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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 752/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 752/2023 R.G.A.C. promossa da:
, (C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Alfredo D'Agostino con studio in Vibo Valentia alla
Via Monsignor Sorbilli n.6;
- APPELLANTE –
CONTRO
, (C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo CP_1 C.F._1
Albanese ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Serra San Bruno (VV) Via
Alfonso Scrivo nr. 25;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 7
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 20.5.2021 proponeva opposizione avverso l'avviso di CP_1
accertamento n. 3571760 limitatamente alla tassa automobilistica dell'anno 2017 relativa al veicolo identificato con targa n. AX289DD.
A fondamento della domanda l'attore eccepiva la prescrizione del credito in assenza di alcun valido atto interruttivo, con conseguente nullità del provvedimento e vittoria di spese.
La deduceva preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del Parte_1
Giudice Tributario e nel merito la regolare notifica degli atti impositivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Antonella Daco, con sentenza n. 1220/2023
accoglieva la domanda limitatamente alla somma relativa al veicolo identificato con targa n.
AX289DD, contenuta nell'avviso di accertamento n. 3571760 con condanna della Pt_1
alla rifusione delle spese di lite a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
[...]
Proponeva pertanto appello la formulando le seguenti conclusioni: “in Parte_1
accoglimento del presente appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in
annullamento e/o riforma della sentenza n° 1220/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, oggi
impugnata ed in luogo del primo giudice, Voglia accogliere le seguenti conclusioni, da ritenersi
formulate in via gradata e con riserva di gravame: - ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del
G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere la
giurisdizione alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia;
- previa ogni statuizione e/o
declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della tassa
automobilistica anno 2017, relativa al veicolo targato AX289DD per l'anno 2017; per l'effetto, rigettare
l'opposizione de qua, ed ogni domanda proposta contro la , in quanto, inammissibile, Parte_1
improponibile e, comunque, nel merito, destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto, confermando
pagina 2 di 7 l'avviso di accertamento nr. 3571760 anche per le causali di cui al punto 2, in applicazione dell'art.
dall'art. 67 D.L. n. 18/2020; Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Deduceva tra i motivi di appello: il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del
Giudice tributario;
nel merito, mancata decorrenza dei termini di prescrizione stante la sospensione operante in corso di pandemia da Covid-19.
si costituiva deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per CP_1
difetto di ius postulandi in mancanza del decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico;
nel merito, l'avvenuta prescrizione del credito per irregolarità della notifica avvenuta a mezzo posta;
la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Ha quindi concluso chiedendo l'inammissibilità dell'appello e, in subordine e nel merito, il rigetto dello stesso poiché
infondato.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 19.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato per mancanza del decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico.
Sul punto, basti rammentare che la procura generale alle liti ex art. 83 cpc, redatta per atto pubblico e agli atti del procedimento, è conferita dal Presidente della p.t., Parte_1
rappresentante legale dell' , giusto Statuto Regionale, con cui nomina e Parte_2
costituisce gli avvocati elencati nella procura, quali procuratori e difensori dell'ente. La
Giurisprudenza ha chiarito che “la procura, ove risulti come nella specie conferita in termini ampi e
comprensivi (“con ogni facoltà”), in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della
normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa
nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al
difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela
dell'interesse della parte assistita” (Cass. civ., sez. un., 14 marzo 2016, n. 4909). All'assegnazione pagina 3 di 7 delle cause al singolo professionista, da parte del dirigente generale, che avviene per le vie brevi tramite un portale interno, segue il decreto di conferimento incarico al singolo
Avvocato. Il decreto è l'atto autorizzativo che con riferimento alla trova la Parte_1
sua disciplina nei commi 5 e 6 dell'art. 10 della l.r. 7/96 come sostituiti dalla l.r. 12/2005 ed è un atto organizzativo meramente interno, attinente non già allo ius postulandi bensì alla legitimatio ad processum e può essere prodotto anche nel corso del giudizio (Cass. civile sez.
I, 15/02/2007, n.3454). Orbene, l'odierna appellante ha prodotto in sede di memoria ex art. 352
c.p.c. il decreto di conferimento incarico n. 9794-2023.
Ciò premesso, l'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione del Giudice adito eccepito dalla . Parte_1
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “In
relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato
“non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n.
20350).
pagina 4 di 7 Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è
pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tasse automobilistiche).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992,
che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso,
rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento lamentando l'intervenuta prescrizione di parte del suo contenuto causa notifica tardiva dello stesso. Nello
specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della mancata notifica dell'avviso di accertamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo,
arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr.
Cass. S.U., n.23832/2007.
pagina 5 di 7 Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità
della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione,
ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass.
