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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 398/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 398/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZI SILVIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI Controparte_1 C.F._2
ILARIA e dell'avv. GALLETTI SERENA
Con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Casamicciola Terme (NA), il 18 maggio 2013, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casamicciola Terme (NA), Anno 2013, Parte
II, Serie A, n°7 e che, dalla loro unione, sono nati i figli, , il 16 novembre 2017 e il Per_1 Per_2
26 dicembre 2014.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi , uniti Controparte_1 Parte_1
in matrimonio in Casamicciola Terme (NA), il 18 maggio 2013, con trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casamicciola Terme (NA), Anno 2013, Parte II, Serie A, n°7, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza ed impegnandosi a mantenere, anche in costanza di separazione, un comportamento improntato al rispetto ad alla collaborazione reciproca;
2) i due figli minori di età 10 e 7 anni, resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica fissata presso la madre nell'immobile già condotto in locazione dalla stessa (sub doc. 19 del ricorso) mentre il padre rimarrà a vivere all'interno della casa familiare di sua proprietà;
3) i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano i figli, che potranno vedere e tenere con sé secondo il calendario settimanale paritario che sotto si specifica: i genitori, in un'ottica di collaborazione, salvo migliori accordi, concordano che
- nella prima settimana la madre terrà con sé i figli dalla domenica pomeriggio
(indicativamente dalle ore 15.30) fino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola, mentre il padre li terrà con sé dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- nella seconda settimana la madre terrà con sé i figli dal lunedì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola ed il padre terrà con sé i figli dal giovedì all'uscita da scuola fino alla domenica pomeriggio (indicativamente alle ore 15.30) per poi cominciare nuovamente la turnazione come la prima settimana
Salvo migliori accordi, durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
potranno altresì trascorrere, in base agli impegni lavorativi reciproci, 7 giorni continuativi con ciascun genitore durante le vacanze natalizie (24/30 dicembre con un genitore e 31 dicembre/ 6 gennaio con l'altro, con inversione dei periodi l'anno successivo), nonché 3 giorni con ciascun genitore durante quelle pasquali (con la specifica che la Pasqua verrà trascorsa con un genitore e la Pasquetta con l'altro ad anni alternati), periodi che essi provvederanno a concordare almeno 3 mesi prima;
per le festività civili e religiose (8 dicembre,
25 aprile, 25 dicembre, 31 dicembre, 6 gennaio, 1 maggio, 2 giugno…) verrà seguito il principio dell'alternanza, come per il giorno del compleanno dei figli, salvo per il compleanno della figlia che essendo il 26 dicembre, verrà festeggiato ad anni alterni con ciascun Per_2
genitore in base all'assegnazione del periodo di festività, laddove non possa essere trascorso insieme. Ciascun genitore potrà inoltre trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli;
4) considerato che il SI. sarà gravato dal canone del mutuo fino al 31 dicembre 2026, il CP_1
padre verserà alla madre a titolo di mantenimento ordinario dei figli euro 300,00 mensili (euro
150,00 a figlio) fino alla mensilità di dicembre 2026 compresa, mentre a decorrere dal mese di gennaio 2027, corrisponderà alla madre euro 500,00 mensili (euro 250,00 a figlio) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 2 del mese;
5) l'assegno unico verrà sempre percepito al 50% dai genitori;
le detrazioni fiscali saranno al
50%;
6) considerato che il SI. riveste la qualità di garante del contratto di locazione stipulato CP_1
dalla SI.ra , con canone mensile di euro 650,00, i coniugi espressamente pattuiscono che Pt_1
nel caso in cui la SInora si renda inadempiente al pagamento di uno o più canoni ed il SI. sia obbligato dal locatore a versare detto importo, per quella/e mensilità i genitori CP_1
provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta al fine di mantenere una contribuzione proporzionale ai propri redditi, nonché concretamente sostenibile;
salvi i diritti di debito/credito per l'importo eccedente il mantenimento ordinario;
7) le parti espressamente pattuiscono che verranno suddivise al 50% tra i genitori le spese per la mensa, le spese per le tasse scolastiche, le spese per la cancelleria d'inizio anno (ovvero le dotazioni richieste dalla scuola a inizio anno scolastico nonché zaino, astuccio, diario e similari), le spese per i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e le spese per il cambio di stagione (in primavera ed in autunno i genitori si accorderanno circa l'abbigliamento necessario al cambio di stagione, stabiliranno un budget e procederanno agli acquisti congiuntamente o delegando uno dei due;
per cambio di stagione si intendono i capi più impattanti a livello economico come giacconi invernali, scarpe, jeans, mentre resta ricompreso nel mantenimento il restante abbigliamento;
le spese straordinarie saranno ripartite al 50%; le spese ordinarie e straordinarie dovranno essere disciplinate secondo le linee guida CNF del
2017 – che di seguito si riportano- fatta eccezione per le modifiche espressamente pattuite al paragrafo precedente:
“SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria
(ndr fatta eccezione per quella facente parte del corredo scolastico di cui dotare i figli all'inizio dell'anno scolastico), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistente nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE: per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1.scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4.Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5.Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli”;
8) pertanto, in aderenza a tali linee guida, ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria che lo necessita, il genitore che intenda affrontare una spesa dovrà informare l'altro tramite messaggio di posta elettronica o messaggio WhatsApp;
questi nel termine di 10 giorni, dovrà esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa e, se nel termine suddetto, non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che anticiperà la spesa rimetterà il relativo giustificativo documentato all'altro genitore che dovrà rimborsare la sua quota entro 10 giorni;
9) i coniugi espressamente pattuiscono che ciascuno rimarrà proprietario esclusivo di tutte le somme a sé intestate ed in particolare delle somme presenti nei rispettivi conti correnti personali alla data di scioglimento della comunione;
le parti rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa sulle somme intestate all'altro coniuge ed in particolare alle somme depositate sui conti correnti dell'altro coniuge;
10) i coniugi espressamente pattuiscono che, allo scioglimento della comunione, ciascuno rimarrà proprietario esclusivo degli autoveicoli/ciclomotori a sé intestati;
le parti rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa sugli autoveicoli/ciclomotori intestati all'altro coniuge;
11) le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a chiedere un contributo al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
danno atto, altresì, di aver regolamentato ogni aspetto relativo alla separazione e dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa l'uno nei confronti dell'altro e di aver diviso tutti i ben, nessuno escluso, facenti parte della comunione legale;
12) i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento per i minori e per se stessi, per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro coniuge, obbligandosi a riprodurre in forma scritta il consenso qualora ritenuto necessario dalle autorità preposte;
13) con compensazione di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 11/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 398/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZI SILVIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI Controparte_1 C.F._2
ILARIA e dell'avv. GALLETTI SERENA
Con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Casamicciola Terme (NA), il 18 maggio 2013, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casamicciola Terme (NA), Anno 2013, Parte
II, Serie A, n°7 e che, dalla loro unione, sono nati i figli, , il 16 novembre 2017 e il Per_1 Per_2
26 dicembre 2014.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi , uniti Controparte_1 Parte_1
in matrimonio in Casamicciola Terme (NA), il 18 maggio 2013, con trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casamicciola Terme (NA), Anno 2013, Parte II, Serie A, n°7, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza ed impegnandosi a mantenere, anche in costanza di separazione, un comportamento improntato al rispetto ad alla collaborazione reciproca;
2) i due figli minori di età 10 e 7 anni, resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica fissata presso la madre nell'immobile già condotto in locazione dalla stessa (sub doc. 19 del ricorso) mentre il padre rimarrà a vivere all'interno della casa familiare di sua proprietà;
3) i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano i figli, che potranno vedere e tenere con sé secondo il calendario settimanale paritario che sotto si specifica: i genitori, in un'ottica di collaborazione, salvo migliori accordi, concordano che
- nella prima settimana la madre terrà con sé i figli dalla domenica pomeriggio
(indicativamente dalle ore 15.30) fino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola, mentre il padre li terrà con sé dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- nella seconda settimana la madre terrà con sé i figli dal lunedì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola ed il padre terrà con sé i figli dal giovedì all'uscita da scuola fino alla domenica pomeriggio (indicativamente alle ore 15.30) per poi cominciare nuovamente la turnazione come la prima settimana
Salvo migliori accordi, durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
potranno altresì trascorrere, in base agli impegni lavorativi reciproci, 7 giorni continuativi con ciascun genitore durante le vacanze natalizie (24/30 dicembre con un genitore e 31 dicembre/ 6 gennaio con l'altro, con inversione dei periodi l'anno successivo), nonché 3 giorni con ciascun genitore durante quelle pasquali (con la specifica che la Pasqua verrà trascorsa con un genitore e la Pasquetta con l'altro ad anni alternati), periodi che essi provvederanno a concordare almeno 3 mesi prima;
