Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 7182
CASS
Sentenza 10 marzo 2023

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Nel contratto di compravendita di beni immobili, l'obbligo gravante sull'alienante di trasferire il possesso materiale del bene può essere oggetto di pattuizione, essendo la disposizione di cui all'art. 1476 c.c. derogabile; ne consegue che, laddove l'acquirente si sia obbligato a riconoscere il potere di detenzione o il possesso sul bene da parte di un terzo, la mancata sua immissione nel possesso di fatto non dà luogo ad inadempimento da parte del venditore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 7182
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7182
    Data del deposito : 10 marzo 2023

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