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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/09/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Il Got Dr.ssa SC SI in funzione di giudice unico ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 235 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 26.09.2025 vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (codice fiscale Parte_1
), in proprio e quale legale rappresentante della “ C.F._1 Parte_2
” (P.IVA E codice fiscale corrente in Contigliano alla Via Camparelli
[...] P.IVA_1
n. 10 rappresentato e difeso dall'Avv. Mariella Cari ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del medesimo procuratore in Rieti alla Via Contigliano n. 15, come da procura in atti. ricorrente
E
( ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Contigliano (RI), Via del Municipio n. 3 e Piazza Fiume snc, rappresentato e difeso dall'Avv. L. Emanuele Chiarinelli (C.F.: del foro di Rieti, CodiceFiscale_2
contitolare dello (CF e P.IVA , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in Rieti Via M. Michaeli n. 11 presso lo studio del medesimo difensore come da procura in atti. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.02.2024, il ricorrente adiva il Tribunale di Rieti per ivi sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare nulla e/o illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 5/2024 del
25.01.2024 e per l'effetto revocarla e/o dichiararne l'inefficacia, il tutto con vittoria delle spese e dei compensi di lite da liquidare nella misura spettante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per la responsabilità aggravata dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto.
Deduceva il ricorrente con P.V. del 24.9.2019 n. 29/2019 emesso dagli Agenti del Posto Fisso
Carabinieri Forestale di Monte San Giovanni in Sabina che il giorno 23/09/2019 alle ore 21.35 in località San Filippo in Agro nel Comune di Contigliano (RI) hanno accertato quanto segue: la pattuglia, durante il normale servizio di istituto, veniva contattata dalla Centrale Operativa
Compagnia di Rieti per una segnalazione di alcuni bovini che si trovavano sulla strada. I componenti della pattuglia, giunti sul posto, constatavano la presenza di circa n. 20 bovini che si trovavano “ rappresentando un pericolo per l'incolumità degli automobilisti. Gli animali percorrevano la strada senza la sorveglianza di un custode, per poi introdursi all'interno di un terreno. Durante il controllo si riusciva a recuperare, mediante l'ausilio di una torcia ed un binocolo, il numero di marchio auricolare di n. 1 bovino ([...]). Da successivi accertamenti tramite Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute, è risultato che il bovino avente il marchio auricolare in questione è di proprietà dell' Parte_3
” con codice aziendale 02RI054, di cui il responsabile legale risulta il trasgressore sopra
[...] generalizzato” in;
che con il predetto verbale, notificato a in data Parte_1 Parte_1
03.10.2019, veniva contestato lo “Esercizio del pascolo senza sorveglianza” in violazione dell'art. 110, comma 1, lettera c) del regolamento regionale Lazio n. 7/2005, sanzionato dall'art. 84, comma
1, lettera b) della legge regionale Lazio n. 39/2002; che la sanzione comminata veniva quantificata nell'ammontare di € 1.721,52; che l'ordinanza opposta era nulla per violazione di legge in quanto nel verbale di accertamento non erano state specificate le circostanze di luogo indispensabili a ritenere integrata la violazione di una norma che non è applicabile su tutto il territorio regionale ma soltanto nelle aree predeterminate per legge ovvero le aree boscate ai sensi dell'art. 3 della Legge
Regione Lazio n. 39/02; che non era stato specificato se i bovini in questione erano stati rinvenuti in una di dette aree e se erano al pascolo;
che tali carenze, impedendo di verificare la ricorrenza dei presupposti applicativi della sanzione, comportano la violazione del diritto di difesa e del principio di legalità; che non c'è norma della legge forestale e del suo regolamento attuativo che vieti il pascolo su strada comunale interamente asfaltata;
che, pertanto, sussiste illegittimità del provvedimento sanzionatorio per insussistenza dell'illecito amministrativo.
Si costituiva in giudizio il resistente contestando l'assunto di parte Controparte_1 ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto essendo l'atto impugnato basato sul verbale di accertamento redatto da Pubblici Ufficiali e facente fede fino a querela di falso.
La causa veniva istruita con la documentazione in atti e discussa all'udienza odierna.
La domanda è fondata per i seguenti motivi. La norma che si assume violata, l'art. 110 Reg. Regionale Lazio n. 07/2005, prescrive: “c) il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, può esercitarsi nei terreni liberi per il pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti oppure concessi in uso, purché i terreni contermini in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende e recinzioni;
d) nei casi diversi dalla lettera c) il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati dal presente regolamento.”
Dallo stesso verbale di accertamento dell'illecito risulta che i bovini appartenenti al ricorrente sono stati trovati sulla sede stradale in prossimità dell'incrocio tra Via San Filippo e Via Camparelli senza la sorveglianza di un custode e che si introducevano poi all'interno di un terreno.
In relazione alla ripartizione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione ad ordinanze ingiunzione, e, più in generale, a sanzioni amministrative, secondo la giurisprudenza costante “l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito grava sulla autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, rimanendo nondimeno escluso il ricorso a presunzioni legali, che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità” (Cass. nn. 17615/2007, SSUU 20930/2009,
27225/2013).
Inoltre, secondo unanime giurisprudenza “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. nn. 15842/2008, 23800/2014).
Pertanto, la possibilità di prova e di contestazione nel giudizio di opposizione non va condotta relativamente alle circostanze di fatto della violazione, come percepite direttamente o indirettamente dal pubblico ufficiale e alla possibilità di errore nella loro percezione, bensì con riferimento a circostanze che esulano dall' accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione o la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata.
Ogni diversa contestazione va invece svolta nel procedimento di querela di falso (cfr. Cass.
SS.UU.17355/2009, in senso conforme Cass. n. 232 /2010). Sulla scorta di tali premesse, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio, nella odierna sede e in mancanza di proposizione di querela di falso, solo il fatto relativo alla presenza dei 20 bovini sulla sede stradale “senza la sorveglianza di un custode, per poi introdursi all'interno di un terreno” e che uno solo dei bovini è stato identificato come di proprietà del ricorrente siccome circostanza oggetto di percezione diretta da parte dei verbalizzanti.
La norma che si assume violata però non prevede la fattispecie astratta del pascolo su sede stradale.
Ecco, allora che la fattispecie di illecito contestata non trova fondamento nella legge di riferimento in quanto il transito dei bovini non è stato accertato su area boscata o di interesse forestale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale Lazio n. 39/2002.
La decisione della suddetta questione di merito assorbe e rende superfluo l'esame delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente.
Rigetta la domanda di condanna alle spese ex art. 96 terzo comma c.p.c. in quanto non è stata dimostrata la malafede o la colpa grave della amministrazione comunale nel resistere in giudizio né
è stato dimostrato il danno subìto dal ricorrente a causa della condotta della controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato dal DM 147/22, con riduzione del parametro della fase istruttoria tenuto conto della natura documentale della controversia.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 5/2024 del
24.09.2019;
- Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.126,00 per compensi (Euro 425,00 per la fase di studio, Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro 425,00 per la fase istruttoria ed
Euro 851,00 per la fase decisionale) oltre Iva, CAP e rimborso spese generali al 15%.
Rieti, 26 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa SC SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Il Got Dr.ssa SC SI in funzione di giudice unico ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 235 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 26.09.2025 vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (codice fiscale Parte_1
), in proprio e quale legale rappresentante della “ C.F._1 Parte_2
” (P.IVA E codice fiscale corrente in Contigliano alla Via Camparelli
[...] P.IVA_1
n. 10 rappresentato e difeso dall'Avv. Mariella Cari ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del medesimo procuratore in Rieti alla Via Contigliano n. 15, come da procura in atti. ricorrente
E
( ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Contigliano (RI), Via del Municipio n. 3 e Piazza Fiume snc, rappresentato e difeso dall'Avv. L. Emanuele Chiarinelli (C.F.: del foro di Rieti, CodiceFiscale_2
contitolare dello (CF e P.IVA , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in Rieti Via M. Michaeli n. 11 presso lo studio del medesimo difensore come da procura in atti. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.02.2024, il ricorrente adiva il Tribunale di Rieti per ivi sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare nulla e/o illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 5/2024 del
25.01.2024 e per l'effetto revocarla e/o dichiararne l'inefficacia, il tutto con vittoria delle spese e dei compensi di lite da liquidare nella misura spettante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per la responsabilità aggravata dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto.
Deduceva il ricorrente con P.V. del 24.9.2019 n. 29/2019 emesso dagli Agenti del Posto Fisso
Carabinieri Forestale di Monte San Giovanni in Sabina che il giorno 23/09/2019 alle ore 21.35 in località San Filippo in Agro nel Comune di Contigliano (RI) hanno accertato quanto segue: la pattuglia, durante il normale servizio di istituto, veniva contattata dalla Centrale Operativa
Compagnia di Rieti per una segnalazione di alcuni bovini che si trovavano sulla strada. I componenti della pattuglia, giunti sul posto, constatavano la presenza di circa n. 20 bovini che si trovavano “ rappresentando un pericolo per l'incolumità degli automobilisti. Gli animali percorrevano la strada senza la sorveglianza di un custode, per poi introdursi all'interno di un terreno. Durante il controllo si riusciva a recuperare, mediante l'ausilio di una torcia ed un binocolo, il numero di marchio auricolare di n. 1 bovino ([...]). Da successivi accertamenti tramite Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute, è risultato che il bovino avente il marchio auricolare in questione è di proprietà dell' Parte_3
” con codice aziendale 02RI054, di cui il responsabile legale risulta il trasgressore sopra
[...] generalizzato” in;
che con il predetto verbale, notificato a in data Parte_1 Parte_1
03.10.2019, veniva contestato lo “Esercizio del pascolo senza sorveglianza” in violazione dell'art. 110, comma 1, lettera c) del regolamento regionale Lazio n. 7/2005, sanzionato dall'art. 84, comma
1, lettera b) della legge regionale Lazio n. 39/2002; che la sanzione comminata veniva quantificata nell'ammontare di € 1.721,52; che l'ordinanza opposta era nulla per violazione di legge in quanto nel verbale di accertamento non erano state specificate le circostanze di luogo indispensabili a ritenere integrata la violazione di una norma che non è applicabile su tutto il territorio regionale ma soltanto nelle aree predeterminate per legge ovvero le aree boscate ai sensi dell'art. 3 della Legge
Regione Lazio n. 39/02; che non era stato specificato se i bovini in questione erano stati rinvenuti in una di dette aree e se erano al pascolo;
che tali carenze, impedendo di verificare la ricorrenza dei presupposti applicativi della sanzione, comportano la violazione del diritto di difesa e del principio di legalità; che non c'è norma della legge forestale e del suo regolamento attuativo che vieti il pascolo su strada comunale interamente asfaltata;
che, pertanto, sussiste illegittimità del provvedimento sanzionatorio per insussistenza dell'illecito amministrativo.
Si costituiva in giudizio il resistente contestando l'assunto di parte Controparte_1 ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto essendo l'atto impugnato basato sul verbale di accertamento redatto da Pubblici Ufficiali e facente fede fino a querela di falso.
La causa veniva istruita con la documentazione in atti e discussa all'udienza odierna.
La domanda è fondata per i seguenti motivi. La norma che si assume violata, l'art. 110 Reg. Regionale Lazio n. 07/2005, prescrive: “c) il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, può esercitarsi nei terreni liberi per il pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti oppure concessi in uso, purché i terreni contermini in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende e recinzioni;
d) nei casi diversi dalla lettera c) il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati dal presente regolamento.”
Dallo stesso verbale di accertamento dell'illecito risulta che i bovini appartenenti al ricorrente sono stati trovati sulla sede stradale in prossimità dell'incrocio tra Via San Filippo e Via Camparelli senza la sorveglianza di un custode e che si introducevano poi all'interno di un terreno.
In relazione alla ripartizione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione ad ordinanze ingiunzione, e, più in generale, a sanzioni amministrative, secondo la giurisprudenza costante “l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito grava sulla autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, rimanendo nondimeno escluso il ricorso a presunzioni legali, che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità” (Cass. nn. 17615/2007, SSUU 20930/2009,
27225/2013).
Inoltre, secondo unanime giurisprudenza “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. nn. 15842/2008, 23800/2014).
Pertanto, la possibilità di prova e di contestazione nel giudizio di opposizione non va condotta relativamente alle circostanze di fatto della violazione, come percepite direttamente o indirettamente dal pubblico ufficiale e alla possibilità di errore nella loro percezione, bensì con riferimento a circostanze che esulano dall' accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione o la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata.
Ogni diversa contestazione va invece svolta nel procedimento di querela di falso (cfr. Cass.
SS.UU.17355/2009, in senso conforme Cass. n. 232 /2010). Sulla scorta di tali premesse, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio, nella odierna sede e in mancanza di proposizione di querela di falso, solo il fatto relativo alla presenza dei 20 bovini sulla sede stradale “senza la sorveglianza di un custode, per poi introdursi all'interno di un terreno” e che uno solo dei bovini è stato identificato come di proprietà del ricorrente siccome circostanza oggetto di percezione diretta da parte dei verbalizzanti.
La norma che si assume violata però non prevede la fattispecie astratta del pascolo su sede stradale.
Ecco, allora che la fattispecie di illecito contestata non trova fondamento nella legge di riferimento in quanto il transito dei bovini non è stato accertato su area boscata o di interesse forestale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale Lazio n. 39/2002.
La decisione della suddetta questione di merito assorbe e rende superfluo l'esame delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente.
Rigetta la domanda di condanna alle spese ex art. 96 terzo comma c.p.c. in quanto non è stata dimostrata la malafede o la colpa grave della amministrazione comunale nel resistere in giudizio né
è stato dimostrato il danno subìto dal ricorrente a causa della condotta della controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato dal DM 147/22, con riduzione del parametro della fase istruttoria tenuto conto della natura documentale della controversia.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 5/2024 del
24.09.2019;
- Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.126,00 per compensi (Euro 425,00 per la fase di studio, Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro 425,00 per la fase istruttoria ed
Euro 851,00 per la fase decisionale) oltre Iva, CAP e rimborso spese generali al 15%.
Rieti, 26 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa SC SI