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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. NN FERRERO Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
DELLA CONCILIAZIONE, 5 20123 presso lo studio dell'avv. VINCI Pt_1
PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
VIA MILANO 14 20093 NO ZE presso lo studio dell'avv. BERETTA
RO AL MA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERETTA AL ZI ( ) VIA C.F._2
pagina 1 di 18 MILANO N. 14 20093 NO ZE;
Parte_2
( VIA MILANO 14 20093 NO ZE;
C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_3 C.F._4
MILANO 14 20093 NO ZE presso lo studio dell'avv. BERETTA
RO AL MA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERETTA AL ZI ( ) VIA C.F._2
MILANO N. 14 20093 NO ZE;
BERETTA Parte_2
( VIA MILANO 14 20093 NO ZE;
C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._5
elettivamente domiciliato in VIA MILANO 14 20093 NO ZE presso lo studio dell'avv. BERETTA RO AL MA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERETTA AL ZI
( ) VIA MILANO N. 14 20093 NO ZE;
C.F._2
( VIA MILANO 14 20093 Parte_2 C.F._3
NO ZE;
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_5 C.F._6
VIA MILANO 14 20093 NO ZE presso lo studio dell'avv. BERETTA
RO AL MA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERETTA AL ZI ( ) VIA C.F._2
MILANO N. 14 20093 NO ZE;
Parte_2
( VIA MILANO 14 20093 NO ZE;
C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MILANO 14 20093 Parte_6
NO ZE presso lo studio dell'avv. , Parte_2
che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERETTA
AL ZI ( ) VIA MILANO N. 14 20093 C.F._2
NO ZE;
BERETTA RO AL MA
( ) VIA MILANO 14 20093 NO ZE;
C.F._7
pagina 2 di 18 APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in SANTA CROCE,
[...] P.IVA_2
312/A 30135 VENEZIA presso lo studio dell'avv. CERVETTI ALESSIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_3 C.F._8
RUGABELLA N. 1 20122 presso lo studio dell'avv. GALLI MADDALENA, Pt_1
che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GHIGNONE
MASSIMILIANO CORSO VINZAGLIO, 2 10121 TORINO;
C.F._9
APPELLATI
OGGETTO: Responsabilita professionale
Per Parte_1
A) Nel merito, in riforma della sentenza impugnata – B) IN VIA PRINCIPALE in accoglimento dei motivi di appello, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della appellata sentenza, rigettare le domande svolte dai Signori
[...]
e , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore CP_1 Parte_3
, e , tutti in Parte_6 Parte_5 Parte_4 proprio e quali eredi di nei confronti dell' Persona_1 Controparte_4
e conseguentemente respingere ogni domanda proposta da chiunque nei confronti di
[...] quest'ultima;
- IN VIA SUBORDINATA, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità dei odierna appellante, Controparte_5 rigettare comunque la domanda in virtù dell'esenzione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. in quanto la prestazione era di difficilissima esecuzione e non riconoscendosi nella condotta dell' appellante i caratteri del dolo e della colpa grave;
CP_2
- SEMPRE IN VIA SUBORDINATA, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, rigettare comunque la domanda in virtù dei principi giurisprudenziali relativi alla c.d. “causa ignota” ed in virtù dei principi giurisprudenziali in tema di chance non risarcibile;
- ANCORA IN VIA SUBORDINATA, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, nella denegata ipotesi pagina 3 di 18
di riconoscimento di una responsabilità dei Sanitari dell' odierna appellante, Parte_1 rideterminare il lasso di tempo indicato come ipotetica sopravvivenza della minore e rideterminare i criteri di liquidazione dell'ipotetico danno, ove provato;
- IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità dei odierna Controparte_5 appellante, accertare e dichiarare anche la responsabilità dei Sanitari dell' e Controparte_2 del Dott. , con conseguente riparto secondo le rispettive responsabilità anche della condanna CP_3 al risarcimento del danno da liquidarsi e con l'esclusione di ogni condanna solidale. IN OGNI CASO: Con vittoria o quantomeno con la compensazione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ove non ritenga di riformare la sentenza già sulla base delle perizie e Consulenze in atti, di per sé sufficienti a giustificare il rigetto della domanda degli originari ricorrenti, Voglia rinnovare la CTU per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto d'appello; si chiede che il CTU valuti la rarità e la gravità della patologia che affliggeva la piccola
e la condotta dei Sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale appellante, secondo la Persona_1 letteratura e gli studi dell'epoca dei fatti. Si chiede inoltre che il Collegio distingua le posizioni dei diversi appellati e si esprima circa il rispettivo apporto causale nel determinismo dell'evento. Si chiede di costituire un Collegio ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 del 2017”.
Per ,, , Controparte_1 Parte_7
Parte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, ed emessa ogni ulteriore ed opportuna declaratoria, così giudicare: NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello proposto da (già Parte_8 Controparte_6
) in quanto infondato per i Controparte_7 motivi di cui al presente atto, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano. NEL MERITO ED IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE Confermata per il resto la sentenza e confermato l'accertamento sull'operato negligente del
[...]
, in parziale riforma del capo riferito al rigetto della domanda di condanna generica al CP_8 risarcimento avanzata in primo grado dai parenti della vittima oggi appellanti incidentali, iure proprio e iure ereditatis, per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all'operato negligente, ovvero, in parziale riforma del capo della sentenza riferito alla condanna alla refusione delle spese di giudizio di primo grado sostenute dal Dott. , condannare l'Appellato Dott. , per i motivi di CP_3 CP_3 cui all'appello incidentale, al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, con ogni conseguente statuizione in riforma della condanna alle spese del primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese del presente grado e con riforma della regolazione delle spese di lite disposta dal Giudice di primo grado nei rapporti tra gli Attori ed il Dott. ”. CP_3
Per CP_3
Voglia codesta Ecc.ma.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, pagina 4 di 18
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- Dichiarare inammissibile il sesto motivo d'appello principale proposto dalla per Parte_1 difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., per l'effetto confermando la pronuncia di prime cure quanto all'accertamento dell'assenza della responsabilità predicata nei confronti dell'esponente ed al conseguente rigetto della relativa domanda di condanna;
- Dichiarare inammissibile l'appello incidentale svolto dai GG.ri , , Controparte_1 Parte_3
, e per violazione dell'art. 345 Parte_6 Parte_4 Parte_5 c.p.c.; Nel merito, in via principale:
- Respingere l'appello promosso dall nella parte in cui risulta volto a contestare la Parte_1 statuizione di prime cure concernente l'accertamento dell'assenza della responsabilità predicata nei confronti dell'esponente ed il conseguente rigetto della relativa domanda di condanna, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure quanto ai predetti aspetti;
- Respingere, altresì, l'appello incidentale svolto dai GG.ri GG.ri , Controparte_1 Parte_3
, e in quanto parimenti infondato in fatto
[...] Parte_4 Parte_5 ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata e salvo gravame:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse venire accertata, all'esito del presente giudizio, una qualsivoglia responsabilità della Dott. , accertare la quota allo stesso ascrivibile tenuto conto CP_3 delle condotte imputabili agli altri sanitari coinvolti nella vicenda e della concorrente responsabilità delle strutture sanitarie che debbano essere chiamate a rispondere del loro operato, e limitare quindi la condanna alla sola quota di responsabilità ascrivibile allo stesso Dott. e comunque nei limiti CP_3 dei soli danni che risulteranno debitamente comprovati dalle parti che si affermano danneggiate, nel rigoroso rispetto dell'onus probandi sulle stesse incombenti;
In via istruttoria:
- Respingere l'istanza svolta dall'appellante principale finalizzata alla Parte_1 rinnovazione della C.T.U. Con il favore, in ogni caso, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, del procedimento ex 696 bis c.p.c., comprensivi di compensi per l'assistenza legale, maggiorati di rimborso forfettario ed accessori di legge, nonché dei costi di C.T.U. e C.T.P.
Per Controparte_2
- rigettare l'appello proposto dall' , laddove Controparte_9 finalizzato al riconoscimento di responsabilità in capo alla medesima per gli eventi CP_2 pregiudizievoli lamentati dagli (sesto motivo d'appello), in quanto infondato in fatto ed Parte_9 in diritto, con conseguente conferma sul punto della sentenza appellata ed accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado dalla stessa;
Controparte_2
- rigettare ogni ulteriore domanda/pretesa avanzata nei confronti dell' Controparte_2
, in quanto inaccoglibile e destituita di fondamento;
[...]
- respingere le richieste di rinnovazione della C.T.U. in quanto inaccoglibili, ingiustificate ed inammissibilmente esplorative. Spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
pagina 5 di 18
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e -anche quale esercenti la potestà genitoriale sulla minore Controparte_1 Parte_3 [...]
in proprio e in qualità di eredi della minore nonché i nonni paterni Parte_6 Persona_1
[... della stessa, e , hanno convenuto in giudizio l'ospedale Parte_4 Parte_5
l'ospedale di Milano e Controparte_2 CP_10 Parte_1 il dott. per accertarne le rispettive responsabilità in merito al decesso della Controparte_11 figlia . Persona_1 I fatti salienti sono i seguenti:
nata il 16.7.2008, il [...] veniva sottoposta ad un ecocardiogramma presso Persona_1 l'ospedale motivato da “anomalie ECG”; CP_10
– il 7.9.2009 per le medesime ragioni veniva sottoposta ad un nuovo ecocardiogramma “2D-doppler” refertato “nella norma” e a visita cardiologica, con referto di assenza di segni clinico strumentali di cardiopatia organica;
– in data 28.7.2013 la bambina sveniva mentre saliva le scale con i genitori. Veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di e dopo gli esami clinici di routine ne veniva disposto CP_2 il ricovero. Durante il ricovero -in assenza di segni clinici negativi- si procedeva ad una diagnosi differenziale con accertamenti, sia neurologici, sia cardiologici. Gli esami ematochimici e neurologici escludevano una causa neurogena dell'evento. Per quanto riguarda l'aspetto cardiologico venivano eseguiti due elettrocardiogrammi e un ecocardiogramma. Veniva riscontrata una prevalenza ventricolare destra, ma l'ECG veniva refertato come normale in quanto il ventricolo destro veniva ritenuto entro i limiti fisiologici rispetto all'età della paziente. Alla dimissione veniva consigliata l'esecuzione di un EEG in sonno e un ECG holter per escludere eventuali aritmie misconosciute;
– nel settembre 2013, veniva sottoposta a visita neuropsichiatrica presso l'ospedale Persona_1
La dott.ssa escludeva che si trattasse di un episodio epilettico, reputando trattarsi di un CP_10 Per_2 episodio di origine vaso vagale -nervo che regola la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna-;
- il 17.10.2013 veniva eseguito l'ECG holter presso la clinica Mangiagalli di Milano con esito di ritmo sinusale normo-frequente e assenza di eventi aritmici e pause patologiche;
–il 12.6.2014 avveniva un secondo svenimento. Mentre la bambina era a scuola e si trovava in piedi, emetteva un grido si girava su sé stessa e cadeva a terra. Durante lo svenimento sembrava che avesse scosse ai quattro arti. Veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale I genitori riferivano CP_10 il pregresso episodio alla dott.ssa e le offrivano in visione la documentazione sanitaria della Per_3 figlia che non veniva visionata dalla stessa, ritenendo sufficiente un resoconto a voce. All'esame obiettivo la bambina appariva in salute e veniva dimessa. Il referto di dimissione riportava sinteticamente gli antecedenti del ricovero e le prime impressioni sanitarie;
– il 16.6.2014, veniva nuovamente visitata dalla dott.ssa con conseguente sottoposizione a un Per_2 elettroencefalogramma dopo privazione del sonno che risultava negativo. La stessa confermava che si trattava di paziente soggetta alle sincopi vaso vagali che sarebbero diminuite con l'età adulta;
– il 29.9.2014 veniva sottoposta a visita medica dal dott. per attestarne l'idoneità alla pratica CP_3 sportiva dilettantistica -pallavolo-. La scheda anamnestica non riportava le due sincopi -pur riferite dal padre-. Veniva spuntata la casella attestante la normalità dei vari apparati. Veniva eseguito un elettrocardiogramma monotraccia a voltaggio dimezzato. I tracciati risultavano sfumati, ma evidenziavano le caratteristiche di prevalenza destra. Il dott. rilasciava il certificato di idoneità CP_3 all'attività sportiva non agonistica;
pagina 6 di 18 – il 19.9.2015, veniva ripetuta, con le stesse modalità la visita medica presso il dott. Anche in CP_3 questo caso, l'ECG monotraccia a voltaggio dimezzato, evidenziava una prevalenza a destra. Il dott. rilasciava il certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica;
CP_3 Il 23.6.2016, la bambina, in seguito ad un episodio lipotimico, veniva visitata dalla pediatra dott.ssa che riscontrava “un soffio cardiaco di nuova insorgenza”, prescrivendo una visita cardiologica Per_4 e un ECG e un ecocardiografia color doppler per soffio cardiaco;
– i genitori fissavano un appuntamento per il giorno 6.7.2016 con il dott. collaboratore del Per_5 prof. primario di cardiologia pediatrica dell'ospedale Niguarda;
Per_6
- il 27.6.2016, la bambina all'esito di una nuova crisi sincopale decedeva;
- il dott. nell'incontro con i genitori comunque avvenuto ipotizzava come causa della morte Per_5 un'ipertensione polmonare.
