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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5140 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 37807 / 2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 23/06/2025, alle ore 10:00, sono comparsi dinanzi al GOT EN AL SO: per parte ricorrente l'avv. Maddalena Bronzieri;
Parte_1
per parte convenuta già dichiarata contumace, nessuno. Controparte_1
Il difensore della ricorrente precisa le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente, facendo presente che la somma richiesta per saldo lavori eseguiti, al netto dell'acconto corrisposto, per mero refuso risulta erroneamente indicata nelle conclusioni nell'importo di euro 23.617,80 anziché in quello, corretto, di euro 24.617,80, come invece è indicato nella narrativa del ricorso (pag. 4) e del quale si chiede il pagamento;
discute oralmente la causa riportandosi per il resto agli scritti difensivi e insistendo per l'accoglimento delle domande svolte, con la precisazione di quanto sopra.
Il GOT, esaurita la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dà poi lettura alle ore 16:55 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
EN AL SO
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT EN AL SO, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 23/06/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 37807 /2024 R.G. promossa da c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, Via Francesco Sforza n. 1, presso lo studio delle avv.te CARLA
MARIA PROVENZANI (c.f. - pec: C.F._1
e LE NZ (c.f. Email_1
- pec: ), che la rappresentano C.F._2 Email_2
e difendono per procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Marnate, Via P.IVA_2
Santantonio n. 61
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Appalto
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 22/10/2024 avanti il Tribunale di Milano,
[...]
ha esposto: - di avere sottoscritto in data 15/06/2023 con un contratto di Parte_1 Controparte_1
subappalto con cui si impegnava ad eseguire i lavori di posa cappotto, copertura e ponteggio, nel cantiere sito in Garbagnate Milanese, Via Danesio Visconti n. 14, ove era appaltatrice delle CP_1
opere commissionatele dal sig. - che, eseguiti il montaggio del ponteggio e la fornitura CP_3
del materiale edile, ha emesso come da accordi la prima fattura di acconto per euro 10.000,00, ricevendo un pagamento soltanto parziale di euro 3.000,00; - che controparte ha omesso il pagamento del saldo e ha altresì disertato l'invito rivoltole a verificare in contraddittorio le opere svolte sino alla data del 31/07/2023, pari al 60% delle lavorazioni concordate e descritte nel SAL trasmesso e in pari data;
- che perdurando l'avverso inadempimento, in data 29/08/2023 ha risolto il CP_1
contratto ed ha successivamente promosso, avanti il Tribunale di Milano, il procedimento per A.T.P.
R.G. 33827/2023, conclusosi con il deposito in data 09/04/2024 della relazione peritale del CTU nominato, dott. ; - che il CTU, in risposta al quesito formulato dal giudice, ha Persona_1 determinato in € 27.617.80 il valore dei lavori eseguiti, al netto delle detrazioni applicate per le lievi mancanze di planarità riscontrate sulla superficie del cappotto e nelle spallette delle finestre;
- di avere sopportato costi per il mantenimento del ponteggio fino alla conclusione della perizia, pari ad euro
3.700,00, nonché corrisposto al CTU i compensi liquidati dal giudice dell'A.T.P. , pari ad euro
3.707,57 e patito altresì danni, indicati “quanto meno” nella misura di euro 10.000,00.
Su tali basi ha concluso chiedendo di dichiarare risolto il contratto del 15/06/2023 per grave inadempimento di e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni CP_1
subiti, quantificati in euro 10.000,00 e, in ogni caso, di condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 35.025,37, di cui euro 23.617,80 per lavori eseguiti, già al netto dell'acconto corrisposto, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dal dovuto al saldo, euro
3.700,00 per costi sopportati per il mantenimento del ponteggio ed euro 3.7070,57 per compensi pagati al CTU, oltre agli interessi legali.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati in data 19/12/2024 a che non si è costituita ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. R.G. 33827/2023 svolto avanti il
Tribunale di Milano, sezione settima civile, dott. Mauro Pacifico, nonché dei documenti prodotti da parte ricorrente, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti e in udienza verbalmente.
pagina 3 di 8 *
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Il rapporto negoziale dedotto in giudizio dalla ricorrente risulta comprovato per tabulas dal contratto di sub-appalto prodotto in atti (doc. 1), oltre ad emergere dagli atti del fascicolo relativo al procedimento per A.T.P. R.G. 33827/2023 svolto avanti il Tribunale di Milano, sezione settima civile, dott. Mauro Pacifico, in seno al quale qui contumace, si era invece costituita e difesa, Controparte_1
lamentando la sussistenza di problematiche nelle opere realizzate da controparte nel cantiere di
Garbagnate Milanese, Via Danesio Visconti n. 14.
In forza del contratto inter partes (nel quale la subappaltatrice risulta indicata con la denominazione
Skyline Costruzioni S.r.l. e il medesimo codice fiscale), l'odierna ricorrente si è obbligata ad eseguire, presso il suddetto cantiere, le opere “di cui all'allegato 2” (qui non prodotto), verso i prezzi “a misura” definiti tra le parti (non meglio specificati), da corrispondersi mediante acconti a fronte della presentazione di S.A.L. mensili, a partire dall'avvio dei lavori e così fino al saldo, stabilito al collaudo.
La ricorrente ha dedotto il grave inadempimento della controparte, allegando che, a fronte dell'esecuzione di opere per un valore di euro 20.500,00, per le quali ha presentato un S.A.L. in data
31/07/2023 (docc. 4/Ae 4/B), la controparte non ha provveduto ai pagamenti concordati, avendo versato soltanto un acconto di euro 3.000,00.
A seguito del ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. proposto da , è stata ammessa una consulenza Pt_1
tecnica preventiva volta a descrivere le lavorazioni eseguite dalla stessa in esecuzione del contratto di subappalto, nonché a verificare l'esistenza, in tali lavorazioni, dei difetti lamentati da e a CP_1
quantificare, secondo i prezzi correnti di mercato, il valore delle lavorazioni in concreto realizzate, tenuto dei difetti eventualmente riscontrati.
ALla relazione dell'ing. , depositata il 09/04/2024, emerge che: Persona_1
- Le opere eseguite dalla Skyline Costruzioni S.r.l. sono consistite in:
• Formazione e nolo di pontaggio di cantiere su tutti i lati del fabbricato;
• Pulizia e dove necessario ripresa della superficie di facciata;
• Fornitura in opera di isolante per cappotto di facciata spessore cm 14;
• Fornitura in opera di fondo aggrappante realizzato prima della posa del cappotto;
• Rimozione contorni in marmo e davanzali di finestre e porte compreso trasporto e conferimento in discarica;
pagina 4 di 8 • Rasatura di facciata con rasante a basa cementizia con rete in fibra di vetro;
• Smontaggio di ponteggio e rimozione area di cantiere.
- in diversi punti la planarità del piano del cappotto non è stata rispettata;
l'irregolarità comunque non è tale da comportarne il rifacimento;
- i contorni delle finestre e delle porte non sono risultate in squadra, cioè perpendicolari allo spigolo;
per rimediare, si rende necessario rimuovere parte dei paraspigoli, ricollocarne dei nuovi e rimodellare il cappotto in modo da garantire la corretta verticalità e l'ortogonalità tra il piano di facciata e quello perpendicolare del contorno della finestra;
- non sono invece stati riscontrati gli ulteriori difetti lamentati da nella comparsa di CP_1
costituzione e risposta;
- le lavorazioni effettuate da Skyline Costruzioni, valorizzate secondo i prezzi di mercato
(prezziario della Camera di Commercio della Provincia di Milano), ammontano a complessivi euro 36.831,33;
- in ragione della presenza dei difetti sopra riscontrati, il valore delle opere va ridotto dell'importo di euro 9.213,53, dovendosi applicare le seguenti detrazioni: euro 4.606,76 per la mancata corretta planarità della superficie;
euro 2.303,38 per la mancata fornitura in opera del profilo rinforzato di partenza;
euro 2.303,38 per le spallette delle finestre fuori squadra e non planari;
- il valore delle lavorazioni in concreto realizzate da , tenuto dei difetti riscontrati, ammonta Pt_1
ad euro 27.617,80 (36.831,33 meno 9.213,53).
Le valutazioni del CTU appaiono del tutto condivisibili, e non vi è ragione di discostarsi dal suo apprezzamento e dalle sue indicazioni, ritenendo convincenti le conclusioni a cui perviene, in quanto fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, avendo l'ausiliario esplicitato le ragioni delle sue valutazioni ed avendo fornito risposta alle osservazioni del consulente di parte
, mentre nessuna osservazione è stata fatta da . CP_1 Pt_1
Come si è già sopra osservato, considerato che il contratto stipulato tra le parti non indica quali siano i prezzi “proposti ed accettati dal subappaltatore”, da applicarsi a misura, il corrispettivo delle opere va determinato ai sensi dell'art. 1657 c.c., e dunque con riferimento a prezzi di mercato vigenti al tempo e nel luogo in cui sono state eseguite, così come effettuato dall'ausiliario.
Sarebbe stato onere della convenuta dimostrare l'esistenza di diversi accordi intervenuti sui prezzi, ma la stessa nulla ha provato, avendo preferito rimanere contumace nel presente giudizio.
pagina 5 di 8 Alla luce delle superiori considerazioni, il valore delle lavorazioni in concreto realizzate da Pt_1
nel cantiere di Garbagnate Milanese, tenuto dei difetti riscontrati, va accertato in euro 27.617,80.
A fronte di siffatta entità dei lavori eseguiti, la ricorrente ha eccepito l'inadempimento della convenuta per il mancato rispetto degli accordi intervenuti sulle modalità di pagamento, chiedendo di dichiarare risolto il contratto intercorso.
Orbene, posto che le parti hanno espressamente concordato che le lavorazioni oggetto di subappalto dovessero essere pagate mediante acconti all'avvio e in corso d'opera dietro presentazione di SAL mensili (vd. contratto, doc. 1), e rilevato che non vi sono evidenze di pagamenti da parte di , CP_1
eccettuato che per il versamento di euro 3.000,00 di cui la ricorrente ha dato atto, l'inadempimento della convenuta non può che ritenersi grave ex art. 1455 c.c., così da giustificare la risoluzione del contratto.
Non può dichiararsi la risoluzione “di diritto” ai sensi dell'art. 1454 c.c., poiché la lettera PEC del 29 agosto 2023 prodotta in atti (doc. 5A) non integra gli estremi di una diffida ad adempiere, visto che in essa non ha intimato a controparte il termine minimo di 15 giorni per adempiere, pena la Pt_1
risoluzione, ma ha comunicato di voler risolvere il contratto “con effetto immediato”.
Il contratto inter partes va pertanto risolto ai sensi dell'articolo 1453 c.c.
La domanda attorea di risoluzione del contratto è quindi fondata e va accolta nei termini anzidetti.
Come noto, in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto,
l'appaltatore ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato, e ciò, appunto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum" (vd. Cass n.
27640 del 30/10/2018).
In altre parole, non potendo procedersi alla restituzione in natura della prestazione eseguita dall'impresa appaltatrice, l'effetto restitutorio che consegue alla risoluzione del contratto, importa, in via di principio, la determinazione del corrispettivo dovuto alla stessa, in base a quanto originariamente pattuito ed ai lavori in concreto eseguiti.
Ne discende che la ricorrente ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti, così come quantificati dal
CTU, e pertanto, al netto dell'acconto di euro 3.000,00, deve accertarsi un credito residuo in favore pagina 6 di 8 della stessa pari ad euro 24.617,80 (euro 27.617,80 meno 3.000,00).
Passando all'esame della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente per danni asseritamente patiti, quantificati “quanto meno in euro 10.000,00”, si rileva che tali pretesi danni, del tutto genericamente dedotti, sono rimasti completamente indimostrati.
Del pari, per quanto attiene ai costi asseritamente sopportati “per il ponteggio anche relativamente al fermo cantiere durante l'esecuzione della consulenza tecnica d'ufficio”, quantificati in euro euro 3.700,00 (doc. D), non vi è evidenza né dell'esistenza del danno, atteso che non vi è prova dell'effettivo esborso di tale somma, né del nesso causale che, in tesi, ricollegherebbe il preteso danno all'inadempimento della convenuta.
Infatti, mentre risulta documentalmente che la ricorrente ha comunicato a controparte di voler rimuovere le impalcature e rilasciare il cantiere entro il 1° settembre 2023 (vd. doc. 5/A), non vi è prova che abbia invece richiesto di mantenere il ponteggio “sino all'esecuzione della CTU”, CP_1
pertanto gli eventuali costi successivi non possono che ricadere su , in quanto da imputarsi a Pt_1
sua scelta.
Nulla pertanto può essere riconosciuto alla ricorrente a titolo risarcitorio.
Infine, le spese erogate al C.T.U costituiscono spese giudiziali, e non già voci di danno, pertanto seguono il principio della liquidazione a carico del soccombente.
*
In conclusione, il contratto di subappalto stipulato tra le parti va risolto per inadempimento della convenuta, e la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto da quest'ultima l'importo di euro 24.617,80 quale saldo per le lavorazioni eseguite.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'opposta gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs. 231/2002, applicabile alla fattispecie, con decorrenza dalla data della domanda (coincidente con il deposito del ricorso per ATP, 28/09/2023) sino al saldo, mentre nulla spetta per rivalutazione monetaria.
La convenuta è tenuta, in ragione della sua prevalente soccombenza, alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore del decisum e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
pagina 7 di 8 Edicolm S.r.l.s. dovrà altresì rifondere alla ricorrente le spese erogate al C.T.U come liquidate dal giudice nell'A.T.P., pari ad euro 3.707,57 (vd. docc. C/1 e C/2).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il
22/10/2024, notificato il 19/12/2024, da nei confronti di Parte_1 CP_1
nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così
[...]
provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, risolve per inadempimento della convenuta il contratto di sub-appalto del 15/06/2023 stipulato tra le parti, e condanna CP_1
a pagare a a somma di euro 24.617,80 oltre interessi ex art.
[...] Parte_1
5 D.lgs. 231/2002 dal 28/09/2023 sino al saldo;
2. condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate quanto alla fase di
ATP, in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.337,00 per compensi, e quanto al presente giudizio in euro 545,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, il tutto oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge, nonché alla refusione in favore della ricorrente delle spese erogate al
CTU per il procedimento di A.T.P. R.G. 33827/2023 come liquidate dal giudice e anticipate da quest'ultima, pari ad euro 3.707,57.
Così deciso in Milano il 23/06/2025
Il GOT
EN AL SO
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TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 23/06/2025, alle ore 10:00, sono comparsi dinanzi al GOT EN AL SO: per parte ricorrente l'avv. Maddalena Bronzieri;
Parte_1
per parte convenuta già dichiarata contumace, nessuno. Controparte_1
Il difensore della ricorrente precisa le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente, facendo presente che la somma richiesta per saldo lavori eseguiti, al netto dell'acconto corrisposto, per mero refuso risulta erroneamente indicata nelle conclusioni nell'importo di euro 23.617,80 anziché in quello, corretto, di euro 24.617,80, come invece è indicato nella narrativa del ricorso (pag. 4) e del quale si chiede il pagamento;
discute oralmente la causa riportandosi per il resto agli scritti difensivi e insistendo per l'accoglimento delle domande svolte, con la precisazione di quanto sopra.
Il GOT, esaurita la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dà poi lettura alle ore 16:55 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
EN AL SO
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT EN AL SO, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 23/06/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 37807 /2024 R.G. promossa da c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, Via Francesco Sforza n. 1, presso lo studio delle avv.te CARLA
MARIA PROVENZANI (c.f. - pec: C.F._1
e LE NZ (c.f. Email_1
- pec: ), che la rappresentano C.F._2 Email_2
e difendono per procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Marnate, Via P.IVA_2
Santantonio n. 61
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Appalto
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 22/10/2024 avanti il Tribunale di Milano,
[...]
ha esposto: - di avere sottoscritto in data 15/06/2023 con un contratto di Parte_1 Controparte_1
subappalto con cui si impegnava ad eseguire i lavori di posa cappotto, copertura e ponteggio, nel cantiere sito in Garbagnate Milanese, Via Danesio Visconti n. 14, ove era appaltatrice delle CP_1
opere commissionatele dal sig. - che, eseguiti il montaggio del ponteggio e la fornitura CP_3
del materiale edile, ha emesso come da accordi la prima fattura di acconto per euro 10.000,00, ricevendo un pagamento soltanto parziale di euro 3.000,00; - che controparte ha omesso il pagamento del saldo e ha altresì disertato l'invito rivoltole a verificare in contraddittorio le opere svolte sino alla data del 31/07/2023, pari al 60% delle lavorazioni concordate e descritte nel SAL trasmesso e in pari data;
- che perdurando l'avverso inadempimento, in data 29/08/2023 ha risolto il CP_1
contratto ed ha successivamente promosso, avanti il Tribunale di Milano, il procedimento per A.T.P.
R.G. 33827/2023, conclusosi con il deposito in data 09/04/2024 della relazione peritale del CTU nominato, dott. ; - che il CTU, in risposta al quesito formulato dal giudice, ha Persona_1 determinato in € 27.617.80 il valore dei lavori eseguiti, al netto delle detrazioni applicate per le lievi mancanze di planarità riscontrate sulla superficie del cappotto e nelle spallette delle finestre;
- di avere sopportato costi per il mantenimento del ponteggio fino alla conclusione della perizia, pari ad euro
3.700,00, nonché corrisposto al CTU i compensi liquidati dal giudice dell'A.T.P. , pari ad euro
3.707,57 e patito altresì danni, indicati “quanto meno” nella misura di euro 10.000,00.
Su tali basi ha concluso chiedendo di dichiarare risolto il contratto del 15/06/2023 per grave inadempimento di e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni CP_1
subiti, quantificati in euro 10.000,00 e, in ogni caso, di condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 35.025,37, di cui euro 23.617,80 per lavori eseguiti, già al netto dell'acconto corrisposto, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dal dovuto al saldo, euro
3.700,00 per costi sopportati per il mantenimento del ponteggio ed euro 3.7070,57 per compensi pagati al CTU, oltre agli interessi legali.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati in data 19/12/2024 a che non si è costituita ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. R.G. 33827/2023 svolto avanti il
Tribunale di Milano, sezione settima civile, dott. Mauro Pacifico, nonché dei documenti prodotti da parte ricorrente, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti e in udienza verbalmente.
pagina 3 di 8 *
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Il rapporto negoziale dedotto in giudizio dalla ricorrente risulta comprovato per tabulas dal contratto di sub-appalto prodotto in atti (doc. 1), oltre ad emergere dagli atti del fascicolo relativo al procedimento per A.T.P. R.G. 33827/2023 svolto avanti il Tribunale di Milano, sezione settima civile, dott. Mauro Pacifico, in seno al quale qui contumace, si era invece costituita e difesa, Controparte_1
lamentando la sussistenza di problematiche nelle opere realizzate da controparte nel cantiere di
Garbagnate Milanese, Via Danesio Visconti n. 14.
In forza del contratto inter partes (nel quale la subappaltatrice risulta indicata con la denominazione
Skyline Costruzioni S.r.l. e il medesimo codice fiscale), l'odierna ricorrente si è obbligata ad eseguire, presso il suddetto cantiere, le opere “di cui all'allegato 2” (qui non prodotto), verso i prezzi “a misura” definiti tra le parti (non meglio specificati), da corrispondersi mediante acconti a fronte della presentazione di S.A.L. mensili, a partire dall'avvio dei lavori e così fino al saldo, stabilito al collaudo.
La ricorrente ha dedotto il grave inadempimento della controparte, allegando che, a fronte dell'esecuzione di opere per un valore di euro 20.500,00, per le quali ha presentato un S.A.L. in data
31/07/2023 (docc. 4/Ae 4/B), la controparte non ha provveduto ai pagamenti concordati, avendo versato soltanto un acconto di euro 3.000,00.
A seguito del ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. proposto da , è stata ammessa una consulenza Pt_1
tecnica preventiva volta a descrivere le lavorazioni eseguite dalla stessa in esecuzione del contratto di subappalto, nonché a verificare l'esistenza, in tali lavorazioni, dei difetti lamentati da e a CP_1
quantificare, secondo i prezzi correnti di mercato, il valore delle lavorazioni in concreto realizzate, tenuto dei difetti eventualmente riscontrati.
ALla relazione dell'ing. , depositata il 09/04/2024, emerge che: Persona_1
- Le opere eseguite dalla Skyline Costruzioni S.r.l. sono consistite in:
• Formazione e nolo di pontaggio di cantiere su tutti i lati del fabbricato;
• Pulizia e dove necessario ripresa della superficie di facciata;
• Fornitura in opera di isolante per cappotto di facciata spessore cm 14;
• Fornitura in opera di fondo aggrappante realizzato prima della posa del cappotto;
• Rimozione contorni in marmo e davanzali di finestre e porte compreso trasporto e conferimento in discarica;
pagina 4 di 8 • Rasatura di facciata con rasante a basa cementizia con rete in fibra di vetro;
• Smontaggio di ponteggio e rimozione area di cantiere.
- in diversi punti la planarità del piano del cappotto non è stata rispettata;
l'irregolarità comunque non è tale da comportarne il rifacimento;
- i contorni delle finestre e delle porte non sono risultate in squadra, cioè perpendicolari allo spigolo;
per rimediare, si rende necessario rimuovere parte dei paraspigoli, ricollocarne dei nuovi e rimodellare il cappotto in modo da garantire la corretta verticalità e l'ortogonalità tra il piano di facciata e quello perpendicolare del contorno della finestra;
- non sono invece stati riscontrati gli ulteriori difetti lamentati da nella comparsa di CP_1
costituzione e risposta;
- le lavorazioni effettuate da Skyline Costruzioni, valorizzate secondo i prezzi di mercato
(prezziario della Camera di Commercio della Provincia di Milano), ammontano a complessivi euro 36.831,33;
- in ragione della presenza dei difetti sopra riscontrati, il valore delle opere va ridotto dell'importo di euro 9.213,53, dovendosi applicare le seguenti detrazioni: euro 4.606,76 per la mancata corretta planarità della superficie;
euro 2.303,38 per la mancata fornitura in opera del profilo rinforzato di partenza;
euro 2.303,38 per le spallette delle finestre fuori squadra e non planari;
- il valore delle lavorazioni in concreto realizzate da , tenuto dei difetti riscontrati, ammonta Pt_1
ad euro 27.617,80 (36.831,33 meno 9.213,53).
Le valutazioni del CTU appaiono del tutto condivisibili, e non vi è ragione di discostarsi dal suo apprezzamento e dalle sue indicazioni, ritenendo convincenti le conclusioni a cui perviene, in quanto fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, avendo l'ausiliario esplicitato le ragioni delle sue valutazioni ed avendo fornito risposta alle osservazioni del consulente di parte
, mentre nessuna osservazione è stata fatta da . CP_1 Pt_1
Come si è già sopra osservato, considerato che il contratto stipulato tra le parti non indica quali siano i prezzi “proposti ed accettati dal subappaltatore”, da applicarsi a misura, il corrispettivo delle opere va determinato ai sensi dell'art. 1657 c.c., e dunque con riferimento a prezzi di mercato vigenti al tempo e nel luogo in cui sono state eseguite, così come effettuato dall'ausiliario.
Sarebbe stato onere della convenuta dimostrare l'esistenza di diversi accordi intervenuti sui prezzi, ma la stessa nulla ha provato, avendo preferito rimanere contumace nel presente giudizio.
pagina 5 di 8 Alla luce delle superiori considerazioni, il valore delle lavorazioni in concreto realizzate da Pt_1
nel cantiere di Garbagnate Milanese, tenuto dei difetti riscontrati, va accertato in euro 27.617,80.
A fronte di siffatta entità dei lavori eseguiti, la ricorrente ha eccepito l'inadempimento della convenuta per il mancato rispetto degli accordi intervenuti sulle modalità di pagamento, chiedendo di dichiarare risolto il contratto intercorso.
Orbene, posto che le parti hanno espressamente concordato che le lavorazioni oggetto di subappalto dovessero essere pagate mediante acconti all'avvio e in corso d'opera dietro presentazione di SAL mensili (vd. contratto, doc. 1), e rilevato che non vi sono evidenze di pagamenti da parte di , CP_1
eccettuato che per il versamento di euro 3.000,00 di cui la ricorrente ha dato atto, l'inadempimento della convenuta non può che ritenersi grave ex art. 1455 c.c., così da giustificare la risoluzione del contratto.
Non può dichiararsi la risoluzione “di diritto” ai sensi dell'art. 1454 c.c., poiché la lettera PEC del 29 agosto 2023 prodotta in atti (doc. 5A) non integra gli estremi di una diffida ad adempiere, visto che in essa non ha intimato a controparte il termine minimo di 15 giorni per adempiere, pena la Pt_1
risoluzione, ma ha comunicato di voler risolvere il contratto “con effetto immediato”.
Il contratto inter partes va pertanto risolto ai sensi dell'articolo 1453 c.c.
La domanda attorea di risoluzione del contratto è quindi fondata e va accolta nei termini anzidetti.
Come noto, in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto,
l'appaltatore ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato, e ciò, appunto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum" (vd. Cass n.
27640 del 30/10/2018).
In altre parole, non potendo procedersi alla restituzione in natura della prestazione eseguita dall'impresa appaltatrice, l'effetto restitutorio che consegue alla risoluzione del contratto, importa, in via di principio, la determinazione del corrispettivo dovuto alla stessa, in base a quanto originariamente pattuito ed ai lavori in concreto eseguiti.
Ne discende che la ricorrente ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti, così come quantificati dal
CTU, e pertanto, al netto dell'acconto di euro 3.000,00, deve accertarsi un credito residuo in favore pagina 6 di 8 della stessa pari ad euro 24.617,80 (euro 27.617,80 meno 3.000,00).
Passando all'esame della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente per danni asseritamente patiti, quantificati “quanto meno in euro 10.000,00”, si rileva che tali pretesi danni, del tutto genericamente dedotti, sono rimasti completamente indimostrati.
Del pari, per quanto attiene ai costi asseritamente sopportati “per il ponteggio anche relativamente al fermo cantiere durante l'esecuzione della consulenza tecnica d'ufficio”, quantificati in euro euro 3.700,00 (doc. D), non vi è evidenza né dell'esistenza del danno, atteso che non vi è prova dell'effettivo esborso di tale somma, né del nesso causale che, in tesi, ricollegherebbe il preteso danno all'inadempimento della convenuta.
Infatti, mentre risulta documentalmente che la ricorrente ha comunicato a controparte di voler rimuovere le impalcature e rilasciare il cantiere entro il 1° settembre 2023 (vd. doc. 5/A), non vi è prova che abbia invece richiesto di mantenere il ponteggio “sino all'esecuzione della CTU”, CP_1
pertanto gli eventuali costi successivi non possono che ricadere su , in quanto da imputarsi a Pt_1
sua scelta.
Nulla pertanto può essere riconosciuto alla ricorrente a titolo risarcitorio.
Infine, le spese erogate al C.T.U costituiscono spese giudiziali, e non già voci di danno, pertanto seguono il principio della liquidazione a carico del soccombente.
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In conclusione, il contratto di subappalto stipulato tra le parti va risolto per inadempimento della convenuta, e la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto da quest'ultima l'importo di euro 24.617,80 quale saldo per le lavorazioni eseguite.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'opposta gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs. 231/2002, applicabile alla fattispecie, con decorrenza dalla data della domanda (coincidente con il deposito del ricorso per ATP, 28/09/2023) sino al saldo, mentre nulla spetta per rivalutazione monetaria.
La convenuta è tenuta, in ragione della sua prevalente soccombenza, alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore del decisum e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
pagina 7 di 8 Edicolm S.r.l.s. dovrà altresì rifondere alla ricorrente le spese erogate al C.T.U come liquidate dal giudice nell'A.T.P., pari ad euro 3.707,57 (vd. docc. C/1 e C/2).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il
22/10/2024, notificato il 19/12/2024, da nei confronti di Parte_1 CP_1
nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così
[...]
provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, risolve per inadempimento della convenuta il contratto di sub-appalto del 15/06/2023 stipulato tra le parti, e condanna CP_1
a pagare a a somma di euro 24.617,80 oltre interessi ex art.
[...] Parte_1
5 D.lgs. 231/2002 dal 28/09/2023 sino al saldo;
2. condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate quanto alla fase di
ATP, in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.337,00 per compensi, e quanto al presente giudizio in euro 545,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, il tutto oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge, nonché alla refusione in favore della ricorrente delle spese erogate al
CTU per il procedimento di A.T.P. R.G. 33827/2023 come liquidate dal giudice e anticipate da quest'ultima, pari ad euro 3.707,57.
Così deciso in Milano il 23/06/2025
Il GOT
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