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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/09/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3077/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3077/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “obbligo contributivo del datore di lavoro”,
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il 28 novembre Parte_1 C.F._1
1972, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Cerchione (C.F. ), giusta C.F._2 procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo (c.f.:
C.F._3
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 24/5/2024, Parte_1 impugnava con opposizione all'esecuzione ex art 615 e 618 bis cpc l'avviso di addebito n.
397 2024 00034341 33 000, notificato il 16/4/2024 (v. all.1 ricorso) per recupero agevolazioni ex art. 1 co.1175 -1176 legge n.296/2006 per euro € 12.777,69 per recupero conguaglio aliquota assunzioni ex legge n.68/99 periodo da 01/2022 a 07/2023; la ricorrente in particolare chiedeva di:
“2) accertare l'illegittimità del recupero contributivo e per l'effetto dichiarare l'insussistenza del debito con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 35720190003512700000 CP_ 3) condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio e degli onorari di causa, oltre Iva e Cap” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti. Si osserva che il numero dell'AVA opposto indicato nelle conclusioni è errato essendo l'AVA impugnato in questa sede il n. 397 2024 00034341 33 000.
2.Con memoria difensiva del 14/1/2025, si costituiva in giudizio l' per chiedere: CP_1
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in particolare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 397 2024 00034341 33 000:
- rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova, e per
l'effetto confermare l'avviso di addebito opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il giorno 30/1/2025, rinviata d'ufficio al 31/1/2025; rinviata per discussione con termine per note all'udienza del
16/9/2025, all'esito di tale ultima udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
2 4. La ricorrente premette in fatto che ha ricevuto note di rettifica ex art. 1, commi 1175-1176 della Legge n. 296 del 2006 per il recupero degli sgravi contributivi previsti dalla Legge n. 68 del 1999, e che successivamente le è stato notificato l'avviso di addebito opposto. In diritto la ricorrente eccepisce l'illegittimità del recupero delle agevolazioni previste dalla citata Legge
n. 68 del 1999 per l'assunzione della dipendente disabile : ad avviso della ricorrente la Per_1 normativa in questione non prevederebbe obblighi di regolarità contributiva in capo al datore di lavoro, trattandosi di agevolazione prevista per l'assunzione di portatori di handicap e non per incrementi occupazionali.
Vengono sul punto richiamate dalla ricorrente la circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008 e la nota n. 1677/2016 del Ministero del lavoro, secondo le quali i benefici di natura contributiva comprendono gli sgravi collegati alla costituzione ed alla gestione del rapporto di lavoro, in deroga all'ordinario regime, circostanza da escludersi allorquando “l'ipotesi agevolativa non risulta essere un abbattimento di una determinata aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori”: situazione che si verificherebbe per i contratti di apprendistato (aliquota di natura soggettiva) e per i lavoratori assunti ai sensi della Legge
n.68 del 1999. Conferma si troverebbe nella pronuncia della Suprema Corte n. 6428/2018, secondo cui la disciplina sul mancato rilascio del DURC per sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro non opera nel caso in cui lo sgravio “non rappresenti una riduzione di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico- attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali
(apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge)”. La ricorrente deduce che la mancanza di regolarità contributiva non avrebbe effetto sulla contribuzione ridotta per le assunzioni dei lavoratori disabili ai sensi della Legge n. 68 del 1999, in quanto si tratterebbe di una specifica categoria di lavoratori.
5. Si precisa che parte ricorrente non ha contestato le irregolarità contributive che hanno determinato la perdita del DURC, la ricorrente ha contestato la perdita degli sgravi relativi alla tipologia contrattuale relativa ad assunzione di soggetto disabile.
6. Si precisa in diritto che l'art. 13 della Legge n. 68 del 1999 (come integrata e modificata dal D.Lgs. n. 151 del 2015), così recita: “
1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
3 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
1-ter.
L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all che provvede, entro cinque giorni, a CP_1 fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo.”.
Ne consegue che il beneficio contributivo in questione è previsto: a) come abbattimento dell'ordinaria aliquota più onerosa;
b) per un periodo di tempo contingentato e non come aliquota stabile per i lavoratori assunti ai sensi della norma;
c) per i lavoratori con una determinata riduzione della capacità lavorativa, e non per l'intera categoria di lavoratori, essendo lo sgravio diversamente riconosciuto e quantificato a seconda della percentuale di disabilità.
7. Come affermato nella Circolare n. 99 del 13.6.2016 (v. doc. 4 memoria) gli incentivi CP_1 in parola sono subordinati:
4 “a) alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
- l'adempimento degli obblighi contributivi;
- l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali
o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi, come specificato al successivo paragrafo 5.2;
c) alla realizzazione dell'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione o la trasformazione;
d) alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall'articolo 33 e dal capo primo del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.”.
8. Giova a questo punto richiamare la disciplina in materia di DM-Uniemens e DURC interno.
Con il DM (denuncia mensile, che dall'1/2004 va presentata in via telematica all' ex art. CP_1
44 comma 9 della Legge n. 326/2003), ora conglobato nel flusso il datore di CP_2 lavoro nella parte a debito denuncia le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti e la relativa contribuzione dovuta all' , mentre nella parte a credito applica autonomamente CP_1
(nel riquadro B/C) le somme che ritiene spettanti a titolo di agevolazioni contributive e di sgravi, nonché le somme poste a conguaglio per le prestazioni anticipate dal datore per conto dell' (maternità e disoccupazione). Il DM porta quindi alla fine un saldo che può essere CP_1 positivo e negativo.
La mera esposizione nel riquadro B/C delle somme a credito costituisce manifestazione chiara della volontà del datore di richiedere gli sgravi contributivi previsti dalle varie normative.
Venendo poi al DURC interno, lo stesso opera in quei casi in cui l' è CP_1 contemporaneamente sia l'Ente impositore dell'obbligo contributivo sia l'Ente erogatore dell'agevolazione e in tali casi l'Istituto, dopo aver verificato l'effettiva regolarità contributiva del datore di lavoro, riconosce o nega lo sgravio contributivo che l'azienda ha autonomamente applicato nella denuncia mensile (D.M. 24/10/2007, circolare n. 51/2008 e circolare CP_1
Ministero Lavoro n. 5/2008).
5 Nel caso in cui il datore di lavoro sia in regola con tutti gli adempimenti e versamenti, l' CP_1 riconosce lo sgravio, l'agevolazione contributiva e i benefici normativi e contributivi che l'azienda si è posta a conguaglio ed il DM resta corretto. Viceversa, qualora vi siano delle irregolarità negli adempimenti a carico del datore o nei versamenti, scattano le note di rettifica.
A decorrere dall'1/7/2007, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 della Legge 27/12/2006 n. 296, le agevolazioni contributive e gli sgravi previsti da tutte le normative in materia di lavoro e previdenza sociale sono “subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”, in questo caso dal possesso del DURC interno.
E questo è facilmente comprensibile, considerando che lo sgravio contributivo – anche nel caso di specie - costituisce un 'premio' che il legislatore riconosce al datore di lavoro nell'applicare una aliquota contributiva ridotta rispetto a quella ordinariamente dovuta.
9. Il D.M. 24/10/2007, richiamato dalle circolari n. 51/2008 e dalla circolare Ministero CP_1 del Lavoro n. 5/2008, all'art. 5 elenca le condizioni e i requisiti affinché ad un datore di lavoro possa essere riconosciuta la regolarità contributiva e quindi possano essere riconosciuti gli sgravi:
“a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti Previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto;
d) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto abbia espresso parere favorevole;
e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
f) crediti iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione giudiziaria”.
10. Tra gli adempimenti mensili che l'azienda deve rispettare per il riconoscimento della regolarità contributiva vi è certamente la trasmissione in via telematica dei modelli Uniemens nei termini di scadenza previsti dalla legge. Naturalmente poi, tra gli altri requisiti e condizioni indispensabili per la regolarità contributiva vi è l'assenza di inadempienze, ovvero l'avere pagato tutte le note di rettifica o comunque i modelli di denuncia insoluti parzialmente o totalmente, nonchè tutte le inadempienze e i debiti contributivi inseriti nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito.
6 Nel caso di specie non è in contestazione la notifica delle note di rettifica alla ricorrente. Le note di rettifica in questione sono state emesse poichè l'opponente aveva differenze contributive inserite in inviti a regolarizzare non sanati relativi alla gestione aziendale con dipendenti (DURC negativo per inadempienze), risultando altresì debitrice di contributi non versati alla gestione lavoratori autonomi.
11. La ricorrente, infatti, è titolare presso l' di diverse posizioni contributive: la n. CP_1
28812341 presso la Gestione commercianti e la n. 7069973359 presso la Gestione lavoratori dipendenti. Si tratta di inadempienze non sanate nel termine di15 giorni che l' aveva CP_1 assegnato all'opponente e poi confluite nell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
12. In tema di invito alla regolarizzazione l'art. 4 comma 1 del decreto interministeriale del
30.1.2015 così dispone:
“Assenza di regolarità
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, CP_1 all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.”
13. L'art. 5 del DM 24 ottobre 2007 definisce, poi, il requisito della regolarità contributiva:
"La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
7 a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto”.
14. Sulla base delle predette norme negli inviti inoltrati dall' è stato specificato che le CP_1 irregolarità, se non sanate entro 15 giorni dalla ricezione, avrebbero inciso negativamente sul riconoscimento e sulla spettanza delle agevolazioni contributive che l'opponente si era già conguagliate per il periodo pregresso ed avrebbero determinato l'invio delle note di rettifica, come poi di fatto è accaduto. Ciò rende del tutto legittimo e corretto l'operato dell' , sia CP_1 sotto il profilo della disciplina del DURC che del successivo calcolo dei contributi ai fini dell'emissione dell'avviso di addebito.
15. Le irregolarità contributive da cui è scaturito l'avviso di addebito opposto non risultano regolarizzate nel termine indicato dall' , né per essi la ricorrente risulta aver presentato CP_1 istanze di dilazione.
Per quanto attiene all'onere probatorio, si osserva che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto a sostegno delle agevolazioni contributive grava su chi invoca le stesse agevolazioni. Grava, infatti, sull'istante l'onere di fornire la prova della sussistenza di tutte le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni contributive richieste (cfr. Cass. 27.2.2004 n. 4067) e nel caso di specie l'opponente nulla ha provato in ordine alla spettanza delle agevolazioni contributive conguagliate ed oggetto delle note di rettifica confluite nell'impugnato avviso di addebito.
16. Per i motivi sin qui esposti il ricorso è infondato e per l'effetto va rigettato
3. Le spese di lite.
17. Atteso l'esito della lite, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM CP_1
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 12.777,69 euro, compreso nel III scaglione come segue:
8 1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
18. Per l'effetto, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_1 che liquida nella misura di € 1863,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_1 nella misura di € 1863,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 16 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3077/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “obbligo contributivo del datore di lavoro”,
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il 28 novembre Parte_1 C.F._1
1972, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Cerchione (C.F. ), giusta C.F._2 procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo (c.f.:
C.F._3
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 24/5/2024, Parte_1 impugnava con opposizione all'esecuzione ex art 615 e 618 bis cpc l'avviso di addebito n.
397 2024 00034341 33 000, notificato il 16/4/2024 (v. all.1 ricorso) per recupero agevolazioni ex art. 1 co.1175 -1176 legge n.296/2006 per euro € 12.777,69 per recupero conguaglio aliquota assunzioni ex legge n.68/99 periodo da 01/2022 a 07/2023; la ricorrente in particolare chiedeva di:
“2) accertare l'illegittimità del recupero contributivo e per l'effetto dichiarare l'insussistenza del debito con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 35720190003512700000 CP_ 3) condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio e degli onorari di causa, oltre Iva e Cap” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti. Si osserva che il numero dell'AVA opposto indicato nelle conclusioni è errato essendo l'AVA impugnato in questa sede il n. 397 2024 00034341 33 000.
2.Con memoria difensiva del 14/1/2025, si costituiva in giudizio l' per chiedere: CP_1
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in particolare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 397 2024 00034341 33 000:
- rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova, e per
l'effetto confermare l'avviso di addebito opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il giorno 30/1/2025, rinviata d'ufficio al 31/1/2025; rinviata per discussione con termine per note all'udienza del
16/9/2025, all'esito di tale ultima udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
2 4. La ricorrente premette in fatto che ha ricevuto note di rettifica ex art. 1, commi 1175-1176 della Legge n. 296 del 2006 per il recupero degli sgravi contributivi previsti dalla Legge n. 68 del 1999, e che successivamente le è stato notificato l'avviso di addebito opposto. In diritto la ricorrente eccepisce l'illegittimità del recupero delle agevolazioni previste dalla citata Legge
n. 68 del 1999 per l'assunzione della dipendente disabile : ad avviso della ricorrente la Per_1 normativa in questione non prevederebbe obblighi di regolarità contributiva in capo al datore di lavoro, trattandosi di agevolazione prevista per l'assunzione di portatori di handicap e non per incrementi occupazionali.
