Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 08.04.25, nella causa di cui al n. 1046/24 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Giorgio Damiani per parte ricorrente e l'avv. Franco Maria
Foramiti per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Giorgio Damiani conclude come in ricorso, ma chiede un rinvio della causa in attesa della pronuncia della decisione della Corte Costituzionale sulla questione sollevata con l'ordinanza n. 30 pronunciata dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Ravenna e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 26 febbraio 2025.
L'avv. Franco Maria Foramiti si riporta alla memoria di costituzione e risposta e, sulla richiesta di rinvio di udienza, si rimette.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G. 1046/2024
Promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Damiani Giorgio,
- ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Foramiti Franco Maria, Bonetti Paolo e
Iero Luca
- resistente -
OGGETTO: Pensione – quota 100
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa l'invalidità e/o illegittimità del provvedimento dell' dd. 20.05.2024 con il quale è stata richiesto al Sig. CP_1
il pagamento della somma di Euro 19.601,21.- a titolo di sanzione per la Parte_1 violazione dell'art. 14 comma 3 del D.L. n. 4 del 2019 e per l'effetto rideterminare l'ammontare della sanzione per la violazione dell'art. 14 comma 3 del D.L. n. 4 del 2019 nella somma di Euro 93,34.- ovvero nella somma maggiore o minore come emergerà in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
- condannare l' a restituire quanto nelle more il Sig. è stato CP_1 Parte_1
costretto a corrispondere. - Con vittoria di spese, competenze di causa con distrazione a favore del procuratore del ricorrente che si dichiara antistatario.
CP_1 Nel merito: rigettare il ricorso. Con condanna alle spese di lite, ivi compresa la maggiorazione del
15%.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/12/24 , premettendo di essere titolare di pensione Parte_1
anticipata categoria n. 33053232 Cat. VOART, con decorrenza dall'1.10.21 in via provvisoria e dall'1.04.19 in via definitiva, deduceva di aver lavorato per 3 giorni a giugno 2023 quale dipendente di un'agenzia per il lavoro nell'ambito di una sagra e di aver percepito, per tale attività, l'importo complessivo di euro 93,34.
Evidenziava il ricorrente che, in conseguenza della suddetta prestazione lavorativa, l' con CP_1
provvedimento dd. 20.05.24 aveva contestato l'incumulabilità ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.L. n.
4/2019 della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, chiedendo di conseguenza in restituzione l'importo complessivo di € 19.601,21, pari all'intero ammontare della pensione percepita dal ricorrente per l'anno 2023.
La difesa attorea evidenziava di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, che veniva tuttavia respinto, essendo pertanto il ricorrente stato costretto ad adire il Tribunale, lamentando l'illegittimità della richiesta di restituzione del trattamento pensionistico per l'intera annualità a fronte, peraltro, del percepimento di redditi da lavoro dipendente di ammontare modesto e chiedendo, di conseguenza, la rideterminazione della sanzione applicata dall' . CP_1
Il ricorrente concludeva, quindi, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l' , che insisteva nel rigetto del ricorso attoreo, richiamando il disposto CP_1 dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 e deducendo, pertanto, che il percepimento di redditi diversi da quelli da lavoro autonomo occasionale doveva considerarsi fattore impeditivo della corresponsione della pensione anticipata nell'intero anno solare in cui quei redditi erano stati percepiti.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del 8.04.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice che il ricorso sia infondato per le ragioni che si espongono.
È pacifico, in quanto non contestato, che il ricorrente sia percettore di pensione anticipata cd. “Quota
100” a partire dall'01.10.21 in via provvisoria e poi in via definitiva e che lo stesso abbia percepito altresì nel corso dell'anno 2023 redditi da lavoro dipendente. Giova sul punto richiamare la normativa di riferimento e, in particolare, l'art. 14, comma 3, del D.L.
n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, il quale dispone che:
“La pensione ((di cui al comma 1)) non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Essendo, come detto, pacifico che il ricorrente abbia cumulato nell'anno 2023 redditi da lavoro dipendente con la propria pensione cd. “Quota 100”, la questione da risolvere riguarda la quantificazione della misura temporale dell'incumulabilità di cui al suddetto art. 14 comma 3.
In particolare, bisogna chiedersi se essa valga solo per la durata del rapporto di lavoro dipendente instaurato in costanza di pensionamento, come sostenuto da parte ricorrente, o se essa si estenda all'intero anno solare in cui il pensionato abbia percepito un qualunque reddito da lavoro, anche modesto, come affermato, invece, da parte resistente.
Infatti, dal dettato normativo si evince solamente che il legislatore ha previsto una ipotesi di incumulabilità tra trattamento pensionistico e redditi da lavoro (con esclusione dei casi di prestazione occasionale fino ad un limite massimo di euro 5.000) e non una causa di decadenza dal diritto.
Peraltro, sul punto è intervenuta la sentenza n. 234/2022 della Corte Costituzionale, la quale nell'occuparsi della questione di legittimità costituzionale della norma in commento, si è limitata a confermare che la perdita assoluta del trattamento pensionistico non è di per sé illegittima, senza affermare, tuttavia, la doverosità della sospensione della pensione per l'intero anno solare.
La questione è stata già affrontata da numerose pronunce della giurisprudenza di merito, con risultati non univoci.
Di recente sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale valorizzando la ratio solidaristica del D.L 4/2019, il cui obiettivo era quello di favorire la fuoriuscita del pensionato dal mercato del lavoro e il ricambio generazionale, ha ritenuto di aderire alla tesi che rinviene nella perdita totale del trattamento pensionistico per l'intero anno solare la conseguenza della prestazione di attività lavorativa subordinata in costanza di erogazione del trattamento pensionistico cd “quota
100”, qualunque sia l'entità del reddito da lavoro percepito.
Secondo la Suprema Corte “è la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea” (Cassazione, Sez. Lavoro, n. 30994/2024 pubblicata in data 04.12.24). Giova, infine, evidenziare che la questione è stata di recente rimessa nuovamente alla Corte
Costituzionale con l'ordinanza del Tribunale di Ravenna n. 30 del 27.01.25, ma la proposizione di questione di legittimità costituzionale, se comporta la necessaria sospensione del giudizio a quo, non implica la sospensione di altri procedimenti, seppur aventi il medesimo oggetto.
Questo Giudicante non ritiene, inoltre, di sollevare analoga questione, in quanto la Consulta con la sentenza n. 234/2022 si è già pronunciata in ordine alla compatibilità costituzionale della perdita assoluta del trattamento pensionistico e la recente pronuncia della Cassazione sopra citata ha escluso che possano esserci profili di contrasto con la Costituzione.
In particolare, la Corte di Cassazione, evidenziando che non rileva l'entità del reddito da lavoro percepito e dopo aver richiamato la ratio solidaristica sottesa all'accesso alla pensione cd. “quota
100”, ha ribadito che “…né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa…” (Cass. n. 30994/2024).
Ne consegue che alla luce delle pronunce sopra richiamate la domanda formulata da parte ricorrente deve essere rigettata.
L'oggettiva incertezza del significato del dettato normativo, la conseguente esistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali, unitamente al fatto che la pronuncia della Corte di Cassazione sia intervenuta solo recentemente, giustificano l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Alessia
Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Udine, 08.04.25
IL GIUDICE dott.ssa Alessia Bisceglia