Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1786/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Parte_1
Ciccone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palma Campania, via S. Carbone n. 27;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
1. Con ricorso depositato in data 12.03.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva:
- che, con comunicazione , l' aveva richiesto la restituzione della somma complessiva di € CP_1
10.814,79, a titolo di indebito sulla pensione di invalidità cat. INVCIV n. 07428728 di cui era titolare dall'11/2000;
- che, con sentenza n. 1802/2023, il Tribunale di Nola aveva accertato l'illegittimità dell'indebito;
- che, nelle more del predetto giudizio, l' aveva liquidato l'indennità di accompagnamento CP_1 con decorrenza dal 0 8 2019 e con prospetto di liquidazione del 08.09.2021, l' aveva calcolato CP_1 gli arretrati spettanti fino al 30.09.2021, per una somma complessiva di € 13.013,74;
- che, dal prospetto di liquidazione, era tuttavia emerso che dall'importo spettante a titolo di arretrati era stata trattenuta la somma di € 10.814,79 a compensazione dell'indebito di cui al provvedimento del 06.09.2021.
Deducendo l'illegittimità delle somme trattenute dall' sugli arretrati dell'indennità di CP_1 accompagnamento, in ragione dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità dell'indebito, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “… b) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che l'istante ha diritto ad ottenere il rimborso della somma illegittimamente trattenuta sugli arretrati di indennità di accompagnamento, cosi come in premessa;
c) condannare l' al pagamento in favore CP_1 dell'istante della somma di euro 10.814,79, oltre interessi legali”, con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, dando atto che CP_1
“L'Ufficio competente ha provveduto a restituzione di quanto trattenuto per compensazione, erogando, con data valuta 05.07.2024, l'importo di euro 10.814,79”. Concludeva, pertanto, per la richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta per l'odierna udienza, confermava l'avvenuta restituzione delle somme di cui è causa, ma solo a seguito della notifica del ricorso;
concludeva, pertanto, per la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In considerazione dell'avvenuto riconoscimento del diritto in via amministrativa e dell'avvenuta restituzione nelle more del giudizio delle somme di cui è causa – come comprovato dalla documentazione versata in atti – va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale. Nel caso in esame è pacifico che l'ente titolare del credito abbia proceduto a restituire le somme indebitamente trattenute, come rilevato nelle memorie depositate dalle parti in corso di causa, riconoscendo integralmente le ragioni di controparte.
Tuttavia, tenuto conto che la restituzione delle somme indebitamente trattenute sulla prestazione assistenziale del ricorrente è avvenuta, sì dopo la notifica del ricorso, ma prima della celebrazione della prima udienza, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo;
la restante parte - da liquidarsi come in dispositivo tenendo conto, in ragione della bassa complessità della lite, dei parametri minimi – va integralmente poste a carico dell' con distrazione ex art. CP_1
93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte che si liquida in complessivi € 800,00, oltre IVA e CPA se e dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 19/02/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno