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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari , in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 65011 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 , vertente
TRA
E , rappresentati e difesi giusta procura allegata al Parte_1 Parte_2 ricorso ex art. 702 bis cpc, dagli avv.ti Marcello Murolo e Maria Citro, ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'avv. Giancarlo Santoriello alla via della Giuliana n. 32;
Ricorrenti
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione CP_1 dall'avvocato Matilde Milite ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Cava de' Tirreni
(SA), in Via A. Sorrentino n. 6;
Resistente
OGGETTO: Mutuo.
All'udienza del 19.9.2024, tenuta con modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 cpc per comparse conclusionali e memorie di repliche.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc regolarmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver contratto un mutuo ipotecario nel dicembre 2006 presso in Salerno per complessivi euro Controparte_2
83.328,00 per una durata di 156 mesi al fine di soddisfare esigenze finanziarie della nipote, oggi resistente, alla quale la banca aveva rifiutato un finanziamento volto alla ristrutturazione della propria abitazione. Pertanto, appena ricevuta la liquidità dalla banca, ha versato alla resistente l'importo di euro 76.000,00 – somma al netto dei costi – che la resistente ha nel tempo solo parzialmente rimborsato sino al giugno 2015. Per tale ragione si è rivolta al Tribunale al fine di sentir condannare la resistente, Sig.ra CP_1
, al pagamento di euro 32.851,84, pari alla residua somma ancora dovuta.
[...]
Si è costituita in giudizio la resistente eccependo in via preliminare l'incompetenza del giudice adito per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda deducendo di aver rimborsato nel tempo integralmente il prestito originariamente pattuito nella misura di euro 66.000,00 corrispondendo la somma di €. 66.917,16. Ha anche negato che due ulteriori bonifici di euro 5.000,00 ciascuno, con causale bonifico versati negli stessi giorni dell'accredito di euro 66.000,00 fossero ricollegabili al prestito per la ristrutturazione della casa, asserendo la loro diversa natura di mera donazione. Ha altresì negato che vi fosse un accordo con la ricorrente per l'accensione di un mutuo per la raccolta della provvista, ritenendo che la somma corrisposta fosse nella disponibilità liquida della ricorrente.
Incardinato il processo, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, acquisita documentazione ed escussi due testi di parte resistente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
19.9.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Osserva il Tribunale che dall'esame complessivo degli atti di causa è risultato pacifico che tra le parti vi fosse un accordo orale, di natura finanziaria, volta alla erogazione di una somma di denaro per favorire la ristrutturazione dell'immobile della resistente . Somma che parte CP_1 ricorrente indica in euro 76.000,00, divenuti 83.328,00 per oneri amministrativi, mentre parte resistente indica in soli euro 66.000,00 escludendo dal prestito due bonifici di euro 5.000,00 ciascuno e le spese del mutuo, in quanto la ricorrente non aveva mai fatto cenno della necessità di ricorrere al credito per corrispondere il prestito.
Occorre ricordare, prima di ogni considerazione, il solco giurisprudenziale di riferimento secondo il quale in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13.533).
Ed in tema di corresponsione di una somma di danaro, il principio secondo cui la sua dazione non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessa la corresponsione l'accipiens non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di una determinata obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. civ. n. 30944 del 29/11/2018).
Nella specie parte ricorrente fonda la sua pretesa di restituzione su un contratto di mutuo fondiario al quale la resistente risulta totalmente estranea e per un importo diverso e superiore a quanto riconosciuto dalla resistente.
Per tale ragione, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale ora riferito, grava sulla ricorrente l'onere di fornire una prova sicura ed affidante sia sull'importo complessivamente pattuito come prestito, sui tempi e modalità di rimborso, e sia sulla condivisa decisione di rivolgersi ad un ente creditizio per ottenere la provvista richiesta.
Benvero, l'apparto probatorio prodotto dalla ricorrente, a fondamento dell'assunto dedotto in causa, ed in particolare sull'ammontare della somma richiesta, è risultato assolutamente carente, tanto da non scalfire in alcun modo l'assunto della resistente provato anche per testi, della sussistenza tra le parti di un accordo finanziario per soli euro 66.000,00, che risultano documentalmente rimborsati nel tempo oltre ad euro 917,16 per rimborso spese.
Nessuna valenza di senso contrario possono assumere infatti le causali dei due bonifici di euro
5.000,00 indicanti solo “bonifico” per ricondurle al prestito e determinarlo nella maggior somma di euro 76.000,00, come anche la causale dei rimborsi corrisposti nel tempo dalla resistente per provare che tra le parti vi fosse un accordo condiviso per sottoscrivere un mutuo con i collegati oneri accessori.
Né può essere contestato, in assenza di prova contraria, il titolo della donazione rispetto ai
10.000,00 euro sopra citati ove si consideri la prova raggiunta del prestito di soli euro 66.000,00 e la modica cifra oggetto della diversa minor dazione che non necessita ai fini della donazione di alcuna particolare forma legale.
Per tali ragioni la domanda deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e si quantificano in euro 7.616,72 oltre imposte di legge e spese generali
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
.- respinge la domanda proposta dai Sigg.ri e;
Parte_1 Parte_2
.- Condanna i ricorrenti in solido tra loro alla refusione in favore di parte resistente delle spese del giudizio che si liquidano in euro 7.616,72 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma 11.12.2024
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari , in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 65011 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 , vertente
TRA
E , rappresentati e difesi giusta procura allegata al Parte_1 Parte_2 ricorso ex art. 702 bis cpc, dagli avv.ti Marcello Murolo e Maria Citro, ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'avv. Giancarlo Santoriello alla via della Giuliana n. 32;
Ricorrenti
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione CP_1 dall'avvocato Matilde Milite ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Cava de' Tirreni
(SA), in Via A. Sorrentino n. 6;
Resistente
OGGETTO: Mutuo.
All'udienza del 19.9.2024, tenuta con modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 cpc per comparse conclusionali e memorie di repliche.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc regolarmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver contratto un mutuo ipotecario nel dicembre 2006 presso in Salerno per complessivi euro Controparte_2
83.328,00 per una durata di 156 mesi al fine di soddisfare esigenze finanziarie della nipote, oggi resistente, alla quale la banca aveva rifiutato un finanziamento volto alla ristrutturazione della propria abitazione. Pertanto, appena ricevuta la liquidità dalla banca, ha versato alla resistente l'importo di euro 76.000,00 – somma al netto dei costi – che la resistente ha nel tempo solo parzialmente rimborsato sino al giugno 2015. Per tale ragione si è rivolta al Tribunale al fine di sentir condannare la resistente, Sig.ra CP_1
, al pagamento di euro 32.851,84, pari alla residua somma ancora dovuta.
[...]
Si è costituita in giudizio la resistente eccependo in via preliminare l'incompetenza del giudice adito per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda deducendo di aver rimborsato nel tempo integralmente il prestito originariamente pattuito nella misura di euro 66.000,00 corrispondendo la somma di €. 66.917,16. Ha anche negato che due ulteriori bonifici di euro 5.000,00 ciascuno, con causale bonifico versati negli stessi giorni dell'accredito di euro 66.000,00 fossero ricollegabili al prestito per la ristrutturazione della casa, asserendo la loro diversa natura di mera donazione. Ha altresì negato che vi fosse un accordo con la ricorrente per l'accensione di un mutuo per la raccolta della provvista, ritenendo che la somma corrisposta fosse nella disponibilità liquida della ricorrente.
Incardinato il processo, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, acquisita documentazione ed escussi due testi di parte resistente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
19.9.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Osserva il Tribunale che dall'esame complessivo degli atti di causa è risultato pacifico che tra le parti vi fosse un accordo orale, di natura finanziaria, volta alla erogazione di una somma di denaro per favorire la ristrutturazione dell'immobile della resistente . Somma che parte CP_1 ricorrente indica in euro 76.000,00, divenuti 83.328,00 per oneri amministrativi, mentre parte resistente indica in soli euro 66.000,00 escludendo dal prestito due bonifici di euro 5.000,00 ciascuno e le spese del mutuo, in quanto la ricorrente non aveva mai fatto cenno della necessità di ricorrere al credito per corrispondere il prestito.
Occorre ricordare, prima di ogni considerazione, il solco giurisprudenziale di riferimento secondo il quale in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13.533).
Ed in tema di corresponsione di una somma di danaro, il principio secondo cui la sua dazione non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessa la corresponsione l'accipiens non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di una determinata obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. civ. n. 30944 del 29/11/2018).
Nella specie parte ricorrente fonda la sua pretesa di restituzione su un contratto di mutuo fondiario al quale la resistente risulta totalmente estranea e per un importo diverso e superiore a quanto riconosciuto dalla resistente.
Per tale ragione, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale ora riferito, grava sulla ricorrente l'onere di fornire una prova sicura ed affidante sia sull'importo complessivamente pattuito come prestito, sui tempi e modalità di rimborso, e sia sulla condivisa decisione di rivolgersi ad un ente creditizio per ottenere la provvista richiesta.
Benvero, l'apparto probatorio prodotto dalla ricorrente, a fondamento dell'assunto dedotto in causa, ed in particolare sull'ammontare della somma richiesta, è risultato assolutamente carente, tanto da non scalfire in alcun modo l'assunto della resistente provato anche per testi, della sussistenza tra le parti di un accordo finanziario per soli euro 66.000,00, che risultano documentalmente rimborsati nel tempo oltre ad euro 917,16 per rimborso spese.
Nessuna valenza di senso contrario possono assumere infatti le causali dei due bonifici di euro
5.000,00 indicanti solo “bonifico” per ricondurle al prestito e determinarlo nella maggior somma di euro 76.000,00, come anche la causale dei rimborsi corrisposti nel tempo dalla resistente per provare che tra le parti vi fosse un accordo condiviso per sottoscrivere un mutuo con i collegati oneri accessori.
Né può essere contestato, in assenza di prova contraria, il titolo della donazione rispetto ai
10.000,00 euro sopra citati ove si consideri la prova raggiunta del prestito di soli euro 66.000,00 e la modica cifra oggetto della diversa minor dazione che non necessita ai fini della donazione di alcuna particolare forma legale.
Per tali ragioni la domanda deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e si quantificano in euro 7.616,72 oltre imposte di legge e spese generali
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
.- respinge la domanda proposta dai Sigg.ri e;
Parte_1 Parte_2
.- Condanna i ricorrenti in solido tra loro alla refusione in favore di parte resistente delle spese del giudizio che si liquidano in euro 7.616,72 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma 11.12.2024
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari