Art. 10.
Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.
Con tale grado essi sono sottoposti ad esperimento per la durata di tre mesi durante i quali prestano servizio nella banda e seguono un corso d'istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio del Corpo.
Al termine dell'esperimento viene espresso su ciascun musicante giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Guardia di finanza, da parte di una Commissione composta dal generale comandante delle scuole, dal comandante della legione allievi e dall'ufficiale maestro direttore della banda.
I musicanti riconosciuti non idonei, se provenienti dai militari del Corpo, sono restituiti al servizio prima, espletato; se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, sia in servizio sia in congedo, e dai civili, sono licenziati senza diritto ad alcuna indennita' o a trattamento di quiescenza.
I vincitori dei concorsi provenienti dai musicanti della banda della Guardia di finanza o dai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio, se di grado uguale a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore, sono nominati con grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la parte stessa e conservano la posizione di stato e l'anzianita', seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.
Con tale grado essi sono sottoposti ad esperimento per la durata di tre mesi durante i quali prestano servizio nella banda e seguono un corso d'istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio del Corpo.
Al termine dell'esperimento viene espresso su ciascun musicante giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Guardia di finanza, da parte di una Commissione composta dal generale comandante delle scuole, dal comandante della legione allievi e dall'ufficiale maestro direttore della banda.
I musicanti riconosciuti non idonei, se provenienti dai militari del Corpo, sono restituiti al servizio prima, espletato; se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, sia in servizio sia in congedo, e dai civili, sono licenziati senza diritto ad alcuna indennita' o a trattamento di quiescenza.
I vincitori dei concorsi provenienti dai musicanti della banda della Guardia di finanza o dai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio, se di grado uguale a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore, sono nominati con grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la parte stessa e conservano la posizione di stato e l'anzianita', seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.