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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/12/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 22 Dicembre 2025, ore 14.00, per parte attrice compare l'Avv. Monica
Totolo, per la parte convenuta nessuno compare.
L'Avv. Totolo richiama l'atto notificato alla controparte in data 15 Ottobre 2025
contenente la rinnovazione della notificazione di sfratto e la notificazione del verbale della udienza del 18 Settembre 2025.
Il giudice,
rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta, IG.ra e preso atto della mancata costituzione di Questa, Controparte_1
letti gli artt. 416, 420 e 171 c.p.c.
dichiara la contumacia della IG.ra . Controparte_1
ed invita l'Avv. Totolo a formulare le proprie istanze processuali.
Parte attrice, non formulando istanze istruttorie, chiede di poter precisare già oggi le conclusioni e discutere il processo.
Ascoltate le richieste il giudice invita la parte presente a procedere con la discussione del giudizio ed a precisare le proprie conclusioni definitive.
L'Avv. Totolo riferisce che la IG.ra , anche nelle more del giudizio, non CP_1
abbia versato quanto dovuto ed anzi, pur avendo corrisposto qualche importo, abbia aggravato la propria posizione debitoria rimanendo, sino ad oggi, assolutamente inadempiente al pagamento di quanto interamente dovuto per canoni o per oneri accessori al contratto di locazione.
L'Avv. Totolo procede alla illustrazione delle ragioni della parte propria assistita e precisa come da memoria integrativa datata 21 Novembre 2025.
Conclusa la discussione e precisate le conclusioni, alle ore 14.30, il giudice interrompe l'udienza per trattare gli altri procedimenti per oggi fissati, invitando la parte comparsa ad attendere per ascoltare la lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.
Il giudice dott. Andrea Martinetto Successivamente nella medesima giornata del 22 Dicembre 2025, alle ore 16.30, viene ripresa l'udienza ed il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione.
Quindi conclusa la deliberazione e fatto rientro in aula alle ore 18.35, il giudice richiama le parti e dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.
Si dà atto, però, che nessuna delle parti è presente alla lettura.
Il giudice dott. Andrea Martinetto REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea
Martinetto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 1915 / 2025 Registro Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione a seguito di conversione del rito da procedimento di sfratto,
promosso da
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Totolo del Foro di Asti, in forza di procura speciale del 5 Marzo 2025, allegata alla intimazione di sfratto, Avv. Totolo, del 11
Aprile 2025
- attrice -
contro
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
- convenuta contumace -
Conclusioni di parte attrice: Voglia il Tribunale Ill.mo , accertato il grave inadempimento della conduttrice, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione de quo ordinando l'immediata( o nei termini minimi) riconsegna dell'immobile alla parte locatrice, liquidando le spese legali, oltre forf. 15%, IVA e cpa ed esposti.
Si chiede l'ammissione del seguente capo di prova per interrogatorio (ove il tribunale non ritenga raggiunta la prova in via documentale): “vero che la signora ha omesso la corresponsione per canoni per € CP_1
1.050,00, oltre ad euro 329,00 per spese condominiali, oltre ad euro 1.272,36 per bollette di utenze”.
Conclusioni della parte convenuta: nessuna conclusione è stata svolta dalla IG.ra
[...]
, rimasta contumace per l'intera durata del processo. Controparte_1
Motivi della decisione
Il procedimento veniva inizialmente introdotto con le forme della procedura monitoria mediante richiesta di convalida di sfratto per morosità della conduttrice.
In sede di udienza di convalida, però, non era possibile accertare la conoscenza certa della convenuta della richiesta formulatagli con l'originaria intimazione di sfratto, in ragione del mancato rituale perfezionamento della notificazione, poiché la destinataria era stata qualificata dall'Agente Postale addetto alla consegna dell'atto, quale soggetto
“sconosciuto” presso l'indirizzo ove tentata la notifica, come da indicazione riportata sulla busta contenente il plico da notificarsi ed allegata agli atti.
Non si poteva, quindi, definire il processo in sede di cognizione sommaria rendendosi,
invece, necessaria la conversione del procedimento monitorio in ordinario.
Alla udienza odierna si acclarava la rituale convocazione nel processo della parte convenuta e rilevata la corretta formazione del contraddittorio tra le parti del processo ed anche preso atto della mancata costituzione della IG.ra , il giudice CP_1
dichiarava la contumacia di Quest'ultima invitando il Difensore presente a formulare le proprie istanze processuali.
L'attrice, senza proporre istanze istruttorie, chiedeva di poter discutere già subito il processo.
Il giudice, quindi, ascoltava le difese illustrate oralmente dalla Difesa di parte attrice e prendeva la causa in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate.
Alla luce degli elementi istruttori raccolti in giudizio le domande formulate dalla parte attrice appaiono correttamente proposte e conseguentemente da accogliersi. Risulta dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio invocato dalla attrice, in ragione della produzione in atti del contratto di locazione sottoscritto dai contraenti, in data 1
Novembre 2019 e registrato il 18 Novembre 2019 presso la Agenzia delle Entrate (doc.
1 di parte attrice, allegato alla intimazione di sfratto, Avv. Totolo, del 11 Aprile 2025),
contratto di locazione relativo all'immobile sito in Asti, C.so XXV Aprile, n. 16.
Essendo attestata la sussistenza del contratto originatore dei rispettivi obblighi, risulta legittima la richiesta della parte locatrice di ottenere le spettanze relative al suddetto rapporto, da corrispondersi a titolo di canoni per la fruizione del bene locato.
Sarebbe stato onere della parte convenuta dover eccepire, eventualmente, il già
avvenuto adempimento o le ragioni giustificatrici del proprio comportamento: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le varie, vedasi:
Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.ro 13685 del 21 Maggio 2019; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
826 del 20 Gennaio 2015; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15 Luglio 2011;
Cassazione civile, Sez. lav., 15 Marzo 2010, n. 6205; Cassazione Civile, Sez. III, 1
Aprile 2010, n. 7993; Cassazione Civile, Sez. III, 12 Febbraio 2010, n. 3373).
Come detto, deve ritenersi dimostrato il diritto della IG.ra a Parte_1
pretendere il pagamento delle somme domandate a titolo di canoni, in virtù del contratto in atti e poichè non emerge, invece, alcuna prova del già avvenuto adempimento della convenuta o delle ragioni a giustificazione della condotta di Questa, dovrà accogliersi la richiesta di accertamento di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, IG. , conformemente a quanto domandato Controparte_1
dalla parte attrice nelle conclusioni oggi formulate. La conduttrice, infatti, risulta aver fruito dell'immobile concessole in locazione,
omettendo la corresponsione dei canoni di locazione per un ammontare pari ad Euro
750,00, alla data di redazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio (11 Aprile
2025) a fronte di un canone contrattuale pattuito in Euro 300,00 mensili (vedasi doc. 1
di parte attrice allegato alla intimazione di sfratto del 11 Aprile 2025, pagina seconda).
La convenuta, quindi, si è resa inadempiente degli obblighi contrattuali assunti,
inadempimento che non appare possibile qualificare come di scarsa importanza, stante la esplicita previsione di cui all'art. 5 della Legge n. 392/1978, articolo che, nelle locazioni adibite ad uso di abitazione, costituisce una prevalutazione del Legislatore
della gravità dell'inadempimento da attribuire alla condotta del conduttore anche nella ipotesi di mancato pagamento di un solo canone di locazione (o di oneri accessori per un valore pari a due mensilità).
La morosità della IG.ra , pertanto, si mostra certamente idonea a CP_1
determinare la risoluzione del contratto de quo, in ossequio al combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 5 della Legge 392 / 1978.
Poiché ai fini della risoluzione del contratto come domandata dalla attrice, risulta sufficiente l'accertamento del mancato pagamento dei canoni di locazione, appare superflua qualsiasi valutazione circa la debenza, da parte della convenuta, anche di eventuali oneri accessori al contratto di locazione.
La accertata risoluzione del contratto di locazione, implica per la conduttrice, IG.ra
, l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'immobile, Controparte_1
libero da persone e sgombero da cose, alla parte locatrice, IG.ra Parte_1
[...]
Per quanto concerne la individuazione della data dell'esecuzione, si rileva come l'ambito di applicazione dell'articolo 56 della legge n. 392 del 1978 (in base al quale il giudice, nel caso di pronuncia di un ordine di rilascio di un immobile, debba anche fissare la data dell'esecuzione) non sia limitato alle sole statuizioni emesse in esito allo speciale procedimento previsto dalla stessa legge n. 392/1978, bensì riguardi tutte le controversie che possano avere come esito lo scioglimento del contratto di locazione,
sia a seguito dell'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento, sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità, sia per convalida di licenza per finita locazione
(Cass. Civ., Sez. III, 5 Settembre 1987, n. 7213; Cass. Civ., Sez. III, 24 Marzo 1983,
2083).
Conseguentemente, anche nel caso concreto, dovrà procedersi alla individuazione di un termine per l'esecuzione dell'ordine di rilascio dell'immobile, termine che, considerato il rilevante periodo tempo già trascorso nella inadempienza della conduttrice, appare corretto individuare alla data del 31 Gennaio 2026, termine certamente ridotto, ma oggi ritenuto congruo alla luce del significativo tempo già trascorso dalla iniziale introduzione della domanda.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in parte dispositiva, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55 del 10 Marzo 2014, con i valori aggiornati dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio ed anche tenuto conto della fase a cognizione sommaria del processo.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea
Martinetto, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
dichiarata la intervenuta risoluzione del contratto di locazione datato 1 Novembre 2019,
stipulato tra le parti del processo,
condanna la IG.ra a restituire, alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1
l'immobile, libero da persone e sgombero da cose, sito in Asti, C.so XXV Aprile, n. 16,
entro la data del 31 Gennaio 2026;
condanna la IG.ra al pagamento delle spese del giudizio, in favore Controparte_1 della IG.ra , spese oggi liquidate in Euro 2.198,00, oltre I.v.a. Parte_1
e C.p.a. ed oltre 15% sulle somme imponibili quale rimborso spese generali, di cui Euro
198,00 a titolo di esborsi ed Euro 2.000,00 a titolo di compensi per le difese.
Così deciso con sentenza contestuale in Asti, il 22 Dicembre 2025.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
Totolo, per la parte convenuta nessuno compare.
L'Avv. Totolo richiama l'atto notificato alla controparte in data 15 Ottobre 2025
contenente la rinnovazione della notificazione di sfratto e la notificazione del verbale della udienza del 18 Settembre 2025.
Il giudice,
rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta, IG.ra e preso atto della mancata costituzione di Questa, Controparte_1
letti gli artt. 416, 420 e 171 c.p.c.
dichiara la contumacia della IG.ra . Controparte_1
ed invita l'Avv. Totolo a formulare le proprie istanze processuali.
Parte attrice, non formulando istanze istruttorie, chiede di poter precisare già oggi le conclusioni e discutere il processo.
Ascoltate le richieste il giudice invita la parte presente a procedere con la discussione del giudizio ed a precisare le proprie conclusioni definitive.
L'Avv. Totolo riferisce che la IG.ra , anche nelle more del giudizio, non CP_1
abbia versato quanto dovuto ed anzi, pur avendo corrisposto qualche importo, abbia aggravato la propria posizione debitoria rimanendo, sino ad oggi, assolutamente inadempiente al pagamento di quanto interamente dovuto per canoni o per oneri accessori al contratto di locazione.
L'Avv. Totolo procede alla illustrazione delle ragioni della parte propria assistita e precisa come da memoria integrativa datata 21 Novembre 2025.
Conclusa la discussione e precisate le conclusioni, alle ore 14.30, il giudice interrompe l'udienza per trattare gli altri procedimenti per oggi fissati, invitando la parte comparsa ad attendere per ascoltare la lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.
Il giudice dott. Andrea Martinetto Successivamente nella medesima giornata del 22 Dicembre 2025, alle ore 16.30, viene ripresa l'udienza ed il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione.
Quindi conclusa la deliberazione e fatto rientro in aula alle ore 18.35, il giudice richiama le parti e dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.
Si dà atto, però, che nessuna delle parti è presente alla lettura.
Il giudice dott. Andrea Martinetto REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea
Martinetto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 1915 / 2025 Registro Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione a seguito di conversione del rito da procedimento di sfratto,
promosso da
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Totolo del Foro di Asti, in forza di procura speciale del 5 Marzo 2025, allegata alla intimazione di sfratto, Avv. Totolo, del 11
Aprile 2025
- attrice -
contro
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
- convenuta contumace -
Conclusioni di parte attrice: Voglia il Tribunale Ill.mo , accertato il grave inadempimento della conduttrice, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione de quo ordinando l'immediata( o nei termini minimi) riconsegna dell'immobile alla parte locatrice, liquidando le spese legali, oltre forf. 15%, IVA e cpa ed esposti.
Si chiede l'ammissione del seguente capo di prova per interrogatorio (ove il tribunale non ritenga raggiunta la prova in via documentale): “vero che la signora ha omesso la corresponsione per canoni per € CP_1
1.050,00, oltre ad euro 329,00 per spese condominiali, oltre ad euro 1.272,36 per bollette di utenze”.
Conclusioni della parte convenuta: nessuna conclusione è stata svolta dalla IG.ra
[...]
, rimasta contumace per l'intera durata del processo. Controparte_1
Motivi della decisione
Il procedimento veniva inizialmente introdotto con le forme della procedura monitoria mediante richiesta di convalida di sfratto per morosità della conduttrice.
In sede di udienza di convalida, però, non era possibile accertare la conoscenza certa della convenuta della richiesta formulatagli con l'originaria intimazione di sfratto, in ragione del mancato rituale perfezionamento della notificazione, poiché la destinataria era stata qualificata dall'Agente Postale addetto alla consegna dell'atto, quale soggetto
“sconosciuto” presso l'indirizzo ove tentata la notifica, come da indicazione riportata sulla busta contenente il plico da notificarsi ed allegata agli atti.
Non si poteva, quindi, definire il processo in sede di cognizione sommaria rendendosi,
invece, necessaria la conversione del procedimento monitorio in ordinario.
Alla udienza odierna si acclarava la rituale convocazione nel processo della parte convenuta e rilevata la corretta formazione del contraddittorio tra le parti del processo ed anche preso atto della mancata costituzione della IG.ra , il giudice CP_1
dichiarava la contumacia di Quest'ultima invitando il Difensore presente a formulare le proprie istanze processuali.
L'attrice, senza proporre istanze istruttorie, chiedeva di poter discutere già subito il processo.
Il giudice, quindi, ascoltava le difese illustrate oralmente dalla Difesa di parte attrice e prendeva la causa in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate.
Alla luce degli elementi istruttori raccolti in giudizio le domande formulate dalla parte attrice appaiono correttamente proposte e conseguentemente da accogliersi. Risulta dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio invocato dalla attrice, in ragione della produzione in atti del contratto di locazione sottoscritto dai contraenti, in data 1
Novembre 2019 e registrato il 18 Novembre 2019 presso la Agenzia delle Entrate (doc.
1 di parte attrice, allegato alla intimazione di sfratto, Avv. Totolo, del 11 Aprile 2025),
contratto di locazione relativo all'immobile sito in Asti, C.so XXV Aprile, n. 16.
Essendo attestata la sussistenza del contratto originatore dei rispettivi obblighi, risulta legittima la richiesta della parte locatrice di ottenere le spettanze relative al suddetto rapporto, da corrispondersi a titolo di canoni per la fruizione del bene locato.
Sarebbe stato onere della parte convenuta dover eccepire, eventualmente, il già
avvenuto adempimento o le ragioni giustificatrici del proprio comportamento: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le varie, vedasi:
Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.ro 13685 del 21 Maggio 2019; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
826 del 20 Gennaio 2015; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15 Luglio 2011;
Cassazione civile, Sez. lav., 15 Marzo 2010, n. 6205; Cassazione Civile, Sez. III, 1
Aprile 2010, n. 7993; Cassazione Civile, Sez. III, 12 Febbraio 2010, n. 3373).
Come detto, deve ritenersi dimostrato il diritto della IG.ra a Parte_1
pretendere il pagamento delle somme domandate a titolo di canoni, in virtù del contratto in atti e poichè non emerge, invece, alcuna prova del già avvenuto adempimento della convenuta o delle ragioni a giustificazione della condotta di Questa, dovrà accogliersi la richiesta di accertamento di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, IG. , conformemente a quanto domandato Controparte_1
dalla parte attrice nelle conclusioni oggi formulate. La conduttrice, infatti, risulta aver fruito dell'immobile concessole in locazione,
omettendo la corresponsione dei canoni di locazione per un ammontare pari ad Euro
750,00, alla data di redazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio (11 Aprile
2025) a fronte di un canone contrattuale pattuito in Euro 300,00 mensili (vedasi doc. 1
di parte attrice allegato alla intimazione di sfratto del 11 Aprile 2025, pagina seconda).
La convenuta, quindi, si è resa inadempiente degli obblighi contrattuali assunti,
inadempimento che non appare possibile qualificare come di scarsa importanza, stante la esplicita previsione di cui all'art. 5 della Legge n. 392/1978, articolo che, nelle locazioni adibite ad uso di abitazione, costituisce una prevalutazione del Legislatore
della gravità dell'inadempimento da attribuire alla condotta del conduttore anche nella ipotesi di mancato pagamento di un solo canone di locazione (o di oneri accessori per un valore pari a due mensilità).
La morosità della IG.ra , pertanto, si mostra certamente idonea a CP_1
determinare la risoluzione del contratto de quo, in ossequio al combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 5 della Legge 392 / 1978.
Poiché ai fini della risoluzione del contratto come domandata dalla attrice, risulta sufficiente l'accertamento del mancato pagamento dei canoni di locazione, appare superflua qualsiasi valutazione circa la debenza, da parte della convenuta, anche di eventuali oneri accessori al contratto di locazione.
La accertata risoluzione del contratto di locazione, implica per la conduttrice, IG.ra
, l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'immobile, Controparte_1
libero da persone e sgombero da cose, alla parte locatrice, IG.ra Parte_1
[...]
Per quanto concerne la individuazione della data dell'esecuzione, si rileva come l'ambito di applicazione dell'articolo 56 della legge n. 392 del 1978 (in base al quale il giudice, nel caso di pronuncia di un ordine di rilascio di un immobile, debba anche fissare la data dell'esecuzione) non sia limitato alle sole statuizioni emesse in esito allo speciale procedimento previsto dalla stessa legge n. 392/1978, bensì riguardi tutte le controversie che possano avere come esito lo scioglimento del contratto di locazione,
sia a seguito dell'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento, sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità, sia per convalida di licenza per finita locazione
(Cass. Civ., Sez. III, 5 Settembre 1987, n. 7213; Cass. Civ., Sez. III, 24 Marzo 1983,
2083).
Conseguentemente, anche nel caso concreto, dovrà procedersi alla individuazione di un termine per l'esecuzione dell'ordine di rilascio dell'immobile, termine che, considerato il rilevante periodo tempo già trascorso nella inadempienza della conduttrice, appare corretto individuare alla data del 31 Gennaio 2026, termine certamente ridotto, ma oggi ritenuto congruo alla luce del significativo tempo già trascorso dalla iniziale introduzione della domanda.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in parte dispositiva, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55 del 10 Marzo 2014, con i valori aggiornati dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio ed anche tenuto conto della fase a cognizione sommaria del processo.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea
Martinetto, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
dichiarata la intervenuta risoluzione del contratto di locazione datato 1 Novembre 2019,
stipulato tra le parti del processo,
condanna la IG.ra a restituire, alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1
l'immobile, libero da persone e sgombero da cose, sito in Asti, C.so XXV Aprile, n. 16,
entro la data del 31 Gennaio 2026;
condanna la IG.ra al pagamento delle spese del giudizio, in favore Controparte_1 della IG.ra , spese oggi liquidate in Euro 2.198,00, oltre I.v.a. Parte_1
e C.p.a. ed oltre 15% sulle somme imponibili quale rimborso spese generali, di cui Euro
198,00 a titolo di esborsi ed Euro 2.000,00 a titolo di compensi per le difese.
Così deciso con sentenza contestuale in Asti, il 22 Dicembre 2025.
Il giudice dott. Andrea Martinetto