Vengono sul punto richiamate dalla ricorrente la circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008 e la nota n. 1677/2016 del Ministero del lavoro, secondo le quali i benefici di natura contributiva comprendono gli sgravi collegati alla costituzione ed alla gestione del rapporto di lavoro, in deroga all'ordinario regime, circostanza da escludersi allorquando “l'ipotesi agevolativa non risulta essere un abbattimento di una determinata aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori”: situazione che si verificherebbe per i contratti di apprendistato (aliquota di natura soggettiva) e per i lavoratori assunti ai sensi della Legge
n.68 del 1999. Conferma si troverebbe nella pronuncia della Suprema Corte n. 6428/2018, secondo cui la disciplina sul mancato rilascio del DURC per sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro non opera nel caso in cui lo sgravio “non rappresenti una riduzione di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico- attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali
(apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge)”. La ricorrente deduce che la mancanza di regolarità contributiva non avrebbe effetto sulla contribuzione ridotta per le assunzioni dei lavoratori disabili ai sensi della Legge n. 68 del 1999, in quanto si tratterebbe di una specifica categoria di lavoratori.
5. Si precisa che parte ricorrente non ha contestato le irregolarità contributive che hanno determinato la perdita del DURC, la ricorrente ha contestato la perdita degli sgravi relativi alla tipologia contrattuale relativa ad assunzione di soggetto disabile.
6. Si precisa in diritto che l'art. 13 della Legge n. 68 del 1999 (come integrata e modificata dal D.Lgs. n. 151 del 2015), così recita: “
1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
3 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
1-ter.
L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all che provvede, entro cinque giorni, a CP_1 fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo.”.
Ne consegue che il beneficio contributivo in questione è previsto: a) come abbattimento dell'ordinaria aliquota più onerosa;
b) per un periodo di tempo contingentato e non come aliquota stabile per i lavoratori assunti ai sensi della norma;
c) per i lavoratori con una determinata riduzione della capacità lavorativa, e non per l'intera categoria di lavoratori, essendo lo sgravio diversamente riconosciuto e quantificato a seconda della percentuale di disabilità.
7. Come affermato nella Circolare n. 99 del 13.6.2016 (v. doc. 4 memoria) gli incentivi CP_1 in parola sono subordinati:
4 “a) alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
- l'adempimento degli obblighi contributivi;
- l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali
o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi, come specificato al successivo paragrafo 5.2;
c) alla realizzazione dell'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione o la trasformazione;
d) alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall'articolo 33 e dal capo primo del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.”.
8. Giova a questo punto richiamare la disciplina in materia di DM-Uniemens e DURC interno.
Con il DM (denuncia mensile, che dall'1/2004 va presentata in via telematica all' ex art. CP_1
44 comma 9 della Legge n. 326/2003), ora conglobato nel flusso il datore di CP_2 lavoro nella parte a debito denuncia le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti e la relativa contribuzione dovuta all' , mentre nella parte a credito applica autonomamente CP_1
(nel riquadro B/C) le somme che ritiene spettanti a titolo di agevolazioni contributive e di sgravi, nonché le somme poste a conguaglio per le prestazioni anticipate dal datore per conto dell' (maternità e disoccupazione). Il DM porta quindi alla fine un saldo che può essere CP_1 positivo e negativo.
La mera esposizione nel riquadro B/C delle somme a credito costituisce manifestazione chiara della volontà del datore di richiedere gli sgravi contributivi previsti dalle varie normative.
Venendo poi al DURC interno, lo stesso opera in quei casi in cui l' è CP_1 contemporaneamente sia l'Ente impositore dell'obbligo contributivo sia l'Ente erogatore dell'agevolazione e in tali casi l'Istituto, dopo aver verificato l'effettiva regolarità contributiva del datore di lavoro, riconosce o nega lo sgravio contributivo che l'azienda ha autonomamente applicato nella denuncia mensile (D.M. 24/10/2007, circolare n. 51/2008 e circolare CP_1
Ministero Lavoro n. 5/2008).
5 Nel caso in cui il datore di lavoro sia in regola con tutti gli adempimenti e versamenti, l' CP_1 riconosce lo sgravio, l'agevolazione contributiva e i benefici normativi e contributivi che l'azienda si è posta a conguaglio ed il DM resta corretto. Viceversa, qualora vi siano delle irregolarità negli adempimenti a carico del datore o nei versamenti, scattano le note di rettifica.
A decorrere dall'1/7/2007, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 della Legge 27/12/2006 n. 296, le agevolazioni contributive e gli sgravi previsti da tutte le normative in materia di lavoro e previdenza sociale sono “subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”, in questo caso dal possesso del DURC interno.
E questo è facilmente comprensibile, considerando che lo sgravio contributivo – anche nel caso di specie - costituisce un 'premio' che il legislatore riconosce al datore di lavoro nell'applicare una aliquota contributiva ridotta rispetto a quella ordinariamente dovuta.
9. Il D.M. 24/10/2007, richiamato dalle circolari n. 51/2008 e dalla circolare Ministero CP_1 del Lavoro n. 5/2008, all'art. 5 elenca le condizioni e i requisiti affinché ad un datore di lavoro possa essere riconosciuta la regolarità contributiva e quindi possano essere riconosciuti gli sgravi:
“a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti Previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto;
d) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto abbia espresso parere favorevole;
e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
f) crediti iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione giudiziaria”.
10. Tra gli adempimenti mensili che l'azienda deve rispettare per il riconoscimento della regolarità contributiva vi è certamente la trasmissione in via telematica dei modelli Uniemens nei termini di scadenza previsti dalla legge. Naturalmente poi, tra gli altri requisiti e condizioni indispensabili per la regolarità contributiva vi è l'assenza di inadempienze, ovvero l'avere pagato tutte le note di rettifica o comunque i modelli di denuncia insoluti parzialmente o totalmente, nonchè tutte le inadempienze e i debiti contributivi inseriti nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito.
6 Nel caso di specie non è in contestazione la notifica delle note di rettifica alla ricorrente. Le note di rettifica in questione sono state emesse poichè l'opponente aveva differenze contributive inserite in inviti a regolarizzare non sanati relativi alla gestione aziendale con dipendenti (DURC negativo per inadempienze), risultando altresì debitrice di contributi non versati alla gestione lavoratori autonomi.
11. La ricorrente, infatti, è titolare presso l' di diverse posizioni contributive: la n. CP_1
28812341 presso la Gestione commercianti e la n. 7069973359 presso la Gestione lavoratori dipendenti. Si tratta di inadempienze non sanate nel termine di15 giorni che l' aveva CP_1 assegnato all'opponente e poi confluite nell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
12. In tema di invito alla regolarizzazione l'art. 4 comma 1 del decreto interministeriale del
30.1.2015 così dispone:
“Assenza di regolarità
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, CP_1 all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.”
13. L'art. 5 del DM 24 ottobre 2007 definisce, poi, il requisito della regolarità contributiva:
"La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
7 a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto”.
14. Sulla base delle predette norme negli inviti inoltrati dall' è stato specificato che le CP_1 irregolarità, se non sanate entro 15 giorni dalla ricezione, avrebbero inciso negativamente sul riconoscimento e sulla spettanza delle agevolazioni contributive che l'opponente si era già conguagliate per il periodo pregresso ed avrebbero determinato l'invio delle note di rettifica, come poi di fatto è accaduto. Ciò rende del tutto legittimo e corretto l'operato dell' , sia CP_1 sotto il profilo della disciplina del DURC che del successivo calcolo dei contributi ai fini dell'emissione dell'avviso di addebito.
15. Le irregolarità contributive da cui è scaturito l'avviso di addebito opposto non risultano regolarizzate nel termine indicato dall' , né per essi la ricorrente risulta aver presentato CP_1 istanze di dilazione.
Per quanto attiene all'onere probatorio, si osserva che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto a sostegno delle agevolazioni contributive grava su chi invoca le stesse agevolazioni. Grava, infatti, sull'istante l'onere di fornire la prova della sussistenza di tutte le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni contributive richieste (cfr. Cass. 27.2.2004 n. 4067) e nel caso di specie l'opponente nulla ha provato in ordine alla spettanza delle agevolazioni contributive conguagliate ed oggetto delle note di rettifica confluite nell'impugnato avviso di addebito.
16. Per i motivi sin qui esposti il ricorso è infondato e per l'effetto va rigettato
3. Le spese di lite.
17. Atteso l'esito della lite, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM CP_1
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 12.777,69 euro, compreso nel III scaglione come segue:
8 1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
18. Per l'effetto, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_1 che liquida nella misura di € 1863,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_1 nella misura di € 1863,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 16 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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