– la ctu svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, in estrema sintesi, accertava che la morte era stata causata da ipertensione arteriosa polmonare primitiva -malattia di cui era affetta la bambina-
. Tuttavia, la ctu, pur ravvisando comportamenti negligenti imprudenti e imperiti dei sanitari che avevano avuto in cura la bambina, escludeva il nesso di causalità fra gli stessi e l'evento morte, in quanto i sanitari del non avevano la competenza scientifica così elevata e specifica per poter CP_10 identificare una malattia così rara. Il tribunale integrava la ctu con la nomina di un cardiologo pediatra che si era occupato della suddetta patologia.
2. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 9399/2024, pubblicata il 29.10.2024, così provvedeva: 1) rigettava la domanda nei confronti di e di 2) Controparte_2 CP_3 accertava la responsabilità professionale -per esecuzione negligente, imprudente e imperita delle prestazioni professionali- dell' e la condannava al risarcimento dei danni non Parte_1 patrimoniali da anticipata morte e da perdita di chance e ai danni patrimoniali indicati in motivazione da quantificarsi in separato giudizio. In particolare, il tribunale, in punto di responsabilità, riteneva: A) esente da colpa la condotta dei sanitari dell'ospedale di , in quanto: -) si trattava del CP_2 primo episodio sincopale;
-) era stato disposto il ricovero della bambina con accertamenti strumentali sia neurologici, sia cardiologici;
-) la modesta prevalenza ventricolare destra con pressione polmonare entro i limiti del fisiologico e l'estrema rarità dell'ipertrofia polmonare, non costituivano elementi tali per poter formulare la diagnosi corretta, considerando anche che non era un ospedale specializzato in tali patologie;
-) con la dimissione venivano prescritti ulteriori esami di approfondimento, sia per l'aspetto neurologico, sia per quello cardiologico;
– B) sussistente la responsabilità dei sanitari dell'ospedale In proposito, il tribunale dava atto CP_10 che: a) la ctu espletata in sede di atp reputava che: -) erano connotate da colpa le condotte del personale sanitario del pronto soccorso pediatrico che, portati a conoscenza del fatto che si trattava del secondo episodio sincopale, senza una definitiva causa neurologica o di altra natura, si erano limitati ad un esame obiettivo e a indirizzare la bambina ad un successivo esame neurologico -EEG da privazione del sonno che poi aveva dato esito negativo- senza procedere ad approfondimenti cardiologici nell'ottica di un iter di controllo e di diagnostica differenziale;
-) un controllo ecocardiografico avrebbe mostrato con buona probabilità un aumento dell'impegno ventricolare destro e la programmazione di controlli ecocardiografici avrebbe nel tempo portato ad evidenziare la progressione dell'anomalia cardiaca, con alta probabilità di diagnosticare la malattia prima del pagina 7 di 18 decesso, stante l'evoluzione rapida della patologia;
-) le cure prestate avrebbero potuto rallentare il decorso della patologia e ritardare il decesso anche se non erano quantificabile di quanto;
b) l'integrazione di ctu reputava che: -) all'esito della visita presso il pronto soccorso doveva necessariamente essere disposta l'esecuzione di un ECG: se il medico del p.s. fosse stato a conoscenza delle anomalie, anche solo sospette, evidenziate da quello eseguito presso l'ospedale di si poteva configurare un rischio intermedio con necessità di esecuzione dell'esame in CP_2 tempi brevi in un ambulatorio specialistico o in osservazione breve in dipartimento di emergenze;
se non fosse stato disponibile alcuna informazione relativi agli accertamenti eseguiti in precedenza si poteva configurare una situazione di rischio basso, tale però da richiedere comunque la necessità al pediatra curante di eseguire l'elettrocardiogramma; -) la patologia, al momento dell'accesso al p.s. dell'ospedale sulla base dei dati disponibili, era verosimilmente “di grado moderato/severo CP_10 senza segni clinici di scompenso ventricolare destro, ma tale da richiedere in tempi brevi u definitivo inquadramento diagnostico e un adeguato approccio terapeutico”; -) “la valutazione dell'ECG da parte di un cardiologo, preferibilmente con competenze pediatriche, avrebbe sicuramente previsto l'esecuzione di ecocardiografia che avrebbe confermato il forte sospetto di ipertensione polmonare (tenuto conto che i segni erano già presenti alla valutazione effettuata in occasione del primo evento sincopale) escludendo la presenza di cardiopatia strutturale come possibile causa dell'aumento della pressione polmonare ed orientando quindi la diagnosi, in assenza di patologie polmonari o connettivali anamnestiche, verso una forma di ipertensione arteriosa polmonare idiopatica”; questo avrebbe comportato l'indirizzamento della paziente in un centro di cardiologia pediatrica con competenze specifiche nell'ambito di ipertensione polmonare che nell'arco di 10-15 giorni avrebbe confermato la diagnosi, a distanza di circa un anno dal primo episodio;
-) in caso fosse stata sottoposta a terapie specifiche le probabilità di sopravvivenza sarebbero state: i) a 10- 15 anni nel caso fosse rientrata nel 10/15% di casi di pazienti con test di vasoreattività positiva;
ii) almeno 5 anni -con possibilità di accedere a terapie interventistiche e chirurgiche- in caso di perdita di efficacia della terapia medica- nel caso fosse rientrata nel 90% dei pazienti con test di vasoreattività negativo. L'integrazione della ctu reputava quindi sussistente il nesso di causa fra la condotta colposa dei medici del -omessa effettuazione della diagnosi differenziale e omessa CP_10 prescrizione di un ECG, pur in presenza di una seconda crisi sincopale a distanza di meno di un anno dalla prima- e l'evento morte, posto che la condotta diligente omessa avrebbe consentito di diagnosticare la malattia e trattarla in modo specifico con probabilità di sopravvivenza di almeno 5 anni;
C) insussistente la responsabilità del dott. i) in ragione del principio dell'affidamento per il CP_3 certificato rilasciato nel settembre 2014, a tre mesi dal secondo episodio sincopale, trattato dall'ospedale posto che lo stesso poteva fare legittimo affidamento sulle valutazioni effettuate CP_10 dagli specialisti della struttura sanitaria in ordine alla anomalie cliniche riscontrate;
ii) in ragione del difetto di prova del nesso di causalità fra la condotta colposa a lui imputabile in occasione del rilascio del secondo certificato medico nel settembre 2015 -individuata nell'omessa indicazione di approfondimenti diagnostici che avrebbe dovuto raccomandare- e l'evento morte, in quanto, in ragione della gravità della malattia nel momento del verificarsi del comportamento omissivo non era possibile ritenere, sulla base di un giudizio probabilistico, che la condotta omessa e la diagnosi della malattia a pochi mesi dal decesso avrebbe comunque potuto ritardarlo;
pagina 8 di 18 Il tribunale, in merito ai danni conseguenti, riteneva sussistenti: i) il danno iure proprio da lesione del rapporto parentale, sub specie del minor tempo di 5 anni vissuto con il congiunto, da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano e il danno da perdita di chance per gli ulteriori due/tre anni di sopravvivenza oltre i cinque, da liquidarsi equitativamente -posto che il tribunale aveva ritenuto sussistente, a causa dell'omessa diagnosi della malattia, sia l'anticipazione certa della morte di 5 anni
-danno da perdita anticipata della vita-, sia il danno da perdita di chance di sopravvivere altri due/tre anni oltre i predetti cinque-; ii) il danno patrimoniale relativo ai costi sostenuti per le visite specialistiche successive alle condotte dei sanitari dell'ospedale CP_10 Riteneva invece insussistenti: iii) il danno iure hereditario da perdita anticipata della vita - per l'anticipazione della morte di 5 anni imputabile ad errore medico- stante l'insussistenza in concreto delle due voci di danno di cui astrattamente si compone, posto che non aveva mai Per_1 Per_1 avuto la consapevolezza dell'anticipazione della sua morte -danno morale da lucida agonia-, né il danno biologico differenziale da peggioramento della qualità della vita, non essendosi verificato un peggioramento delle condizioni di vita a causa dell'omessa diagnosi della malattia;
ii) il danno patrimoniali per i costi delle visite mediche antecedenti all'intervento dei sanitari del iii) il CP_10 danno patrimoniale derivante dal contributo derivante dal futuro reddito della bambina deceduta, posto che comunque non avrebbe vissuto fino al raggiungimento dell'attività lavorativa.
3. ha proposto appello articolato in sette motivi. Parte_10
3.1 Con il primo motivo censura l'affermazione di responsabilità dell'appellante, in quanto: i) il tribunale non ha motivato le ragioni per cui si sia discostato dalla consulenza tecnica svolta nel procedimento penale e da quella svolta in sede di atp che avevano entrambe concluso per l'assenza di responsabilità dei sanitari dell'ospedale ii) non sussistono condotte colpose addebitabili ai CP_10 sanitari del pronto soccorso del posto che non risultavano evidenze che ritenessero CP_10 necessitati approfondimenti di natura cardiovascolare, in quanto: -) la sincope non presentava caratteristiche di sospetta origine cardiaca, non essendo avvenuta sotto sforzo, ma in condizioni di riposo senza palpitazioni e dolore toracico, l'obiettività generale e quella cardiaca erano nella norma;
-) le linee guida all'epoca vigenti indicavano la consulenza specialistica del cardiologo pediatra solo in caso di dubbio sull'origine cardiaca della sincope;
-) la recidiva sincopale non è indice di per sé aggiuntivo di rischio essendo presente nel 22% dei pazienti pediatrici;
-) la sincope come unico sintomo dell'ipertensione è un caso eccezionalmente raro -1 paziente su 1-1,5 milioni-;
-) il pronto soccorso non è una struttura specialistica deputata ad effettuare diagnosi specialistiche come quella richiesta per la patologia di cui era affetta la bambina;
iii) difetta il nesso di causalità, sia per il lungo lasso di tempo intercorso fra la visita e il decesso, sia perchè il tribunale ha utilizzato per affermare la responsabilità dei sanitari dati derivanti da studi scientifici svolti in epoca successivi al momento del fatto che i periti avevano utilizzato per indicare il tempo probabile di sopravvivenza relativo alla malattia;
3.2 Con il secondo motivo censura la ritenuta non operatività della limitazione della responsabilità ai casi di dolo e di colpa grave ex art. 2236 c.c.; 3.3 Con il terzo motivo censura la determinazione in cinque anni il periodo di sopravvivenza della minore in caso di cure tempestive, in quanto non rispondente a quanto affermato in nessuna delle consulenze che si esprimono per un termine inferiore e in termini puramente ipotetici;
3.4 Con il quarto motivo deduce che sulla base della consulenza svolta in sede di atp e di quella svolta nel procedimento penale la causa del danno era rimasta ignota e, quindi, il danneggiato non aveva pagina 9 di 18 assolto l'onere probatorio posto a suo carico di provare il nesso di causa fra la condotta dei medici e l'evento danno con conseguente rigetto della domanda;
3.5 Con il quinto motivo deduce l'insussistenza dei danni iure heridatario riconosciuti della perdita del rapporto parentale per cinque anni e dell'ulteriore danno da perdita di chance di sopravvivenza stante: -) l'incertezza in ordine all'esigibilità di una condotta alternativa lecita da parte dei sanitari e l'efficacia causale della stessa, in ragione della prognosi infausta della malattia;
-) il difetto di prova del periodo di cinque anni di perdita del rapporto parentale;
iii) la non risarcibilità del danno da perdita di chance non sussistendo una sufficiente probabilità del suo verificarsi;
iv) il non condivisibile criterio per la liquidazione del danno ancorandolo alle tabelle del tribunale di Milano, e non a una liquidazione equitativa dello stesso;
3.6 Con il sesto motivo censura le statuizioni relative all'assenza di responsabilità dei sanitari dell'ospedale di e del dott. In relazione alla ritenuta assenza di responsabilità dei CP_2 CP_3 sanitari dell'ospedale di deduce che, a fronte di reperti ecografici anormali, l'iter CP_2 diagnostico successivo alle dimissioni è risultato tronco e incompleto rispetto alla diagnosi differenziale e anche fuorviante per rispetto alle successive prestazioni attuate presso l'ospedale
CP_10 Quanto al dott. secondo l'appellante, i ctu affermano in modo immotivato e contradditorio CP_3 che accertamenti diagnostici successivi all'accesso presso l'ospedale avrebbero modificato la CP_10 prognosi quoad vitam della minore, mentre sempre in modo immotivato sostengono che accertamenti successivi alla visita del dott. non avrebbero avuto alcun effetto;
CP_3
3.7 Con il settimo motivo chiede la riforma della statuizione in ordine alle spese in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
4. , ed Controparte_1 Parte_3 Parte_6 Parte_4
hanno proposto appello incidentale articolato in due motivi. Parte_5
4.1 con il primo motivo censurano l'omessa pronuncia del tribunale in ordine ai danni causati dal dott. non ricollegati all'evento morte -unici sui quali il tribunale si è pronunciato ritenendo che CP_3 difettasse il nesso di causa fra l'inadempimento del medico, sia rispetto all'omessa diagnosi della malattia, sia rispetto all'evento morte-. In particolare, il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sui seguenti danni: i) il riconoscimento di idoneità all'attività sportiva della bambina;
ii) le spese sostenute per la prestazione negligente;
iii) il peggioramento della qualità della vita della minore durante gli anni in cui ha praticato l'attività sportiva con modalità connotate da uno stato di spossatezza e di astenia;
Co
con il secondo motivo censurano la condanna alle spese nei confronti del medesimo, essendo stato accertato il suo inadempimento contrattuale;
5. Gli altri due appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello.
pagina 10 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo e il quarto motivo -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati. In primo, luogo diversamente da quanto rappresentato nel primo motivo di appello, anche la ctu svolta in sede di atp evidenziava una condotta colposa dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale CP_10 Infatti, la ctu svolta in sede di atp individuava la causa della morte della bambina in una ipertensione polmonare primitiva riferibile alla forma idiopatica -dovuta al progressivo restringimento delle arterie polmonari- pag.26- che costituisce una forma estremamente rara e difficilmente diagnosticabile sulla base di una sincope- “la bambina non aveva fattori di rischio noti per l'ipertensione polmonare, tra i quali vi sono: prematurità, cardiopatia congenita o malattie autoimmune. Data la estrema rarità della forma idiopatica dell'ipertensione polmonare idiopatica, senza dubbio non era molto improbabile orientarsi verso di essa, quanto meno in prima battuta” -pag.28-. Tuttavia, i ctu individuavano la condotta colposa dei sanitari dell'ospedale portati a CP_10 conoscenza dai genitori della precedente sincope e dei successivi accertamenti come riportato nel referto del pronto soccorso, nel non aver disposto alcun accertamento cardiologico –“ Nel contempo, la specificità dell'elenco degli esami a cui la bimba era stata sottoposta l'anno precedente, riportato nel verbale del PS dell'Ospedale Buzzi, risulta indicativa della disponibilità di puntuali dati anamnestici: per la visualizzazione di un documento che li recava e/o per un accurato resoconto CP_1 anamnestico dato dai genitori. In altre, parole il verbale del PS dell'Ospedale fa ritenere che i Sanitari della struttura fossero stati portati a conoscenza del precedente occorso circa un anno prima e sulla scorta di ciò, data l'insidiosità degli eventi sincopali, a quel punto recidivo e senza una defnita causa neurologica o di altra natura, sarebbe stato indicato riprendere l'iter diagnostico anche sotto il proflo cardiovascolare. Invece, l'accertamento nel corso di quell'accesso si limitò ad un esame obiettivo ed avviare la piccola ad un iter diagnostico solo neurologico, coll'esecuzione di un EEG da deprivazione di sonno, che fu eseguito da lì a breve dopo la dimissione al domicilio e che diede esiti negativi…. Orbene, esclusa la genesi epilettica della patologia, a fronte di un secondo episodio rilevante, sarebbe stato doveroso procedere ad ulteriori approfondimenti;
invece, non fu ripreso un adeguato iter di controllo e di diagnostica differenziale. Su ciò non si può non eccepire -ctu in atp pagg. 28-29, sottolineature aggiunte-. Secondo gli stessi ctu, la sottoposizione della bambina a un nuovo esame ecocardiografico avrebbe nuovamente, con buona probabilità rilevato un aumento dell'impegno ventricolare destro, che avrebbe attivato una serie di successivi controlli, che avrebbero permesso di diagnosticare l'ipertrofia arteriosa polmonare -accertata solo dopo la morte- “quel che si deve eccepire non è di non aver posto la diagnosi in occasione di quel secondo accesso ospedaliero, ma di non aver riavviato un iter di valutazioni e di controlli nel corso del tempo sotto il profilo cardiologico, che avrebbero consentito di identificare l'ipertensione polmonare prima di quando poi avvenne” -ctu atp pag.29-. Tuttavia, secondo la ctu svolta in sede di atp, non era accertabile, nel caso in cui la bambina fosse stata sottoposta a terapia, se fosse stato possibile e di quanto ritardarne la morte avvenuta due anni dopo l'accesso al pronto soccorso dell'ospedale –“ Se la bimba fosse stata posta in CP_10 terapia, si sarebbe potuto rallentare il decorso della patologia e e l'exitus: di quanto non è dato ben sapere. Non essendo mai giunti all'inquadramento diagnostico né all'avvio di terapie non è possibile sapere se il caso di rientrasse o no fra quelli resistenti. L'impossibilità di un valido giudizio peritale Per_1
pagina 11 di 18 sul tale punto deriva dal fatto che non vi sono dati clinico-strumentali relativi ai due anni che intercorsero CP_1 tra l'accesso all'Osp. e il decesso: tale carenza è da ricondurre alla mancata ripresa da parte dell'iter di diagnostica differenziale, acclarata nelle pagine precedenti. Nel contempo, la rapida evoluzione della patologia, che la portò a decedere a circa soli 3 anni dalla prima manifestazione, fa pensare che la risposta alle terapie sarebbe stata limitata” -pag.34 ctu atp, sottolineatura aggiunta-. L'integrazione della consulenza tecnica svolta in giudizio con la nomina di un cardiologo pediatra specializzato in ipertensione polmonare, confermava che la condotta colposa imputabile ai sanitari del CP_10 era stata quella di non prescrivere un ECG che era cogente e che avrebbe consentito di accertare l'ipertrofia ventricolare destra – “anche ammettendo che tale lettera di dimissione non fosse disponibile al momento dell'accesso al PS dell'Ospedale Buzzi, è doveroso rilevare che la valutazione diagnostica manca di un elemento fondamentale che è l'esecuzione di un ECG. In effetti, l'esecuzione di un elettrocardiogramma è ritenuta indispensabile nella valutazione di ogni episodio sincopale (1) anche per le Linee Guida sulla sincope in età pediatrica in vigore all'epoca dei fatti (2) : ”L'ECG a 12 derivazioni e l'unico esame strumentale da effettuare nella valutazione iniziale del paziente con sincope….” (Raccomandazione 3 : livello di evidenza V;
forza della raccomandazione A) e la refertazione doveva essere affidata ad un “cardiologo preferenzialmente con competenza pediatrica”. A discrezione del medico di PS non è la decisione sulla opportunità o meno di eseguire l'elettrocardiogramma ma sono solamente “le modalità e la tempistica” della sua esecuzione che può essere modulata sulla base della stratificazione di rischio del singolo paziente. A tale proposito, qualora il Medico di PS fosse stato al corrente delle “anomalie”, anche solo sospette, di ECG ed Ecocardiogramma eseguiti c/o Ospedale di
, si poteva configurare un quadro di rischio intermedio tale da richiedere ” Gestione in tempi CP_2 bulatorio specialistico o tramite osservazione breve in Dipartimento di Emergenza”(2). Se invece non fosse stata disponibile alcuna informazione relativa agli accertamenti cardiologici eseguiti in precedenza, si poteva configurare una situazione di rischio basso tale da richiedere comunque “Gestione ambulatoriale in tempi ordinari dal pediatra e/o dallo specialista di competenza” che si sarebbe tradotta, nella pratica, nel segnalare al Pediatra curante la necessità di eseguire l'elettrocardiogramma in elezione”
-foglio14 ctu svolta in giudizio-. L'integrazione della ctu stimava -con argomentazioni motivate e non censurate nel motivo di appello- che l'esecuzione di un ECG a 12 derivazioni che avrebbe confermato il sospetto di ipertrofia ventricolare destra, che avrebbe comportato l'esecuzione di una ecocardiografia che, a sua volta, avrebbe orientato verso il forte sospetto di una ipertensione polmonare -escludendo che l'aumento della pressione polmonare potesse essere causata da cardiopatie strutturali o patologie polmonari- che sarebbe stata confermata da un centro di cardiologia pediatrica con competenze in ambito di ipertensione polmonare a cui la bambina sarebbe stata avviata. Quindi, secondo l'integrazione di ctu se fosse stato doverosamente prescritto l'ECG dai sanitari del p.s. del l'ipertrofia polmonare sarebbe stata diagnosticata a distanza di circa 12 mesi CP_10 dal primo episodio sincopale -ossia alla fine di luglio 2014-. Parimenti, l'integrazione della ctu, sulla base dei pochi dati disponibili -obiettività dell'esame della bambina al p.s. e esisto dell'ecocardiografia eseguita presso l'ospedale di CP_10
con giudizio motivato e non contestato nel motivo di appello-ha accertato che al CP_2 Per_ momento dell'accesso all'ospedale “la piccola fosse portatrice di una ipertensione CP_10 arteriosa polmonare di grado moderato/ senza segni di scompenso ventricolare destro, ma tale da richiedere in tempi brevi un defnitivo inquadramento diagnostico e un adeguato approccio terapeutico” -fg 18 ctu giudizio-.
pagina 12 di 18 I ctu affermavano che “L'ipertensione arteriosa polmonare idiopatica è patologia notoriamente gravata da prognosi infausta a breve termine se non trattata adeguatamente… L'avvento della terapia specifca ha sicuramente consentito di prolungare in modo sostanziale la sopravvivenza. Già nel 2010, l'esperienza anglosassone riportava una sopravvivenza del 75% a 5 anni” -fg 18 -; Complessivamente, è verosimile stimare una probabilità di sopravvivenza con buona qualità di vita per un periodo di circa 5 anni almeno con possibilità di accedere alle terapie alternative (interventistiche o chirurgiche) in caso di perdita di efficacia della sola terapia medica” -fg 20- sottolineatura aggiunta-. Quindi, a confutazione delle ulteriori censure contenute nei motivi si osserva quanto segue. Devono recepirsi le conclusioni dell'integrazione di ctu svolta in sede di giudizio, sia perchè il perito cardiologo pediatrico -a differenza di quello che ha svolto la perizia in sede di atp- era un specializzato nell'ipertensione arteriosa polmonare e quindi era dotato di una competenza più specifica per valutare i tempi di diagnosi della malattia e l'efficacia della terapia ove fosse stata somministrata, sia perchè le conclusioni risultano intrinsecamente logiche e congruenti con i dati fattuali. Quanto alla consulenza tecnica svolta in sede di procedimento penale per discostarsene è sufficiente affermare che non veniva neppure individuata quale causa della morte l'ipertrofia arteriosa polmonare. Sulla base dell'integrazione della ctu risulta anche provato il nesso di causalità fra la condotta colposa dei sanitari dell'ospedale e l'evento morte di . CP_10 Persona_1 Infatti, se fosse stata disposta l'esecuzione dell'ECG l'ipertensione arteriosa di cui in quel momento era affetta la bambina sarebbe stata diagnosticata e la terapia farmacologica a cui sarebbe stata sottoposta avrebbe consentito di ritardarne la morte di almeno 5 anni. Inconferente è il richiamo alla causa ignota contenuto nel quarto motivo di appello, posto che risultano individuate, sia la condotta colposa dei sanitari, sia il nesso di causa con l'anticipazione dell'evento morte che si sarebbe verificato in epoca più lontana nel caso fosse stata tenuta la condotta doverosa omessa. Né i ctu hanno utilizzato studi scientifici successivi all'epoca del fatto per affermare la sussistenza della responsabilità dei sanitari. La condotta colposa è stata individuata considerando le circostanze fattuali concrete e le linee guida dell'epoca che prescrivevano già l'obbligo di effettuare l'esame omesso. Inoltre, già gli studi scientifici disponibili nel 2010 - quindi ben prima del fatto- avevano accertato che in caso di sottoposizione a terapie farmacologiche specifiche la sopravvivenza a 5 anni era del 75% -dato poi ulteriormente aumentato sulla base di studi scientifici posteriori che sono stati citati per avvalorare i precedenti-.
1.2 Il secondo motivo è infondato.
La condotta dei sanitari dell'ospedale è stata una condotta negligente -omessa esecuzione CP_10 di un esame che doveva essere disposto-. Quindi, alla fattispecie non si applica l'invocata limitazione di responsabilità alla sola colpa grave prevista dall'art. 2236 c.c. posto che la stessa si applica solo all'imperizia e non all'imprudenza e alla negligenza -Cass. n. 9085 del 19/04/2006 La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la pagina 13 di 18 conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza. (Nella specie, relativa alla paraplegia conseguita in danno di un paziente sottoposto a intervento di lombosciatalgia - emilaminectomia, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto alla ipotesi di negligenza un errore diagnostico, l'omesso ricorso ad indagini strumentali e la gestione dei tempi dell'emergenza medico-chirurgica)...
