Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 8739/2024 promossa da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Parte_1
Martinelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
attore
CONTRO
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Torino, domiciliataria in Torino, c.so Stati Uniti 45;
convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Oggetto: accertamento dello stato di apolidia.
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare, in capo al ricorrente Parte_1
, lo status di apolide ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New York sullo status degli
[...] apolidi del 1954, ratificata in Italia con l. n. 306 del 01 febbraio 1962.”;
Conclusioni di parte convenuta: “Decidere secondo giustizia e, in caso di accertamento dello status di apolide, Voglia il Tribunale compensare le spese di lite poiché il non ha dato in nessun CP_1
modo causa al presente giudizio, frutto della scelta del ricorrente di rivolgersi direttamente al giudice.”
Con ricorso il sig. ha chiesto l'accertamento dello status di apolidia, Parte_1
deducendo di essere nato dalla madre, sig.ra nata il [...] a [...], Persona_1
cittadina bosniaca, e dal padre, sig. presumibilmente di cittadinanza bosniaca, Persona_2
che non lo aveva riconosciuto come figlio e di cui non aveva alcuna notizia;
di essere nato e di aver sempre vissuto in Italia, unitamente alla madre e ai fratelli;
di non essersi mai recato in Bosnia
Erzegovina, di non aver mai ottenuto in Italia né un permesso di soggiorno né la carta di identità; che la madre non aveva mai registrato i suoi figli presso i registri dello stato civile bosniaco;
che il generale della Bosnia Erzegovina, con missiva del 19.02.2024, confermava che nei Per_3
registri civili bosniaci non esisteva il suo nominativo, come anche quello dei fratelli.
Si è costituito il , chiedendo di decidere secondo giustizia. Controparte_1
All'udienza di comparizione la difesa della parte ricorrente, unica comparsa, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
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Occorre premettere, come illustrato dalla giurisprudenza di legittimità, che l'accertamento dello status di apolidia può essere chiesto sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale, attribuendo ai richiedenti una doppia strada da seguire per l'accertamento dello status (Cass. 28873/2008 “Nel giudizio contenzioso relativo alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia, di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n.
572, sussiste la legittimazione passiva del , in quanto lo straniero fa valere nel Controparte_1
processo un diritto che gli può essere riconosciuto anche in via amministrativa da detto , il CP_1 quale, dunque, da una ricognizione giudiziale dell'apolidia, può restare vincolato a certificarla.”).
Passando al merito della controversia si osserva quanto segue.
Ai fini del riconoscimento della condizione di apolidia, secondo giurisprudenza ormai consolidata
(cfr. Cass. n. 4262/2015), “l'onus probandi ricadente sul richiedente deve ritenersi parimenti attenuato, nel senso che eventuali lacune o necessità d'integrazione istruttoria devono essere colmate con l'esercizio di poteri-doveri istruttori officiosi da parte del giudice, realizzabili mediante la richiesta d'informazioni o di documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano o dello Stato di origine o dello Stato verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente” L'art. 1 della Convenzione di New York del 28.09.1954 dispone che “ai fini della presente
Convenzione, il termine “apolide” designa una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione”. Per accertare lo status di apolide, è quindi necessario verificare chi, per un determinato Stato e la sua legislazione, sia o possa diventare cittadino;
l'apolide, per essere tale, non deve invece rientrare in nessuna delle categorie che, secondo la legislazione statale, possano ottenere la cittadinanza. È opportuno dunque analizzare la legge sulla cittadinanza dello Stato di cui il richiedente neghi di essere cittadino. I documenti rilasciati dalle autorità dello Stato con cui si ha un collegamento, nei quali si attesti che una certa persona non è cittadina, hanno sicuramente importanza nel procedimento volto all'accertamento della condizione di apolide, ma tali documenti consolari devono comunque essere integrati dall'analisi della legge sulla cittadinanza.
Nel caso sub iudice, la posizione da prendere in considerazione, al fine di verificare se il ricorrente possa o meno ottenere la cittadinanza bosniaca, è unicamente quella della madre. Il padre, infatti, non ha proceduto al suo riconoscimento e non ha alcun contatto con il figlio da anni;
peraltro, nulla è dato sapere in ordine alla sua cittadinanza: il ricorrente ha presunto quella bosniaca, senza alcuna certezza sul punto. In ogni caso, il mancato riconoscimento rende del tutto irrilevante la posizione del padre ai fini che interessano (cfr. atto di nascita del ricorrente in cui non compare il nome del padre).
La legge sulla cittadinanza della Bosnia Erzegovina, reperibile in lingua inglese sul sito eudo- citizenship.eu o sul sito https://www.legislationline.org (dove è possibile reperire la legge sulla cittadinanza con le varie modifiche apportate dalla sua entrata in vigore), nella sua traduzione italiana così recita:
“Articolo 5. La cittadinanza della BH è acquisita in conformità con le disposizioni di questa legge:
1. per discendenza;
2. per nascita sul territorio della BH;
3. per adozione;
4. per naturalizzazione;
5. per accordo internazionale.
