Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2192 R.G. cont. 2020
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Via Giustiniano, n. 5/C - LATINA, presso lo studio degli avv.ti Giovanni SILLITTI e
Manuele SILLITTI, che lo rappresentano e difendono come da procura rilasciata su foglio separato congiunto all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Salvatore FIERAMONTI, in
LATINA Via Carlo Alberto 25, rappresentata difesa dagli avv.ti Luca ZITIELLO del foro di Milano e Francesco MOCCI del foro di Nuoro come da procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari - credito al consumo - nullità - ripetizione.
CONCLUSIONI: per parte attrice (prima memoria istruttoria richiamata in
1
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare che il TAEG rappresentato nella documentazione proposta e contrattualizzata dall'istituto di credito non era comprensivo di tutti i costi a carico Controparte_1
del consumatore che invece per Legge andavano considerati;
b) Accertata e dichiarata la non conformità del TAEG a quanto disposto per Legge, ricalcolare il piano d'ammortamento componente gli interessi ai sensi della normativa in vigore.
Per l'effetto d) Condannare la , in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., a rifondere parte attrice di tutte le somme indebitamente addebitate, lucrate e incamerate nella misura di € 12.262,24 in relazione al contratto di prestito, o in altra misura determinata in corso di causa e liquidata dall'Ill.mo
Giudice adito sulla scorta delle oggettive risultanze o, in ogni caso, in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal dovuto al saldo effettivo, con vittoria di spese, oneri di assistenza legale, IVA e CPA da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari. IN VIA
SUBORDINATA Accertata la totale mancata partecipazione della convenuta alla fase conciliativa come disposta dalla Legge, nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza di parte attrice, compensare le spese di lite tra le parti”; per parte convenuta (note scritte contenenti le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: In via principale: - rigettare le domande proposte dal signor Pt_1
in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
In
[...]
via istruttoria: - rigettare le istanze istruttorie di controparte;
In ogni caso: - condannare il signor al pagamento delle spese, competenze e onorari Parte_1
del presente procedimento ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 14/5/2020 ha Parte_1
convenuto in giudizio la per sentirla condannare Controparte_1
alla ripetizione della somma di € 12.262,24 che si assume indebitamente incamerata in esecuzione di un contratto di finanziamento personale che avrebbe presentato alcune anomalie in particolare in relazione alla indicazione del TAEG, non
2 corrispondente a quello concretamente applicato.
In particolare, l'attore, come consumatore, ha dedotto di aver sottoscritto, in data 19/04/2011, con , un contratto di finanziamento per Controparte_1
prestito personale, contraddistinto con il n. 6566062 e per un importo erogato pari ad
€ 31.550,00, con debito totale da restituire (c.d. montante lordo) di € 45.738,00 in 108 rate costanti e mensili di € 423,50; che le condizioni contrattuali prevedevano i seguenti costi: importo richiesto € 19,03, assicurazione (credit protection insurance)
€ 1.433,25, spese istruttoria € 300,00, interessi (costo finanziamento) € 12.454,75; che il TAN contrattuale era fissato al 7,42% fisso annuo e il TAEG pubblicizzato in contratto corrispondeva al 7,93% annuo;
che l'ultima rata del finanziamento era scaduta il primo aprile 2020 come da piano d'ammortamento e che lo stesso finanziamento è stato integralmente rimborsato;
che, interpellato l'istituto di credito per ottenere alcuni chiarimenti, questo non ha dato adeguato riscontro in merito alla discrasia tra TAEG pubblicizzato e TAEG concretamente applicato, limitandosi ad inviare la documentazione richiesta;
che, sulla base della documentazione acquisita, è stata redatta consulenza peritale econometrica volta a ricostruire il giusto rapporto dare/avere tra il consumatore e l'intermediario; che, da alcuni riscontri matematici, è emerso che il TAEG indicato in contratto (TAEG contrattuale) non avrebbe avuto corrispondenza con quello effettivamente praticato (TAEG concreto), poiché non inclusivo di tutti i costi stabiliti così come anche chiaramente previsto dalla legge e disposto dalle Istruzioni della Banca d'Italia.
Richiamato il contenuto e la funzione del TAEG, quale strumento volto a far conoscere al contraente il costo dell'operazione, parte attrice ha evidenziato come, nella determinazione di tale parametro, sarebbero dovuti rientrare tutti gli oneri e le spese necessariamente collegate all'erogazione del credito. Ha quindi rilevato che, nel caso di specie, nel calcolo del TAEG esposto in contratto, non era stato compreso il costo addebitato quale premio assicurativo corrisposto al momento della conclusione del contratto di finanziamento ad esclusivo favore ed interesse dell'intermediario per la copertura del credito;
che dunque troverebbero applicazione i rimedi invalidanti di cui all'art. 125-bis TUB e l'applicazione del tasso legale sostitutivo di cui al comma 7 di tale disposizione;
che, infatti, l'indicazione errata al cliente di un tasso più basso e apparentemente più appetibile disattende la normativa sulla trasparenza bancaria di
3 ispirazione eurounitaria, con la conseguente applicazione del rimedio della nullità relativa e dell'applicazione del tasso legale sostitutivo;
che, nel caso di specie, a fronte di un TAEG contrattualizzato del 7,93 %, sarebbe emerso, dall'elaborato peritale di parte, che il TAEG reale corrisponde al 9,135%, mostrando inequivocabilmente come tale parametro sia stato distorto e ridotto illegittimamente;
che, conseguentemente, il TAEG andrebbe ricondotto al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, il quale, applicato al caso in esame, equivarrebbe al 1,374 %.
Parte attrice ha quindi approfondito il tema riguardante il costo assicurativo, esponendone la funzione di strumento di garanzia dell'importo finanziato e l'effetto, connesso al pagamento di un premio unico iniziale che si aggiunge al finanziamento, producendo ulteriori interessi a beneficio della banca, incrementando, d'altra parte, gli oneri a carico del debitore-assicurato. Ha evidenziato, alla luce della disciplina consumeristica di tutela, che la banca opera normalmente non informando il consumatore della facoltà di concludere il contratto anche con altri assicuratori, ma si limita a vendere la polizza in collegamento con il contratto di finanziamento al fine di realizzare un ulteriore profitto che si rinviene nell'interesse compreso nelle rate pagate per il rimborso.
Conclusivamente, l'attore ha rilevato che, a fronte di un netto erogato di €
31.550,00, ha versato una somma totale pari ad € 45.821,20 e che, ricalcolato l'ammortamento col criterio sostitutivo ex art. 125-bis del TUB, il tasso da applicare è pari al 1,374%, che dunque la somma delle rate ricalcolate sarebbe pari ad €
33.558,97 con un saldo creditore a suo favore di € 12.262,24. Ha quindi concluso come in epigrafe
1.1 La convenuta si è costituita con il Controparte_1
deposito telematico di comparsa in data 16/9/2020. La banca ha essenzialmente sostenuto che la polizza assicurativa, stipulata dal consumatore contestualmente al contratto di finanziamento, e i cui costi avrebbero dovuto essere inclusi nella determinazione del TAEG secondo l'assunto attoreo, sarebbe stata oggetto di adesione spontanea da parte del mediante sottoscrizione di apposito modulo Pt_1
separato alla polizza collettiva e facoltativa Credit Life, emessa dalla compagnia
4 assicuratrice dietro il pagamento di un premio pari ad € 1.433,25. Pt_2
La banca ha contestato l'assunto attoreo per cui sarebbe stata violata la normativa in materia di trasparenza bancaria. È stato richiamato il quadro normativo composto dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi di pagamento e dalle norme di rango primario contenute nel
TUB, segnatamente l'art. 121, comma 2, per cui nel costo totale del credito e, quindi, nel calcolo del TAEG, sono esclusi i costi accessori di natura facoltativa, quali, ad esempio, le polizze assicurative, che vengono offerte al cliente, ma non obbligatoriamente imposte.
La convenuta ha quindi evidenziato che la natura facoltativa della polizza
Credit Life, stipulata dall'attore, sarebbe emersa innanzitutto dalla circostanza che l'adesione alla stessa sia avvenuta, da parte del attraverso la manifestazione di Pt_1
una espressa ed autonoma volontà, avvenuta con la sottoscrizione di una apposita distinta modulistica, autografata liberamente in tre punti;
che la facoltà di recesso prevista nella polizza in questione sarebbe incompatibile con la natura obbligatoria della stessa;
che ulteriore dimostrazione della medesima natura non obbligatoria deriverebbe dall'avere la banca concesso altri finanziamenti in assenza di una polizza assicurativa a soggetti aventi lo stesso merito creditizio.
La banca convenuta ha richiamato quindi giurisprudenza dell'ABF e di tribunali dall'affermazione dei cui principi sarebbe derivata una sicura qualificazione del contratto assicurativo in questione in termini di falcoltatività. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea come in epigrafe riportato.
1.2 Con ordinanza istruttoria del 10/3/2022 sono stati valutati i mezzi di prova richiesti dalle parti e disposta in particolare CTU, assegnando all'ausiliario i seguenti quesiti: «Esaminati gli atti del procedimento e svolti gli accertamenti preliminari indispensabili, anche accedendo presso uffici pubblici ed enti ove necessario, 1) verifichi, attingendo esclusivamente dalla documentazione depositata, se i costi assicurativi concordati dalle parti siano stati inclusi in modo corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo
124 del d.lgs. n. 385 del 1993; 2) ridetermini, in relazione agli esiti della verifica di cui al punto 1), l'ammontare dovuto dal consumatore finanziato, stabilendo un TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli
5 similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e tenendo conto del fatto che nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese».
La dott.ssa Maria Pia Ferdinandi ha depositato telematicamente il proprio elaborato in data 11/7/2023, replicando alle osservazioni delle parti, cosicché il g.i. ha successivamente provveduto a fissare udienza di precisazione delle conclusioni e ad assumere la causa in decisione con successiva ordinanza resa all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
2. Non vi è contestazione sulle condizioni economiche del contratto di prestito personale n. 6566062, stipulato in data 19/4/2011 tra e la Parte_1 [...]
Controparte_1
Il contratto è stato concluso per il finanziamento dell'importo complessivo di
€ 33.283,25, di cui € 31.550,00 a titolo di capitale, € 300,00 a titolo di spese di istruttoria ed € 1.433,25 a titolo di spese assicurative Credit Protection, entrambe finanziate. Il rimborso del finanziamento è previsto in n. 108 rate mensili costanti (9 anni) pari ad € 423,50 cadauna, al tasso annuo nominale (TAN) del 7,42%, con scadenze previste “nei giorni 1 o 15 del mese” (dall'estratto conto del finanziamento si rileva che le scadenze effettivamente considerate sono state quelle dell'1 del mese).
All'art. 6 delle Condizioni Generali si prevede un tasso di mora in casi di ritardo nei pagamenti del 15,00% annuo, fatti salvi i limiti previsti dalla legge n. 108/96. Il contratto specifica altresì un TAEG del 7,93%.
La controversia ha ad oggetto una tematica nota: la corretta e compiuta indicazione della misura del TAEG in relazione alla inclusione nello stesso indice dei costi relativi ai servizi accessori ed in particolare del premio assicurativo sopra richiamato pari ad € 1.433,25.
3. Può essere premesso in generale che il Tasso annuo effettivo globale
(TAEG) rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. È un indice armonizzato a livello eurounitario che, nelle operazioni di credito al consumo, rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso.
6 Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua e non costituisce un tasso propriamente detto (diversamente dal TAN - Tasso annuo nominale), ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito prima di accedervi e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente, ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto
Par contrattuale. Il TAEG, ma lo stesso può dirsi dell' (Indicatore sintetico di costo), ha, in generale, valenza di “regola di comportamento” della banca, senza assumere rilievo di “regola di validità” del contratto, se non nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.
La giurisprudenza si è stabilizzata sul punto affermando il seguente principio:
L'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg),
è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993 , tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. civ., sez. III ,
03/07/2024, n. 18235).
La stessa giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare la tematica concernente la funzione del TAEG/ISC, ha tuttavia cura di chiarire quanto segue:
«Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di 'tassi, prezzi e condizioni' cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta
7 indicazione dell è prevista esclusivamente per il caso del credito al Pt_4
consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”».
3.1 Ancora in generale va ricordato che il Tasso annuale effettivo globale è stato introdotto come indice di riferimento per le operazioni di credito al consumo.
Originariamente, la legge n. 142 del 1992, nel recepire la Direttiva
87/102/CEE in materia di credito al consumo, definisce il TAEG all'art. 19, il cui comma 2 rimette al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di stabilire con propria delibera le modalità da applicarsi al calcolo del TAEG.
Nel Testo unico delle leggi bancarie, al Capo II del Titolo VI, dedicato al
Credito al consumo, l'art. 122, nella formulazione originaria, recupera la definizione del TAEG, quale costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e precisa che Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
Per oltre un decennio, in assenza della delibera del CICR, cui il comma 2 del citato art. 122 del TUB (a suo tempo vigente) demandava l'individuazione delle modalità di calcolo del TAEG, sono state comunque richiamate le norme primarie contenute nello stesso testo unico, nonché l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro
8/7/1992 sulla Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessone di credito al consumo.
Fino alla delibera CICR del 4/3/2003 (entrata in vigore il 1° ottobre 2003), recante la Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei servizi bancari e finanziari, il TAEG è stato previsto esclusivamente nell'ambito della disciplina che il TUB dedica al credito al consumo, peraltro con notevoli e significative esclusioni.
Con l'art. 9 della predetta delibera CICR, rubricato 'Informazione
8 contrattuale', è stato introdotto un analogo parametro denominato Indice sintetico di costo (ISC) per le operazioni ed i servizi che sarebbero stati individuati dalla Banca
d'Italia.
Il provvedimento della Banca d'Italia del 25/7/2003, in aggiornamento alle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla Circolare n. 229 del 21/4/1999, introduce a sua volta un nuovo Titolo X denominato Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, suddiviso in tre Sezioni. Il paragrafo 9 della Sezione II (Pubblicità e informazione precontrattuale), rubricato 'Indicatore sintetico di costo', stabilisce che Par il contratto ed il documento di sintesi contengano l , da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG di cui all'art. 122 del TUB (nella formulazione a suo tempo vigente).
Il predetto Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza è poi confluito nell'autonoma disciplina sulla Trasparenza bancaria di cui alla Circolare della Banca d'Italia del
29/7/2009, che ha abrogato il suddetto provvedimento del 25/7/2003. Qui la disciplina dell'ISC/TAEG è collocata al paragrafo 8 della II Sezione (Pubblicità e informazione precontrattuale). In particolare, il paragrafo 8.2 (Finanziamenti) conferma che il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato TAEG in relazione alle seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla citata Delibera CICR del 4/3/2003: mutui;
anticipazioni bancarie;
altri finanziamenti;
aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al dettaglio. Il secondo capoverso del predetto paragrafo 8.2 stabilisce che il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori e, quindi, la Sezione VII, paragrafo 4.2.4 e l'allegato 5B).
Qui può essere richiamato il contenuto del predetto paragrafo 4.2.4: “il TAEG
è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili”, precisando che “nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Da un punto di vista tecnico “il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il
9 contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito”, con esclusione degli oneri eventuali (“dal calcolo del TAEG sono comunque escluse le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora”).
Dunque, a decorrere dal 2010 le menzionate Disposizioni di Trasparenza della
Banca d'Italia del 29/07/09, entrate in vigore l'1/01/2010, hanno incluso nel calcolo del TAEG anche le spese assicurative obbligatorie per ottenere il credito ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte.
3.2 Espliciti riferimenti normativi al TAEG e alla necessità di una sua indicazione puntuale e veritiera in contratto si rinvengono nella disciplina del credito ai consumatori del TUB, in particolare dalla riforma del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, recante Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario
(decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
La definizione del TAEG si rinviene nell'art. 121, comma 1, lettera m), TUB:
m) “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
La definizione di costo totale del credito, richiamato alla lettera m) citata, si trova alla lettera e): “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore
è a conoscenza.
Il comma 2 dell'art. 121 in commento stabilisce che Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad
10 oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
L'indicazione del TAEG è prevista anche all'interno degli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse ed altre cifre concernenti il costo del credito (art. 123 TUB) e del modulo recante le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” da consegnare al soggetto richiedente il prestito prima del perfezionamento del contratto (art. 124, comma 2, TUB).
Vi è poi l'apparato della disciplina di cui in questa sede si chiede l'applicazione; vale a dire l'art. 125-bis del medesimo testo unico, che, ai commi 6 e
7, stabilisce:
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma
1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi.
3.2.1 La conformità all'ordinamento eurounitario di tale disciplina è sancito dall'interpretazione della normativa sovranazionale (la direttiva citata 48/2008/CE) offerta dalla Corte di Giustizia UE con la affermazione dei seguenti principi:
- l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 23 della direttiva n.
48/2008/CE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, qualora un contratto di credito al consumo non menzioni un tasso annuo effettivo globale comprendente tutti i costi previsti all'articolo 3, lettera g), di tale direttiva, detto contratto sia considerato esente da interessi e da spese, di modo che il suo annullamento comporta soltanto la restituzione, da parte del consumatore interessato, del capitale prestato (Corte giustizia UE , sez. X, 13/03/2025, n. 337);
11 - nel contratto di credito deve figurare, in modo chiaro e conciso, il Taeg calcolato al momento della sua conclusione. Il calcolo del Taeg presuppone che il contratto rimanga valido per il periodo di tempo convenuto. Il contratto deve descrivere, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni in cui può intervenire una modifica di spese connesse alla sua esecuzione. Il fatto che, a tal fine, il contratto si basi su indicatori difficilmente verificabili dal consumatore può violare l'obbligo di informazione. È quanto avviene, per esempio, quando un consumatore medio non può verificare né il sopravvenire delle circostanze che giustificano tale modifica né la loro incidenza sulle spese. Spetta però al giudice nazionale verificare se ciò sia avvenuto nella specifica controversia di cui è investito. In caso di violazione dell'obbligo di informazione che incida sulla capacità del consumatore di valutare la portata del suo impegno, la banca può essere privata del diritto agli interessi e alle spese. Fatte salve le verifiche del giudice nazionale, la Corte considera tale sanzione proporzionata, benché la gravità individuale della violazione e le conseguenze che ne derivano per il consumatore possano variare a seconda dei casi (Corte giustizia UE sez. X, 13/02/2025, n. 472);
l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48, come modificata dalla direttiva 2011/90, deve essere interpretato nel senso che le ipotesi utilizzate per calcolare il tasso annuo effettivo globale (TAEG) devono essere esplicitamente menzionate nel contratto di credito;
non è sufficiente, al riguardo, che il consumatore possa identificarle da sé mediante l'esame delle clausole di tale contratto (Corte giustizia UE, sez. VII, 23/01/2025, n. 677)
3.3 Tornando al regime dei rimedi concessi al consumatore dal richiamato art. 125-bis TUB, va osservato come i rapporti tra il 6° ed il 7° comma della disposizione sono ben delineati dalla giurisprudenza di merito e dell'ABF che si sono occupati del tema. I predetti commi sono rappresentativi della medesima regola per la quale alcuni costi, se fano giuridicamente parte del costo complessivo del credito, devono essere necessariamente inseriti nel TAEG in modo che il cliente-consumatore possa comparare con avvedutezza le varie offerte del mercato e orientarsi consapevolmente nella scelta dell'intermediario creditizio. Si tratta in realtà di due facce della stessa medaglia. Se è nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, nulla è dovuto a tale titolo (comma 6), ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha
12 previsto quel costo: ipotesi per la quale il comma 7 prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo.
Non a caso il comma 7, richiamando i casi previsti dal comma 6, in cui cioè nel contratto è indicato un costo che illegittimamente non è stato incluso nel TAEG
(assenza), ovvero che è stato incluso in modo scorretto, parla rispettivamente di assenza o di nullità delle “relative” clausole e dispone che, per ciò stesso, il TAEG equivalga al tasso nominale dei BOT.
Nel credito al consumo, la 'clausola TAEG' costituisce, dunque, un elemento essenziale ai fini della validità del contratto, la cui assenza o invalidità comporta l'applicazione del meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 125-bis, comma 7, TUB, destinato ad assorbire, oltre agli interessi per come concordati, anche tutte le altre componenti del costo totale del credito.
4. Come già osservato, nel TAEG sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori, connessi con il contratto di credito, ivi compresi (espressamente nella legge) i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (art. 121, comma 2, TUB).
Occupandoci dunque dell'inserimento della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, va innanzitutto osservato che non rileva la definizione contrattuale di
“polizza facoltativa”, dovendosi in concerto valutare se la sottoscrizione della stessa ha costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte.
In sostanza, come osservato dalla giurisprudenza occupatasi della materia e dalle decisioni dell'ABF, al di là del dato formale, occorre accertare la sussistenza di un rapporto di connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa che consenta di ritenere pienamente soddisfatto l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e al contenimento del rischio della sua insolvenza. Ragionando in senso contrario, dando esclusivo rilievo al mero dato formale della autoqualificazione negoziale, ciò comporterebbe, all'evidenza, la possibilità di ridurre sensibilmente, sino ad escluderla, la portata precettiva della normativa di riferimento, pregiudicando, di fatto, quel livello elevato di tutela degli interessi dei consumatori UE che, su indicazione del legislatore europeo, il legislatore nazionale è chiamato ad attuare (cfr.
13 il considerando n. 9 della Direttiva 2008/48/CE) e nella cui direzione vanno gli auspici delle autorità di vigilanza IVASS e Banca d'Italia per la definizione da parte degli intermediari di modalità e tempi di offerta atti ad evitare condizionamenti nella negoziazione del finanziamento.
In conclusione, su questo primo punto, va dunque osservato che la espressa qualificazione del contratto di assicurazione come facoltativo rispetto all'operazione di finanziamento non vincola l'interprete. Il dato non assume carattere neutro tuttavia.
Laddove nel contratto di assicurazione si faccia riferimento al suo carattere facoltativo, con manifestazione espressa di un libero atteggiarsi della volontà del contraente, il consumatore può dimostrare il contrario. Ove tale dato non vi sia, resta l'onere della prova in capo al contraente, onere che può essere assolto invia presuntiva, ma senza la necessità di superare, in senso contrario, la manifestazione di volontà esplicitata.
4.2 Le presunzioni gravi precise e concordanti idonee ad assolvere l'onere probatorio di cui è gravato chi intende far valere la natura obbligatoria della polizza assicurativa sono desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Va aggiunto che il valore probatorio di tali presunzioni è ancora più rilevante quando contraente e beneficiario siano lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza.
L'elaborazione dei predetti indici trova conferma, in termini a dire il vero ancora più netti, nella posizione assunta dalla Suprema Corte in materia, sia pure decidendo sulla rilevanza dei costi assicurativi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura. Si legge in Cassazione n. 3460 del 7 febbraio 2024:
- ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla
14 concessione del credito;
- la sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
- il costo della polizza, per sua natura, è funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del finanziamento, e, pertanto, ai fini del calcolo del TAEG, non può che essere computato non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell'intera durata del rapporto, così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto.
4.2.1 Sussistono nel caso di specie, in relazione alla polizza stipulata dall'attore, tutti gli elementi presuntivi di cui sopra, a partire dalla connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, per essere stati i due contratti stipulati contestualmente e con pari durata;
per passare alla funzione di copertura del credito risultante dall'analisi del rapporto;
per arrivare quindi al raccordo parametrale tra indennizzo e debito residuo.
La compiuta analisi del CTU, dott.ssa Maria Pia Ferdinandi - nella relazione depositata telematicamente in data 11/7/2023, apprezzabile nella sua linearità logico- deduttiva, chiarezza espositiva e adeguatezza contenutistica e totalmente condivisibile
- conduce alle medesime conclusioni.
Afferma infatti il CTU al par.
4.1 dell'elaborato:
«Al riguardo, la scrivente ha rilevato quanto segue:
1. né nel contratto, né nel modulo di adesione, si specifica che la polizza assicurativa abbia carattere facoltativo. Il contratto si limita ad indicare, all'art. 10 delle Condizioni Generali, che “sono esclusi dal calcolo del TAEG: imposte ed oneri fiscali, incluse spese di bollo, spese di trasferimento fondi e tenuta conto (incluso costo di emissione ed invio estratto conto), costi coperture assicurative facoltative, commissioni di estinzione anticipata (…)”, senza tuttavia qualificare in alcun punto la polizza come facoltativa;
2. non risulta evidenziato in contratto il costo alternativo dello stesso con e senza polizza assicurativa, risultando unicamente il TAEG computato senza
15 l'inclusione della stessa;
3. la polizza risulta inclusa nella struttura del finanziamento, in aggiunta al capitale richiesto, e sottoscritta contestualmente allo stesso, denotando connessione genetica e funzionale con lo stesso;
4. dal contratto di assicurazione stipulato tra l'intermediario (
[...]
e la società assicuratrice Cardif Assurance Vie S.a. e Cardif Controparte_1
Assurances Risques Divers S.a., prodotto dalla parte convenuta, risulta quale beneficiaria prioritaria la come previsto dall'art. 7 Controparte_1
(“Beneficiaria irrevocabile è la Contraente, ai fini di estinguere o ridurre il debito dell'Aderente e fino a concorrenza delle somme ad essa dovute dall'Aderente e, per
l'eccedenza, l'Aderente stesso o gli aventi diritto ai quali la Contraente provvederà a versare tale eccedenza”);
5. sempre dal contratto di assicurazione stipulato tra l'intermediario e la società assicuratrice, la polizza risulta avere medesima durata del contratto di finanziamento, avendo termine “alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso” o alla data di estinzione anticipata del finanziamento (art.
3.2 del contratto);
6. sempre dal contratto di assicurazione stipulato tra l'intermediario e la società assicuratrice, le prestazioni in caso di sinistro risultano parametrate all'andamento del piano di rimborso (debito residuo in caso di decesso, rate insolute in caso malattia o perdita dell'impiego). Nello specifico, il contratto all'art. 5 prevede in caso di decesso l'erogazione di “una somma pari al 130% del Debito
Residuo in linea capitale, risultante al momento del Decesso, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del Finanziamento erogato dalla
Contraente, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell'1%, al netto dell'anticipo e di eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro”, in caso di invalidità permanente l'erogazione di una somma pari al “debito residuo” ed in caso di inabilità temporanea / perdita dell'impiego l'erogazione di una somma
“pari alle rate mensili del Finanziamento che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, per i Prestiti Personali ed i Crediti Finalizzati, delle spese di incasso fino ad un massimo di 2,5 Euro, ed escluse eventuali “maxi rate” finali”;
16
7. dal modulo di polizza risulta che sul complesso del premio pagato di €
1.433,25 la quota di € 710,89 (il 49,6%) risulta riconosciuta direttamente all'intermediario per il servizio di collocamento.»
Per poi concludere del tutto coerentemente: «In conclusione, la scrivente ha rilevato innanzitutto che la polizza non risulta mai definita in contratto quale facoltativa, ricorrendo invece tutti gli indici presuntivi identificati dall'Arbitro
Bancario e Finanziario per la sua qualifica come “nei fatti obbligatoria”».
È solo il caso di rilevare sul punto che la stessa banca convenuta, pur non condividendo le conclusioni del CTU (qui ampiamente apprezzate per le ragioni sopra esposte), non contesta gli assunti che costituiscono le premesse logiche del sillogismo, vale a dire i caratteri (obbligatori) che connotano la fattispecie del contratto di assicurazione connesso al finanziamento nel caso di specie.
4.3 Non resta che verificare se le prove addotte da parte convenuta siano idonee a superare la conclusione cui si è pervenuti sopra, che sussistano cioè elementi gravi, precisi e concordanti idonei a far presumere che il contratto di assicurazione contestualmente stipulato dal abbia costituito un requisito per ottenere il Pt_1
finanziamento alle condizioni offerte.
Per contrastare il valore probatorio delle presunzioni sopra illustrate, la banca finanziatrice è tenuta ad offrire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
che sia stato concesso al contraente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento. Per quanto riguarda il diritto di recesso, è sufficiente (ma necessario) che il recesso, previsto inizialmente, sia consentito, previo preavviso, ma senza costi e senza incidere sul costo del credito, per ciascuno degli anni successivi, sino alla scadenza.
4.3.1 Nessuna dimostrazione è stata offerta dalla banca di alcuno degli elementi di fatto caratterizzanti la fattispecie e riconducibili agli elementi di prova sopra richiamati.
17 Nessuna proposta comparativa risulta essere stata sottoposta al Pt_1
Quanto all'offerta ad altri soggetti di analoghi finanziamenti sprovvisti di polizza, non può che essere condiviso quanto sostenuto dal CTU nell'elaborato depositato (pag. 20): «la stipulazione di contratti aventi le medesime caratteristiche con soggetti aventi il medesimo merito creditizio del Sig. a giudizio della CP_2
scrivente, risulta insufficiente perché non vi è prova della coincidenza del merito creditizio dei sottoscrittori dei contratti che la banca qualifica come simili e del sig.
. Pt_1
Ancora (pag. 25 e 26): «Al riguardo, tuttavia, la scrivente CTU conferma che dalle informazioni contenute nei contratti in atti non è possibile determinare se i contraenti dei n. 6 contratti alternativi prodotti dalla banca avessero o meno lo stesso merito creditizio del Sig. e se quindi i contratti siano effettivamente Pt_1 qualificabili come “simili”. Sul punto, il dott. sostiene che “il processo di Per_1
determinazione del merito creditizio adottato da si basava sul rispetto CP_3
di procedure standardizzate e, in quanto tali, valide per la clientela nel suo complesso. In particolare tale processo si sostanziava nella valutazione oggettiva di elementi (riguardanti la finanziabilità del cliente) che ricomprendevano, a titolo esemplificativo, la certezza o probabilità di conservazione futura dei flussi di reddito
(da lavoro dipendente, da pensione, autonomi), l'analisi/sussistenza di precedenti posizioni debitorie con ed il sistema bancario, la regolarità o l'entità CP_3
della frequenza di precedenti insoluti, la disponibilità di risorse patrimoniali e finanziarie a supporto della valutazione (in particolare per la presenza di garanzie non autonoma ascrivibile a soggetti terzi co-obbligati nel contratto), la probabilità che la disponibilità di risorse finanziarie o patrimoniali alternative permanesse per tutta la durata del finanziamento”.
A giudizio del CTP “tale processo, applicato indifferentemente a tutta la clientela, e con graduazioni diverse divise per prodotto in esame, secondo procedure predeterminate ha consentito di operare valutazioni oggettive del merito creditizio per la determinazione del quale non viene in alcun modo preso in considerazione la sussistenza o meno della polizza assicurativa facoltativa”, con la conseguenza che
“in nessun modo la presenza di una polizza a copertura del credito influisce nella determinazione della classe di merito”.
18 In relazione ai contratti sottoscritti da soggetti diversi che non prevedono la polizza assicurativa, la scrivente CTU, concordando con quanto affermato dal CTP, rileva che l'attribuzione della classe di merito è presumibile avvenga mediante
l'analisi delle caratteristiche peculiari di ciascun cliente, ed in particolare delle caratteristiche indicate dallo stesso dott. a titolo esemplificativo: Per_1
- la certezza o probabilità di conservazione futura dei flussi di reddito (da lavoro dipendente, da pensione, autonomi);
- l'analisi/sussistenza di precedenti posizioni debitorie con ed il CP_3
sistema bancario;
- la regolarità o l'entità della frequenza di precedenti insoluti;
- la disponibilità di risorse patrimoniali e finanziarie a supporto della valutazione (in particolare per la presenza di garanzie non autonoma ascrivibile a soggetti terzi coobbligati nel contratto);
- la probabilità che la disponibilità di risorse finanziarie o patrimoniali alternative permanesse per tutta la durata del finanziamento.
E' evidente che, qualora al termine del processo di assegnazione del merito creditizio, emergano delle criticità, la concessione del finanziamento potrebbe essere subordinata alla stipula di una polizza assicurativa, non richiesta invece per un soggetto che non presenti tali criticità.
Ciò premesso, la scrivente rileva che dai contratti prodotti dalla parte convenuta non risulta alcun dato (di quelli sopra indicati dallo stesso CTP) che consenta di ricostruire il processo di attribuzione del merito creditizio, e quindi il merito creditizio di ciascun soggetto finanziato, di cui si conosce esclusivamente la tipologia di impiego (“lavoratore autonomo”, “disoccupato”, “impiegato”) senza alcun dettaglio della situazione reddituale e patrimoniale, né della storia pregressa dei finanziamenti (eventuali insoluti etc.) né tantomeno dell'età o dello stato di salute
(altre variabili che evidentemente potrebbero incidere sull'opportunità di stipulazione di una polizza vita / malattia). In sostanza, risultano assenti tutte le informazioni che lo stesso CTP ha confermato essere alla base della definizione del merito creditizio, e quindi non è possibile per la scrivente affermare che i contratti alternativi prodotti dall'intermediario si riferiscano a posizioni simili a quella oggetto di accertamento. Si conferma quindi la correttezza dell'inclusione della
19 polizza assicurativa nel TAEG e la conseguente erroneità dello stesso.»
Da ultimo, neppure la previsione del diritto di recesso può essere idonea a superare gli elementi presuntivi di non facoltatività della polizza in questione.
Soccorre ancora una volta il pertinente e del tutto condivisibile esame del
CTU: «il diritto di recesso previsto dall'art. 4 del contratto di polizza è previsto per i soli primi 30 giorni successivi alla stipula, come da espressa previsione di legge
(“L'Aderente può recedere dalle Polizze entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione ad uno degli Assicuratori a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno”) e quindi non è corretto affermare che il cliente avesse il diritto di recesso incondizionato per l'intera durata della polizza», come richiesto in aderenza ai principi sopra richiamati e che qui si affermano.
5. Il calcolo del TAEG effettivamente praticato è stato dunque rielaborato dal
CTU (come da all. 3 alla relazione) e, includendo il costo della polizza assicurativa
CPI, determinato nella misura del 9.13%, superiore al TAEG indicato in contratto al
7.93% (così verificato escludendo la polizza).
Ne deriva dunque l'applicazione del rimedio dell'art. 125-bis, comma 7, del
TUB, che impone l'applicazione del valore del minimo dei BOT annuali dei 12 mesi precedenti e comporta la restituzione di tutte le spese sostenute in aggiunta alla sostituzione del TAN con il tasso BOT. Il ricalcolo svolto dal CTU ha evidenziato che la parte attrice risulta aver diritto, in base al quesito posto, alla differenza tra quanto pagato (€ 45.821,21) e quanto ricalcolato (€ 33.558,97), ovvero € 12.262,24
(v. pag. 32 dell'elaborato).
Su tale importo dovuto in restituzione, quale indebito oggettivo, dalla banca vanno calcolati gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria come richiesto, trattandosi di debito di valuta.
È pacifico che, essendo l'indebito oggettivo di cui all' art. 2033 c.c. un debito di valuta, in carenza di dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., non è dovuta la rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 16/03/2020, n. 7316).
5.1 Sono dovuti gli interessi legali sulla somma oggetto di restituzione.
Quanto alla decorrenza, va considerato che, nell'ipotesi di nullità (totale o parziale) di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata, come detto,
20 da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali;
ne consegue che, come previsto dall'art. 2033 c.c., ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'IP al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda giudiziale, se in buona fede (cfr. Cass. civ., sez. II, 31/01/2019, n. 2993; v. anche Cass. civ., sez. I,
07/05/2024, n. 12362, per la quale: In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'IP , rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'IP, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo).
Va ulteriormente precisato, con la giurisprudenza di legittimità, che in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della domanda, contenuta nell' art.
2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. civ., sez. I, 11/04/2024, n. 9757)
Non viene neppure dedotta, nel caso di specie, la mala fede della banca convenuta.
Quanto alla decorrenza, in applicazione dei principi suesposti, va tenuto conto della richiesta stragiudiziale del 29/4/2019, non contestata, da cui fare decorrere gli interessi legali sulla somma oggetto di ripetizione.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, applicati i valori medi relativi a tutte le fasi, non sussistendo ragioni per discostarsene), seguono la soccombenza.
6.1 Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, devono essere
21 definitivamente poste a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così decide: dichiara nulla la clausola TAEG del contratto di finanziamento n. 6566062 sottoscritto il 19/4/2011 da con nella Parte_1 Controparte_1
quale, per la determinazione del predetto indice, non sono stati inclusi i costi assicurativi;
dichiara che il TAEG applicabile al contratto è quello equivalente previsto dall'art. 125-bis, comma 7, lettera a), del Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1/09/1993, n. 385; condanna la banca convenuta alla ripetizione della somma di € 12.262,24 in favore dell'attore, oltre interessi legali con decorrenza dal 29/4/2019; condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di , che liquida in € 245,50 per esborsi ed € 5.077,00 per Parte_1
compenso al difensore, oltre spese generali, IVA e CPA (distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari);
pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta spese alla sentenza definitiva.
Latina, 29/03/2025
Il giudice
Luca Venditto
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