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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/07/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Giuliana Melandri Consigliera
Paolo Viarengo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 295 e 297 del 2024 R.G.L. promosse da:
, , , ONroparte_1 CP_2 ONroparte_3 CP_4
, , , ONroparte_5 ONroparte_6 CP_7 [...]
CP_1
, , , CP_8 CP_9 CP_10 ONroparte_11
, , , ,
[...] ONroparte_13 CP_14 ONroparte_15 CP_16
, ,
[...] ONroparte_17 CP_18 ONroparte_19 CP_20
, , , ,
[...] CP_21 CP_22 ONroparte_23 CP_24
, ,
[...] ONroparte_25 ONroparte_26 Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv.to Claudio Lalli, per procura in atti appellanti
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca ONroparte_27
Cei, Dorino Tamagnini e Benedetta Piccini per procura in atti appellata
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da ricorsi in appello depositati il 16.10.2024
Per l'appellata: come da note depositate il 24.6.2025. FATTI DI CAUSA
Con distinti ricorsi l' ha proposto ONroparte_27 opposizione ad atti di precetto, ottenuti da propri dipendenti, il cui titolo esecutivo era costituito dalla Sentenza n. 36/2022 di questa Corte, atti di ON precetto con cui era stato intimato alla stessa il pagamento della somma costituita dai contributi previdenziali, ritenuti indebitamente ON trattenuti, sul premio di risultato pagato dall' in esecuzione della predetta sentenza.
La ricorrente ha sostenuto l'inesistenza di un titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione, l'assenza dell'inadempimento e/o del fatto imputabile al datore di lavoro e l'inapplicabilità della “pena privata” di cui all'art. 23 CP_2 della legge n. 218 del 1952, per difetto dei presupposti ed avendo l' accettato il pagamento contributivo.
I ricorsi sono stati riuniti in due distinti giudizi innanzi al Tribunale di
Massa.
I resistenti si sono costituiti nei rispettivi due giudizi, chiedendo il rigetto dei ricorsi in opposizione.
Con sentenze n. 182 e 183 del 2024, il Tribunale di Massa ha accolto il ricorso ed annullato i “precetti opposti perché gli importi pretesi non sono dovuti”, compensando le spese del giudizio.
Hanno proposto due identici appelli, avverso le due predette sentenze, i ON dipendenti dell' appelli poi riuniti da questa Corte. ON L si è costituita in entrambi i giudizi di appello ed in via preliminare ha chiesto un differimento della trattazione, in attesa della Sentenza della
Corte di Cassazione, essendosi già svolta la relativa camera di consiglio, ON giudizio nel quale la stessa ha chiesto la cassazione della citata pronuncia resa da questa Corte n. 36/2022.
Nel merito, l'appellata ha chiesto di respingere l'appello.
Questa Corte ha accolto la richiesta di rinvio formulata dall'appellata, in attesa della decisione della Corte di Cassazione, decisione poi intervenuta, con ordinanza n. 11726 del 2025, depositata agli atti dalle parti.
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La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio in data
1.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Giudice di primo grado, in entrambe le due sentenze appellate, ha accolto ON le opposizioni dell' agli atti di precetto, ritenendo non applicabile al caso in esame la previsione di cui all'art. 23 comma 2 della legge n.
218/1952, in quanto nel rapporto tra dipendente e datore di lavoro, in considerazione della natura di “pena privata” della stessa previsione, si deve valorizzare la buona fede del datore di lavoro, di conseguenza non dovendosi escludere in questo caso la rivalsa del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti.
Nell'appello si richiama il disposto di cui all'art. 23 comma 2 della legge n.
218/1952, ritenendo che, sulla base dello stesso, se il datore di lavoro versa regolarmente il dovuto al lavoratore, trattiene in busta paga la “quota di CP_2 contributi” a suo carico e li versa all' , ma se, invece, il datore di lavoro paga quanto dovuto al lavoratore in ritardo e quindi non provvede al pagamento dei contributi nel termine di legge, non può più trattenere i contributi e li deve versare direttamente al lavoratore, quindi il lavoratore ha diritto di non vedersi trattenere la quota di contributi a suo carico se riceve
“in ritardo” le somme dovute per il suo lavoro.
Secondo gli appellanti, l'eventuale esistenza di un contrasto giurisprudenziale non potrebbe comunque concretizzare, come invece ritenuto dal Giudice di primo grado, quel principio generale che “esclude” la responsabilità del debitore soltanto nel caso di impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile allo stesso debitore.
I precedenti richiamati a questo fine dal Giudice di primo grado, sottolineano gli appellanti, riguardano istituti contrattuali ove si discuteva se vi fosse o meno un obbligo contributivo, cioè casi in cui la “buona fede” era sull'obbligo di sottoporre a contribuzione o meno specifici emolumenti, ma
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in questo caso l'obbligo di versare i contributi non è in discussione, essendosi solo discusso sul corretto pagamento del “premio di risultato”.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Si ritiene innanzitutto di dover precisare che la Corte di Cassazione, con la già citata ordinanza n. 11726 del 2025, nel decidere sui ricorsi per cassazione, presentati dalle odierne parti del giudizio, in ordine alla sentenza di questa Corte n. 36 del 2022 e della cui esecuzione si discute in questo giudizio, ha accolto solo il motivo di ricorso relativo al “cumulo” tra interessi e rivalutazione, per il resto confermando la stessa decisione, quindi anche il merito relativo a quanto dovuto agli attuali appellanti a titolo di
“retribuzione di risultato”, voce retributiva a cui sono connessi i contributi ON previdenziali oggetto dall'atto di precetto, opposto dall' ON Come detto, con tali atti di precetto era stato intimato alla stessa il pagamento della somma costituita dai contributi previdenziali, ritenuti ON indebitamente trattenuti, sul premio di risultato pagato dall' in esecuzione della predetta sentenza di questa Corte.
In giudizio si discute dell'applicazione degli articoli 19 e 23 della legge n.
218 del 1952.
L'art. 19 prevede “Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”.
L'art. 23 prevede “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta ….”.
Sull'interpretazione di tali norme, si riscontra una consolidata giurisprudenza di legittimità, come anche già correttamente richiamata in
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primo grado.
Si possono richiamare alcune decisioni, della Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione, anche successivamente confermate.
La sentenza n. 18027 del 2014 “Il motivo appare infondato in quanto non sussistono le denunciate violazioni di legge alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “In tema di contributi previdenziali il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato ai sensi dell'art. 23 della legge n.
218/1952, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo e ciò anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia conseguenza della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non potendosi ravvisare, in tale situazione, una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile al datore di lavoro” (cass. n. 6448/2009; cfr anche cass. n. 3782/2008 e da ultimo cass. n. 15349/2012; cass. n.
23181/2013). La disposizione di cui all'art. 23 prevale su quella di cui all'art. 2155 c.c. trattandosi di una disciplina a carattere speciale che regola in specifico la questione del diritto di rivalsa del datore di lavoro in caso di tardivo adempimento.”
La sentenza n. 18044 del 2015 “… il giudice del merito non ha fatto altro che applicare un principio sovente affermato da questa Corte secondo cui:
“L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art.
19 della legge 4 aprile 1952, n. 218)….”
L'ordinanza n. 18897 del 2019 “… la sentenza impugnata … è conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, solo se il datore di lavoro
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corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi << il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò, parte della retribuzione a lui spettante>> (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass.
18044/2015 e Cass. 19790/2011); … è stato precisato anche che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 22379/2015) ….” ON Nel caso in esame è pacifico che l' quale datrice di lavoro degli appellanti, non ha corrisposto tempestivamente il “credito retributivo”, cioè la “retribuzione di risultato” e quindi neanche i connessi contributi ON previdenziali oggetto dall'atto di precetto, opposto dall'
In particolare, come dall'ultimo richiamato passaggio dell'ordinanza n.
18897 del 2019 della Suprema Corte, non ha corrisposto ai lavoratori quanto dovuto alla “data … in cui il diritto stesso è maturato”, ma solo dopo la
“data della pronuncia”, cioè la sentenza di questa Corte n. 36 del 2022, che ha accertato “il diritto alle differenze retributive”.
Di conseguenza, ai sensi dell'inequivoca previsione di cui all'art. 23 della ON legge n. 218/1952, l' quale datore di lavoro, “è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta” e, come da richiamato principio, di conseguenza “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che ON diviene perciò, parte della retribuzione a lui spettante”, quindi l' deve pagare ai suoi dipendenti anche le somme di cui agli atti di precetto.
D'altra parte, non si può certo ritenere che ricorra l'unica ipotesi prevista dalla richiamata giurisprudenza per poter derogare a questo obbligo di
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legge, cioè “una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile al datore di lavoro”. ON L non ha pagato la “retribuzione di risultato” e quindi non ha versato i connessi contributi previdenziali, per una propria libera scelta, ritenendo di dover dare una particolare interpretazione della disciplina in materia, interpretazione che è stata ritenuta errata dalla citata sentenza di questa
Corte n. 36 del 2022, tra l'altro, nel frattempo, divenuta anche definitiva.
Come anche giustamente osservato dalla difesa degli appellanti, l'eventuale esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla predetta interpretazione, non potrebbe certo considerarsi rientrante, come pretende invece l'appellata, nella predetta deroga, non essendo sicuramente un caso di “impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile al datore di lavoro”.
L'appellata, quale datore di lavoro, poteva sicuramente, anzi doveva secondo l'accertamento giudiziale definitivo citato, garantire ai lavoratori la propria doverosa “prestazione” consistente nel pagare tutte le voci retributive previste per gli stessi dipendenti e quindi versare i relativi contributi. ON Tutte le opposizioni agli atti di precetto, presentate dall' devono quindi essere respinte.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata l'assenza della fase istruttoria in entrambi i gradi di giudizio e potendosi in particolare scendere sotto i valori medi per l'agevole definizione della causa, causa inerente una unica questione di diritto, riguardante “più soggetti”, ma tutti
“aventi la stessa posizione processuale”.
Infine, questa Corte non ritiene che sussistano i presupposti per qualificare come “temeraria l'opposizione” agli atti di precetto e per “trasmettere la sentenza alla Competente Procura ONabile della Corte dei ONi
Regionale”, come richiesto dagli appellanti.
La temerarietà non può essere confusa con l'infondatezza delle opposizioni,
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tra l'altro accolte in primo grado, ed in ogni caso negli stessi ricorsi dell'odierna appellata non pare rinvenirsi un contegno finalizzato all'abusivo utilizzo dello strumento processuale, non ravvisandosi quella
“mala fede” o “colpa grave” che sono invece indispensabili per l'integrazione della fattispecie di illecito di cui all'art. 96 c.p.c..
Del resto, la decisione di primo grado si fonda su una motivazione molto articolata, per quanto non condivisa da questa Corte, discendente da una vicenda le cui peculiarità sono state in ogni caso ben delineate dal Giudice di primo grado, peculiarità che sono state evidentemente alla base anche ON delle decisioni dell'
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello:
1) Respinge le opposizioni agli atti di precetto, presentate dall'
[...]
ONroparte_27
2) Condanna l'appellata alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese di lite del primo grado che liquida in complessivi € 10.000,00 e delle spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre, per entrambi i gradi, a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio in data 1.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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