S.U. n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita,
va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è
coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto
che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame,
considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della regolare notifica dell'avviso di accertamento e in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
pagina 6 di 7 Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice
ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'avviso di accertamento n. 3571760
afferente bollo auto del veicolo targato AX289DD, in favore del Giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 26.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 752/2023 R.G.A.C. promossa da:
, (C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Alfredo D'Agostino con studio in Vibo Valentia alla
Via Monsignor Sorbilli n.6;
- APPELLANTE –
CONTRO
, (C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo CP_1 C.F._1
Albanese ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Serra San Bruno (VV) Via
Alfonso Scrivo nr. 25;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 7
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 20.5.2021 proponeva opposizione avverso l'avviso di CP_1
accertamento n. 3571760 limitatamente alla tassa automobilistica dell'anno 2017 relativa al veicolo identificato con targa n. AX289DD.
A fondamento della domanda l'attore eccepiva la prescrizione del credito in assenza di alcun valido atto interruttivo, con conseguente nullità del provvedimento e vittoria di spese.
La deduceva preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del Parte_1
Giudice Tributario e nel merito la regolare notifica degli atti impositivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Antonella Daco, con sentenza n. 1220/2023
accoglieva la domanda limitatamente alla somma relativa al veicolo identificato con targa n.
AX289DD, contenuta nell'avviso di accertamento n. 3571760 con condanna della Pt_1
alla rifusione delle spese di lite a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
[...]
Proponeva pertanto appello la formulando le seguenti conclusioni: “in Parte_1
accoglimento del presente appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in
annullamento e/o riforma della sentenza n° 1220/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, oggi
impugnata ed in luogo del primo giudice, Voglia accogliere le seguenti conclusioni, da ritenersi
formulate in via gradata e con riserva di gravame: - ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del
G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere la
giurisdizione alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia;
- previa ogni statuizione e/o
declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della tassa
automobilistica anno 2017, relativa al veicolo targato AX289DD per l'anno 2017; per l'effetto, rigettare
l'opposizione de qua, ed ogni domanda proposta contro la , in quanto, inammissibile, Parte_1
improponibile e, comunque, nel merito, destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto, confermando
pagina 2 di 7 l'avviso di accertamento nr. 3571760 anche per le causali di cui al punto 2, in applicazione dell'art.
dall'art. 67 D.L. n. 18/2020; Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Deduceva tra i motivi di appello: il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del
Giudice tributario;
nel merito, mancata decorrenza dei termini di prescrizione stante la sospensione operante in corso di pandemia da Covid-19.
si costituiva deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per CP_1
difetto di ius postulandi in mancanza del decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico;
nel merito, l'avvenuta prescrizione del credito per irregolarità della notifica avvenuta a mezzo posta;
la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Ha quindi concluso chiedendo l'inammissibilità dell'appello e, in subordine e nel merito, il rigetto dello stesso poiché
infondato.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 19.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato per mancanza del decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico.
Sul punto, basti rammentare che la procura generale alle liti ex art. 83 cpc, redatta per atto pubblico e agli atti del procedimento, è conferita dal Presidente della p.t., Parte_1
rappresentante legale dell' , giusto Statuto Regionale, con cui nomina e Parte_2
costituisce gli avvocati elencati nella procura, quali procuratori e difensori dell'ente. La
Giurisprudenza ha chiarito che “la procura, ove risulti come nella specie conferita in termini ampi e
comprensivi (“con ogni facoltà”), in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della
normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa
nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al
difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela
dell'interesse della parte assistita” (Cass. civ., sez. un., 14 marzo 2016, n. 4909). All'assegnazione pagina 3 di 7 delle cause al singolo professionista, da parte del dirigente generale, che avviene per le vie brevi tramite un portale interno, segue il decreto di conferimento incarico al singolo
Avvocato. Il decreto è l'atto autorizzativo che con riferimento alla trova la Parte_1
sua disciplina nei commi 5 e 6 dell'art. 10 della l.r. 7/96 come sostituiti dalla l.r. 12/2005 ed è un atto organizzativo meramente interno, attinente non già allo ius postulandi bensì alla legitimatio ad processum e può essere prodotto anche nel corso del giudizio (Cass. civile sez.
I, 15/02/2007, n.3454). Orbene, l'odierna appellante ha prodotto in sede di memoria ex art. 352
c.p.c. il decreto di conferimento incarico n. 9794-2023.
Ciò premesso, l'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione del Giudice adito eccepito dalla . Parte_1
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “In
relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato
“non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n.
20350).
pagina 4 di 7 Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è
pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tasse automobilistiche).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992,
che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso,
rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento lamentando l'intervenuta prescrizione di parte del suo contenuto causa notifica tardiva dello stesso. Nello
specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della mancata notifica dell'avviso di accertamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo,
arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr.
Cass. S.U., n.23832/2007.
pagina 5 di 7 Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità
della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione,
ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass.
S.U. n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita,
va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è
coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto
che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame,
considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della regolare notifica dell'avviso di accertamento e in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
pagina 6 di 7 Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice
ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'avviso di accertamento n. 3571760
afferente bollo auto del veicolo targato AX289DD, in favore del Giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 26.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7