TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 459 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 459 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GIULIANELLI SONIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GIULIANELLI SONIA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 27.03.2008, in Albania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati la figlia , a Prato (PO), in data 13.02.2011, il figlio , Per_1 Per_2
in Albania, il 01.09.2012 e la figlia a Rimini (RN), in data 8.11.2019; Per_3
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 6.06.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati e fisseranno le loro distinte nuove residenze.
2) La casa familiare sita in Rimini via Coriano n. 208, di proprietà dei coniugi, viene assegnata alla moglie, che vi continuerà a vivere unitamente ai figli minori;
Parte_1
3) Il Sig. ha già lasciato la casa coniugale portando con sè i suoi effetti Parte_2
personali;
4) i figli minori vengono affidati congiuntamente ai coniugi, anche se fiscalmente ed anagraficamente sono a carico e conviventi con la madre.
In ragione del buon rapporto esistente fra i coniugi, gli incontri padre-figli verranno concordati autonomamente dai genitori come vi hanno già provveduto da quando il marito ha lasciato l'abitazione;
5) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e quindi di nulla pretendere l'un dall'altro, per il proprio mantenimento;
6) Dal momento che il reddito della Sig.ra è maggiore rispetto a quello del Parte_1
coniuge e la moglie è rimasta nella casa di proprietà, il padre contribuirà al mantenimento dei figli, con la somma mensile, omnicomprensiva di Euro 600,00= (duecento Euro per ciascun figlio) che verrà prelevata direttamente dallo stipendio del Sig. e ciò fino a quando i figli Parte_2
non avranno raggiunto una propria indipendenza economica.
L'assegno mensile verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) I coniugi pur vivendo separati e senza interferire l'uno nella sfera privata dell'altro, dovranno reciprocamente rispettarsi.
8) Per quant'altro qui non previsto i coniugi si riportano alle vigenti disposizioni di legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza dando atto che detto matrimonio risulta trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Qender - Vlore al n. 31 del 27/03/2008; c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 459 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GIULIANELLI SONIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GIULIANELLI SONIA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 27.03.2008, in Albania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati la figlia , a Prato (PO), in data 13.02.2011, il figlio , Per_1 Per_2
in Albania, il 01.09.2012 e la figlia a Rimini (RN), in data 8.11.2019; Per_3
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 6.06.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati e fisseranno le loro distinte nuove residenze.
2) La casa familiare sita in Rimini via Coriano n. 208, di proprietà dei coniugi, viene assegnata alla moglie, che vi continuerà a vivere unitamente ai figli minori;
Parte_1
3) Il Sig. ha già lasciato la casa coniugale portando con sè i suoi effetti Parte_2
personali;
4) i figli minori vengono affidati congiuntamente ai coniugi, anche se fiscalmente ed anagraficamente sono a carico e conviventi con la madre.
In ragione del buon rapporto esistente fra i coniugi, gli incontri padre-figli verranno concordati autonomamente dai genitori come vi hanno già provveduto da quando il marito ha lasciato l'abitazione;
5) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e quindi di nulla pretendere l'un dall'altro, per il proprio mantenimento;
6) Dal momento che il reddito della Sig.ra è maggiore rispetto a quello del Parte_1
coniuge e la moglie è rimasta nella casa di proprietà, il padre contribuirà al mantenimento dei figli, con la somma mensile, omnicomprensiva di Euro 600,00= (duecento Euro per ciascun figlio) che verrà prelevata direttamente dallo stipendio del Sig. e ciò fino a quando i figli Parte_2
non avranno raggiunto una propria indipendenza economica.
L'assegno mensile verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) I coniugi pur vivendo separati e senza interferire l'uno nella sfera privata dell'altro, dovranno reciprocamente rispettarsi.
8) Per quant'altro qui non previsto i coniugi si riportano alle vigenti disposizioni di legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza dando atto che detto matrimonio risulta trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Qender - Vlore al n. 31 del 27/03/2008; c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi