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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10915/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL RI Presidente relatrice
SC IN UD
AN SI UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta n. 10915/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. PALUMBO ANGELA Parte_1 C.F._1
e
RA AC (C.F. ), con l'Avv. ORLINI ANNALISA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“I Signori e PA CH per la definizione del procedimento di modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio chiedono che il Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. Revocare l'assegno di mantenimento e il contributo alle spese straordinarie a carico di Parte_1
in favore della figlia CH come disposto ai punti 5 e 5 bis della sentenza di cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio 18.09.2018 n. 2539/2018, pubblicata il 21.09.2018.
1
2. Disporre a carico di , nel caso la figlia CH intraprenda un percorso di Parte_1
studi universitari o si trovi priva di attività lavorativa, l'obbligo di riprendere la corresponsione dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie per l'intero importo concordato in sentenza
o per la differenza dovuta, tenuto conto delle agevolazioni o di contributi e incentivi statali eventualmente percepiti, con versamento diretto in favore della stessa.
3. La casa famigliare rimanere assegnata in favore della signora PA fino a quando la figlia CH continuerà a risiedervi unitamente alla madre.
4. Confermare tutte le altre condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia 18.09.2018 n.
2539/2018, pubblicata il 21.09.2018”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Lonato del Garda (BS) in data 13.10.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lonato del Garda al n. 77, parte II, serie
A, anno 2001.
Dall'unione è nata la figlia CH, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2539/2018, R.G. 6323/2018, pubblicata in data 18.9.2018 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di modificare le condizioni del divorzio in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
CL RI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL RI Presidente relatrice
SC IN UD
AN SI UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta n. 10915/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. PALUMBO ANGELA Parte_1 C.F._1
e
RA AC (C.F. ), con l'Avv. ORLINI ANNALISA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“I Signori e PA CH per la definizione del procedimento di modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio chiedono che il Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. Revocare l'assegno di mantenimento e il contributo alle spese straordinarie a carico di Parte_1
in favore della figlia CH come disposto ai punti 5 e 5 bis della sentenza di cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio 18.09.2018 n. 2539/2018, pubblicata il 21.09.2018.
1
2. Disporre a carico di , nel caso la figlia CH intraprenda un percorso di Parte_1
studi universitari o si trovi priva di attività lavorativa, l'obbligo di riprendere la corresponsione dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie per l'intero importo concordato in sentenza
o per la differenza dovuta, tenuto conto delle agevolazioni o di contributi e incentivi statali eventualmente percepiti, con versamento diretto in favore della stessa.
3. La casa famigliare rimanere assegnata in favore della signora PA fino a quando la figlia CH continuerà a risiedervi unitamente alla madre.
4. Confermare tutte le altre condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia 18.09.2018 n.
2539/2018, pubblicata il 21.09.2018”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Lonato del Garda (BS) in data 13.10.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lonato del Garda al n. 77, parte II, serie
A, anno 2001.
Dall'unione è nata la figlia CH, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2539/2018, R.G. 6323/2018, pubblicata in data 18.9.2018 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di modificare le condizioni del divorzio in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
CL RI
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