Articolo 6. Acquisizione per discendenza
La cittadinanza della Bosnia-Erzegovina per discendenza è acquisita da un bambino nato dopo l'entrata in vigore della Costituzione:
1. Di cui entrambi i genitori erano cittadini della Bosnia-
Erzegovina al momento della nascita del bambino, indipendentemente dal luogo di nascita del bambino;
2. Di cui un genitore era cittadino della Bosnia-Erzegovina al momento della nascita del bambino e il bambino era nato nel territorio della BH;
3. Di cui un genitore era un cittadino della
Bosnia-Erzegovina al momento della nascita del bambino, e il bambino era nato all'estero, se il bambino sarebbe stato altrimenti apolide;
4. Se il bambino era nato all'estero, e uno dei suoi genitori era un cittadino della Bosnia-Erzegovina al momento della sua nascita, a condizione che nel momento in cui il bambino raggiunge l'età di 23 anni presenta la domanda di registrazione di
Cittadinanza della BH all'autorità competente.
Articolo 7. Acquisizione per nascita sul territorio della BH
La cittadinanza della BH è acquisita da un bambino nato o trovato sul territorio della BH dopo l'entrata in vigore della Costituzione e di entrambi i genitori ignoti o di cittadinanza sconosciuta o apolide, o se il bambino è apolide.
Articolo 8. Acquisizione per adozione
Un bambino di età inferiore ai 18 anni che è stato pienamente adottato da un cittadino della Bosnia-
Erzegovina dopo l'entrata in vigore della Costituzione acquisisce la cittadinanza della BH.
Articolo 9. Acquisizione per naturalizzazione
Uno straniero che ha presentato una domanda di acquisizione della cittadinanza della BH può acquistarlo per naturalizzazione se soddisfa le seguenti condizioni:
1. Che lui / lei ha raggiunto i 18 anni di età;
2. Che lui / lei è stato un residente permanente sul territorio della BiH per almeno tre anni prima dell'applicazione;
3. Che lui / lei abbia una conoscenza adeguata di un alfabeto/lingua di uno dei popoli costituenti della BH;
4. Che non è stato soggetto alle misure di sicurezza dell'espulsione di uno straniero dal paese o alla misura di salvaguardia della rimozione di uno straniero dalla Bosnia-Erzegovina, da un'autorità istituita in conformità con la Costituzione, e che questa misura è ancora in vigore;
5. di non essere stato condannato a una pena detentiva per un reato premeditato per più di tre anni entro 8 anni dalla presentazione della sua domanda;
6. Che rinunci o altrimenti perda la sua precedente cittadinanza prima di acquisire la cittadinanza della
BH, a meno che un accordo bilaterale menzionato nell'articolo 14 non disponga altrimenti. La rinuncia o la cessazione della precedente cittadinanza non è richiesta se non è consentita o non può essere ragionevolmente richiesta;
7. Che lui / lei non è soggetto a procedimenti penali, tranne quando non è ragionevole richiedere una prova di adempiere a questa condizione;
8. Che non rappresenta una minaccia per la sicurezza della BH;
9. Che lui / lei ha una fonte permanente di reddito in una quantità che permetta la sua esistenza o che sia in grado di fornire una prova affidabile di fondi disponibili per il suo sostegno;
10. Che lui / lei abbia sistemato tutte le tasse o altri obblighi finanziari;
11. Che ha firmato una dichiarazione sull'accettazione del sistema giuridico e dell'ordine costituzionale della BH;
12. Che lui / lei ha assicurazioni efficaci di acquisizione della cittadinanza della BH. La naturalizzazione non è concessa, anche se il richiedente soddisfa i requisiti generali di naturalizzazione, se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico e la pace saranno compromessi da tale atto, o se la naturalizzazione non è coerente con gli interessi dello Stato per qualsiasi altro motivo determinato sulla base della valutazione globale del richiedente. Articolo 10. Acquisizione tramite naturalizzazione facilitata
Un coniuge straniero di un cittadino della BH può acquisire la cittadinanza della BH alle seguenti condizioni:
1. Che il loro matrimonio è durato per almeno cinque anni prima di presentare la domanda e che è ancora efficace al momento della presentazione della domanda;
2. Che rinunci o altrimenti perda la sua precedente cittadinanza prima di acquisire la cittadinanza della BH, a meno che un accordo bilaterale menzionato nell'articolo 14 non disponga altrimenti;
la rinuncia o la cessazione della precedente cittadinanza non è richiesta se non è consentita o non può essere ragionevolmente richiesta;
3. di avere una residenza permanente sul territorio della BiH;
4. Che lui
/ lei non rappresenta una minaccia per la sicurezza della BiH.
Articolo 11.
