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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/09/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5829/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to DI GENIO Parte_1
GIANCARLO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 13.11.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 co.3 della L. 104/1992, e chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dei suddetti benefici richiesti vinte le spese di lite. CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, disposto un rinnovo dell'elaborato peritale anche sulla scorta delle specifiche contestazioni mosse avverso le valutazioni medico legali effettuate dal c.t.u. nella prima fase del giudizio, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.09.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>. Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema
Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del
2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del
1998; Cass. n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L.
n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi
e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice
(da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile 1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico- organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri)
(Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè
e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017).
Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona
(anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto
Cass. 11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso
Cass. Sez. L - , Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Occorre ancora precisare che la condizione di soggetto portatore di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino “in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, a ben vedere, l'ausiliario ha affermato che lo risulta affetto da “- AMPUTAZIONE AL III° MEDIO DI GAMBA Pt_1
SINISTRA (PROTESIZZATA). - PREGRESSI INTERVENTI PER PTA DX E
SX. - IPERTENSIONE ARTERIOSA -ARTRITE REUMATOIDE”.
Si legge nella relazione peritale che l'artrite reumatoide presenta particolare interessamento della spalla dx, e che il ricorrente era già sottoposto ad impianto di protesi d'anca bilaterale nel 2007 e 2008, mentre nel 2017 -a seguito di incidente in moto- aveva subito l'amputazione della gamba sinistra Parte al III° medio. L'ausiliario riferisce che nel 2018 gli veniva concesso dall' in comodato d'uso gratuito, l'utilizzo di una carrozzella pieghevole mentre nel Parte 2023, sempre su autorizzazione da parte dell' l'arto amputato veniva protesizzato con una protesi modulare.
Precisa il consulente che le protesi modulari rappresentano un importante passo avanti nel campo delle protesi, costituendo oggi un sistema composto da più moduli, ossia singoli elementi facilmente intercambiabili e adattabili:
“A differenza delle protesi esoscheletriche, che si basano su una configurazione semplice con tre componenti principali (invasatura, ginocchio e piede), le protesi endoscheletriche offrono una maggiore complessità strutturale, includendo fino a sei componenti: invasatura, giunto di collegamento, ginocchio, tubo modulare, piede e rivestimento cosmetico. La parte portante della protesi è costituita da una struttura tubolare leggera e resistente, progettata con materiali come acciaio, alluminio, carbonio o titanio, scelti in base alle esigenze del paziente, con l'obiettivo di mantenere un peso contenuto senza compromettere la robustezza”. Uno dei principali vantaggi delle protesi modulari è la loro flessibilità, sia in termini di allineamento statico, che tiene conto della posizione naturale del corpo, sia dinamico, che si adatta al movimento e alle forze in gioco durante l'uso quotidiano.
Evidenzia il ctu che una certificazione di visita fisiatrica del 10.08.22, ASL
SA, attestava, prima ancora della protesizzazione dell'arto “….stazione eretta e deambulazione autonoma agevole nei percorsi piani e regolari, difficoltà su fondi con variazioni di continuità e pendenza;
per lunghe distanze ausilio di carrozzina e autovettura”, mentre la protesi di gamba è dell'anno successivo quindi del 2023; che alla visita peritale del 2024 l'esame obbiettivo condotto evidenziava “…deambulazione cauta e con zoppia ma autonoma”.
Attualmente, secondo il parere del consulente, l'esame obiettivo dello
, che non indossava la protesi ma accedeva all'ambulatorio in Pt_1 carrozzella, evidenziava un buon tono-trofismo del moncone in mancanza di segni di attrito e di sofferenza cutanea.
Per le su esposte argomentazioni il ctu conclude affermando che le suddette infermità non comportano il riconoscimento dei benefici richiesti e che dunque non può essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità grave.
Non si discute, dunque, della difficoltà per il ricorrente di compiere gli atti della vita quotidiana, ma ciò che rileva ai fini della concessione dell'invocato beneficio è “l'impossibilità” al compimento di tali atti e ciò è stato escluso dall'ausiliario.
Come ricordato, il riconoscimento della indennità di accompagnamento richiede requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto (cfr Cass.
15882/2015 cit.).
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla per le spese stante la resa dichiarazione ex art. 152 Disp. att. c.p.c. CP_ Le spese della ctu sono poste a carico dell' stante la resa dichiarazione
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese di giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.; CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno lì 19.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino