazione giudiziale e disposta la prosecuzione del procedimento nei soli confronti di Quindi, fissata udienza di discussione e decisione, la CP_2
causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In via preliminare, in ordine alla disposta prosecuzione del giudizio nei confronti di non nuoce ricordare quanto indicato sul punto dalla CP_2
Suprema Corte di Cassazione: “… l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed
uno dei condebitori in solido, determinata dalla soggezione del secondo a
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro procedura concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti
degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella
derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non
deroga alla vis actractiva del tribunale fallimentare (Cass. 24 febbraio 2011, n.
4464; Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411). D'altro canto, l'autonomia del giudizio in
sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido,
rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per
effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del
tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti
del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (cfr. Cass.
9 luglio 2005, n. 14468). Ancora recentemente è stato, infine, ribadito come, in
materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti
dell'appaltatore non comporti l'improcedibilità dell'azione precedentemente
esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c.,
per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la
previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il
soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e,
d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente direttamente sul
patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del
debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che
non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle
ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle
somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione
dell'opera appaltata (Cass. 14 gennaio 2016, n. 515, che ha pure escluso al
riguardo sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. letto in
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro corrispondenza del principio della par condicio creditorum, non essendo
irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati
lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi
espletata e dalla quale un altro soggetto, quale il committente, abbia ricavato un
particolare vantaggio)” (Cass. n. 10543/2016; negli stessi termini anche Cass. n.
6333/2019).
2. Devesi, peraltro, rilevare che il giudizio proposto nei confronti della e CP_1
dichiarato interrotto non è mai stato riassunto nei termini di legge e che lo stesso deve pertanto ritenersi estinto ai sensi dell'art. 307, commi 3 e 4, c.p.c.
3. Sempre preliminarmente, deve essere dichiarata la prescrizione della pretesa creditoria attorea relativamente al periodo anteriore al settembre 2017, essendo stato interrotto il relativo termine quinquennale, decorrente dalla cessazione dei singoli rapporti di lavoro a tempo determinato illo tempore stipulati, solo attraverso la notifica dell'atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di
Ancona, avvenuta in data 05/09/2017.
4. Nel merito, il ricorso è fondato sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Il ricorrente ha agito nei confronti di deducendone la responsabilità CP_2
solidale con la società datrice di lavoro ai sensi dell'art. 29, secondo CP_1
comma, del D. Lgs. n. 276/2003.
Tale norma dispone testualmente che: “Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono
individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità
complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché
con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,
comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione
del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili
di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente
imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento
unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il
committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il
beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e
degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità
solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali
subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove
previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le
regole generali”.
La disposizione normativa, dunque, disciplina la responsabilità solidale del committente in caso di appalto di opere o servizi, prevedendo, appunto, che il committente (imprenditore o datore di lavoro) risponda in solido con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori per il pagamento di retribuzioni,
contributi previdenziali e premi assicurativi ai lavoratori. In ossequio al dato
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro letterale della disposizione normativa in esame, debbono certamente escludersi dall'ambito della responsabilità solidale sia i crediti maturati in periodi diversi da quelli in cui l'appalto abbia avuto esecuzione, sia quelli di natura non retributiva o previdenziale, come ad esempio quelli di natura risarcitoria.
4.1. Ora, la prova testimoniale raccolta durante la fase istruttoria del giudizio ha confermato solo in parte che il ricorrente, nel lasso di tempo non caduto in prescrizione, ha lavorato, in via esclusiva, quale dipendente , presso il CP_1
cantiere di Ancona. Il teste infatti, escusso all'udienza CP_2 Tes_1
del giorno 20/03/2024, ha testualmente riferito: “… Ho conosciuto il ricorrente
quando ho iniziato a lavorare per ISOLSUD nel cantiere di Ancona nel marzo
2020; il ricorrente lavorava già nel cantiere e abbiamo continuato lui sino al
novembre 2022 e io sino al gennaio febbraio del 2023. Per quanto lui mi diceva
aveva cominciato a lavorare già nel 2016. Il nostro lavoro riguardava la
coibentazione di navi. Non so chi fosse il relativo proprietario. Riconosco
nell'elenco indicato nel ricorso al capitolo 5 le navi presso cui lavorava il
ricorrente, sono tutte tranne la SC e la Costa. Le lavorazioni espletate ad
Ancona dalla Isolsud riguardavano esclusivamente queste navi. Il nostro lavoro
è stato espletato interamente in questo cantiere per tutto il periodo indicato ad
eccezione di circa 15 giorni in cui il signor fu distaccato sempre dalla CP_4
ISOLSUD a Monfalcone”.
