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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/07/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5082/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IC CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5082/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FALCONE ROSA MARIA
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMMASI Controparte_1 P.IVA_2
AR e dell'avv. PIETROPAOLI ANDREA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 aprile 2025
pagina1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale
[...] CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1418/2022, emesso
[...] per l'importo di euro 20.666,80, relativo all'erogazione in suo favore del servizio di
“radiolocalizzazione AVM”. L'opponente ha contestato l'erogazione in suo favore dell'indicato servizio, oltre che degli altri ai quali si riferiscono le fatture poste alla base del ricorso monitorio, dovute in forza delle “Condizioni contrattuali” sottoscritte tra le parti e poi rinnovate negli anni. Ha rappresentato che a far data dal 5/3/2020 sino al 30/6/20, la Società opposta non è stata nella oggettiva possibilità di prestare i servizi contrattualmente dovuti poiché nel lasso temporale suddetto, il servizio di trasporto scolastico, affidato, dal Comune di Roma, alla (oggetto del Parte_1 monitoraggio AVM in contestazione) è stato interrotto in conseguenza della sopraggiunta emergenza pandemica da Covid 19, e della derivata sospensione delle attività scolastiche disposta dal Governo con DPCM del 4.3.2020 e prorogata, successivamente, anche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Ha contestato la debenza delle somme richieste dalla controparte per l'utilizzo della piattaforma con riferimento ai mesi di luglio e agosto 2021. Sul punto ha evidenziato che in forza dell'art 13 delle richiamate “Condizioni contrattuali “del 23.5.2013, già operanti tra le parti sino al 31.12.2021 “…qualora la
provvedesse nel corso dell'anno contrattuale al pagamento di Parte_1 tutte le fatture…..la (oggi incorporata dalla “..concederà, CP_2 CP_1 per le sole vetture adibite al servizio scolastico, l'utilizzo della piattaforma in comodato d'uso gratuito per i mesi di luglio ed agosto” (nei quali il trasporto scolastico è fisiologicamente sospeso, per effetto della pausa estiva delle attività didattiche ed educative). Ha richiamato il disposto dell'art. 1463 c.c., in base al quale “… la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”. Ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si è costituita l'opposta, rilevando di avere messo a disposizione il proprio servizio anche nei mesi da marzo a giugno dell'anno 2020, continuando sempre ad adempiere la propria prestazione dedotta in contratto, tanto che il servizio è sempre rimasto nella disponibilità dell'opponente non essendo stato lo stesso sospeso o disattivato, né avendo quest'ultima richiesto la risoluzione del contratto. Si può eventualmente parlare di un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione temporanea, che non determina l'estinzione dell'obbligazione, ma solo l'esclusione della responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento, che rimane dovuto.
pagina2 di 6 Ha evidenzia che la richiamata fattura n. 81/2022, relativa al servizio di radiolocalizzazione AVM per i mesi di luglio 2021 e agosto 2021, è stata, infatti, emessa dalla a seguito del mancato pagamento di alcune fatture Controparte_1 relative all'anno 2021, ovvero: nn. 418/2021 del 28.5.2021, 489/2021 del 16.6.2021, 528/2021 del 30.6.2021, 753/2021 del 27.9.2021 e 885/2021 del 30.10.2021, e ciò conformemente a quanto previsto dalla relativa previsione contrattuale. Poiché le fatture relative all'anno 2021 non sono state saldate dall'opponente entro il 31.12.2021 è stato richiesto il pagamento anche delle mensilità di luglio e agosto. Ha dunque chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 14 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e merita pertanto di essere respinta. E' incontestato tra le parti che l'opponente non abbia versato il corrispettivo previsto dal contratto con riferimento alle mensilità cui si riferiscono le fatture oggetto del decreto ingiuntivo. L'opponente ha invocato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, adducendo che nel periodo di riferimento lo stesso non abbia potuto erogare il servizio di trasporto scolastico cui era strumentale il servizio di radiolocalizzazione oggetto del contratto stipulato tra le parti in causa. Sennonché si osserva che la prestazione divenuta temporaneamente impossibile non è quella oggetto del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio, ma, semmai, quella che l'opponente si era impegnato a porre in essere con la (non indicata) controparte contrattuale del servizio di trasporto scolastico. La prestazione che lo stesso era chiamato a rendere in base agli accordi intervenuti con la controparte del presente giudizio aveva natura meramente patrimoniale, dovendo la stessa limitarsi a versare il corrispettivo per il servizio ricevuto. A prescindere dalla difficoltà di ipotizzare una impossibilità sopravvenuta della prestazione con riferimento ad obbligazioni meramente pecuniarie, deve rilevarsi che nel caso di specie la parte opponente neppure ha allegato una propria supposta, più o meno grave, difficoltà economica tale da non consentire di attendere regolarmente al pagamento del corrispettivo nei riguardi della controparte. Neppure è noto, come pure è possibile non avendo sul punto la parte dedotto alcunché, se la società opponente abbia, nonostante il periodo di interruzione delle pagina3 di 6 attività scolastiche durante l'emergenza epidemiologica, ricevuto dalla propria controparte del contratto di trasporto scolastico il compenso che era stato pattuito. La parte opponente ha fatto nei propri scritti anche – e in questo caso propriamente - riferimento all'impossibilità di utilizzazione della prestazione cui era tenuto la controparte, non essendosi potuta servire del servizio di radiolocalizzazione in assenza dell'erogazione del servizio di trasporto scolastico. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'impossibilità di potersi avvalere della prestazione cui era tenuta la controparte è invero assimilabile, quanto alle conseguenze che dalla stessa derivano, all'impossibilità sopravvenuta della prestazione: “In tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso sentenza che aveva ritenuto il debitore liberato dalla prestazione divenuta impossibile - nella specie la rappresentazione di un'opera lirica all'aperto che, pur dopo l'esecuzione del solo primo atto, era stata interrotta a causa di gravi avverse condizioni atmosferiche
- con esclusione per la parte liberata della possibilità di chiedere la controprestazione ed obbligo di restituzione di quella già ricevuta)” (così Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8766 del 29/03/2019 (Rv. 653419 - 01)). Invero la causa concreta del contratto assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento, con la conseguenza che, nell'economia funzionale complessiva del contratto l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (ex art. 1463 c.c.) o parziale ( ex art. 1464 c.c. ) impossibilità di esecuzione della medesima (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16315 del 24/07/2007 (Rv. 598454 - 01). Sennonché nel caso di specie l'impossibilità della parte opponente di utilizzare la prestazione altrui non è stata definitiva, bensì, come attesta la prosecuzione dei rapporti tra le parti, è stata meramente temporanea. Come correttamente evidenziato dall'odierna parte opposta, in base al disposto dell'art. 1256 c.c. all'impossibilità temporanea della prestazione consegue unicamente l'esenzione di responsabilità del debitore per il ritardo, non anche, come preteso dalla parte opponente, la sospensione del proprio dovere di adempiere anche dopo la cessazione della causa di impossibilità temporanea della prestazione. D'altra parte si osserva che, al di fuori di un eventuale accordo tra le parti volto a regolare diversamente i loro rapporti alla luce di sopravvenienze suscettibili di determinare uno scostamento temporaneo del rapporto tra le prestazioni, l'ordinamento non conosce rimedi manutentivi del contratto aventi efficacia pagina4 di 6 temporanea. Le ipotesi normative di ius variandi, ovvero anche l'opzione interpretativa volta ad ammettere l'obbligo di rinegoziazione delle condizioni di un contratto in base al principio della buona fede, a carico della parte che si sia avvantaggiata di una sopravvenienza suscettibile di incidere significativamente sul sinallagma contrattuale, hanno quale effetto quello di determinare una modificazione definitiva delle prestazioni poste a carico delle parti. Mentre nel caso di specie la parte opponente si è limitata a richiedere di essere esonerata dal pagamento di quanto dovuto per il servizio messo a disposizione della controparte durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, avanzando così una richiesta di sospensione temporanea del proprio obbligo di adempiere. Né, si osserva da ultimo, la parte opponente ha avanzato richieste intese a far valere la propria impossibilità di utilizzazione della prestazione come causa di cessazione degli effetti del contratto;
avverso la cui eventuale iniziativa, si osserva, l'ordinamento prevede rimedi manutentivi come quello previsto dall'art. 1467, comma 3, c.c., per il caso di eccessiva onerosità della prestazione, che comunque si caratterizzano per la loro attitudine a modificare in modo definitivo e non temporaneo il contenuto delle prestazione discendenti dal contratto. In base alle esposte considerazioni, si ritiene pertanto che non possa trovare accoglimento la richiesta di esonero avanzata dalla parte opponente di corresponsione alla controparte della propria prestazione di pagamento per i mesi nei quali ella non ha potuto, a causa dell'emergenza epidemiologica, effettuare il servizio di trasporto scolastico. Nemmeno è ad avviso del Giudice fondato il motivo di opposizione avanzato dalla società con riferimento alle Parte_1 richieste di pagamento ricevute per i mesi di luglio e agosto 2021. Sul punto, dopo che l'opponente aveva contestato che l'indicata richiesta di pagamento fosse stata avanzata dall'opposta sul presupposto del mancato pagamento delle mensilità nel corso delle quali il trasporto scolastico era stato bloccato per effetto del dilagare dell'emergenza epidemiologica, la parte opposta ha replicato evidenziando che la richiesta di pagamento fosse stata in realtà – come emerge dalla lettura della relativa fattura – avanzata in ragione del mancato pagamento entro la fine dell'anno 2021 di alcune fatture di quello stesso anno. Rispetto a tale circostanziata replica, la cui fondatezza sembra trovare effettivamente riscontro nei contenuti della fattura richiamata dall'opposta, la parte opponente non ha offerto in valutazione alcun elemento contrario, neppure effettivamente contestando la prospettazione della controparte. Da quanto precede discende che sia fondata la richiesta di pagamento avanzata dalla parte opposta anche con riferimento agli importi relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021, in esecuzione della previsione di cui all'art. 13 del contratto che regola i rapporti tra le parti. Per tutte le indicate ragioni l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Segue, in attuazione del criterio della soccombenza, la condanna della parte opponente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della controparte.
pagina5 di 6 Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, alla complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte nel giudizio nonché alle fasi in cui questo si è concretamente articolato (compensi in misura media per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella di trattazione e istruzione per la quale, in ragione della natura documentale del giudizio, i compensi sono liquidati in misura minima).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della controparte, liquidate per compensi in euro 4.237,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 18 luglio 2025
Il Giudice
IC CA
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IC CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5082/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FALCONE ROSA MARIA
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMMASI Controparte_1 P.IVA_2
AR e dell'avv. PIETROPAOLI ANDREA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 aprile 2025
pagina1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale
[...] CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1418/2022, emesso
[...] per l'importo di euro 20.666,80, relativo all'erogazione in suo favore del servizio di
“radiolocalizzazione AVM”. L'opponente ha contestato l'erogazione in suo favore dell'indicato servizio, oltre che degli altri ai quali si riferiscono le fatture poste alla base del ricorso monitorio, dovute in forza delle “Condizioni contrattuali” sottoscritte tra le parti e poi rinnovate negli anni. Ha rappresentato che a far data dal 5/3/2020 sino al 30/6/20, la Società opposta non è stata nella oggettiva possibilità di prestare i servizi contrattualmente dovuti poiché nel lasso temporale suddetto, il servizio di trasporto scolastico, affidato, dal Comune di Roma, alla (oggetto del Parte_1 monitoraggio AVM in contestazione) è stato interrotto in conseguenza della sopraggiunta emergenza pandemica da Covid 19, e della derivata sospensione delle attività scolastiche disposta dal Governo con DPCM del 4.3.2020 e prorogata, successivamente, anche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Ha contestato la debenza delle somme richieste dalla controparte per l'utilizzo della piattaforma con riferimento ai mesi di luglio e agosto 2021. Sul punto ha evidenziato che in forza dell'art 13 delle richiamate “Condizioni contrattuali “del 23.5.2013, già operanti tra le parti sino al 31.12.2021 “…qualora la
provvedesse nel corso dell'anno contrattuale al pagamento di Parte_1 tutte le fatture…..la (oggi incorporata dalla “..concederà, CP_2 CP_1 per le sole vetture adibite al servizio scolastico, l'utilizzo della piattaforma in comodato d'uso gratuito per i mesi di luglio ed agosto” (nei quali il trasporto scolastico è fisiologicamente sospeso, per effetto della pausa estiva delle attività didattiche ed educative). Ha richiamato il disposto dell'art. 1463 c.c., in base al quale “… la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”. Ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si è costituita l'opposta, rilevando di avere messo a disposizione il proprio servizio anche nei mesi da marzo a giugno dell'anno 2020, continuando sempre ad adempiere la propria prestazione dedotta in contratto, tanto che il servizio è sempre rimasto nella disponibilità dell'opponente non essendo stato lo stesso sospeso o disattivato, né avendo quest'ultima richiesto la risoluzione del contratto. Si può eventualmente parlare di un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione temporanea, che non determina l'estinzione dell'obbligazione, ma solo l'esclusione della responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento, che rimane dovuto.
pagina2 di 6 Ha evidenzia che la richiamata fattura n. 81/2022, relativa al servizio di radiolocalizzazione AVM per i mesi di luglio 2021 e agosto 2021, è stata, infatti, emessa dalla a seguito del mancato pagamento di alcune fatture Controparte_1 relative all'anno 2021, ovvero: nn. 418/2021 del 28.5.2021, 489/2021 del 16.6.2021, 528/2021 del 30.6.2021, 753/2021 del 27.9.2021 e 885/2021 del 30.10.2021, e ciò conformemente a quanto previsto dalla relativa previsione contrattuale. Poiché le fatture relative all'anno 2021 non sono state saldate dall'opponente entro il 31.12.2021 è stato richiesto il pagamento anche delle mensilità di luglio e agosto. Ha dunque chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 14 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e merita pertanto di essere respinta. E' incontestato tra le parti che l'opponente non abbia versato il corrispettivo previsto dal contratto con riferimento alle mensilità cui si riferiscono le fatture oggetto del decreto ingiuntivo. L'opponente ha invocato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, adducendo che nel periodo di riferimento lo stesso non abbia potuto erogare il servizio di trasporto scolastico cui era strumentale il servizio di radiolocalizzazione oggetto del contratto stipulato tra le parti in causa. Sennonché si osserva che la prestazione divenuta temporaneamente impossibile non è quella oggetto del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio, ma, semmai, quella che l'opponente si era impegnato a porre in essere con la (non indicata) controparte contrattuale del servizio di trasporto scolastico. La prestazione che lo stesso era chiamato a rendere in base agli accordi intervenuti con la controparte del presente giudizio aveva natura meramente patrimoniale, dovendo la stessa limitarsi a versare il corrispettivo per il servizio ricevuto. A prescindere dalla difficoltà di ipotizzare una impossibilità sopravvenuta della prestazione con riferimento ad obbligazioni meramente pecuniarie, deve rilevarsi che nel caso di specie la parte opponente neppure ha allegato una propria supposta, più o meno grave, difficoltà economica tale da non consentire di attendere regolarmente al pagamento del corrispettivo nei riguardi della controparte. Neppure è noto, come pure è possibile non avendo sul punto la parte dedotto alcunché, se la società opponente abbia, nonostante il periodo di interruzione delle pagina3 di 6 attività scolastiche durante l'emergenza epidemiologica, ricevuto dalla propria controparte del contratto di trasporto scolastico il compenso che era stato pattuito. La parte opponente ha fatto nei propri scritti anche – e in questo caso propriamente - riferimento all'impossibilità di utilizzazione della prestazione cui era tenuto la controparte, non essendosi potuta servire del servizio di radiolocalizzazione in assenza dell'erogazione del servizio di trasporto scolastico. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'impossibilità di potersi avvalere della prestazione cui era tenuta la controparte è invero assimilabile, quanto alle conseguenze che dalla stessa derivano, all'impossibilità sopravvenuta della prestazione: “In tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso sentenza che aveva ritenuto il debitore liberato dalla prestazione divenuta impossibile - nella specie la rappresentazione di un'opera lirica all'aperto che, pur dopo l'esecuzione del solo primo atto, era stata interrotta a causa di gravi avverse condizioni atmosferiche
- con esclusione per la parte liberata della possibilità di chiedere la controprestazione ed obbligo di restituzione di quella già ricevuta)” (così Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8766 del 29/03/2019 (Rv. 653419 - 01)). Invero la causa concreta del contratto assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento, con la conseguenza che, nell'economia funzionale complessiva del contratto l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (ex art. 1463 c.c.) o parziale ( ex art. 1464 c.c. ) impossibilità di esecuzione della medesima (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16315 del 24/07/2007 (Rv. 598454 - 01). Sennonché nel caso di specie l'impossibilità della parte opponente di utilizzare la prestazione altrui non è stata definitiva, bensì, come attesta la prosecuzione dei rapporti tra le parti, è stata meramente temporanea. Come correttamente evidenziato dall'odierna parte opposta, in base al disposto dell'art. 1256 c.c. all'impossibilità temporanea della prestazione