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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 05 giugno 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 245/2025 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] in data [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Achille Reccia e C.F._1 dall'avv. Rosa Pagliaro ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, in
San Cipriano d'Aversa, alla via Togliatti n.1, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del in , rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dal CP_2 CP_3 dott. Francesco Greco, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Potenza e delega dell' ed elettivamente Controparte_4 domiciliato presso l' Controparte_5
, in Potenza, alla Piazza delle Regioni n. 1, come
[...]
in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 27.01.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe – attualmente assunta a tempo indeterminato e in servizio presso l' adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato Controparte_6
attività professionale alle dipendenze del convenuto, in forza di CP_1
contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato: dal 09/01/2020 al 13/02/2020, per un totale di giorni 38; dal 17/02/2020 al 21/02/2020, per un totale di giorni 5; dal 26/02/2020 al 06/03/2020, per un totale di giorni 10; dal
05/10/2020 al 30/06/2021, per un totale di giorni 269; dal 04/10/2021 al
30/06/2022, per un totale di giorni 270 (di cui 89 fino al 31 dicembre 2021 e 181 successivamente); che, in relazione alle suddette supplenze temporanee, non percepiva la retribuzione professionale docenti, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
che tale determinazione era in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità pronunciatasi in materia;
che per l'attività professionale espletata alle dipendenze del , la Controparte_1
retribuzione professionale docenti maturata in suo favore era pari ad € 4.651,35.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Controparte_1
(già ; di condannare il (già CP_7 Controparte_1
, in persona del pro tempore, C.F. , con sede in CP_7 CP_2 P.IVA_1
Roma, Viale Trastevere n. 76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 4.651,35 oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
di condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stato Controparte_8
2 evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. n. 8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). Con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co. 1-bis, IVA e
CPA, da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il , in persona del in Controparte_1 CP_2
carica, e domandava, in via preliminare, di accertare e dichiarare la parziale prescrizione del diritto alla retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2019/2020; nel merito, di respingere totalmente la domanda, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
spese vinte.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 05 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto a percepire la retribuzione professionale docente per il servizio prestato in forza di alcuni contratti per supplenze brevi e saltuarie durante gli anni scolastici 2020 e 2021 e domanda la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dei conseguenti emolumenti, deducendo la illegittimità della operata corresponsione dell'indennità ai soli docenti di ruolo e ai docenti precari che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
3 Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal CP_1
convenuto dal momento che parte ricorrente rivendica la retribuzione professionale docenti dal contratto stipulato dal 09.01.2020 al 13.02.2020 e la diffida, quale atto interruttivo, risulta notificata il 24.12.2024.
Nel merito, sulla questione in esame è intervenuta la giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti"
a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” si veda Cass.
Civ., sez. lav. Ordinanza n. 20015 del 27.07.2018, nonché Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 6293 del 05.03.2020).
Orbene, in applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente dedotto e provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla durata delle supplenze, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto durante gli CP_1
anni scolastici 2020 e 2021/2022, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €
4.651,35, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
4 3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, il contrasto giurisprudenziale in materia integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 27.01.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto durante gli anni CP_1
scolastici 2020 e 2021/2022;
2. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
in , al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei CP_3
giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 4651,35, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 05 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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