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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/05/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3357/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3357/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 17/06/1996;
e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/09/1986; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. MONDINO
LUCA (c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in C.F._3
atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto: CP_1
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in FOSSANO (CN) il 13/05/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2016;
- che dal matrimonio è nato il figlio , nato ad [...] il Persona_1
28/02/2017;
- che da tempo la convivenza tra i coniugi è diventata intollerabile e gli esponenti, separati di fatto da alcuni mesi, intendono ora congiuntamente richiedere direttamente il divorzio, come previsto dall'art. 114 della Legge n.
70/2003 (di riforma del diritto di famiglia del Marocco, c.d. , in Per_2
vigore in Marocco, della quale della quale entrambi sono cittadini.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“collocazione del minore presso la madre, attualmente Persona_1
residente in [...]; in accordo tra i genitori la residenza del minore potrà essere liberamente variata dalla madre nell'ambito Persona_1
del Nord Italia;
tenuto conto della distanza tra la residenza/dimora paterna e la residenza del minore viene stabilito che la madre avrà l'affido esclusivo del minore
Persona_1
le Parti accordano che il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario alla madre per il figlio la somma di € 250,00 (euro Persona_1
duecentocinquanta/00) mensili entro il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie per il minore saranno da suddividersi Persona_1
nella misura del 50% per ciascun genitore;
i Ricorrenti richiamano espressamente per la loro qualificazione e rendicontazione il Protocollo del
Tribunale di Torino;
per quanto riguarda i diritti di visita paterni, si richiama il piano genitoriale allegato”;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno
2 confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico
Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda congiunta di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente, occorre rilevare che sussiste la giurisdizione italiana e, in particolare, del Tribunale di Cuneo a decidere la presente vertenza, dal momento che, come previsto dall'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003 - le cui disposizioni trovano applicazione indipendentemente dalla cittadinanza europea delle parti e prevalgono sulle norme di diritto internazionale privato (così, sul punto, sentenza Corte di Giustizia Europea 29/11/2007 caso in Persona_3
senso conforme Tribunale Modena, sentenza 6 giugno 2022 n. 720) - sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie i coniugi risultano essere residenti nel territorio italiano e, rispettivamente, in NO (Cn) alla Via Centallo, n. 241 mentre Parte_1
in AN DO (Ss), . Controparte_1 Controparte_2
In punto legge applicabile va, poi, evidenziato come debba trovare applicazione il
Regolamento UE n. 1259/2010, stante il carattere universale sancito nell'art. 4 di tale testo normativo, per effetto del quale le norme uniformi in materia di conflitto di leggi individuate nel regolamento conducono all'applicazione della legge di uno stato anche non membro dell'Unione Europea;
come è noto, il regolamento n.
1259/2010 valorizza all'art. 5 il criterio della volontà dei coniugi che possono scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione, limitando tale scelta alle leggi con cui il matrimonio presenta uno stretto legame (legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo oppure legge dello Stato dell'ultima residenza abituale del coniugi se uno dei coniugi ancora vi risiede al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge del foro).
3 Ebbene, nella fattispecie che ci vede impegnati, entrambe le parti hanno chiesto con il deposito dell'atto introduttivo che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio, instando espressamente per l'applicazione della legge marocchina
(legge dello Stato di cui entrambe le parti sono cittadini), non essendo previsto, secondo le regole dettate dalla legislazione italiana, il divorzio diretto senza preventivo provvedimento di separazione;
occorre, inoltre, rilevare che, su foglio separato depositato unitamente al predetto atto introduttivo, è apposta la procura alle liti con sottoscrizione delle parti autenticata dal difensore.
Deve, conseguentemente, ritenersi che l'atto introduttivo del presente giudizio, sottoscritto dalle parti e autenticato dall'avvocato, soddisfi i requisiti della forma scritta e della data certa richiesta dall'art. 7 del citato Regolamento.
Ne deriva che, nel caso di specie, sia applicabile la legge marocchina sul divorzio.
Al riguardo, occorre osservare che, ai sensi della legge del Marocco (cfr. artt. 114
e ss. della legge n. 70 del 2003), il divorzio è ammesso, tra l'altro, su richiesta di entrambe le parti (requisito quest'ultimo che, nel caso di specie, può ritenersi soddisfatto dall'atto introduttivo del presente giudizio); inoltre, l'applicazione di tale legge non contrasta con l'ordine pubblico italiano dal momento che dall'esame degli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto atteso l'irrimediabile fallimento della vita coniugale in dipendenza della impossibilità di mantenimento o ripresa della comunione coniugale, unico inderogabile presupposto per il divorzio desumibile dalla legge italiana 898/1970 (cfr. Cass. 2006 n. 16978).
Il Collegio valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Collegio, in definitiva, prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata il [...] a [...], e
[...] CP_1
nato il [...] MAROCCO, celebrato in FOSSANO (CN) il
[...]
13/05/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2016;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di FOSSANO (CN) perché provveda alle annotazioni
e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3357/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 17/06/1996;
e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/09/1986; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. MONDINO
LUCA (c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in C.F._3
atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto: CP_1
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in FOSSANO (CN) il 13/05/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2016;
- che dal matrimonio è nato il figlio , nato ad [...] il Persona_1
28/02/2017;
- che da tempo la convivenza tra i coniugi è diventata intollerabile e gli esponenti, separati di fatto da alcuni mesi, intendono ora congiuntamente richiedere direttamente il divorzio, come previsto dall'art. 114 della Legge n.
70/2003 (di riforma del diritto di famiglia del Marocco, c.d. , in Per_2
vigore in Marocco, della quale della quale entrambi sono cittadini.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“collocazione del minore presso la madre, attualmente Persona_1
residente in [...]; in accordo tra i genitori la residenza del minore potrà essere liberamente variata dalla madre nell'ambito Persona_1
del Nord Italia;
tenuto conto della distanza tra la residenza/dimora paterna e la residenza del minore viene stabilito che la madre avrà l'affido esclusivo del minore
Persona_1
le Parti accordano che il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario alla madre per il figlio la somma di € 250,00 (euro Persona_1
duecentocinquanta/00) mensili entro il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie per il minore saranno da suddividersi Persona_1
nella misura del 50% per ciascun genitore;
i Ricorrenti richiamano espressamente per la loro qualificazione e rendicontazione il Protocollo del
Tribunale di Torino;
per quanto riguarda i diritti di visita paterni, si richiama il piano genitoriale allegato”;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno
2 confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico
Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda congiunta di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente, occorre rilevare che sussiste la giurisdizione italiana e, in particolare, del Tribunale di Cuneo a decidere la presente vertenza, dal momento che, come previsto dall'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003 - le cui disposizioni trovano applicazione indipendentemente dalla cittadinanza europea delle parti e prevalgono sulle norme di diritto internazionale privato (così, sul punto, sentenza Corte di Giustizia Europea 29/11/2007 caso in Persona_3
senso conforme Tribunale Modena, sentenza 6 giugno 2022 n. 720) - sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie i coniugi risultano essere residenti nel territorio italiano e, rispettivamente, in NO (Cn) alla Via Centallo, n. 241 mentre Parte_1
in AN DO (Ss), . Controparte_1 Controparte_2
In punto legge applicabile va, poi, evidenziato come debba trovare applicazione il
Regolamento UE n. 1259/2010, stante il carattere universale sancito nell'art. 4 di tale testo normativo, per effetto del quale le norme uniformi in materia di conflitto di leggi individuate nel regolamento conducono all'applicazione della legge di uno stato anche non membro dell'Unione Europea;
come è noto, il regolamento n.
1259/2010 valorizza all'art. 5 il criterio della volontà dei coniugi che possono scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione, limitando tale scelta alle leggi con cui il matrimonio presenta uno stretto legame (legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo oppure legge dello Stato dell'ultima residenza abituale del coniugi se uno dei coniugi ancora vi risiede al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge del foro).
3 Ebbene, nella fattispecie che ci vede impegnati, entrambe le parti hanno chiesto con il deposito dell'atto introduttivo che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio, instando espressamente per l'applicazione della legge marocchina
(legge dello Stato di cui entrambe le parti sono cittadini), non essendo previsto, secondo le regole dettate dalla legislazione italiana, il divorzio diretto senza preventivo provvedimento di separazione;
occorre, inoltre, rilevare che, su foglio separato depositato unitamente al predetto atto introduttivo, è apposta la procura alle liti con sottoscrizione delle parti autenticata dal difensore.
Deve, conseguentemente, ritenersi che l'atto introduttivo del presente giudizio, sottoscritto dalle parti e autenticato dall'avvocato, soddisfi i requisiti della forma scritta e della data certa richiesta dall'art. 7 del citato Regolamento.
Ne deriva che, nel caso di specie, sia applicabile la legge marocchina sul divorzio.
Al riguardo, occorre osservare che, ai sensi della legge del Marocco (cfr. artt. 114
e ss. della legge n. 70 del 2003), il divorzio è ammesso, tra l'altro, su richiesta di entrambe le parti (requisito quest'ultimo che, nel caso di specie, può ritenersi soddisfatto dall'atto introduttivo del presente giudizio); inoltre, l'applicazione di tale legge non contrasta con l'ordine pubblico italiano dal momento che dall'esame degli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto atteso l'irrimediabile fallimento della vita coniugale in dipendenza della impossibilità di mantenimento o ripresa della comunione coniugale, unico inderogabile presupposto per il divorzio desumibile dalla legge italiana 898/1970 (cfr. Cass. 2006 n. 16978).
Il Collegio valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Collegio, in definitiva, prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata il [...] a [...], e
[...] CP_1
nato il [...] MAROCCO, celebrato in FOSSANO (CN) il
[...]
13/05/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2016;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di FOSSANO (CN) perché provveda alle annotazioni
e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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