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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/11/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1172 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1172 del R.G. V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 24.10.2025, promosso
DA
, nata in [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] rappresentati e difesi la prima dall'Avv. GIGLI
SI ed il secondo dall'Avv. VALENTE GIUSEPPE, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Ritenuto che per l'udienza a trattazione scritta del 24/10/2025, i coniugi
[...]
e hanno depositato note congiunte con le quali Parte_1 Parte_2 hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in
Polonia l' 08/03/2008, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con Sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 16.06.2016; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici tra gli stessi pendenti;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/03/2008 da
[...]
, nata in [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
ET (TA) il 15/08/1972, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
Castellaneta dell'anno 2009, n. 15, p. II, s. C, alle condizioni indicate nelle note di udienza a trattazione scritta del 24.10.2025 e nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 20/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1172 del R.G. V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 24.10.2025, promosso
DA
, nata in [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] rappresentati e difesi la prima dall'Avv. GIGLI
SI ed il secondo dall'Avv. VALENTE GIUSEPPE, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Ritenuto che per l'udienza a trattazione scritta del 24/10/2025, i coniugi
[...]
e hanno depositato note congiunte con le quali Parte_1 Parte_2 hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in
Polonia l' 08/03/2008, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con Sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 16.06.2016; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici tra gli stessi pendenti;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/03/2008 da
[...]
, nata in [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
ET (TA) il 15/08/1972, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
Castellaneta dell'anno 2009, n. 15, p. II, s. C, alle condizioni indicate nelle note di udienza a trattazione scritta del 24.10.2025 e nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 20/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente