TRIB
Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/07/2024, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1331/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1331/2024 v.g. promossa da:
nata a [...] il Controparte_1
09/05/1968,
e nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. COLAVINCENZO DANILO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/06/2024, e Controparte_1
esponevano che in data 06/12/2003 avevano contratto Controparte_2
matrimonio con rito civile, in LUCERA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
06.12.2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
provvede come segue:
[...] Controparte_2
OMOLOGA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in LUCERA il 06/12/2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
LUCERA, nell'anno 2003 atto numero 17 parte I, serie -, alle condizioni di cui al decreto di omologazione pagina 2 di 3 Decreto omologazione n. cronol. 3629/2021 del 06/12/2021, R.G. n. 3889/2021.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LUCERA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18.07.2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1331/2024 v.g. promossa da:
nata a [...] il Controparte_1
09/05/1968,
e nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. COLAVINCENZO DANILO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/06/2024, e Controparte_1
esponevano che in data 06/12/2003 avevano contratto Controparte_2
matrimonio con rito civile, in LUCERA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
06.12.2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
provvede come segue:
[...] Controparte_2
OMOLOGA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in LUCERA il 06/12/2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
LUCERA, nell'anno 2003 atto numero 17 parte I, serie -, alle condizioni di cui al decreto di omologazione pagina 2 di 3 Decreto omologazione n. cronol. 3629/2021 del 06/12/2021, R.G. n. 3889/2021.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LUCERA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18.07.2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
pagina 3 di 3