consegue unicamente l'esenzione di responsabilità del debitore per il ritardo, non anche, come preteso dalla parte opponente, la sospensione del proprio dovere di adempiere anche dopo la cessazione della causa di impossibilità temporanea della prestazione. D'altra parte si osserva che, al di fuori di un eventuale accordo tra le parti volto a regolare diversamente i loro rapporti alla luce di sopravvenienze suscettibili di determinare uno scostamento temporaneo del rapporto tra le prestazioni, l'ordinamento non conosce rimedi manutentivi del contratto aventi efficacia pagina4 di 6 temporanea. Le ipotesi normative di ius variandi, ovvero anche l'opzione interpretativa volta ad ammettere l'obbligo di rinegoziazione delle condizioni di un contratto in base al principio della buona fede, a carico della parte che si sia avvantaggiata di una sopravvenienza suscettibile di incidere significativamente sul sinallagma contrattuale, hanno quale effetto quello di determinare una modificazione definitiva delle prestazioni poste a carico delle parti. Mentre nel caso di specie la parte opponente si è limitata a richiedere di essere esonerata dal pagamento di quanto dovuto per il servizio messo a disposizione della controparte durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, avanzando così una richiesta di sospensione temporanea del proprio obbligo di adempiere. Né, si osserva da ultimo, la parte opponente ha avanzato richieste intese a far valere la propria impossibilità di utilizzazione della prestazione come causa di cessazione degli effetti del contratto;
avverso la cui eventuale iniziativa, si osserva, l'ordinamento prevede rimedi manutentivi come quello previsto dall'art. 1467, comma 3, c.c., per il caso di eccessiva onerosità della prestazione, che comunque si caratterizzano per la loro attitudine a modificare in modo definitivo e non temporaneo il contenuto delle prestazione discendenti dal contratto. In base alle esposte considerazioni, si ritiene pertanto che non possa trovare accoglimento la richiesta di esonero avanzata dalla parte opponente di corresponsione alla controparte della propria prestazione di pagamento per i mesi nei quali ella non ha potuto, a causa dell'emergenza epidemiologica, effettuare il servizio di trasporto scolastico. Nemmeno è ad avviso del Giudice fondato il motivo di opposizione avanzato dalla società con riferimento alle Parte_1 richieste di pagamento ricevute per i mesi di luglio e agosto 2021. Sul punto, dopo che l'opponente aveva contestato che l'indicata richiesta di pagamento fosse stata avanzata dall'opposta sul presupposto del mancato pagamento delle mensilità nel corso delle quali il trasporto scolastico era stato bloccato per effetto del dilagare dell'emergenza epidemiologica, la parte opposta ha replicato evidenziando che la richiesta di pagamento fosse stata in realtà – come emerge dalla lettura della relativa fattura – avanzata in ragione del mancato pagamento entro la fine dell'anno 2021 di alcune fatture di quello stesso anno. Rispetto a tale circostanziata replica, la cui fondatezza sembra trovare effettivamente riscontro nei contenuti della fattura richiamata dall'opposta, la parte opponente non ha offerto in valutazione alcun elemento contrario, neppure effettivamente contestando la prospettazione della controparte. Da quanto precede discende che sia fondata la richiesta di pagamento avanzata dalla parte opposta anche con riferimento agli importi relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021, in esecuzione della previsione di cui all'art. 13 del contratto che regola i rapporti tra le parti. Per tutte le indicate ragioni l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Segue, in attuazione del criterio della soccombenza, la condanna della parte opponente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della controparte.
pagina5 di 6 Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, alla complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte nel giudizio nonché alle fasi in cui questo si è concretamente articolato (compensi in misura media per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella di trattazione e istruzione per la quale, in ragione della natura documentale del giudizio, i compensi sono liquidati in misura minima).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della controparte, liquidate per compensi in euro 4.237,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 18 luglio 2025
Il Giudice
IC CA
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