Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia ConSIliere dott. Marcello Travaglione ConSIliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN° 1175/2023, promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Cairoli n. 56 (c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Rinaldi C.F._1
(c.f.: - pec: e Daniela Carbone C.F._2 Email_1
(c.f.: - pec: e nata a C.F._3 Email_2 Parte_2
SA di IA (BT) il 14.01.1978 e residente in [...] (c.f.:
), rappresentata e difesa dall' Avv. Luciano Infelisi (c.f.: C.F._4
- pec: ), dall'Avv. Valeria Bernabei C.F._5 Email_3
(c.f.: - pec: ) e dall'Avv. Diego C.F._6 Email_4
Antonini del Foro di Roma (C.F. – PEC C.F._7 Email_5
APPELLANTI
Contro
: nata a [...] il [...], residente in [...]
Tramonto 29, piano 1°, c.f.: , rappresentata e difesa, dall'avv. Egiziano Di Leo C.F._8
(c.f.: - pec: , C.F._9 Email_6
APPELLATA
pagina 1 di 6
(c.f.: ), nata a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._10
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Squicciarini (c.f.: - pec: ; C.F._11 Email_7
Parte_4
ALTRI APPELLATI per la riforma della sentenza n. 2035/2023 del Tribunale di Foggia, Prima Sezione civile, pubblicata il
19.07.2023, resa nel giudizio RGN. 4039/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.05.2018, sull'assunto di essere proprietaria Parte_3 dell'immobile sito in Trinitapoli alla Via Montuori 43, confinante ad Est col fabbricato di proprietà dei SIg.ri e;
e che dopo i lavori di demolizione di Persona_1 Parte_4 Controparte_1
quest'ultimo fabbricato, avvenuti nel mese di ottobre 2012, le murature portanti e i tramezzi dell'immobile di sua proprietà presentavano un quadro fessurativo diffuso con lesioni verticali e fessurazioni importanti oltre evidenti fenomeni di infiltrazione all'esterno del fabbricato;
che il cantiere del fabbricato demolito versava in condizioni di abbandono e neppure erano state adottate le necessarie misure per garantire la sicurezza del fabbricato dell'istante, all'esito del ricorso per denunzia di danno temuto presentato il 23.04.2013, iscritto al RGN. 94000174/2013 e definito dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza del 15.06.2016, con la quale era stato ordinato ad essi e Persona_1 Parte_4
la immediata realizzazione delle opere di cui alle pagine 73, 74 e 75 della Controparte_1
relazione tecnica redatta dal nominato CTU ing. , li conveniva in giudizio per sentir: Per_2
“Dichiarare i convenuti responsabili dei danni di cui in narrativa, e per l'effetto, condannarli in solido al relativo risarcimento, mediante il pagamento, in favore dell'attrice di € 69.830,43 o del diverso importo di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di legge sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo;
Condannare solidalmente i convenuti alla rifusione delle spese processuali, compreso il costo della difesa tecnica a mezzo del ctp. Ing. ”. Email_8
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale veniva acquisito il fascicolo del procedimento di nunciazione con le CTU a firma dell'ing. ed espletata una Persona_3
ulteriore CTU affidata all'ing. , dopo la riassunzione del giudizio nei Persona_4
confronti dei SIg.ri e eredi del SI. deceduto Parte_1 Parte_2 Persona_1 nelle more del giudizio, così statuiva: “1) accoglie la domanda e dichiara i convenuti unici pagina 2 di 6 responsabili dei danni subiti dall'immobile di proprietà della e, per l'effetto, li condanna, Parte_3
in solido tra loro, a risarcire in favore dell'attrice la somma di € 172.573,51 e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
2) condanna, infine, i predetti convenuti, in solido tra loro, a rimborsare l'attrice le spese di lite che liquida per compenso professionale in €
9.872,10, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa come per legge;
3) pone le spese di C.T.U. e di
C.T.P. a carico esclusivo dei convenuti soccombenti, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dai predetti le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del decreto di liquidazione”.
Censuravano la sentenza i SIg.ri e per “Omessa motivazione in Parte_1 Parte_2 ordine alle risultanze della C.T.U. espletata nell'azione di nunciazione, procedimento N.R.G.
94000174/2013 e in ordine all'accertata sussistenza di abusi edilizi all'interno dell'immobile di
– Sussistenza di concause che hanno inciso sulla stabilità dell'immobile e Parte_3
concludevano per sentir dichiarare la corresponsabilità di in ordine alla Parte_3
causazione dei danni da lei subiti, tenuto conto delle somme già corrisposte nel luglio 2022 da Pt_1
e per le opere di cui all'istanza per la fissazione delle modalità di esecuzione
[...] Parte_2 del 17.02.2017 proposta dalla ” Parte_3
Resisteva la che contestava i motivi e concludeva per il rigetto del gravame con vittoria Parte_3
di spese.
Si costituiva anche la SI.ra , associandosi ai motivi di appello ed alle richieste Controparte_1
formulate dagli appellanti e Non si costituiva la SI.ra . Pt_1 Parte_2 Parte_4
La Corte dopo aver sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e chiamato il CTU ing.
a rendere chiarimenti in ordine alle questioni tecniche sollevate con l'atto di impugnazione;
Per_4
all'udienza collegiale del 22.01.2025, svoltasi telematicamente, riserva la causa per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note di trattazione scritte da intendersi qui per richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno censurato la sentenza per aver il primo giudice fatto propria la relazione del CTU ing. disattendo completamente quanto evidenziato dai germani in ordine alle Per_4 Pt_1
risultanze della C.T.U. ing. , espletata nel corso dell'azione di danno tenuto proposta Per_2
dalla stessa , dalla quale è emersa la sussistenza di irregolarità edilizie presenti Parte_3 all'interno dell'immobile della , la cui incidenza sulla staticità dello stesso non è stata in Parte_3
alcun modo valutata dal CTU ing. . Per_4
pagina 3 di 6 La censura NON convince.
Questa Corte territoriale alla luce delle doglianze sollevate dagli appellanti ha ritenuto convocare il
CTU Ing. allo scopo di ottenere chiarimenti in ordine alle questioni Persona_4 tecniche sollevate con l'atto di impugnazione;
in particolare, affinchè, “presa visione della c.t.u. espletata dall'Ing. e dei chiarimenti dallo stesso resi nel corso del procedimento Persona_3
per danno temuto (allegati all'atto di appello), precisasse se sussistano le irregolarità edilizie accertate dal suddetto c.t.u. all'interno dell'immobile della e, in caso positivo, se le Parte_3
suddette irregolarità abbiano concorso ed in quale misura, a determinare i fenomeni delle fessurazioni lamentati dalla stessa nel proprio immobile”. Parte_3
Il Consulente nei chiarimenti resi ha confermato la sussistenza delle irregolarità edilizie accertate dal
CTU Ing. all'interno dell'immobile della e riferite esclusivamente ai punti Per_2 Parte_3
1), 2), 3), 4), 5) e 9), poiché mai autorizzate dall'Ente Comunale, in quanto quelle riportate ai punti 6),
7) e 8) risultavano già esistenti e regolari, per come si evince dall'atto di compravendita del
13/07/2005 per notar n. rep. 28284, n. racc. 7721, (pagg. 21 e 22 della CTU) ed Persona_5 ha -poi- precisato che “la situazione strutturale per il soppalco al piano terra, rappresentata al punto
d., non genera un incremento dei carichi permanenti e di esercizio ed aumento delle sollecitazioni dei muri portanti perpendicolari all'asse della Via Montuori (foto 8, foto 9, foto 28, foto 29, foto 30, foto
31; all. B); le irregolarità edilizie accertate per i punti 1), 3), 4), 5) e 9) - precedentemente descritte ai punti da a. a k.-, poiché l'incremento di carichi da esse generate sul fabbricato di via Montuori - proprietà di parte appellata dovuto essenzialmente al soppalco nel locale soggiorno- Parte_3
pranzo e cucina (foto 11, foto 17, foto 18, foto 32, foto 33, foto 34, foto 35, foto 36; all. C), ai tramezzi interni al primo piano (foto 11, foto 32; all. C) e alla tettoia di copertura al secondo piano (foto 19; foto 22, foto 23, foto 24, foto 25, foto 26, foto 27, foto 28, foto 41, foto 42; all. E)” chiarendo che “i setti murari da consolidare per effetto dell'intervento di demolizione effettuato da parte appellante nell'ottobre 2012 allo stato attuale non presentano fenomeni in atto di assestamento, anche per quanto si evince dall'integrità dei due fessurimetri posizionati dalla data del 08/04/2022 (foto 13, foto 14, foto
15, foto 16) risultano sempre gli stessi sia con che senza gli incrementi di carichi sopra descritti.
Infatti, la verifica sismica e l'analisi statica non verificano indipendentemente dall'incremento di carichi che pertanto è ininfluente, in quanto non ha concorso a determinare i fenomeni delle fessurazioni lamentati dalla nel proprio immobile”. Parte_3
Le osservazioni svolte dal CTP degli appellanti non appaiono idonee a scalfire le risultanze della CTU
e dei chiarimenti resi dallo stesso Consulente d'Ufficio, che ha vagliato specificamente gli aspetti pagina 4 di 6 tecnici sollevati dal CTP (pagg. 11 - 18 della CTU), evidenziando come “dall'analisi sismica e statica lineare dell'edificio è emerso, nelle due ipotesi di calcolo, che i setti murari da consolidare, riportanti nella stringa di controllo la dicitura “NON VERIFICA”, sono i medesimi sia nel calcolo eseguito senza considerare carichi aggiuntivi, sia nel calcolo che tiene conto dell'incremento dei carichi dovuti alla presenza della tettoia in lamiera zincata al piano secondo, il soppalco in legno e i tramezzi interni presenti al primo piano. Pertanto tutti gli altri muri portanti e/o di controvento “verificano” sia nella prima ipotesi di calcolo sia con i carichi aggiuntivi, ragion per cui nessuna influenza hanno nel caso di specie i ridetti carichi aggiuntivi”, inoltre la presenza di “lesioni ad andamento subverticale eziologicamente connesse alla demolizione dell'adiacente fabbricato degli appellanti, (ved. fessurimetri posti tra l'immobile e la scala comune avente civico n.43 di via Montuori)” Parte_3
... ed inoltre che “la mancata progressione del quadro fessurativo, dalla data di apposizione dei fessurimetri (08/04/2022), non può, in alcun modo, escludere la vulnerabilità del fabbricato in caso di eventi calamitosi. Da qui, l'evidente inagibilità del fabbricato”, ribadendo sostanzialmente, alla luce della documentata verifica statica e sismica, l'esclusiva riconducibilità dei danni oggetto di causa all'intervento di demolizione imputabile agli odierni appellanti, con esclusione di cause preesistenti o intrinseche connesse a interventi strutturali eseguiti nel fabbricato della SI.ra . Parte_3
Non vi è ragione di ritenere errate le valutazioni del CTU, rese a seguito dell'ulteriore ispezione dei luoghi, in quanto puntualmente ed ampiamente argomentate, oltre che supportate da ampia e dettagliata documentazione tecnica e fotografica, e che appaiono immuni da errori.
Neppure la sussistenza delle accertate violazioni edilizie può escludere il diritto al risarcimento della
; così come appaiono inconferenti i richiami al Computo Metrico della CTU dell'ing. Parte_3
ed al preventivo della ditta “Progettare Casa S.r.l.s.” di € 9.500,00 oltre IVA, estrapolati Persona_6
dalla procedura R.G.Es.mob. n. 546/2017 (per la fissazione delle modalità di esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c.), promossa dalla per la mancata esecuzione delle opere di cui Parte_3
all'ordinanza del Tribunale di Foggia del 15.06.2016, poiché, tale quantificazione attiene alle opere ritenute necessarie alla eliminazione della situazione di pericolo venutasi a realizzare a seguito delle opere di demolizione ..., aventi ad oggetto la “catena”, gli “speroni” e la “parete di tufi”, per la messa in sicurezza dell'immobile di cui alle pagine 73, 74 e 75 della relazione tecnica redatta Parte_3
dal CTU ing. (nominato nel procedimento per danno temuto). Per_2
In conclusione, l'appello viene, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022 scaglione fino ad € 260.000,00 valore minimo;
nulla per le spese riguardo al rapporto processuale con la SI.ra Parte_4
pagina 5 di 6 non costituitasi nel presente grado di giudizio e nei confronti della quale non è stata spiegata alcuna domanda.
Trattandosi di appello proposto successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN° 1175/2023, proposto da e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché e con atto notificato il 27.09.2023, per la Controparte_1 Parte_4
riforma della sentenza n. 2035/2023 del Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, pubblicata il
19.07.2023, resa nel giudizio RGN. 4039/2018, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagamento in favore di delle spese legali del presente grado di giudizio Parte_3
che liquida in € 7.160,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese della CTU del presente grado, già liquidate con separato decreto;
[...]
4. Nulla per le spese riguardo la SI.ra Parte_4
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti Pt_1
e in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...] Parte_2
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di conSIlio telematica della terza sezione civile, in data 12.02.2025. il ConSIliere Ausiliario relatore avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
dott. Salvatore Grillo
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