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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3856/2024, avente per oggetto “separazione consensuale” promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dell'avv. M. Giuseppina Salaris presso il C.F._2
cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso e confermate nelle note depositate 25.02.2025 di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Si demanda all'Ufficiale dello
Stato Civile per l'annotazione dell'emanando decreto di omologazione.
2) La casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Sassari, strada prov.n. 132, La
Crucca n. 103, distinta al NCEU di Sassari al foglio 32, part. 1227, zona cens. 2, cat. A/3, classe 2, consistenza vani 7,5 sup. cat. mq. 168 mq, rendita catastale € 581,01, con terreno di pertinenza della superficie complessiva di circa mq.1200, verrà assegnata alla signora i Parte_2
insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, la quale continuerà a viverci, se vorrà, unitamente alla propria madre. I coniugi stabiliscono che la casa familiare venga posta in vendita e che il ricavato venga suddiviso in parti eguali, onde consentire alla signora di Parte_2 pagina 1 di 3 reperire un'abitazione più piccola e consona alle proprie esigenze, anche di carattere economico.
Le parti convengono che le spese ordinarie e straordinarie relative al suddetto immobile (ivi comprese imposte e tasse) verranno sostenute dal sig. fino a quando la casa Parte_1
non verrà venduta.
3) Il sig. contribuirà al mantenimento della signora Parte_1 Parte_2 corrispondendo un assegno di mantenimento dell'importo di € 300,00 (trecento//00) mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, preferibilmente a mezzo di bonifico bancario, rivalutabile secondo gli indici Istat;
la signora potrà giovarsi dei benefici pensionistici previsti per Pt_2
legge.
4) I coniugi con la presente pattuizione dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutto ciò che è maturato in costanza di matrimonio e delle somme accantonate;
di non aver reciproche rivendicazioni economiche di altra natura e specie, e di aver già regolato la ripartizione (futura) di tutto ciò che costituisce arredo e corredo della casa familiare in base ad accordi costituenti atto separato rispetto al presente ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c. in accoglimento, pertanto, della proposta domandata ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di costituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni il Collegio conferma le conclusioni congiunte formulate dalle parti nelle note depositate in data 25.02.2025 e riportate in epigrafe e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 utorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alle trascrizioni di legge
[...]
(v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari anno 1974 atto n 68 parte I)
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note autorizzate del 25.02.2025 come riportate in epigrafe e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso in Sassari il 10.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3856/2024, avente per oggetto “separazione consensuale” promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dell'avv. M. Giuseppina Salaris presso il C.F._2
cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso e confermate nelle note depositate 25.02.2025 di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Si demanda all'Ufficiale dello
Stato Civile per l'annotazione dell'emanando decreto di omologazione.
2) La casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Sassari, strada prov.n. 132, La
Crucca n. 103, distinta al NCEU di Sassari al foglio 32, part. 1227, zona cens. 2, cat. A/3, classe 2, consistenza vani 7,5 sup. cat. mq. 168 mq, rendita catastale € 581,01, con terreno di pertinenza della superficie complessiva di circa mq.1200, verrà assegnata alla signora i Parte_2
insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, la quale continuerà a viverci, se vorrà, unitamente alla propria madre. I coniugi stabiliscono che la casa familiare venga posta in vendita e che il ricavato venga suddiviso in parti eguali, onde consentire alla signora di Parte_2 pagina 1 di 3 reperire un'abitazione più piccola e consona alle proprie esigenze, anche di carattere economico.
Le parti convengono che le spese ordinarie e straordinarie relative al suddetto immobile (ivi comprese imposte e tasse) verranno sostenute dal sig. fino a quando la casa Parte_1
non verrà venduta.
3) Il sig. contribuirà al mantenimento della signora Parte_1 Parte_2 corrispondendo un assegno di mantenimento dell'importo di € 300,00 (trecento//00) mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, preferibilmente a mezzo di bonifico bancario, rivalutabile secondo gli indici Istat;
la signora potrà giovarsi dei benefici pensionistici previsti per Pt_2
legge.
4) I coniugi con la presente pattuizione dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutto ciò che è maturato in costanza di matrimonio e delle somme accantonate;
di non aver reciproche rivendicazioni economiche di altra natura e specie, e di aver già regolato la ripartizione (futura) di tutto ciò che costituisce arredo e corredo della casa familiare in base ad accordi costituenti atto separato rispetto al presente ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c. in accoglimento, pertanto, della proposta domandata ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di costituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni il Collegio conferma le conclusioni congiunte formulate dalle parti nelle note depositate in data 25.02.2025 e riportate in epigrafe e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 utorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alle trascrizioni di legge
[...]
(v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari anno 1974 atto n 68 parte I)
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note autorizzate del 25.02.2025 come riportate in epigrafe e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso in Sassari il 10.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3