per le festività civili e religiose (8 dicembre,
25 aprile, 25 dicembre, 31 dicembre, 6 gennaio, 1 maggio, 2 giugno…) verrà seguito il principio dell'alternanza, come per il giorno del compleanno dei figli, salvo per il compleanno della figlia che essendo il 26 dicembre, verrà festeggiato ad anni alterni con ciascun Per_2
genitore in base all'assegnazione del periodo di festività, laddove non possa essere trascorso insieme. Ciascun genitore potrà inoltre trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli;
4) considerato che il SI. sarà gravato dal canone del mutuo fino al 31 dicembre 2026, il CP_1
padre verserà alla madre a titolo di mantenimento ordinario dei figli euro 300,00 mensili (euro
150,00 a figlio) fino alla mensilità di dicembre 2026 compresa, mentre a decorrere dal mese di gennaio 2027, corrisponderà alla madre euro 500,00 mensili (euro 250,00 a figlio) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 2 del mese;
5) l'assegno unico verrà sempre percepito al 50% dai genitori;
le detrazioni fiscali saranno al
50%;
6) considerato che il SI. riveste la qualità di garante del contratto di locazione stipulato CP_1
dalla SI.ra , con canone mensile di euro 650,00, i coniugi espressamente pattuiscono che Pt_1
nel caso in cui la SInora si renda inadempiente al pagamento di uno o più canoni ed il SI. sia obbligato dal locatore a versare detto importo, per quella/e mensilità i genitori CP_1
provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta al fine di mantenere una contribuzione proporzionale ai propri redditi, nonché concretamente sostenibile;
salvi i diritti di debito/credito per l'importo eccedente il mantenimento ordinario;
7) le parti espressamente pattuiscono che verranno suddivise al 50% tra i genitori le spese per la mensa, le spese per le tasse scolastiche, le spese per la cancelleria d'inizio anno (ovvero le dotazioni richieste dalla scuola a inizio anno scolastico nonché zaino, astuccio, diario e similari), le spese per i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e le spese per il cambio di stagione (in primavera ed in autunno i genitori si accorderanno circa l'abbigliamento necessario al cambio di stagione, stabiliranno un budget e procederanno agli acquisti congiuntamente o delegando uno dei due;
per cambio di stagione si intendono i capi più impattanti a livello economico come giacconi invernali, scarpe, jeans, mentre resta ricompreso nel mantenimento il restante abbigliamento;
le spese straordinarie saranno ripartite al 50%; le spese ordinarie e straordinarie dovranno essere disciplinate secondo le linee guida CNF del
2017 – che di seguito si riportano- fatta eccezione per le modifiche espressamente pattuite al paragrafo precedente:
“SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria
(ndr fatta eccezione per quella facente parte del corredo scolastico di cui dotare i figli all'inizio dell'anno scolastico), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistente nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE: per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1.scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4.Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5.Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli”;
8) pertanto, in aderenza a tali linee guida, ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria che lo necessita, il genitore che intenda affrontare una spesa dovrà informare l'altro tramite messaggio di posta elettronica o messaggio WhatsApp;
questi nel termine di 10 giorni, dovrà esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa e, se nel termine suddetto, non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che anticiperà la spesa rimetterà il relativo giustificativo documentato all'altro genitore che dovrà rimborsare la sua quota entro 10 giorni;
9) i coniugi espressamente pattuiscono che ciascuno rimarrà proprietario esclusivo di tutte le somme a sé intestate ed in particolare delle somme presenti nei rispettivi conti correnti personali alla data di scioglimento della comunione;
le parti rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa sulle somme intestate all'altro coniuge ed in particolare alle somme depositate sui conti correnti dell'altro coniuge;
10) i coniugi espressamente pattuiscono che, allo scioglimento della comunione, ciascuno rimarrà proprietario esclusivo degli autoveicoli/ciclomotori a sé intestati;
le parti rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa sugli autoveicoli/ciclomotori intestati all'altro coniuge;
11) le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a chiedere un contributo al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
danno atto, altresì, di aver regolamentato ogni aspetto relativo alla separazione e dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa l'uno nei confronti dell'altro e di aver diviso tutti i ben, nessuno escluso, facenti parte della comunione legale;
12) i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento per i minori e per se stessi, per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro coniuge, obbligandosi a riprodurre in forma scritta il consenso qualora ritenuto necessario dalle autorità preposte;
13) con compensazione di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 11/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina