TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giada Rutili, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 15 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 236 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Tortolì, presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Gennaro Di Michele, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti Mauro Mura e Carola Jessica Di Michele, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
parte opponente
contro
(già - c.f. – p.iva ), in Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, per essa, la mandataria
[...]
(c.f. – p.iva , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv.
Sandra Macis, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, come da procura a rogito del Notaio di Mestre, allegata agli atti, Persona_1
parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento contrattuale
***
pagina 1 di 5 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17/2023 del Tribunale Parte_1
di Lanusei con il quale gli si intimava il pagamento in favore della società opposta della somma di euro 4.492,25, per capitale scaduto e non versato e interessi derivati dal contratto di finanziamento 20056428468614001509280217 del 28 settembre 2015 (contratto di finanziamento prodotto nel giudizio monitorio), concluso con la Findomestic S.p.A.
L'opposizione era proposta per i seguenti specifici motivi:
- l'inidoneità dell'estratto conto prodotto nel giudizio monitorio a provare l'erogazione del finanziamento e l'ammontare del credito azionato;
la non avrebbe nel corso del CP_3
rapporto comunicato gli estratti conto;
- l'errata determinazione del capitale insoluto nonché degli importi richiesti a titolo di interessi, essendo stati applicati interessi di mora anziché quelli legali;
- l'inefficacia della cessione del credito nei confronti del debitore, per non essergli stata notificata, ai sensi dell'art. 1264, primo comma, c.c.;
- il difetto di legittimazione attiva della società opposta per non avere la stessa dato prova del contratto di cessione.
Ha concluso chiedendo, in via principale, la revoca e/o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'integrale pagamento del finanziamento oggetto di ingiunzione.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
che ha insistito sulla validità dell'estratto conto, certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, ai fini della prova del credito, anche nel giudizio di opposizione.
Il credito azionato trovava origine in due diversi contratti: parte opponente aveva, infatti,
stipulato un primo contratto del 28.09.2015 per il finanziamento di euro 12.000,00 ed un successivo contratto per il finanziamento di euro 14.608,00; detto secondo contratto era stato utilizzato, tra l'altro, per estinguere il residuo di quanto finanziato con il primo.
Il credito era stato calcolato in maniera corretta quanto a capitale ed interessi applicati.
pagina 2 di 5 La cessione del credito era stata ritualmente comunicata all'opponente.
La società opposta ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, anche in caso di revoca dello stesso, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 4.492,25, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo o del diverso importo accertato in giudizio. L'opposta ha chiesto, altresì, in via ulteriormente subordinata e in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma capitale, da detrarre dalle somme già pagate, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali.
***
L'opposizione deve essere accolta.
Il Tribunale procede in primis all'esame delle difese in merito sollevate da parte opponente quale ragione più liquida.
Sulla sussistenza del credito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore assume la veste di attore in senso sostanziale e, come tale, è tenuto a fornire prova del credito azionato, laddove l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi della pretesa. Pertanto, all'inversione della posizione processuale delle parti non corrisponde anche l'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la parte che intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, per contro, la parte che eccepisce tali fatti o la modifica o estinzione del diritto, deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione stessa.
In particolare, il creditore che agisce per l'inadempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore.
Nello specifico e con riferimento al giudizio che nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo:
pagina 3 di 5 “Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto ed
ottenuto sulla base di titoli cambiari e facendo riferimento ad un determinato rapporto
causale, l'opposto non può invocare, a fondamento della propria pretesa, l'esistenza di un rapporto causale diverso ed ulteriore rispetto a quello descritto nel ricorso monitorio”
(Cassazione civile sez. III – 20 gennaio 2015, n. 818).
Sono quindi oggetto di esame nel giudizio di merito che segue all'opposizione il credito fatto valere nel monitorio e il titolo ivi azionato.
Ora, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed emesso sulla base del contratto di finanziamento concluso il 28 settembre 2015 tra la società Findomestic e per la somma di 12.000,00 (importo dovuto dal cliente pari a euro 16.531,20; Parte_1
produzioni del monitorio di parte opposta): etto contratto riporta il numero 20056428468614
001509280217. Non è stato prodotto nel monitorio, né indicato, né posto a titolo del credito alcun altro e diverso contratto di finanziamento, che possa essere intercorso tra le parti successivamente.
Rispetto a detto finanziamento, parte opponente ha provato accrediti in favore di Findomestic
Banca S.p.A. per complessivi euro 17.088,00, producendo gli estratti conto relativi agli anni dal 2016 al 2021.
Solo in fase di opposizione, parte opposta ha dedotto l'esistenza di un ulteriore e diverso contratto di finanziamento per euro 14.608,00 (importo dovuto euro 18.900,00) n.
20056428468614 001509300619 del 30 settembre 2015, a suo dire, stipulato anche al fine di estinguere il precedente finanziamento di euro 12.000,00 e, in ragione del quale,
residuerebbero ancora da pagare gli importi oggetto di ingiunzione (contratto n. 9
opposizione).
La difesa di parte opposta, tuttavia, non può essere accolta atteso che il decreto ingiuntivo è
stato emesso sulla base del contratto di finanziamento del 28 settembre 2015
(20056428468614 001509280217) che è il solo prodotto nel monitorio;
è inammissibile oggi una difesa relativa a crediti derivanti da altro e diverso contratto.
pagina 4 di 5 Ora, atteso che parte opponente ha provato il pagamento del debito di cui al contratto del 28
settembre 2015 e che detto pagamento non è stato contestato - solo ritenuto insufficiente rispetto al secondo e successivo contratto del 30 settembre 2015 - la pretesa di parte opposta deve oggi ritenersi insussistente con revoca del decreto ingiuntivo.
Per quanto sopra, ritenuto fondato il fatto estintivo dedotto da parte opponente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
L'accertata insussistenza della pretesa creditoria assorbe ogni ulteriore e diverso motivo di impugnazione (anche preliminare in rito).
***
Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento e dello scaglione di valore sino a euro 5.200,00 (valori tariffari tra medi per tutte le fasi del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1) accoglie l'opposizione sollevata da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 17/2023 emesso dal Tribunale di Lanusei in data 6.03.2023, depositato il
7.03.2023;
2) condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge con pagamento in favore del procuratore avv. Carola Jessica
Di Michele dichiaratosi antistatario.
Lanusei, 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giada Rutili, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 15 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 236 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Tortolì, presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Gennaro Di Michele, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti Mauro Mura e Carola Jessica Di Michele, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
parte opponente
contro
(già - c.f. – p.iva ), in Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, per essa, la mandataria
[...]
(c.f. – p.iva , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv.
Sandra Macis, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, come da procura a rogito del Notaio di Mestre, allegata agli atti, Persona_1
parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento contrattuale
***
pagina 1 di 5 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17/2023 del Tribunale Parte_1
di Lanusei con il quale gli si intimava il pagamento in favore della società opposta della somma di euro 4.492,25, per capitale scaduto e non versato e interessi derivati dal contratto di finanziamento 20056428468614001509280217 del 28 settembre 2015 (contratto di finanziamento prodotto nel giudizio monitorio), concluso con la Findomestic S.p.A.
L'opposizione era proposta per i seguenti specifici motivi:
- l'inidoneità dell'estratto conto prodotto nel giudizio monitorio a provare l'erogazione del finanziamento e l'ammontare del credito azionato;
la non avrebbe nel corso del CP_3
rapporto comunicato gli estratti conto;
- l'errata determinazione del capitale insoluto nonché degli importi richiesti a titolo di interessi, essendo stati applicati interessi di mora anziché quelli legali;
- l'inefficacia della cessione del credito nei confronti del debitore, per non essergli stata notificata, ai sensi dell'art. 1264, primo comma, c.c.;
- il difetto di legittimazione attiva della società opposta per non avere la stessa dato prova del contratto di cessione.
Ha concluso chiedendo, in via principale, la revoca e/o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'integrale pagamento del finanziamento oggetto di ingiunzione.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
che ha insistito sulla validità dell'estratto conto, certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, ai fini della prova del credito, anche nel giudizio di opposizione.
Il credito azionato trovava origine in due diversi contratti: parte opponente aveva, infatti,
stipulato un primo contratto del 28.09.2015 per il finanziamento di euro 12.000,00 ed un successivo contratto per il finanziamento di euro 14.608,00; detto secondo contratto era stato utilizzato, tra l'altro, per estinguere il residuo di quanto finanziato con il primo.
Il credito era stato calcolato in maniera corretta quanto a capitale ed interessi applicati.
pagina 2 di 5 La cessione del credito era stata ritualmente comunicata all'opponente.
La società opposta ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, anche in caso di revoca dello stesso, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 4.492,25, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo o del diverso importo accertato in giudizio. L'opposta ha chiesto, altresì, in via ulteriormente subordinata e in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma capitale, da detrarre dalle somme già pagate, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali.
***
L'opposizione deve essere accolta.
Il Tribunale procede in primis all'esame delle difese in merito sollevate da parte opponente quale ragione più liquida.
Sulla sussistenza del credito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore assume la veste di attore in senso sostanziale e, come tale, è tenuto a fornire prova del credito azionato, laddove l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi della pretesa. Pertanto, all'inversione della posizione processuale delle parti non corrisponde anche l'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la parte che intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, per contro, la parte che eccepisce tali fatti o la modifica o estinzione del diritto, deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione stessa.
In particolare, il creditore che agisce per l'inadempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore.
Nello specifico e con riferimento al giudizio che nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo:
pagina 3 di 5 “Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto ed
ottenuto sulla base di titoli cambiari e facendo riferimento ad un determinato rapporto
causale, l'opposto non può invocare, a fondamento della propria pretesa, l'esistenza di un rapporto causale diverso ed ulteriore rispetto a quello descritto nel ricorso monitorio”
(Cassazione civile sez. III – 20 gennaio 2015, n. 818).
Sono quindi oggetto di esame nel giudizio di merito che segue all'opposizione il credito fatto valere nel monitorio e il titolo ivi azionato.
Ora, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed emesso sulla base del contratto di finanziamento concluso il 28 settembre 2015 tra la società Findomestic e per la somma di 12.000,00 (importo dovuto dal cliente pari a euro 16.531,20; Parte_1
produzioni del monitorio di parte opposta): etto contratto riporta il numero 20056428468614
001509280217. Non è stato prodotto nel monitorio, né indicato, né posto a titolo del credito alcun altro e diverso contratto di finanziamento, che possa essere intercorso tra le parti successivamente.
Rispetto a detto finanziamento, parte opponente ha provato accrediti in favore di Findomestic
Banca S.p.A. per complessivi euro 17.088,00, producendo gli estratti conto relativi agli anni dal 2016 al 2021.
Solo in fase di opposizione, parte opposta ha dedotto l'esistenza di un ulteriore e diverso contratto di finanziamento per euro 14.608,00 (importo dovuto euro 18.900,00) n.
20056428468614 001509300619 del 30 settembre 2015, a suo dire, stipulato anche al fine di estinguere il precedente finanziamento di euro 12.000,00 e, in ragione del quale,
residuerebbero ancora da pagare gli importi oggetto di ingiunzione (contratto n. 9
opposizione).
La difesa di parte opposta, tuttavia, non può essere accolta atteso che il decreto ingiuntivo è
stato emesso sulla base del contratto di finanziamento del 28 settembre 2015
(20056428468614 001509280217) che è il solo prodotto nel monitorio;
è inammissibile oggi una difesa relativa a crediti derivanti da altro e diverso contratto.
pagina 4 di 5 Ora, atteso che parte opponente ha provato il pagamento del debito di cui al contratto del 28
settembre 2015 e che detto pagamento non è stato contestato - solo ritenuto insufficiente rispetto al secondo e successivo contratto del 30 settembre 2015 - la pretesa di parte opposta deve oggi ritenersi insussistente con revoca del decreto ingiuntivo.
Per quanto sopra, ritenuto fondato il fatto estintivo dedotto da parte opponente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
L'accertata insussistenza della pretesa creditoria assorbe ogni ulteriore e diverso motivo di impugnazione (anche preliminare in rito).
***
Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento e dello scaglione di valore sino a euro 5.200,00 (valori tariffari tra medi per tutte le fasi del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1) accoglie l'opposizione sollevata da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 17/2023 emesso dal Tribunale di Lanusei in data 6.03.2023, depositato il
7.03.2023;
2) condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge con pagamento in favore del procuratore avv. Carola Jessica
Di Michele dichiaratosi antistatario.
Lanusei, 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5