1.3 Il terzo e il quinto motivo sono trattati congiuntamente. E' parzialmente fondato il quinto motivo.
Le censure relative al danno iure hereditario da morte anticipata sono infondate. Infatti, il supplemento di ctu ha indicato in termini di elevata probabilità -75% secondo studi disponibili nel 2010- il periodo di vita maggiore che la bambina avrebbe vissuto nel caso fosse stata sottoposta a terapia specifica per l'ipertensione arteriosa. Studi successivi avevano aumentato la probabilità di sopravvivenza all''85%. Quindi, secondo il criterio del più probabile che non, la bambina, se sottoposta a terapia specifica, avrebbe avuto una vita più lunga così quantificata. Così sarebbe stato sia se la stessa avesse avuto un test di vasoreattività positivo -10-15% di probabilità- con prospettive di sopravvivenza di 5-10 anni, sia se fosse stata negativa al suddetto test -90% di probabilità- con sopravvivenza di 5 anni. Con conseguente perdita del rapporto parentale per i cinque anni di vita della medesima sottratti dalla mancata sottoposizione alle terapie specifiche. Quanto al criterio di liquidazione del danno, esso concerne un successivo giudizio, posto che la domanda formulata dagli appellati in primo grado concerneva solo l'accertamento dell'an della responsabilità con riferimento a specifiche voci di danno e non alla liquidazione degli stessi. E' invece fondata la doglianza relativa al riconoscimento del danno da perdita di chance per l'ipotesi che avesse potuto vivere oltre i cinque anni già accertati di vita perduta. Infatti, come si evince dal supplemento di ctu, ciò può sussistere solo nel caso di test di vasoreattività positivo che si verifica però con una probabilità quantificata dai ctu del 10-15% dei casi. Deve quindi desumersi, secondo un giudizio probabilistico prognostico, in assenza di elementi fattuali concreti, che la bambina sarebbe rientrata ben più probabilmente nel 90% dei casi di vasoreattività negativa con conseguente assenza di possibilità di un ulteriore prolungamento della vita oltre i cinque anni di perdita della stessa già accertati. Conseguentemente, tale voce di danno deve essere esclusa.
1.6 Il sesto motivo è infondato.
In merito alla condotta dei sanitari dell'ospedale di l'appellante censura il fatto che CP_2 gli accertamenti successivi alla dimissione sono stati incompleti e non hanno consentito di portare a termine la diagnosi differenziale che, anzi, era giunta a conclusioni che sono stati anche fuorvianti rispetto all'intervento dei sanitari del in seguito alla seconda sincope. CP_10 La censura, oltrechè generica, è infondata. Infatti, si trattava della prima sincope del tutto aspecifica. Quindi, la prima condotta doverosa per i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Portogruaro -che si sottolinea non era un pagina 14 di 18 ospedale specializzato- era quella di procedere ad una diagnosi differenziale diretta ad escludere sia cause neurologiche, sia cause cardiache della sincope. Tale condotta è stata adempiuta procedendo al ricovero della bambina e sottoponendola ad accertamenti strumentali diretti ad indagare entrambe le possibili cause del fenomeno. Infatti, oltre agli esami del sangue che escludevano cause metaboliche, sono stati eseguiti un elettroencefalogramma -che, ancorchè negativo, comunque, a giudizio dei ctu, non escludeva completamente una possibile crisi epilettica pag. 22 ctu atp-, un elettrocardiogramma e un ecocardiogramma. Gli accertamenti cardiaci mostravano una leggera prevalenza del ventricolo destro. Al contempo la pressione polmonare era regolare -pag. 23 ctu atp-. Inoltre, i ctu affermavano “si deve affermare che, ex ante, una modesta prevalenza ventricolare destra con pressione polmonare stimata entro i limiti del fsiologico, non poteva far pensare in quella sede ed in prima battuta ad un'ipertensione polmonare. In altre parole, data l'aspecifcità dei reperti rilevati, ancora in fase del tutto iniziale e ai limiti del fsiologico tenendo conto dell'età della piccola e della variabilità individuale, alla luce anche della rarità estrema della condizione patologia che in seguito emerse, non v'erano quell'epoca degli elementi tali per formulare la diagnosi. Peraltro, i Sanitari dell'Ospedale di non dimisero la piccola paziente indicando che non fossero da svolgere altri controlli, ma CP_2 iedero la corretta indicazione di proseguire le valutazioni diagnostiche non urgenti, con un ECG-Holter, allo scopo di escludere eventuali aritmie misconosciute (che furono poi così escluse), e con la ripetizione ecocardiografa in caso di ripresentarsi di episodi similari. Tali indicazioni testimoniano la giusta indicazione di procedere nell'iter diagnostico. Così fu anche sotto il profilo neurologico: infatti, a completamento della relazione in data 13-8-13, dopo valutazione dell'EEG fu segnalato
“a scopo prudenziale consiglio, comunque, esecuzione di EEG in sonno” -pag. 23-24 ctu atp sottolineatura aggiunta-. Quindi, diversamente da quanto prospettato nel motivo di appello, i sanitari dell'ospedale di
, al momento delle dimissioni, hanno prescritto approfondimenti in entrambe le CP_2 direzioni, sia neurologica, sia cardiaca. Quindi, nessuna censura può essere loro mossa neanche sotto questo profilo. In proposito l'EEG in sonno -peraltro ininfluente- veniva rimandato su disposizione della dott. dell'ospedale che aveva visitato la bambina nel settembre 2013, esaminando i Per_2 CP_10 referti dell'ospedale di e optando per un episodio con origine vaso vagale. CP_2 Quindi, ciò che secondo l'appellante potrebbe aver fuorviato i medici del pronto soccorso del in occasione della seconda sincope non è neppure attribuibile ai sanitari dell'ospedale di CP_10
. CP_2 L'ECG holter veniva eseguito in data 17.10.2013 presso la clinica Mangiagalli di Milano ritmo sinusale normo frequente e assenza di eventi aritmici e pause patologiche. In ordine alle censure rispetto alla ritenuta assenza di responsabilità del dott. per la morte CP_3 della bambina si osserva quanto segue. In primo luogo, il motivo di appello non si confronta con la motivazione della ritenuta assenza di responsabilità per quanto concerne la visita del 29.9.2014. Infatti, in relazione a tale visita, il tribunale ha escluso la responsabilità dello stesso, non ravvisando profili colposi nella condotta in virtù del legittimo affidamento che aveva fatto sulla visita e le conseguenti prescrizioni disposte dall'ospedale il 12.6.2014. CP_10
Pertanto, su tale statuizione si è formato il giudicato. pagina 15 di 18 In merito alla visita del 19.9.2015, il tribunale reputa colposa la condotta del dott. che non CP_3 avrebbe dovuto rilasciare il certificato di idoneità sportiva e avrebbe dovuto avviare la paziente ad ulteriori accertamenti. Ciò posto, tuttavia, il primo giudice, reputa che il rilascio del certificato di idoneità sportiva non abbia concorso a causare la morte della bambina, in quanto difetta il nesso di causa fra l'attività sportiva svolta in conseguenza del rilascio della stessa e l'evento morte, così come verificatosi - non avvenuta durante lo svolgimento di un'attività sportiva, né essendo provato che l'attività sportiva svolta abbia aumentato il rischio di aggravamento della patologia-. Parimenti, il tribunale reputa comunque insussistente il nesso di causa fra l'omesso suggerimento di approfondimenti diagnostici e l'evento morte, in quanto non vi è prova, secondo il principio del più probabile che non, che la diagnosi della malattia e la sottoposizione a terapia specifica a una distanza così breve dalla morte -27.6.2016- avrebbe comunque potuto ritardarne il decesso, in considerazione della gravità dell'ipertensione arteriosa di cui era affetta la bambina. Il motivo d'appello non contrasta neppure la ratio decidendi del tribunale. Infatti, il motivo è diretto a contrastare l'esito della ctu svolta in sede di atp -in quanto la posizione del dott. non è stata oggetto di integrazione di ctu- che, diversamente da quanto CP_3 ritenuto dal tribunale, ha reputato che anche se fossero stati disposti -come avrebbe dovuto fare il medesimo- i doverosi approfondimenti, gli stessi non avrebbero comunque portato alla diagnosi dell'ipertensione arteriosa – “il mancato avvio delle indagini che avrebbero con probabilità potuto porre in luce la patologia prima del decesso non è da ricondurre all'operato di tale Sanitario” -pag. 36 ctu atp-. Tale affermazione, peraltro, non è neppure contradditoria come genericamente affermato nel motivo di appello con la posizione relativa ai sanitari dell'ospedale Buzzi -che secondo gli stessi ctu avrebbero dovuto prescrivere l'ECG che avrebbe consentito di accertare la malattia-. Infatti, i ctu affermavano che l'approfondimento cardiologico sarebbe stato finalizzato allo svolgimento dell'attività sportiva e “va detto che nel caso di specie con ogni probabilità un ECG da sforzo, sarebbe stato aspecifco (è da rimarcare in proposito che gli eventi sincopali e l'exitus non furono correlati a condizioni funzionali di particolare richiesta cardiovascolare, come nel corso di un'attività sportiva)” -pag.36-. In ogni caso, il fatto che il motivo di appello non contrasti la ratio decidendi del rigetto della domanda da parte del tribunale è sufficiente per ritenere l'infondatezza del motivo.
1.7 Il settimo motivo è infondato.
L'accoglimento in minima parte dell'appello non giustifica la riforma della condanna alle spese dell'appellante statuita dalla sentenza di primo grado, stante la prevalente soccombenza dello stesso.
2. L'appello incidentale tardivo di , , Controparte_1 Parte_3 Parte_6 [...]
ed è ammissibile. Parte_4 Parte_5
Cass. n. 15100 del 29/05/2024 L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia pagina 16 di 18 scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur). Nel merito lo stesso è infondato. In ordine al primo motivo, non sussistono gli ulteriori dedotti danni. Lo svolgimento dell'attività sportiva non ha portato di per sé alcun danno alla bambina, in quanto il tribunale espressamente non ha censurato il rilascio del certificato medico in quanto ha ritenuto che non risultava provato che lo svolgimento dell'attività sportiva avesse aumentato il rischio di aggravamento della patologia. Le spese per il rilascio del certificato non costituiscono un danno, in quanto nessun pregiudizio è derivato dallo svolgimento dell'attività sportiva. Inoltre, sulla base di quanto esposto dai ctu, lo stesso sarebbe comunque stato comunque rilasciato-. Infine, il tribunale ha ritenuto che non vi fosse stato alcun peggioramento della qualità di vita della bambina. In ordine al secondo motivo, l'inadempimento contrattuale è irrilevante, in quanto ciò che rileva ai fini della condanna alle spese è la soccombenza data dal rigetto della domanda proposta dagli appellanti incidentali nei suoi confronti.
3. ASST, stante il principio della causalità e della soccombenza -stante il limitato accoglimento dell'appello che non altera l'esito complessivo della lite nei confronti di , Controparte_1 [...]
deve essere condannata a Parte_7 Parte_5 pagare le spese processuali del presente grado di giudizio ai predetti e Controparte_13 sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità alta, liquidate, per ciascuna delle due parti, in complessivi € 9.991,00, -di cui € 2.977 per la fase di studio;
€ 1.911 per la fase introduttiva;
€ 5.103 per la fase decisoria-. e , , , Pt_1 Controparte_1 Parte_7 Parte_5 in solido fra loro devono essere condannati -secondo il principio della causalità e della soccombenza- a pagare le spese del grado a liquidate in complessivi € 9.991, come sopra CP_3 determinate. Conferma le statuizioni delle spese di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello incidentale di Controparte_1 Parte_7
[...] Parte_5
pagina 17 di 18
2. accoglie parzialmente l'appello principale di e, per l'effetto, Parte_1
3. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9399/2024, pubblicata il 29.10.2024;
4. accerta e dichiara l'esecuzione negligente, imprudente ed imperita delle prestazioni professionali di , Ospedale Buzzi in relazione ai fatti di causa e, per l'effetto, Parte_1 in ragione di detta responsabilità professionale, la condanna al risarcimento in favore degli attori dei danni non patrimoniali da anticipata morte e dei danni patrimoniali come da motivazione della sentenza di primo grado;
danni tutti da quantificarsi in separato giudizio
5. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1 Parte_7 Part
, e a
[...] Parte_5 Controparte_14
, le spese del presente grado che si liquidano, per ciascuna delle due parti, in
[...] complessivi € 9.991,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
6. condanna e Parte_1 Controparte_1 Parte_7
, in solido fra loro, a pagare a le spese del
[...] Parte_5 CP_3 presente grado che si liquidano, in complessivi € 9.991,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
7. conferma nel resto la sentenza appellata;
8. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali
, Controparte_1 Parte_7 Parte_5 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 25.6.2025
Il CONSIGLIERE estensore Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
NN RR
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