E maggiori elementi non si ritraggono dalla documentazione prodotta dal ricorrente (vedasi in particolare: tesserino all. n. 2 al ricorso;
CP_2
trasformazione contratto 11/09/2020, all. 3 al ricorso;
visura all. n. 15 CP_2
al ricorso;
varo navi, all. n. 18 al ricorso). Dai documenti surrichiamati, infatti, e pur considerato che nessuna delle parti ha mai dubitato dell'appalto stipulato illo
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tempore tra le due convenute, emerge chiaramente che l'appalto in questione trovava svolgimento nella sede operativa della ubicata ad Ancona, ma CP_2
non dimostra anche che il ricorrente, sin dal 2017, sia stato specificamente e continuativamente adibito al medesimo.
E però la circostanza che il teste abbia riferito di avere già rinvenuto il ricorrente tra i lavoratori presenti nello stabilimento di Ancona, la circostanza che tale adibizione discendeva dall'intervenuta trasformazione del precedente contratto a tempo determinato del 29/08/2019 in contratto a tempo indeterminato (disposta nel novembre del 2020), la circostanza infine che codesta trasformazione rinviasse a quanto già convenuto nella fase a termine del rapporto di lavoro consentono – unitariamente considerate – di retrodatare quanto meno dal
29/08/2019 l'adibizione del ricorrente allo stabilimento di Ancona. CP_2
Alla luce di quanto sopra, quindi, non può che ritenersi sussistente la responsabilità solidale tra la società datrice di lavoro e la ai CP_1 CP_2
sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 limitatamente al periodo 2019-2021.
5. Il ricorrente ha chiesto il pagamento di permessi non goduti, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.
Orbene – ribadito che la responsabilità solidale del committente nei confronti dei lavoratori per i debiti dell'appaltatore riguarda esclusivamente “i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto” (art. 29, comma 2,
d.lgs. 276/2003) - giova evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di responsabilità solidale del committente con
l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nel D.
Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, deve essere interpretata in maniera
rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto
elementi integranti la retribuzione, per l'istituzione di un nesso di corrispettività
sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
dovendo invece l'applicabilità del
predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo
di risarcimento del danno (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre
2018, n. 27678). Queste, infatti, lungi dall'intrattenere una relazione di
collegamento causale con il rapporto di lavoro, hanno una matrice radicata su
un nesso meramente occasionale con esso (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; Cass.
17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n.
14290; Cass. 8 settembre 2014, n. 18852)” (Cassazione civile sez. lav. 06
novembre 2019 n. 28517).
Premesso quanto chiarito dai Giudici di legittimità, in ordine alla tredicesima mensilità, deve evidenziarsi che l'art. 21 del CCNL coibenti prevede che:
“l'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza
natalizia, una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione globale
mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso” e ha inserito tale emolumento tra gli elementi aggiuntivi alla retribuzione (l'art. 15, al punto n. 2, dispone, difatti,
che: “2) Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti: a) compenso per
eventuale lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b)
eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze;
c) Elemento aggiuntivo
della retribuzione;
d) premio di produzione o indennità sostitutive (Elemento
retributivo scorporato per gli operatori di vendita già viaggiatori o piazzisti); e)
eventuali provvigioni, interessenze, ecc.; f) tredicesima mensilità; g) eventuali
premi o gratifiche aventi carattere continuativo”). Sicché, circa la debenza delle differenze retributive per tale voce di credito – avente natura retributiva - non
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sussiste alcun dubbio.
In ordine alla quattordicesima mensilità, invece, deve osservarsi che, nel citato
CCNL coibenti, nell'ambito di un “chiarimento a verbale” all'art. 15, è previsto che:
“Il premio speciale di cui all'art.
1 - Parte comune - del C.C.N.L. 1° marzo 1972 è
stato abolito e sostituito, a livello aziendale, con l'erogazione di una 14ª mensilità
da liquidarsi secondo i criteri della 13ª mensilità”. Dal tenore letterale della disposizione richiamata risulta assolutamente chiaro che tale emolumento sia dovuto solo se previsto da uno specifico accordo “a livello aziendale”; accordo del quale non è stata fornita dal ricorrente prova alcuna. Ne consegue, quindi, il rigetto della domanda attorea limitatamente a tale voce di credito.
Infine, con riferimento ai permessi per la riduzione dell'orario di lavoro (ROL)
indicati dall'art. 13 del CCNL – riconosciutane la loro natura retributiva (cfr. Cass.
n. 10356/2016) – non può che dichiararsene la debenza da parte di CP_2
6. Circa la quantificazione della pretesa creditoria attorea, non possono che condividersi le conclusioni del nominato CTU, il quale - all'esito di un'indagine contabile che appare al Tribunale interamente persuasiva, in quanto compiuta in stretta osservanza dei criteri indicati nell'ordinanza che ne ha disposto l'espletamento, con rigorosa metodologia di calcolo ed esaustiva rappresentazione delle voci e dei parametri utilizzati e della relativa rielaborazione - ha quantificato
(per il periodo 2019-2021) in euro 2.053,15 la voce di credito per differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità ed in euro 1.403,82 la voce di credito per differenze retributive a titolo di ROL;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. E per tali somme si dispone statuizione di condanna.
7. La sopravvenuta liquidazione giudiziale della rende superflua la CP_1
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro disamina della subordinata domanda di garanzia avanzata nei suoi confronti da dovendo per essa operare il foro fallimentare. CP_2
8. Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore inferiore ad euro
5.200,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 13/12/2025.
GIUDICE
MA CA
(firmato digitalmente a margine)
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 01/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 13075/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ZANARELLO EMANUELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv.ta GLORIOSO LIDIA) Controparte_1
Avv. GIAMMARIA FRANCESCO) Controparte_2
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara l'estinzione del giudizio promosso dal ricorrente nei confronti della
[...]
CP_1
◊ condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad euro
2.053,15, a titolo di differenze retributive per tredicesima mensilità, maturate
29/08/2019 al 31/12/2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
◊ condanna, altresì, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad euro 1.403,82, a titolo di differenze retributive maturate per ROL, dal 29/08/2019
al 31/12/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
◊ condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.313,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
◊ pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con Controparte_2
separato decreto.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 16/12/2022 il ricorrente riassumeva innanzi a questo Tribunale il giudizio già introitato avanti al Tribunale di Ancona al fine di sentire: “… condannare la società al pagamento al signor CP_3
dell'importo di €. 15.425,65 (diconsi euro Controparte_4
quindicimilaquattrocentoventicinque/65) a titolo di 13 ma, 14 ma e permessi non
corrisposti -oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 2) accertare -ex art. 29,
2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc la responsabilità solidale della
società e per l'effetto 3) condannare -ex art. 29, 2° comma, Controparte_5
D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc- la società Fincantieri S.p.A…. al
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pagamento in favore del signor della somma lorda di €. Controparte_4
15.425,65 (diconsi euro quindicimilaquattrocentoventicinque/65) a titolo di 13
ma, 14 ma e permessi non corrisposti, oppure la diversa somma maggiore o
minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per
legge”. A fondamento della domanda esponeva di avere prestato la propria attività
lavorativa alle dipendenze della a partire dal 2016, in forza di diversi CP_1
contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali trasformato a tempo indeterminato. Precisava di aver sempre lavorato in appalti commissionati da e lamentava di non aver ricevuto la tredicesima mensilità per gli anni CP_2
2016, 2017 e 2018, la quattordicesima e che “le ferie e i permessi non sono stati
quasi mai corrisposti”.
Costituitesi in giudizio con memorie difensive depositate rispettivamente in data
18/03/2023 e 20/03/2023, e reiteravano le eccezioni già CP_1 CP_2
articolate innanzi al Tribunale di Ancona ed insistevano per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa attraverso escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio,
veniva dichiarata l'interruzione del giudizio nei confronti della in ragione CP_1
relativa liquidazione giudiziale e disposta la prosecuzione del procedimento nei soli confronti di Quindi, fissata udienza di discussione e decisione, la CP_2
causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In via preliminare, in ordine alla disposta prosecuzione del giudizio nei confronti di non nuoce ricordare quanto indicato sul punto dalla CP_2
Suprema Corte di Cassazione: “… l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed
uno dei condebitori in solido, determinata dalla soggezione del secondo a
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro procedura concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti
degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella
derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non
deroga alla vis actractiva del tribunale fallimentare (Cass. 24 febbraio 2011, n.
4464; Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411). D'altro canto, l'autonomia del giudizio in
sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido,
rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per
effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del
tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti
del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (cfr. Cass.
9 luglio 2005, n. 14468). Ancora recentemente è stato, infine, ribadito come, in
materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti
dell'appaltatore non comporti l'improcedibilità dell'azione precedentemente
esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c.,
per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la
previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il
soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e,
d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente direttamente sul
patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del
debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che
non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle
ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle
somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione
dell'opera appaltata (Cass. 14 gennaio 2016, n. 515, che ha pure escluso al
riguardo sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. letto in
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro corrispondenza del principio della par condicio creditorum, non essendo
irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati
lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi
espletata e dalla quale un altro soggetto, quale il committente, abbia ricavato un
particolare vantaggio)” (Cass. n. 10543/2016; negli stessi termini anche Cass. n.
6333/2019).
2. Devesi, peraltro, rilevare che il giudizio proposto nei confronti della e CP_1
dichiarato interrotto non è mai stato riassunto nei termini di legge e che lo stesso deve pertanto ritenersi estinto ai sensi dell'art. 307, commi 3 e 4, c.p.c.
3. Sempre preliminarmente, deve essere dichiarata la prescrizione della pretesa creditoria attorea relativamente al periodo anteriore al settembre 2017, essendo stato interrotto il relativo termine quinquennale, decorrente dalla cessazione dei singoli rapporti di lavoro a tempo determinato illo tempore stipulati, solo attraverso la notifica dell'atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di
Ancona, avvenuta in data 05/09/2017.
4. Nel merito, il ricorso è fondato sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Il ricorrente ha agito nei confronti di deducendone la responsabilità CP_2
solidale con la società datrice di lavoro ai sensi dell'art. 29, secondo CP_1
comma, del D. Lgs. n. 276/2003.
Tale norma dispone testualmente che: “Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono
individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità
complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché
con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,
comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione
del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili
di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente
imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento
unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il
committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il
beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e
degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità
solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali
subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove
previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le
regole generali”.
La disposizione normativa, dunque, disciplina la responsabilità solidale del committente in caso di appalto di opere o servizi, prevedendo, appunto, che il committente (imprenditore o datore di lavoro) risponda in solido con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori per il pagamento di retribuzioni,
contributi previdenziali e premi assicurativi ai lavoratori. In ossequio al dato
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro letterale della disposizione normativa in esame, debbono certamente escludersi dall'ambito della responsabilità solidale sia i crediti maturati in periodi diversi da quelli in cui l'appalto abbia avuto esecuzione, sia quelli di natura non retributiva o previdenziale, come ad esempio quelli di natura risarcitoria.
4.1. Ora, la prova testimoniale raccolta durante la fase istruttoria del giudizio ha confermato solo in parte che il ricorrente, nel lasso di tempo non caduto in prescrizione, ha lavorato, in via esclusiva, quale dipendente , presso il CP_1
cantiere di Ancona. Il teste infatti, escusso all'udienza CP_2 Tes_1
del giorno 20/03/2024, ha testualmente riferito: “… Ho conosciuto il ricorrente
quando ho iniziato a lavorare per ISOLSUD nel cantiere di Ancona nel marzo
2020; il ricorrente lavorava già nel cantiere e abbiamo continuato lui sino al
novembre 2022 e io sino al gennaio febbraio del 2023. Per quanto lui mi diceva
aveva cominciato a lavorare già nel 2016. Il nostro lavoro riguardava la
coibentazione di navi. Non so chi fosse il relativo proprietario. Riconosco
nell'elenco indicato nel ricorso al capitolo 5 le navi presso cui lavorava il
ricorrente, sono tutte tranne la SC e la Costa. Le lavorazioni espletate ad
Ancona dalla Isolsud riguardavano esclusivamente queste navi. Il nostro lavoro
è stato espletato interamente in questo cantiere per tutto il periodo indicato ad
eccezione di circa 15 giorni in cui il signor fu distaccato sempre dalla CP_4
ISOLSUD a Monfalcone”.
E maggiori elementi non si ritraggono dalla documentazione prodotta dal ricorrente (vedasi in particolare: tesserino all. n. 2 al ricorso;
CP_2
trasformazione contratto 11/09/2020, all. 3 al ricorso;
visura all. n. 15 CP_2
al ricorso;
varo navi, all. n. 18 al ricorso). Dai documenti surrichiamati, infatti, e pur considerato che nessuna delle parti ha mai dubitato dell'appalto stipulato illo
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tempore tra le due convenute, emerge chiaramente che l'appalto in questione trovava svolgimento nella sede operativa della ubicata ad Ancona, ma CP_2
non dimostra anche che il ricorrente, sin dal 2017, sia stato specificamente e continuativamente adibito al medesimo.
E però la circostanza che il teste abbia riferito di avere già rinvenuto il ricorrente tra i lavoratori presenti nello stabilimento di Ancona, la circostanza che tale adibizione discendeva dall'intervenuta trasformazione del precedente contratto a tempo determinato del 29/08/2019 in contratto a tempo indeterminato (disposta nel novembre del 2020), la circostanza infine che codesta trasformazione rinviasse a quanto già convenuto nella fase a termine del rapporto di lavoro consentono – unitariamente considerate – di retrodatare quanto meno dal
29/08/2019 l'adibizione del ricorrente allo stabilimento di Ancona. CP_2
Alla luce di quanto sopra, quindi, non può che ritenersi sussistente la responsabilità solidale tra la società datrice di lavoro e la ai CP_1 CP_2
sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 limitatamente al periodo 2019-2021.
5. Il ricorrente ha chiesto il pagamento di permessi non goduti, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.
Orbene – ribadito che la responsabilità solidale del committente nei confronti dei lavoratori per i debiti dell'appaltatore riguarda esclusivamente “i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto” (art. 29, comma 2,
d.lgs. 276/2003) - giova evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di responsabilità solidale del committente con
l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nel D.
Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, deve essere interpretata in maniera
rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto
elementi integranti la retribuzione, per l'istituzione di un nesso di corrispettività
sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
dovendo invece l'applicabilità del
predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo
di risarcimento del danno (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre
2018, n. 27678). Queste, infatti, lungi dall'intrattenere una relazione di
collegamento causale con il rapporto di lavoro, hanno una matrice radicata su
un nesso meramente occasionale con esso (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; Cass.
17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n.
14290; Cass. 8 settembre 2014, n. 18852)” (Cassazione civile sez. lav. 06
novembre 2019 n. 28517).
Premesso quanto chiarito dai Giudici di legittimità, in ordine alla tredicesima mensilità, deve evidenziarsi che l'art. 21 del CCNL coibenti prevede che:
“l'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza
natalizia, una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione globale
mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso” e ha inserito tale emolumento tra gli elementi aggiuntivi alla retribuzione (l'art. 15, al punto n. 2, dispone, difatti,
che: “2) Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti: a) compenso per
eventuale lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b)
eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze;
c) Elemento aggiuntivo
della retribuzione;
d) premio di produzione o indennità sostitutive (Elemento
retributivo scorporato per gli operatori di vendita già viaggiatori o piazzisti); e)
eventuali provvigioni, interessenze, ecc.; f) tredicesima mensilità; g) eventuali
premi o gratifiche aventi carattere continuativo”). Sicché, circa la debenza delle differenze retributive per tale voce di credito – avente natura retributiva - non
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sussiste alcun dubbio.
In ordine alla quattordicesima mensilità, invece, deve osservarsi che, nel citato
CCNL coibenti, nell'ambito di un “chiarimento a verbale” all'art. 15, è previsto che:
“Il premio speciale di cui all'art.
1 - Parte comune - del C.C.N.L. 1° marzo 1972 è
stato abolito e sostituito, a livello aziendale, con l'erogazione di una 14ª mensilità
da liquidarsi secondo i criteri della 13ª mensilità”. Dal tenore letterale della disposizione richiamata risulta assolutamente chiaro che tale emolumento sia dovuto solo se previsto da uno specifico accordo “a livello aziendale”; accordo del quale non è stata fornita dal ricorrente prova alcuna. Ne consegue, quindi, il rigetto della domanda attorea limitatamente a tale voce di credito.
Infine, con riferimento ai permessi per la riduzione dell'orario di lavoro (ROL)
indicati dall'art. 13 del CCNL – riconosciutane la loro natura retributiva (cfr. Cass.
n. 10356/2016) – non può che dichiararsene la debenza da parte di CP_2
6. Circa la quantificazione della pretesa creditoria attorea, non possono che condividersi le conclusioni del nominato CTU, il quale - all'esito di un'indagine contabile che appare al Tribunale interamente persuasiva, in quanto compiuta in stretta osservanza dei criteri indicati nell'ordinanza che ne ha disposto l'espletamento, con rigorosa metodologia di calcolo ed esaustiva rappresentazione delle voci e dei parametri utilizzati e della relativa rielaborazione - ha quantificato
(per il periodo 2019-2021) in euro 2.053,15 la voce di credito per differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità ed in euro 1.403,82 la voce di credito per differenze retributive a titolo di ROL;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. E per tali somme si dispone statuizione di condanna.
7. La sopravvenuta liquidazione giudiziale della rende superflua la CP_1
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro disamina della subordinata domanda di garanzia avanzata nei suoi confronti da dovendo per essa operare il foro fallimentare. CP_2
8. Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore inferiore ad euro
5.200,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 13/12/2025.
GIUDICE
MA CA
(firmato digitalmente a margine)
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro