TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/11/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, applicata a distanza al
Tribunale di Cagliari ex art. 3, d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7522/2024 del Ruolo Generale
tra rappresenta e difesa come da procura alle liti in atti dall'avv. Parte_1
SE OR, presso il cui studio, oltre che presso l'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale, è elettivamente domiciliata
-attrice-
e
nato a [...] il [...] Controparte_1
convenuto-contumace
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI: precisate da parte attrice nelle di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il 20.11.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato in data 4.12.2024,
– premesso che su istanza della ditta Parte_1 Controparte_2
1
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
in Cagliari, l'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Cagliari provvedeva a pignorare, in danno all'attrice, i beni meglio indicati nei verbali di pignoramento del
12/02/2009 e del 27/01/2009 e nella narrativa dell'atto di citazione;
che agli stessi beni veniva attribuito in sede di pignoramento un valore di euro 8.500,00; che in sede di esecuzione del pignoramento l'Ufficiale Giudiziario, nominava custode, per sua espressa richiesta, amministratore della creditrice Controparte_1
procedente, autorizzandolo a trasportare i beni pignorati in Villasor, Loc. Is
Murdeghus, presso l'azienda di Battista Ugas;
che con provvedimento del 4.4.2014,
il Giudice dell' Esecuzione disponeva l'estinzione della procedura esecutiva con il conseguente obbligo di restituzione dei beni pignorati;
di aver intimato al CP_1
la restituzione dei beni pignorati;
che con decreto ingiuntivo n. 1051 del 23.04.2015,
spedito in forma esecutiva in data 18.05.2015, notificato unitamente all'atto di precetto per consegna di beni mobili in data 02.07.2015, il Tribunale Civile di
Cagliari intimava alla in solido con la Controparte_2 Controparte_1
riconsegna di tutti i beni oggetto di pignoramento;
che i beni indicati nel verbale di pignoramento e nel decreto ingiuntivo non sono mai stati rinvenuti presso l'azienda di;
che dalla condotta complessivamente tenuta dal è CP_3 CP_1
evidente che questi: richiedendo la nomina di custode in proprio favore;
asportando i beni pignorati;
non avendo provveduto al deposito dei beni pignorati nel luogo dichiarato nel verbale di pignoramento;
dichiarando falsamente all'Ufficiale
giudiziario di aver depositato i beni presso l'azienda di Ugas Battista;
non ponendo in essere alcun atto di impulso della procedura esecutiva;
e non ottemperando all'obbligo di restituire i beni pignorati in favore della sottoscritta (nonostante il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva e le reiterate richieste di restituzione dei beni), abbia intenzionalmente inteso appropriarsi illegittimamente
2 dei beni, agendo in grave violazione dei doveri inerenti la funzione di custode dei beni pignorati;
che promosso procedimento penale, con la sentenza n. 2780/2021
depositata in cancelleria in data 01.01.2022, emessa dal Tribunale Penale di Cagliari,
con la quale veniva accertata la responsabilità penale del per il Controparte_1
reato di cui all'art. 388, comma VII, del c.p. questi veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione, oltre al risarcimento in favore della parte civile, del danno conseguente al reato da liquidarsi in separato giudizio civile, con liquidazione di una provvisionale di euro tremila;
che con sentenza n. 194, emessa in data 21.2.2023, la
Corte d'Appello di Cagliari dichiarava l'estinzione del reato per intercorsa prescrizione confermando nel merito le statuizioni di natura civilistica;
che a causa della illecita condotta serbata dal custode, l'attrice ha subito un danno patrimoniale di rilevante gravità in quanto privata degli strumenti indispensabili per condurre la propria impresa agricola – tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio per sentire accertare e dichiarare la sua responsabilità per i Controparte_1
danni patrimoniali causati all'attrice nella sua qualità di custode giudiziario di beni pignorati per i fatti descritti in parte motiva e accertati con sentenza penale passata in cosa giudicata e conseguentemente per sentirlo condannare al risarcimento dei danni nella misura di € 20.000,00 ovvero di quell'altra ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
non si è costituito in giudizio benché regolarmente attinto dalla Controparte_1
notifica dell'atto introduttivo e nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 10.2.2025 né è
stata dichiarata la contumacia.
Assegnato a parte attrice termine per l'invio alla controparte dell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, la causa di natura documentale è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 12.5.2026, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
3 Riassegnato il fascicolo con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025
immediatamente esecutiva a questo giudice applicato a distanza al tribunale di
Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, anticipata la decisione della causa e sostituita l'udienza a fissarsi con note di trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c, da depositare nel termine assegnato del 25.11.2025, alla scadenza del termine la causa viene decisa con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies
c.p.c.
***
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Innanzitutto, deve ritenersi sussistente la responsabilità civile del convenuto sulla base di quanto già accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato.
Invero, la Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n. 194 del 20.5.2023,
pronunciandosi sull'impugnazione proposta dal avverso la sentenza di CP_1
condanna del Tribunale penale di Cagliari n. 2780 del 20.10.2021, da un lato, ha riformato la suddetta sentenza di condanna dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado, ma, dall'altro, ha confermato per il resto la sentenza impugnata, con particolare riguardo alla statuizione civile contenuta nella sentenza di primo grado e concernente la condanna del l risarcimento dei danni patiti dalla costituita CP_1
parte civile da liquidarsi in separata sede civile, con liquidazione di una provvisionale di € 3.000,00,
La Corte ha ritneuto infondati i motivi di appello emergendo dagli atti prova dei fatti contestati e della relativa riferibilità al <…resta il fatto incontestabile che CP_1
i beni pignorati fossero stati affidati alla custodia del che non ha fornito CP_1
alcuna attendibile spiegazione della loro scomparsa, avendo anche mentito all'Ugas
nella sua azienda di Villasor> .
4 Dal momento che nel caso di specie non viene in rilievo una sentenza penale di condanna, bensì una declaratoria di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione e considerato però che il giudice penale ha comunque statuito sulla responsabilità civile dell'imputato, deve ritenersi che l'efficacia vincolante del giudicato penale si estenda senz'altro alla sussistenza della suddetta responsabilità
civile in capo al convenuto, rimanendo invece escluso dal suddetto effetto vincolante l'accertamento, in sede civile, in ordine all'esistenza e all'entità delle conseguenze pregiudizievoli (danni - conseguenza) derivanti dal fatto individuato come
'potenzialmente' dannoso (danno-evento) e del nesso di derivazione causale tra l'evento di danno e i conseguenti pregiudizi lamentati dai danneggiati ex art. 1223
c.c.
Insegna infatti la Suprema Corte che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì
pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris"
di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità
dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass.
9 marzo 2018, n. 5660; Cass. 14 febbraio 2019, n. 4318; Cass. civ., sez. III, 5 maggio
2020, n. 8477).
E' stato, altresì, evidenziato che la condanna generica ai risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando
5 soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato 1'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" -
in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna,
una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sull'azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato,
ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum".
Nella vicenda in parola, il danno patrimoniale azionato dalla parte attrice è
certamente sussistente e può ritenersi documentalmente provato, in quanto corrispondente al valore dei beni asportati dal convenuto a mai più rinvenuti, cui nel verbale di pignoramento è stato attribuito il valore di € 8.500,00 (cfr. punto due della narrativa della citazione).
Quanto all'ulteriore danno da lucro cessante, parte attrice a verbale di udienza del
26.6.2025, ha dichiarato di rinunciare alla somma di € 1.500,00, richiesta al punto
23 della narrativa dell'atto di citazione.
In definitiva, la domanda risarcitoria è fondata per quanto di ragione e per l'effetto,
va condannato a risarcire all'attrice il danno patrimoniale Controparte_1
sofferto per effetto delle condotte accertate in sede penale, che si liquida in €
8.500,00.
Trattandosi di debito di valore in considerazione della natura risarcitoria della corrispondente obbligazione, su tale somma, devalutata alla data dell'illecito accertato il 12.5.2014 (cfr. capo di imputazione riportato nella sentenza penale di primo grado) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al
6 consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta e vanno corrisposte all'erario, trattandosi di parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi – pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7522/2024 del Ruolo
Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e Parte_1
per l'effetto, condanna al risarcimento del danno da Controparte_1
reato nella misura di € 8.500,00 oltre interessi come in motivazione;
2. condanna alla rifusione in favore dell'attrice e per essa Controparte_1
dell'erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.387,00 per compenso professionale, oltre esborsi prenotati a debito e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Cagliari, 25.11.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
7