Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4893/2021 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 16.1.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4893/2021 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
San Severo alla via Lavoro n. 13, presso lo studio dell'avv. Antonio Tota, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Torremaggiore alla via Roma n. 13/C, presso lo studio dell'avv. Teresa Valente, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 cod. proc. civ., Pt_1
, premesso di esser stato ingiustamente sottoposto a pignoramento
[...] di credito presso terzi, ha convenuto in giudizio la al fine di Controparte_1 sentirla condannare alla restituzione di € 378,00 indebitamente incassati ed
- Seconda Sezione civile -
al risarcimento dei danni ex art. 59 dpr n. 602/1973, nella misura ritenuta di giustizia, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ..
costituendosi, oltre ad eccepire l'inammissibilità della Controparte_2 riassunzione con estinzione del giudizio, ha altresì domandato di rigettare l'avversa pretesa, siccome inammissibile e anche infondata.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
In via preliminare, deve essere superata l'eccezione di inammissibilità dell'azione ed estinzione del giudizio.
Difatti, quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. Diversamente, non opera il principio della transatio iudicii e l'atto introduttivo deve considerarsi un autonomo atto di un ordinario giudizio di primo grado, senza continuità con il processo originariamente introdotto (arg. ex Cass. civ. n. 2276/2001).
Ne deriva, quindi, che nel caso in esame il giudizio può considerarsi come istaurato ex novo, senza che debba dichiararsene l'inammissibilità.
Nel merito va osservato quanto segue.
A sostegno della sua pretesa, l'attore ha dedotto di aver ricevuto atto di pignoramento di autoveicoli e di esser addivenuto, in data 3.1.2017, ad un piano di rientro rateale, con conseguente revoca del pignoramento, previo versamento di € 500,00; di aver però successivamente ricevuto atto di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72bis dpr n. 602/73, con cui gli
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- Seconda Sezione civile -
è stato pignorato il suo stipendio con ritenuta mensile di € 109,77; che tra il versamento di € 500,00 e le ritenute di € 109,77 x 25 mesi, egli ha versato in più circa 378,00 euro;
che oltretutto la ha illegittimamente CP_1 pignorato il suo stipendio, pure a fronte di una rateizzazione concessa;
che quindi occorre agire per la ripetizione dell'indebito e anche per il risarcimento dei danni conseguenti ex art. 59 D.P.R. n. 602/73 e 2043 cod. civ..
Il Tribunale osserva.
Innanzitutto, va rilevato che in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento – stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti – preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura (Cass. civ. n. 23283/2024).
Anche la domanda di risarcimento del danno da “esecuzione illegittima” deve essere promossa dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, essendone consentita l'introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la pretesa risarcitoria in quella sede (Cass. civ. n. 28527/2018).
Oltretutto, la domanda è anche del tutto infondata poiché la convenuta ha dimostrato, con la documentazione in atti, che sono stati notificati all'attore due atti di pignoramento: pignoramento di autoveicoli del 9.12.2016, atto n. 443546/2016, per il mancato pagamento della cartella n.
900.2016.0006725736, notificata in virtù di contravvenzioni al Codice della
Strada, cui è seguito atto di pignoramento presso terzi notificato in data
27.12.2016, sia per la medesima contravvenzione al codice della strada sia per mancato pagamento dell'ICI anni 2010-2015; che solo
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successivamente, in data 3.1.2017 è addivenuto un accordo di rientro rateale, in seguito al quale è stato revocato il primo pignoramento, ma dato che la rata della ritenuta del pignoramento presso terzi sarebbe stata pari ad € 109,77 e, quindi, inferiore alla rata dell'accordo di rientro rateale, di €
237,00, in ossequio al principio del favor debitoris, si è proceduto solo con il pignoramento presso terzi, tanto che l'attore ha cessato i pagamenti rateali;
che oltretutto, la somma di € 500,00 è stato decurtata dall'importo complessivo del debito derivante dalla somma del primo e del secondo pignoramento e che, semmai, residua una differenza di riscossione pari ad
€. 96,70, somma che si è anche provveduto a spedire per posta al debitore, andata tuttavia in compiuta giacenza (doc. 5 all. alla memoria istruttoria).
Ne deriva, quindi, la non configurabilità di nessun tipo di danno, attesa la legittimità della procedura esecutiva.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui l'attore, siccome soccombente, va condannato, in favore del convenuto, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co.
2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia non superiore ad € 1.100,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
Non può trovare accoglimento la richiesta di liquidazione delle ulteriori spese sostenute nel giudizio svoltosi dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
San Severo, atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo ed il capo della sentenza non è stato impugnato per omessa pronuncia (Cfr. Cass. 3122/2017; Cass. 11764/2016; Cass.
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- Seconda Sezione civile -
23727/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità delle domande;
b) condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite pari ad € 662,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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