Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
Colui che promuove azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione deve provare sia il fatto materiale dell'esecuzione dell'opera o della prestazione nei confronti dell'ente pubblico, sia il riconoscimento, da parte di quest'ultimo, dell'utilità dell'opera, riconoscimento che può essere compiuto sia esplicitamente, con un atto formale, sia implicitamente, attraverso l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO DISTEFANO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RD AL, EL SA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 543/96 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 05/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, rigetto nel resto.
Svolgimento del processo
1 NA RE, con citazione 4 ottobre 1984, convenne dinanzi al Tribunale di Ragusa il Comune di quella città, chiedendone la condanna la pagamento della somma di lire 20.130.000 deducendo di avere eseguito per suo incarico lavori di sistemazione del campo sportivo, iniziati nel 1972 e terminati nel 1974. Il Comune si costituiva contestando di avere appaltato al NA detti lavori e, in subordine, eccependo la prescrizione del credito. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza 3 febbraio 1993, accoglieva la domanda sotto il profilo e nei limiti dell'indebito arricchimento, rigettando l'eccezione di prescrizione.
Il Comune di Ragusa proponeva appello, censurando sotto vari aspetti la sentenza impugnata. Il NA si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. Nel giudizio interveniva IN OS, vedova ed erede di NA OSrio, la quale esponeva che il suo defunto marito aveva costituito con il fratello RE una società di fatto, sciolta nel 1975, con previsione della divisione dei crediti, in relazione alla quale il Tribunale di Ragusa aveva riconosciuto l'obbligo da parte di NA RE di rendere il conto;
chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto al 50% delle somme liquidate al cognato, con condanna del Comune al relativo pagamento in suo favore. La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 5 luglio 1996 e notificata al Comune di Ragusa il 29 luglio 1996, rigettava l'appello e dichiarava inammissibile l'intervento dell'IN. Avverso tale sentenza il Comune di Ragusa ha proposto ricorso a questa Corte, con atti notificati al NA il 31 ottobre 1996 ed all'IN il 4 novembre 1996, formulando due motivi di gravame. Le parti intimate non si sono costituite.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 cod. civ. e il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Si deduce specificamente in proposito che l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. si differenzia da quella ordinaria. in quanto per il suo accoglimento non è sufficiente il fatto materiale dell'esecuzione di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma è necessario il riconoscimento da parte dell'Amministrazione dell'utilità dell'opera, anche implicito, purché proveniente dall'organo competente a formare la volontà dell'Amministrazione. La sentenza, nell'accogliere la domanda, avrebbe omesso di considerare che nel caso di specie era mancato il riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte di un organo abilitato a formare la volontà del Comune, così come la stessa utilizzazione dell'opera da parte del Comune, risultando anzi dalla consulenza tecnica espletata la mancanza di prova che i successivi lavori compiuti nel campo sportivo avessero utilizzato il letto di posa che il NA aveva dedotto di avere eseguito ed in relazione al quale è stata ritenuta fondata la sua azione di indebito arricchimento.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in quanto i lavori avevano avuto luogo, in autonomia fra le singole opere, fra il 1972 e il 1974, e la prescrizione doveva pertanto essersi verificata in relazione a pressocché tutte le opere.
2 Il secondo motivo ha carattere preliminare e va quindi esaminato per primo.
Il medesimo deve ritenersi infondato, avendo la Corte di appello: a) ritenuto, con valutazione di fatto priva di vizi logici e quindi incensurabile in questa sede, che la prescrizione eccepita dal Comune di Ragusa, odierno ricorrente, fosse rimasta sfornita di prova, non avendo esso dimostrato quanto allegato al riguardo, e cioè che i lavori in relazione ai quali era stata esperita l'azione di arricchimento non ebbero carattere unitario, e per la quasi totalità di essi al momento della domanda era trascorso il termine decennale di prescrizione;
b) avendo esattamente affermato che l'onere di provare la prescrizione gravava sul Comune, disponendo l'art. 2697, comma 2, c.p.c. che chi eccepisce un fatto estintivo di un diritto deve provare i fatti sui quali l'eccezione si fonda. 2 È invece fondato il primo motivo.
Va premesso che in tema di azione di arricchimento senza causa promossa nei confronti della pubblica amministrazione, è principio consolidato che condizioni dell'azione sono sia il fatto materiale dell'esecuzione dell'opera o della prestazione in favore dell'ente pubblico, sia il riconoscimento, da parte di questo, dell'utilità dell'opera, che può essere compiuto tanto esplicitamente con un atto formale, quanto implicitamente, mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dai suoi organi rappresentativi (Cass. 17 luglio 1997, n. 6570; 21 novembre 1996, n. 9531; 23 maggio 1995, n. 5638; 7 marzo 1995, n. 2656; 11 novembre 1994, n. 9458). Nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che con l'atto di appello era stato dedotto che la motivazione della sentenza appellata era "superficiale e forzata, in relazione ... da un lato al la riconosciuta inesistenza di un titolo contrattuale legittimante, e dall'altro all'accertamento della esistenza ed utilità dei lavori". Con riferimento a tale doglianza la Corte si è limitata ad affermare, che "il Tribunale ha correttamente utilizzato, ai fini della decisione, con motivazione del tutto congrua, tanto le risultanze della consulenza tecnica, apoditticamente definita nebulosa, che le collimanti deposizioni dei testi, rilevando altresì che lo stesso Comune aveva essenzialmente negato l'esistenza di un formale incarico, senza contestare specificamente l'avvenuta esecuzione dei lavori".
Tale motivazione della Corte di appello non nega in diritto la necessità, per l'accoglimento della domanda, della prova, da fornirsi dall'attore, dell'avvenuto riconoscimento da parte dell'ente pubblico dell'utilità dell'opera, ma appare del tutto insufficiente a rigettare il gravame proposto in proposito dal Comune di Ragusa, non dando conto in alcun modo dei fatti o atti dai quali, implicitamente o esplicitamente, desume detto riconoscimento, cosicché si rivela apodittica e fittizia. in quanto mancante di una concreta indicazione degli elementi posti a fondamento della decisione e, inidonea a rivelare l'iter logico sul quale essa si fonda.
Ne deriva che il motivo va accolto e la sentenza cassata in relazione ad esso, con rinvio della causa alla Corte di appello di Messina, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Accoglie il primo motivo. Rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 29 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999