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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1329 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1329 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] (R ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
ES RI ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] ) con Parte_2 C.F._3
RI CH (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 02/08/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 18.05.2013, a CO (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 20.05.2014 e
28.01.2016, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.11.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto con impegno a comunicarsi tempestivamente ogni variazione di residenza, domicilio o dimora;
2) I coniugi si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
3) L'abitazione coniugale sita in Cerasolo di CO (RN) Via Dante Alighieri n. 1, di proprietà della IG.ra , viene assegnata a quest'ultima. La IG.ra ha già trasferito la Parte_1 Pt_1
propria residenza anagrafica e quella dei figli presso il suddetto immobile;
4) Il IG. ha già trasferito la sua residenza in Rimini via Pradese 20; Parte_2
5) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori e Persona_3 Persona_4
risederanno, come specificato al punto 3, con la madre in Cerasolo di CO (RN) via Dante
Alighieri n. 1 presso la casa coniugale;
6) I genitori concordano per una collocazione paritetica dei figli e per il loro mantenimento diretto durante i tempi di permanenza presso le rispettive abitazioni che seguirà il seguente calendario a settimane alternate: un genitore terrà con sé i figli dall'uscita di scuola del lunedì, pernotti compresi, fino al mercoledì quando l'altro genitore li andrà a prendere all'uscita da scuola per tenerli con sé, pernotti compresi, fino al sabato mattina alle ore 10.00 (i bambini non vanno a scuola il sabato) quando l'altro genitore li andrà a prendere per tenerli con sé, pernotti compresi, fino al lunedì mattina per riaccompagnarli a scuola.
I figli trascorreranno le festività natalizie e pasquali alternate con i genitori e due settimane all'anno con ciascun genitore per eventuali periodi di ferie da stabilirsi concordemente tra i coniugi tenendo conto delle rispettive eIGenze lavorative.
7) e continueranno a frequentare le scuole elementari in educazione parentale e ciò Per_1 Per_2
fino a quando i genitori saranno d'accordo tra loro su tale modalità educativa. Il costo dei laboratori verrà sostenuto interamente dalla IG.ra mentre le spese per le iscrizioni, gli esami Parte_1
di idoneità, i materiali, le merende e le gite verranno suddivise al 50% tra i genitori;
8) Le spese straordinarie per i figli, per la cui individuazione i ricorrenti intendono fare riferimento alle Linee Guida del CNF del 29/11/2017, allegato a far parte integrante del presente accordo (doc.
n. 15), verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno stabilendo che per tutte le spese sarà necessario l'accordo dei genitori. Si intendono spese straordinarie anche l'acquisto di vestiario e calzature. Ciascuna spesa verrà fatturata in modo che ciascun genitore potrà operare la detrazione fiscale di propria competenza al 50% e quindi verranno richieste due fatture (se possibile) oppure si deciderà di fatturare ogni spesa in modo alternato (per esempio per corsi sportivi si pagherà un mese ognuno alternativamente);
9) I figli e saranno fiscalmente a carico del padre, con assegno unico a favore dello Per_1 Per_2
stesso, come da accordo tra i genitori;
la IG.ra ha già provveduto a rinunciare alla richiesta Pt_1
del 50% dell'assegno unico;
10) I ricorrenti danno reciprocamente atto di avere già concordato, con separato accordo, la divisione del mobili ed attrezzature, suppellettili, ecc. comuni e le modalità di prelievo degli stessi nonché degli effetti personali, salva eventuale futura richiesta del IG. per Parte_2
ulteriore mobilio all'esito della sua sistemazione nella nuova abitazione, richiesta che la IG.ra si rende disponibile a valutare ed accordare acconsentendo al IG. Parte_1 Pt_2
l'ingresso in casa per valutare insieme la divisione ed il successivo asporto;
11) I coniugi dichiarano, inoltre, di aver risolto tutte le questioni patrimoniali intercorrenti tra loro
(ad eccezione di quanto pattuito al precedente punto 10), dandosi reciprocamente atto di non aver null'altro da pretendere per qualsivoglia ragione o titolo l'uno dall'altra. In particolare si dà atto che il conto corrente cointestato tra i coniugi acceso presso è stato estinto ed il saldo CP_1
attivo è stato prelevato dal IG. su accordo tra le parti;
Pt_2
12) I genitori prestano fin da ora il loro consenso al rilascio del passaporto proprio e dei figli e a ogni altro documento necessario per l'espatrio precisando che ogni viaggio all'estero dei figli con ognuno dei genitori dovrà essere previamente concordato;
13) I coniugi valuteranno a seconda delle circostanze l'eventualità di fornire reciprocamente la documentazione personale (fiscale, reddituale, ecc.) che dovesse rendersi utile (ad es. per domande e elaborazioni ai fini ISEE, per richiesta bonus e simili);
14) Le parti si impegnano a continuare il percorso di mediazione familiare già intrapreso e ogni percorso che verrà loro conIGliato;
15) Le spese legali relative al presente procedimento sono compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Pt_2
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...] b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie A Anno 2013 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conIGlio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1329 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] (R ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
ES RI ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] ) con Parte_2 C.F._3
RI CH (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 02/08/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 18.05.2013, a CO (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 20.05.2014 e
28.01.2016, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.11.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto con impegno a comunicarsi tempestivamente ogni variazione di residenza, domicilio o dimora;
2) I coniugi si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
3) L'abitazione coniugale sita in Cerasolo di CO (RN) Via Dante Alighieri n. 1, di proprietà della IG.ra , viene assegnata a quest'ultima. La IG.ra ha già trasferito la Parte_1 Pt_1
propria residenza anagrafica e quella dei figli presso il suddetto immobile;
4) Il IG. ha già trasferito la sua residenza in Rimini via Pradese 20; Parte_2
5) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori e Persona_3 Persona_4
risederanno, come specificato al punto 3, con la madre in Cerasolo di CO (RN) via Dante
Alighieri n. 1 presso la casa coniugale;
6) I genitori concordano per una collocazione paritetica dei figli e per il loro mantenimento diretto durante i tempi di permanenza presso le rispettive abitazioni che seguirà il seguente calendario a settimane alternate: un genitore terrà con sé i figli dall'uscita di scuola del lunedì, pernotti compresi, fino al mercoledì quando l'altro genitore li andrà a prendere all'uscita da scuola per tenerli con sé, pernotti compresi, fino al sabato mattina alle ore 10.00 (i bambini non vanno a scuola il sabato) quando l'altro genitore li andrà a prendere per tenerli con sé, pernotti compresi, fino al lunedì mattina per riaccompagnarli a scuola.
I figli trascorreranno le festività natalizie e pasquali alternate con i genitori e due settimane all'anno con ciascun genitore per eventuali periodi di ferie da stabilirsi concordemente tra i coniugi tenendo conto delle rispettive eIGenze lavorative.
7) e continueranno a frequentare le scuole elementari in educazione parentale e ciò Per_1 Per_2
fino a quando i genitori saranno d'accordo tra loro su tale modalità educativa. Il costo dei laboratori verrà sostenuto interamente dalla IG.ra mentre le spese per le iscrizioni, gli esami Parte_1
di idoneità, i materiali, le merende e le gite verranno suddivise al 50% tra i genitori;
8) Le spese straordinarie per i figli, per la cui individuazione i ricorrenti intendono fare riferimento alle Linee Guida del CNF del 29/11/2017, allegato a far parte integrante del presente accordo (doc.
n. 15), verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno stabilendo che per tutte le spese sarà necessario l'accordo dei genitori. Si intendono spese straordinarie anche l'acquisto di vestiario e calzature. Ciascuna spesa verrà fatturata in modo che ciascun genitore potrà operare la detrazione fiscale di propria competenza al 50% e quindi verranno richieste due fatture (se possibile) oppure si deciderà di fatturare ogni spesa in modo alternato (per esempio per corsi sportivi si pagherà un mese ognuno alternativamente);
9) I figli e saranno fiscalmente a carico del padre, con assegno unico a favore dello Per_1 Per_2
stesso, come da accordo tra i genitori;
la IG.ra ha già provveduto a rinunciare alla richiesta Pt_1
del 50% dell'assegno unico;
10) I ricorrenti danno reciprocamente atto di avere già concordato, con separato accordo, la divisione del mobili ed attrezzature, suppellettili, ecc. comuni e le modalità di prelievo degli stessi nonché degli effetti personali, salva eventuale futura richiesta del IG. per Parte_2
ulteriore mobilio all'esito della sua sistemazione nella nuova abitazione, richiesta che la IG.ra si rende disponibile a valutare ed accordare acconsentendo al IG. Parte_1 Pt_2
l'ingresso in casa per valutare insieme la divisione ed il successivo asporto;
11) I coniugi dichiarano, inoltre, di aver risolto tutte le questioni patrimoniali intercorrenti tra loro
(ad eccezione di quanto pattuito al precedente punto 10), dandosi reciprocamente atto di non aver null'altro da pretendere per qualsivoglia ragione o titolo l'uno dall'altra. In particolare si dà atto che il conto corrente cointestato tra i coniugi acceso presso è stato estinto ed il saldo CP_1
attivo è stato prelevato dal IG. su accordo tra le parti;
Pt_2
12) I genitori prestano fin da ora il loro consenso al rilascio del passaporto proprio e dei figli e a ogni altro documento necessario per l'espatrio precisando che ogni viaggio all'estero dei figli con ognuno dei genitori dovrà essere previamente concordato;
13) I coniugi valuteranno a seconda delle circostanze l'eventualità di fornire reciprocamente la documentazione personale (fiscale, reddituale, ecc.) che dovesse rendersi utile (ad es. per domande e elaborazioni ai fini ISEE, per richiesta bonus e simili);
14) Le parti si impegnano a continuare il percorso di mediazione familiare già intrapreso e ogni percorso che verrà loro conIGliato;
15) Le spese legali relative al presente procedimento sono compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Pt_2
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...] b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie A Anno 2013 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conIGlio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi