Decreto decisorio 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 14/09/2021, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 01756/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1756 del 2015, proposto da
NB AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Perona, Franco Stivanello Gussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago, Cecilia Ligabue, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, Cannaregio, 23;
Regione V.To Dip. Difesa Suolo e Foreste Sezione Treviso non costituito in giudizio;
Comune di San Pietro di Feletto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
per l'annullamento
della nota 12 ottobre 2015 prot. n. 407980 con la quale il Dirigente del Settore forestale di Treviso e Venezia, Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - sezione di Treviso, della Regione Veneto, comunica al ricorrente che "il Comune di San Pietro di Feletto esprimeva parere di non ammissibilità dell'intervento in oggetto" (riduzione di superficie boscata in zona non sottoposta a vincolo non idrogeologico) e la conclusione dell'iter istruttorio della pratica;
della nota del servizio tecnico del Comune di San Pietro di Feletto del 30.9.2015, prot. n. 9523, "parere (contrario) di ammissibilità ai sensi della normativa urbanistica vigente in riferimento alla richiesta di riduzione di superficie boscata in zona non sottoposta a vincolo idrogeologico";
del silenzio sull'istanza di autoannullamento proposta il 3.11.2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Comune di San Pietro di Feletto;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 16 dicembre 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 14 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO