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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
5620/2019 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 10/07/2025, alle ore 09.47, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. C. F. Zappalà Parte_1 per l'Avv. S. Martorana per delega dell'Avv. Controparte_1
Maniscalco i procuratori delle parti si riportano genericamente ai propri atti e verbali di causa e chiedono la discussione della causa;
Il Presidente di Sezione Invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto ed in diritto Con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato in data 04.11.2019, il signor
(C.F.: ), proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 C.F._1 precetto notificato in data 13.10.2019 con il quale in Controparte_2 persona del titolare (C.F.: ) intimava all'opponente il Controparte_1 C.F._2 pagamento della complessiva somma di € 55.635,13 di cui € 46.795,22 a titolo di sorte capitale, € 8.355,53 per interessi di mora, ed € 484,38 per compensi, spese generali e accessori di legge. L'opponente si doleva della A) nullità dell'atto di precetto per assenza della procura alle liti ai sensi dell'art.480 c.p.c.; B) nullità del precetto per indeterminatezza o indeterminabilità delle somme precettate e applicazione tasso usuraio;
deduceva che nell'atto di precetto l'intimante aveva richiesto interessi moratori nella misura dell'8% applicando come metodo di calcolo l'“interesse semplice” in luogo dell'“interesse composto”; deduceva che il metodo di calcolo applicato è un chiaro caso di anatocismo in quanto si calcolano degli interessi su interessi già maturati in violazione all'art. 1 644 c.p. e chiedeva quindi la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. In ordine a tali domande premetteva che con decreto ingiuntivo n. 389/2017 emesso dal Tribunale di Messina in data 08.03.2017, gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 46.795,22; che avverso detto decreto aveva formulato opposizione (giudizio n.2531/2017 R.G.); che il Giudice aveva concesso la clausola di provvisoria esecuzione;
che in forza del decreto ingiuntivo esecutivo era stata dal ricorrente in monitorio e odierno opposto promossa procedura esecutiva presso terzi (proc. Es. mob. N. 1405/18), conclusasi con ordinanza di assegnazione somme del 18/02/2019 nei confronti del datore di lavoro dell'odierno opponente e di alcuni istituti di credito. Si costituiva in giudizio il dott. (cod. fisc. ), nella Controparte_1 C.F._2 qualità di titolare della ditta individuale " P.Iva Controparte_3
con sede legale in Catania (CT) alla Via Como n.4, il quale rivendicava la P.IVA_1 legittimità del precetto, deduceva che l'opponente odierno aveva già contestato nel diverso giudizio d'opposizione la pretesa creditoria relativamente alla pretesa erronea rivendicazione della quota parte di interessi moratori;
rappresentava di aver ricevuto dai terzi pignorati le somme indicate nell'ordinanza di assegnazione depositata nel giudizio n. 1405/18 R.G.E. per soli € 3.031,39; in parte imputati alle spese legali e in parte agli interessi dovuti. Con ordinanza del 28.08.2020 il Giudice designato rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo e del precetto opposto;
rinviava la causa all'udienza del 30.04.2021 concedendo alle parti i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. Depositate le memorie ex art.183 c.6 c.p.c. il Giudice disponeva consulenza tecnica contabile;
in data 9.11.2022 il c.t.u. depositava relazione di consulenza Persona_1 tecnica nella quale giungeva alla seguente conclusioni:
“Nello specifico con riferimento ai singoli quesiti posti si evidenzia quanto segue: A. il tasso effettivo applicato e se lo stesso sia diverso o superiore a quello pattuito: Il tasso effettivo applicato è pari all'8% e risulta in linea con le previsioni normative e con la presente CTU;
B. la correttezza della metodologia di calcolo degli interessi utilizzata dal creditore: nel complesso la metodologia utilizzata appare complessivamente coerente rispetto agli assunti posti a base delle elaborazioni;
C. eventualmente, determini le somme effettivamente dovute dal ricorrente a titolo di interessi: i calcoli effettuati sulla base delle previsioni normative, degli atti di causa e delle informazioni assunte evidenziano una lieve differenza rispetto a quanto richiesto dal convenuto, riferibile essenzialmente al computo dei giorni: 980 calcolati da questo CTU contro 981 calcolati dal creditore. Più in dettaglio la differenza si ravvisa nel periodo iniziale (dal 23/01/2017 al 30/06/2017) in cui il convenuto computa 159 gg. contro i 158 gg. di questo CTU. La sommatoria degli interessi calcolati dal creditore è pari € 10.061,60 contro
€10.051,33 ricalcolati da questo CTU, al lordo degli acconti e delle spese legali. Per cui il Credito della risulta essere così composto: Controparte_1
• Sorte capitale: € 46.795,22
• Interessi moratori: + € 10.051,33
• Acconti pagati: - € 3.031,49
• Credito: € 53.815,06 (sorte capitale + interessi residui)”.
2 All'udienza del 25.11.2022 sulla base delle osservazioni formulate dalle parti alla consulenza tecnica, il Giudice disponeva il richiamo del c.t.u. ai fine di rispondere ai rilievi formulati dalle parti e rinviava all'udienza del 30.06.2023. Dopo plurimi rinvii, mutato il Giudice, all'udienza del 10.5.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e discutevano la causa che veniva avviata alla fase decisoria e veniva decisa in data odierna 10.7.2025. L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. Con riferimento alla eccezione di nullità dell'atto di precetto per mancanza della procura alle liti si osserva quanto segue. L'atto di precetto costituisce un'intimazione stragiudiziale ad adempiere;
la natura stragiudiziale del precetto implica che lo stesso può essere sottoscritto personalmente dalla parte o da un suo procuratore ad negotia (che sarà un rappresentante sostanziale anche laddove sia un Avvocato); fermo l'ulteriore rilievo che la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte, sicché detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito La c.t.u. contabile (“la metodologia utilizzata appare complessivamente coerente rispetto agli assunti posti a base delle elaborazioni”; e che “i calcoli effettuati sulla base delle previsioni normative, degli atti di causa e delle informazioni assunte evidenziano una lieve differenza rispetto a quanto richiesto dal convenuto, riferibile essenzialmente al computo dei giorni: 980 calcolati da questo CTU contro 981 calcolati dal creditore. Più in dettaglio la differenza si ravvisa nel periodo iniziale (dal 23/01/2017 al 30/06/2017) in cui il convenuto computa 159 gg. contro i 158 gg. di questo CTU. La sommatoria degli interessi calcolati dal creditore è pari € 10.061,60 contro
€10.051,33 ricalcolati da questo CTU, al lordo degli acconti e delle spese legali. Per cui il Credito della risulta essere così composto: Controparte_1
Sorte capitale: € 46.795,22, Interessi moratori: + € 10.051,33, Acconti pagati: - € 3.031,49, Credito: € 53.815,06”) ha confermato la corretta determinazione della somma dovuta all'opposto in forza del titolo esecutivo fondante il precetto impugnato dall'odierna parte opponente;
ogni altra contestazione sul merito del credito e, quindi, sul titolo esecutivo è irricevibile nella presente sede in cui il perimetro della cognizione è circoscritto alla verifica del diritto della parte intimante il precetto opposto ad agire esecutivamente in forza del titolo esecutivo azionato. Lo scrivente giudica che non vi siano elementi per discostarsi dalle determinazioni alle quali è giunto il consulente tecnico d'ufficio; la consulenza ha risposto, infatti, esaustivamente ai quesiti posti dal Giudice. Alla luce della consulenza tecnica espletata, la doglianza relativa alla indeterminatezza delle somme precettate e all'applicazione del tasso usurario, deve ritenersi infondata nel merito. Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a integralmente a carico della parte opponente nella misura determinata in dispositivo secondo
3 i parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento (indeterminabile complessità bassa), con il dimezzamento imposto dall'ammissione di parte opposta al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
spese di c.t.u. liquidate in atti (il 16.12.2022) a carico di parte opponente
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 5620/2019 R.G.A.C. promossa dal dott. nato a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, Via Natoli n.61 presso lo studio dell'avv. Carlo Filippo Zappalà (C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (parte C.F._3 opponente), contro “ (P. Iva ) con sede Controparte_2 P.IVA_1 legale in Catania (CT) alla Via Como n.4, in persona del titolare (C.F.: Controparte_1
) elettivamente domiciliato in Catania alla Via Bologna n. 7 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Daniele Salvatore Maniscalco (C.F.: ) che lo C.F._4 rappresenta e difende giusta procura in atti (parte opposta), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 1.904,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 17.5.
%, oltre IVA e CPA da versarsi in favore dell'Erario; spese di c.t.u. liquidate in atti a carico di parte opponente. Così deciso in Messina, il 10.07.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
4
Maniscalco i procuratori delle parti si riportano genericamente ai propri atti e verbali di causa e chiedono la discussione della causa;
Il Presidente di Sezione Invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto ed in diritto Con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato in data 04.11.2019, il signor
(C.F.: ), proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 C.F._1 precetto notificato in data 13.10.2019 con il quale in Controparte_2 persona del titolare (C.F.: ) intimava all'opponente il Controparte_1 C.F._2 pagamento della complessiva somma di € 55.635,13 di cui € 46.795,22 a titolo di sorte capitale, € 8.355,53 per interessi di mora, ed € 484,38 per compensi, spese generali e accessori di legge. L'opponente si doleva della A) nullità dell'atto di precetto per assenza della procura alle liti ai sensi dell'art.480 c.p.c.; B) nullità del precetto per indeterminatezza o indeterminabilità delle somme precettate e applicazione tasso usuraio;
deduceva che nell'atto di precetto l'intimante aveva richiesto interessi moratori nella misura dell'8% applicando come metodo di calcolo l'“interesse semplice” in luogo dell'“interesse composto”; deduceva che il metodo di calcolo applicato è un chiaro caso di anatocismo in quanto si calcolano degli interessi su interessi già maturati in violazione all'art. 1 644 c.p. e chiedeva quindi la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. In ordine a tali domande premetteva che con decreto ingiuntivo n. 389/2017 emesso dal Tribunale di Messina in data 08.03.2017, gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 46.795,22; che avverso detto decreto aveva formulato opposizione (giudizio n.2531/2017 R.G.); che il Giudice aveva concesso la clausola di provvisoria esecuzione;
che in forza del decreto ingiuntivo esecutivo era stata dal ricorrente in monitorio e odierno opposto promossa procedura esecutiva presso terzi (proc. Es. mob. N. 1405/18), conclusasi con ordinanza di assegnazione somme del 18/02/2019 nei confronti del datore di lavoro dell'odierno opponente e di alcuni istituti di credito. Si costituiva in giudizio il dott. (cod. fisc. ), nella Controparte_1 C.F._2 qualità di titolare della ditta individuale " P.Iva Controparte_3
con sede legale in Catania (CT) alla Via Como n.4, il quale rivendicava la P.IVA_1 legittimità del precetto, deduceva che l'opponente odierno aveva già contestato nel diverso giudizio d'opposizione la pretesa creditoria relativamente alla pretesa erronea rivendicazione della quota parte di interessi moratori;
rappresentava di aver ricevuto dai terzi pignorati le somme indicate nell'ordinanza di assegnazione depositata nel giudizio n. 1405/18 R.G.E. per soli € 3.031,39; in parte imputati alle spese legali e in parte agli interessi dovuti. Con ordinanza del 28.08.2020 il Giudice designato rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo e del precetto opposto;
rinviava la causa all'udienza del 30.04.2021 concedendo alle parti i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. Depositate le memorie ex art.183 c.6 c.p.c. il Giudice disponeva consulenza tecnica contabile;
in data 9.11.2022 il c.t.u. depositava relazione di consulenza Persona_1 tecnica nella quale giungeva alla seguente conclusioni:
“Nello specifico con riferimento ai singoli quesiti posti si evidenzia quanto segue: A. il tasso effettivo applicato e se lo stesso sia diverso o superiore a quello pattuito: Il tasso effettivo applicato è pari all'8% e risulta in linea con le previsioni normative e con la presente CTU;
B. la correttezza della metodologia di calcolo degli interessi utilizzata dal creditore: nel complesso la metodologia utilizzata appare complessivamente coerente rispetto agli assunti posti a base delle elaborazioni;
C. eventualmente, determini le somme effettivamente dovute dal ricorrente a titolo di interessi: i calcoli effettuati sulla base delle previsioni normative, degli atti di causa e delle informazioni assunte evidenziano una lieve differenza rispetto a quanto richiesto dal convenuto, riferibile essenzialmente al computo dei giorni: 980 calcolati da questo CTU contro 981 calcolati dal creditore. Più in dettaglio la differenza si ravvisa nel periodo iniziale (dal 23/01/2017 al 30/06/2017) in cui il convenuto computa 159 gg. contro i 158 gg. di questo CTU. La sommatoria degli interessi calcolati dal creditore è pari € 10.061,60 contro
€10.051,33 ricalcolati da questo CTU, al lordo degli acconti e delle spese legali. Per cui il Credito della risulta essere così composto: Controparte_1
• Sorte capitale: € 46.795,22
• Interessi moratori: + € 10.051,33
• Acconti pagati: - € 3.031,49
• Credito: € 53.815,06 (sorte capitale + interessi residui)”.
2 All'udienza del 25.11.2022 sulla base delle osservazioni formulate dalle parti alla consulenza tecnica, il Giudice disponeva il richiamo del c.t.u. ai fine di rispondere ai rilievi formulati dalle parti e rinviava all'udienza del 30.06.2023. Dopo plurimi rinvii, mutato il Giudice, all'udienza del 10.5.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e discutevano la causa che veniva avviata alla fase decisoria e veniva decisa in data odierna 10.7.2025. L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. Con riferimento alla eccezione di nullità dell'atto di precetto per mancanza della procura alle liti si osserva quanto segue. L'atto di precetto costituisce un'intimazione stragiudiziale ad adempiere;
la natura stragiudiziale del precetto implica che lo stesso può essere sottoscritto personalmente dalla parte o da un suo procuratore ad negotia (che sarà un rappresentante sostanziale anche laddove sia un Avvocato); fermo l'ulteriore rilievo che la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte, sicché detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito La c.t.u. contabile (“la metodologia utilizzata appare complessivamente coerente rispetto agli assunti posti a base delle elaborazioni”; e che “i calcoli effettuati sulla base delle previsioni normative, degli atti di causa e delle informazioni assunte evidenziano una lieve differenza rispetto a quanto richiesto dal convenuto, riferibile essenzialmente al computo dei giorni: 980 calcolati da questo CTU contro 981 calcolati dal creditore. Più in dettaglio la differenza si ravvisa nel periodo iniziale (dal 23/01/2017 al 30/06/2017) in cui il convenuto computa 159 gg. contro i 158 gg. di questo CTU. La sommatoria degli interessi calcolati dal creditore è pari € 10.061,60 contro
€10.051,33 ricalcolati da questo CTU, al lordo degli acconti e delle spese legali. Per cui il Credito della risulta essere così composto: Controparte_1
Sorte capitale: € 46.795,22, Interessi moratori: + € 10.051,33, Acconti pagati: - € 3.031,49, Credito: € 53.815,06”) ha confermato la corretta determinazione della somma dovuta all'opposto in forza del titolo esecutivo fondante il precetto impugnato dall'odierna parte opponente;
ogni altra contestazione sul merito del credito e, quindi, sul titolo esecutivo è irricevibile nella presente sede in cui il perimetro della cognizione è circoscritto alla verifica del diritto della parte intimante il precetto opposto ad agire esecutivamente in forza del titolo esecutivo azionato. Lo scrivente giudica che non vi siano elementi per discostarsi dalle determinazioni alle quali è giunto il consulente tecnico d'ufficio; la consulenza ha risposto, infatti, esaustivamente ai quesiti posti dal Giudice. Alla luce della consulenza tecnica espletata, la doglianza relativa alla indeterminatezza delle somme precettate e all'applicazione del tasso usurario, deve ritenersi infondata nel merito. Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a integralmente a carico della parte opponente nella misura determinata in dispositivo secondo
3 i parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento (indeterminabile complessità bassa), con il dimezzamento imposto dall'ammissione di parte opposta al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
spese di c.t.u. liquidate in atti (il 16.12.2022) a carico di parte opponente
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 5620/2019 R.G.A.C. promossa dal dott. nato a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, Via Natoli n.61 presso lo studio dell'avv. Carlo Filippo Zappalà (C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (parte C.F._3 opponente), contro “ (P. Iva ) con sede Controparte_2 P.IVA_1 legale in Catania (CT) alla Via Como n.4, in persona del titolare (C.F.: Controparte_1
) elettivamente domiciliato in Catania alla Via Bologna n. 7 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Daniele Salvatore Maniscalco (C.F.: ) che lo C.F._4 rappresenta e difende giusta procura in atti (parte opposta), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 1.904,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 17.5.
%, oltre IVA e CPA da versarsi in favore dell'Erario; spese di c.t.u. liquidate in atti a carico di parte opponente. Così deciso in Messina, il 10.07.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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