1. Un bambino di età inferiore ai 18 anni, uno dei cui genitori ha acquisito la cittadinanza della BH, ha il diritto alla cittadinanza della BH per naturalizzazione, se questo bambino risiede permanentemente nel territorio della BH. 2. 2. Il genitore che ha la cittadinanza della BH può richiedere l'acquisizione della cittadinanza della BH a nome di un minore di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se il bambino ha più di 14 anni, è richiesto il suo consenso.
Articolo 11 bis.
1. Un apolide e un rifugiato riconosciuto possono acquisire la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina, senza soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, sottoparagrafi 2, 3, 6, 9 e 10, solo se lui / lei risiedeva continuamente in BH, come apolide o rifugiato riconosciuto, per un periodo di cinque anni prima della domanda.
2. Un figlio minore di una persona che ha acquisito la cittadinanza della BH in conformità al paragrafo (1) di cui sopra ha diritto alla cittadinanza della Bosnia-
Erzegovina, senza soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, sottoparagrafi 1, 2, 3,
6, 9 e 10, se è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di residenza temporanea in Bosnia-
Erzegovina, indipendentemente dalla durata del suo soggiorno.
3. Se il bambino ha più di 14 anni, è richiesto il suo consenso.
Articolo 12.
1. Le seguenti persone hanno il diritto di acquisire la cittadinanza della BH mediante richiesta senza soddisfare i requisiti dell'articolo 9 paragrafi (2) e (6):
1. Emigranti che sono tornati in Bosnia
Erzegovina;
2. Prima e seconda generazione di discendenti di persone menzionate al precedente punto (1), che sono tornate in Bosnia-Erzegovina.
2. I coniugi delle persone menzionate al paragrafo
(1) di cui sopra hanno il diritto di acquisire la cittadinanza della BH mediante richiesta, senza soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo
10 paragrafi (1) e (2).
Articolo 12 bis. Una persona che ha cessato di essere cittadino della Bosnia-Erzegovina per rinuncia o rilascio, al fine di acquisire o mantenere la cittadinanza di un altro paese, può chiedere la ripresa della cittadinanza della BH se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9, ad eccezione dei requisiti di cui al paragrafo 1, paragrafi 1 e 2, solo se ha goduto di una residenza temporanea in BH per almeno un anno prima della domanda o se ha ottenuto la residenza permanente.
Articolo 13.
Se in singoli casi la naturalizzazione di una persona è considerata di particolare beneficio per la
Bosnia ed Erzegovina, lui o lei può acquisire la cittadinanza senza soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 6.
Articolo 14.
In tutti i casi in cui la presente legge prevede la perdita della precedente cittadinanza da parte di persone che acquisiscono la cittadinanza della BH, tali persone hanno il diritto di continuare a detenere la cittadinanza dello Stato precedente, ogniqualvolta ciò sia previsto da un accordo bilaterale tra la BH e quello Stato, approvato dall'Assemblea parlamentare in conformità dell'articolo IV, paragrafo 4, lettera d), della Costituzione della Bosnia-Erzegovina. Disposizioni transitorie e finali
Nel caso concreto si osserva che il ricorrente non è in possesso dei requisiti per poter richiedere la cittadinanza bosniaca, dal momento che l'art 6, relativo all'acquisto della cittadinanza per “origine”, la riconosce soltanto a chi è nato all'estero, da almeno uno dei genitori bosniaci, dopo l'entrata in vigore della costituzione, avvenuta nel 1995, a condizione che il genitore provveda alla registrazione della cittadinanza bosniaca del figlio, entro il 23° anno di età, presso l'autorità competente. Nessuna registrazione è stata effettuata in favore del ricorrente nel limite temporale legislativamente previsto: il Consolato Generale della Bosnia Erzegovina di Milano, infatti, rappresenta che nei registri civili non compare il nome del ricorrente (doc. 3).
Le altre fattispecie di acquisto della cittadinanza (per nascita sul territorio della BH, per adozione, per naturalizzazione, per accordi internazionali) sono da escludere, in quanto non risulta che il ricorrente si sia mai spostato in Bosnia Erzegovina (circostanza allegata dalla parte ricorrente, non contestata dalla parte convenuta).
Va infine osservato che il ricorrente non ha nemmeno i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana: lo stesso, infatti, non ha comprovato la residenza legale sul territorio nazionale per il periodo di tempo richiesto dalla normativa e ha superato i limiti temporali (entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età) per formulare la richiesta, fermo restando il difetto della residenza legale. Il Tribunale, pertanto, ritiene che il ricorrente abbia fornito un quadro indiziario sufficiente rispetto alla propria impossibilità di ottenere la cittadinanza di uno degli Stati con cui ha un significativo collegamento, in quanto, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, non han acquistato, né può acquistare, la cittadinanza bosniaca e la cittadinanza italiana.
In ragione della natura della causa, le spese di lite si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
Accerta e riconosce lo status di apolide in favore del ricorrente, con gli adempimenti conseguenti della pubblica amministrazione.
Compensa le spese di lite.
Si comunichi
Torino, 25.3.2025
Il Giudice
Tiziana Vita De Fazio