TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21692/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21692\2023 promossa da: in persona della Curatrice dott.ssa , con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. Cristina Selvo, elettivamente domiciliato in Torino in via Amedeo Avogadro n. 11, presso lo studio dell'avv. Cristina Selvo ATTORE contro in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore sig. con il patrocinio degli avv.ti Cinzia Frosali ed CP_2
Elena Caverni, elettivamente domiciliata presso le caselle di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI Per parte attrice Nel merito ed in via principale:
• Pronunciare l'inefficacia, ex art. 67 II comma L.F. dei pagamenti meglio descritti in narrativa e per l'effetto dichiarare tenuta (C.F./P.I. CP_3 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al P.IVA_1 CP_4 la somma di € 27.402,84 o la diversa somma accertanda, oltre gli interessi
[...] legali dalla domanda al saldo.
• Con favore di competenze e spese di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario del 15% così come previsto dal D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/22.
Per parte convenuta
• Tutto ciò premesso, come sopra rappresentata e difesa, conclude Controparte_5 affinché piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa e reietta: respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11.12.2023 il conveniva in Controparte_4
giudizio dinanzi a codesto Tribunale la società al fine di sentire Controparte_5 pronunciare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F., dei pagamenti avvenuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione del fallimento dichiarata dal Tribunale di Torino con sentenza del
30.12.2020, per una somma totale di € 27.402,84.
La società si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea. Controparte_5
Con ordinanza a scioglimento della riserva, ritenute le prove orali richieste dalle parti inammissibili e la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Deve ritenersi raggiunta la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della CP_4
da parte della convenuta e, pertanto, la domanda va accolta. Controparte_5
I pagamenti oggetto di domanda sono i seguenti: €.2.398,47 in data 18.9.2020; €.12.437,69 in data
30.9.2020; €.891,47 in data 29.10.2020; €.11.675,21 in data 3.12.2020 e così per complessivi
€.27.402, 84.
Secondo la costante e pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La prova per presunzioni operata dal giudice deve basarsi su un rigoroso ragionamento presuntivo composto da due fasi logiche: 1) la valutazione analitica dei singoli elementi indiziari;
2) la valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi che devono risultare concordanti. (tra le altre, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 12.11.2019 n. 29257).
Nel caso di specie alla documentazione prodotta dal è possibile dedurre che la Controparte_4
convenuta avesse contezza dello stato di decozione della tanto si Controparte_5 CP_4
evince dalla contestuale valutazione delle fatture, dei pagamenti e della corrispondenza via mail allegata da parte attrice.
Infatti, dal raffronto della su menzionata documentazione si deduce che nell'anno che precedeva la dichiarazione di fallimento della la a causa della diminuita capacità CP_4 Controparte_5
di solvibilità della subordinava la consegna della merce alla emissione di titoli, quali CP_4
pagina 2 di 5 assegni post-datati o chiedeva il pagamento anticipato della merce, prassi che si distaccava da quella in uso tra le parti sin dall'inizio del rapporto commerciale.
Infatti come risulta dalle fatture che vanno dal 2016 ai primi mesi del 2019 (cfr., fatture depositate da entrambe le difese), la modalità di pagamento in uso era la rimessa diretta a 60/90 o 120 giorni ma senza l'emissione di assegni postdatati o bonifici eseguiti in anticipo rispetto alla consegna della merce.
Dalla fattura n. 19004981 del 25.03.2019 (doc. n. 20 fascicolo attoreo) in poi la prassi di pagamento subiva una perentoria variazione sia nei tempi che nelle modalità, prevedendo l'emissione di assegni postdatati indicati direttamente in fattura (docc. 21-36 fascicolo attoreo) oppure pagamenti diretti per la consegna della merce (doc. n. 34).
Le variazioni delle modalità e dei tempi di pagamento sopra evidenziate costituiscono sintomi inequivocabili della grave difficoltà da parte della ad adempiere alle proprie CP_4
obbligazioni contratte con la che, pertanto, aveva contezza della situazione di Controparte_5
decozione della società acquirente, tanto da premunirsi con l'emissione di titoli (assegni postdatati) o subordinare la consegna della merce al pagamento anticipato.
3. La mutata prassi di pagamento trova riscontro nelle mail che le parti si scambiavano (ed allegate al fascicolo attoreo), e rappresentano elementi che insieme alle fatture allegate sono risolutori della presente controversia.
Infatti, i primi sintoni delle difficoltà economiche della si riscontrano già nella mail del CP_4
24.02.2020 (doc. 5 fascicolo attoreo), nella quale quest'ultima comunicava alla la CP_5
necessità di sostituire il titolo n. 0082664338-03 di € 16.267,66 del 29.02.20 con altro che veniva spedito a mezzo corriere.
Dalle mail del 02.07.2020 (doc. n.6), del 04.09.20 (doc. 7) e del 09.09.20 (doc. 8) si evince che l'invio dei titoli era prassi diventata consueta e prodromica alla consegna della merce;
mentre nelle altre mail allegate (doc.10 - 15) il dà la prova del fatto che la da Controparte_4 CP_5 settembre 2020 era solito sollecitare l'emissione di titoli in attesa dei pagamenti da parte della
CP_4
In particolare, nella mail del 28.09.2020 (doc. 12) la lamentava il ritardo nel CP_5
pagamento, non solo degli assegni, ma anche di un bonifico (presumibilmente si riferisce al pagamento della fattura n. 200131010 del 28.09.20 pagata con bonifico); lamentele che pagina 3 di 5 diventavano più pressanti nel mese di novembre 2020 come documentato dalle mail del 09.11.20,
16.11.20 e 19.11.20 (docc. 13,14,15), nelle quali l'odierna convenuta prospettava alla alla CP_4 possibilità di cambiare un titolo di € 37.000,00 emesso da quest'ultima.
Va al proposito osservato che la pretesa del rilascio di titoli post-datati o del pagamento anticipato alla consegna è ad di fuori delle normali prassi commerciali tra imprese ed è sintomo evidente della consapevolezza dello stato di decozione da parte della convenuta.
4. Dalla corrispondenza emerge altresì la prova di un accordo per un pagamento rateale di un debito scaduto come si desume, tra l'altro, dalle seguenti mail di cui vengono riportati stralci:
mail del 21/9 “Ho necessità di ricevere i titoli mi avevi promesso che li avresti inviati la scorsa settimana, ma non ho avuto più notizie io ci sarò solo giovedì e la prima scadenza è il 30/9”
mail del 30/9 “allego bonifico per la prima scadenza del 30/9”
mail del 13/10 “a fine mese faremo il secondo bonifico e ti invieremo il titolo per la terza rata”
mail del 29/10 “devi anche inviarci il titolo di pari importo per la terza rata”.
Va quindi osservato che l'accordo per un piano di rientro, accompagnato dal rilascio di titoli post- datati, costituisce ulteriore indizio dello stato di insolvenza della debitrice e della consapevolezza di tale stato da parte della creditrice.
4. Sono, altresì, infondate le deduzioni spiegate dal convenuto nelle proprie difese non CP_5 avendo provato che la prassi di pagamento su cui le parti si accordavano dall'anno 2020 potesse rientrare nei termini d'uso; a tal proposito, il concetto di “termini d'uso” fa riferimento alla condizione di tempo e di modo dei pagamenti normalmente in uso tra i contraenti ed in concreto pattuiti tra le parti, sempre che siano fisiologici e usuali, per cui “… non possono divenire termini
d'uso prassi patologiche e forme anormali di pagamento non concordate dalle parti all'inizio del rapporto commerciale “ (cfr. Cassazione n. 25162/2016; Trib. Torino, SEZ. I, 02.03.2016).
Valutati tutti gli elementi, si ritiene provata la circostanza che i pagamenti eseguiti in favore della nei sei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento della Controparte_5 CP_4
(avvenuta in data 30.12.2020), venivano effettuati nonostante la società convenuta fosse a conoscenza dello stato di decozione della controparte e, pertanto, vanno revocati ai sensi dell'art. 67 comma II L.F.
5. Le spese sostenute per l'odierno giudizio seguono la soccombenza.
pagina 4 di 5 Le spese vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente da
€26.001,00 ad €52.000,00) nei valori medi per la fase di studio e per quella introduttiva e, invece, nei valori minimi, per la fase istruttoria, esclusivamente documentale, e per la fase decisionale che si è svolta oralmente.
PQM
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
dichiara l'inefficacia ex art. 67 comma II L.F. dei pagamenti descritti nell'atto di citazione e, per l'effetto, condanna la società a restituire al in Controparte_5 Controparte_4
persona della curatrice dott.ssa , la somma di € 27.402,84, oltre interessi legali dalla Parte_2
domanda al soddisfo;
Contr condanna la (CF/P.I. ) al rimborso a favore del CP_5 CP_5 P.IVA_1 [...]
delle spese processuali che si liquidano in complessivi €.5.261,00 per compensi CP_4
professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 29 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21692\2023 promossa da: in persona della Curatrice dott.ssa , con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. Cristina Selvo, elettivamente domiciliato in Torino in via Amedeo Avogadro n. 11, presso lo studio dell'avv. Cristina Selvo ATTORE contro in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore sig. con il patrocinio degli avv.ti Cinzia Frosali ed CP_2
Elena Caverni, elettivamente domiciliata presso le caselle di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI Per parte attrice Nel merito ed in via principale:
• Pronunciare l'inefficacia, ex art. 67 II comma L.F. dei pagamenti meglio descritti in narrativa e per l'effetto dichiarare tenuta (C.F./P.I. CP_3 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al P.IVA_1 CP_4 la somma di € 27.402,84 o la diversa somma accertanda, oltre gli interessi
[...] legali dalla domanda al saldo.
• Con favore di competenze e spese di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario del 15% così come previsto dal D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/22.
Per parte convenuta
• Tutto ciò premesso, come sopra rappresentata e difesa, conclude Controparte_5 affinché piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa e reietta: respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11.12.2023 il conveniva in Controparte_4
giudizio dinanzi a codesto Tribunale la società al fine di sentire Controparte_5 pronunciare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F., dei pagamenti avvenuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione del fallimento dichiarata dal Tribunale di Torino con sentenza del
30.12.2020, per una somma totale di € 27.402,84.
La società si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea. Controparte_5
Con ordinanza a scioglimento della riserva, ritenute le prove orali richieste dalle parti inammissibili e la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Deve ritenersi raggiunta la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della CP_4
da parte della convenuta e, pertanto, la domanda va accolta. Controparte_5
I pagamenti oggetto di domanda sono i seguenti: €.2.398,47 in data 18.9.2020; €.12.437,69 in data
30.9.2020; €.891,47 in data 29.10.2020; €.11.675,21 in data 3.12.2020 e così per complessivi
€.27.402, 84.
Secondo la costante e pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La prova per presunzioni operata dal giudice deve basarsi su un rigoroso ragionamento presuntivo composto da due fasi logiche: 1) la valutazione analitica dei singoli elementi indiziari;
2) la valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi che devono risultare concordanti. (tra le altre, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 12.11.2019 n. 29257).
Nel caso di specie alla documentazione prodotta dal è possibile dedurre che la Controparte_4
convenuta avesse contezza dello stato di decozione della tanto si Controparte_5 CP_4
evince dalla contestuale valutazione delle fatture, dei pagamenti e della corrispondenza via mail allegata da parte attrice.
Infatti, dal raffronto della su menzionata documentazione si deduce che nell'anno che precedeva la dichiarazione di fallimento della la a causa della diminuita capacità CP_4 Controparte_5
di solvibilità della subordinava la consegna della merce alla emissione di titoli, quali CP_4
pagina 2 di 5 assegni post-datati o chiedeva il pagamento anticipato della merce, prassi che si distaccava da quella in uso tra le parti sin dall'inizio del rapporto commerciale.
Infatti come risulta dalle fatture che vanno dal 2016 ai primi mesi del 2019 (cfr., fatture depositate da entrambe le difese), la modalità di pagamento in uso era la rimessa diretta a 60/90 o 120 giorni ma senza l'emissione di assegni postdatati o bonifici eseguiti in anticipo rispetto alla consegna della merce.
Dalla fattura n. 19004981 del 25.03.2019 (doc. n. 20 fascicolo attoreo) in poi la prassi di pagamento subiva una perentoria variazione sia nei tempi che nelle modalità, prevedendo l'emissione di assegni postdatati indicati direttamente in fattura (docc. 21-36 fascicolo attoreo) oppure pagamenti diretti per la consegna della merce (doc. n. 34).
Le variazioni delle modalità e dei tempi di pagamento sopra evidenziate costituiscono sintomi inequivocabili della grave difficoltà da parte della ad adempiere alle proprie CP_4
obbligazioni contratte con la che, pertanto, aveva contezza della situazione di Controparte_5
decozione della società acquirente, tanto da premunirsi con l'emissione di titoli (assegni postdatati) o subordinare la consegna della merce al pagamento anticipato.
3. La mutata prassi di pagamento trova riscontro nelle mail che le parti si scambiavano (ed allegate al fascicolo attoreo), e rappresentano elementi che insieme alle fatture allegate sono risolutori della presente controversia.
Infatti, i primi sintoni delle difficoltà economiche della si riscontrano già nella mail del CP_4
24.02.2020 (doc. 5 fascicolo attoreo), nella quale quest'ultima comunicava alla la CP_5
necessità di sostituire il titolo n. 0082664338-03 di € 16.267,66 del 29.02.20 con altro che veniva spedito a mezzo corriere.
Dalle mail del 02.07.2020 (doc. n.6), del 04.09.20 (doc. 7) e del 09.09.20 (doc. 8) si evince che l'invio dei titoli era prassi diventata consueta e prodromica alla consegna della merce;
mentre nelle altre mail allegate (doc.10 - 15) il dà la prova del fatto che la da Controparte_4 CP_5 settembre 2020 era solito sollecitare l'emissione di titoli in attesa dei pagamenti da parte della
CP_4
In particolare, nella mail del 28.09.2020 (doc. 12) la lamentava il ritardo nel CP_5
pagamento, non solo degli assegni, ma anche di un bonifico (presumibilmente si riferisce al pagamento della fattura n. 200131010 del 28.09.20 pagata con bonifico); lamentele che pagina 3 di 5 diventavano più pressanti nel mese di novembre 2020 come documentato dalle mail del 09.11.20,
16.11.20 e 19.11.20 (docc. 13,14,15), nelle quali l'odierna convenuta prospettava alla alla CP_4 possibilità di cambiare un titolo di € 37.000,00 emesso da quest'ultima.
Va al proposito osservato che la pretesa del rilascio di titoli post-datati o del pagamento anticipato alla consegna è ad di fuori delle normali prassi commerciali tra imprese ed è sintomo evidente della consapevolezza dello stato di decozione da parte della convenuta.
4. Dalla corrispondenza emerge altresì la prova di un accordo per un pagamento rateale di un debito scaduto come si desume, tra l'altro, dalle seguenti mail di cui vengono riportati stralci:
mail del 21/9 “Ho necessità di ricevere i titoli mi avevi promesso che li avresti inviati la scorsa settimana, ma non ho avuto più notizie io ci sarò solo giovedì e la prima scadenza è il 30/9”
mail del 30/9 “allego bonifico per la prima scadenza del 30/9”
mail del 13/10 “a fine mese faremo il secondo bonifico e ti invieremo il titolo per la terza rata”
mail del 29/10 “devi anche inviarci il titolo di pari importo per la terza rata”.
Va quindi osservato che l'accordo per un piano di rientro, accompagnato dal rilascio di titoli post- datati, costituisce ulteriore indizio dello stato di insolvenza della debitrice e della consapevolezza di tale stato da parte della creditrice.
4. Sono, altresì, infondate le deduzioni spiegate dal convenuto nelle proprie difese non CP_5 avendo provato che la prassi di pagamento su cui le parti si accordavano dall'anno 2020 potesse rientrare nei termini d'uso; a tal proposito, il concetto di “termini d'uso” fa riferimento alla condizione di tempo e di modo dei pagamenti normalmente in uso tra i contraenti ed in concreto pattuiti tra le parti, sempre che siano fisiologici e usuali, per cui “… non possono divenire termini
d'uso prassi patologiche e forme anormali di pagamento non concordate dalle parti all'inizio del rapporto commerciale “ (cfr. Cassazione n. 25162/2016; Trib. Torino, SEZ. I, 02.03.2016).
Valutati tutti gli elementi, si ritiene provata la circostanza che i pagamenti eseguiti in favore della nei sei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento della Controparte_5 CP_4
(avvenuta in data 30.12.2020), venivano effettuati nonostante la società convenuta fosse a conoscenza dello stato di decozione della controparte e, pertanto, vanno revocati ai sensi dell'art. 67 comma II L.F.
5. Le spese sostenute per l'odierno giudizio seguono la soccombenza.
pagina 4 di 5 Le spese vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente da
€26.001,00 ad €52.000,00) nei valori medi per la fase di studio e per quella introduttiva e, invece, nei valori minimi, per la fase istruttoria, esclusivamente documentale, e per la fase decisionale che si è svolta oralmente.
PQM
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
dichiara l'inefficacia ex art. 67 comma II L.F. dei pagamenti descritti nell'atto di citazione e, per l'effetto, condanna la società a restituire al in Controparte_5 Controparte_4
persona della curatrice dott.ssa , la somma di € 27.402,84, oltre interessi legali dalla Parte_2
domanda al soddisfo;
Contr condanna la (CF/P.I. ) al rimborso a favore del CP_5 CP_5 P.IVA_1 [...]
delle spese processuali che si liquidano in complessivi €.5.261,00 per compensi CP_4
professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 29 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 5 di 5