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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/09/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2169/2021 R.G., avente ad oggetto “Usucapione” e vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Selene Mariano, Parte_1
- Attrice - contro
(nato a [...] l'[...]), CP_1 CP_2 [...]
, (nato a [...] il [...]), CP_3 CP_1 [...]
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
rappresentati e difesi dall'Avv. Silvestro Lazzari,
[...]
- Convenuti - nonchè
contumace. CP_11
- Altro convenuto -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 1.03.2021, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio gli odierni convenuti, onde sentir accogliere le seguenti
[...]
conclusioni: “1) Accertare e dichiarare veri i fatti di cui in narrativa;
2) per
l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Castro (LE) via Gabriele Ciullo, n. 24, meglio
1 identificato in catasto al foglio 11, num. 112, sub 2, cat. A/04, mq. 52, per cui è causa, a favore dell'odierna attrice, per avere la stessa mantenuto il possesso di detto immobile in modo continuativo, pacifico e non interrotto da oltre vent'anni;
3) Conseguentemente, ordinare al competente ufficio della conservatoria dei pubblici registri immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione della emananda sentenza, con esonero da responsabilità e la relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
4)
Compensare le spese di lite ove non esperita, resistenza alla domanda, condannare i convenuti in caso opposto.”.
L'attrice deduceva di essere comproprietaria, unitamente agli odierni convenuti, dell'immobile indiviso sito nel Comune di Castro (Le) alla Via Gabriele
Ciullo n. 16, meglio identificato in catasto al fgl. 11, num. 112, sub 2, cat. A/04, classe 3, vani 3,5, mq 65, avendone tutti acquistato la proprietà per successione dall'originaria proprietaria, deceduta il 5.04.1997 (cfr. doc. Persona_1 in atti).
In particolare, asseriva di godere e possedere, uti Parte_1 dominus, da oltre vent'anni e, più precisamente dal 5.04.1997, comportandosi nei confronti di chiunque come l'unica e sola proprietaria, l'immobile in questione e ciò, quindi, anche e soprattutto sulla quota di 15/18 di comproprietà degli altri comproprietari.
L'attrice, inoltre, assumeva che, sin dal giorno dopo la morte della madre, aveva comunicato agli odierni convenuti la sua espressa volontà di detenere l'intera proprietà dell'immobile, intendendo con ciò escluderli definitivamente dal godimento del loro diritto di comproprietà. Aggiungeva, quindi, che gli odierni convenuti si disinteressavano del bene in questione, astenendosi da qualsivoglia atto di godimento e/o gestione e/o disposizione dell'abitazione, non contribuendo in alcun modo alle spese di gestione e manutenzione del bene, sia ordinarie che straordinarie.
deduceva, altresì, di aver provveduto, dopo il decesso Parte_1
della madre, anche alla sostituzione delle serrature delle porte d'accesso all'immobile, mantenendone esclusivamente la disponibilità materiale.
2 Stante la mancata contestazione da parte degli altri comproprietari,
l'odierna attrice adiva codesto Tribunale al fine di sentir riconoscere, in suo favore,
l'avvenuto acquisto, ex art. 1158 c.c., dell'immobile per cui è causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.09.2021 si costituivano (nato a [...] l'[...]), , CP_1 CP_2 [...]
, (nato a [...] il [...]), , CP_3 CP_1 Controparte_4
, , Controparte_12 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e i quali, previa integrale contestazione e Controparte_9 CP_10
impugnazione della domanda attorea, ne chiedevano il rigetto con conseguente condanna alle spese dell'attrice.
In particolare, i convenuti costituiti assumevano che, a seguito della morte della loro madre, già comproprietari unitamente alla madre Persona_1
per successione del padre , deceduto l'1.03.1995, senza rinunciare mai CP_1
alla proprietà, avevano concesso all'attrice, sorella nubile e non disponente di altra abitazione, di continuare ad abitare la casa famigliare a mò di comodato d'uso gratuito;
cosicchè, secondo siffatto tacito accordo, i fratelli comproprietari si sono sempre “interessati” del bene de quo, partecipando alla gestione della cosa comune, in ossequio al patto raggiunto di non dividere la proprietà almeno fino al permanere delle necessità abitative di . Parte_1
Inoltre, i convenuti deducevano di aver avuto sempre libero accesso alla casa paterna, anche senza necessità di bussare o avvisare Parte_1 giacchè la porta di ingresso veniva chiusa e chiave solo nelle ore notturne.
Aggiungevano che, in data 18.5.2005, i sigg.ri RS
(coniuge ora anch'essa deceduta), e CP_1 CP_3 CP_2
(figli), a seguito della morte del sig. , fratello dell'odierna attrice, Persona_3 avevano presentato regolare denuncia di successione, comprendente tra l'altro la quota proprietaria del dante causa.
Pertanto, sul presupposto che il godimento in comodato della cosa comune, esercitato dall'odierna attrice con l'accordo bonario degli altri compossessori, sebbene non trasfuso in un atto formale, non possa costituire manifestazione del proprio “dominio esclusivo” sul bene ereditato, i convenuti si opponevano alla domanda attorea chiedendone il rigetto.
3 All'udienza del 22.09.2021 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
CP_11
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale,
l'interrogatorio formale delle parti (fatta eccezione per ) e la Controparte_7 prova testimoniale.
Quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni e a seguito di trattazione scritta, si perveniva alla definizione del giudizio.
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da può essere accolta per i Parte_1 seguenti motivi.
Appare opportuno, in primis, richiamare le risultanze delle prove orali in atti.
L'attrice, in sede di interpello, ha confermato la versione dei fatti per come già esposta sin dall'atto introduttivo del giudizio, ribadendo di aver continuato, anche dopo la morte della madre, ad abitare nella casa di famiglia dov'era nata, in quanto non aveva altra abitazione dove andare a vivere. Quindi, ha aggiunto: “Sono consapevole che la casa è di proprietà di tutti i figli, ma non si sono mai fatti vedere.”.
I convenuti , , CP_2 CP_10 Controparte_8 CP_9
hanno univocamente dichiarato che: l'odierna attrice abita
[...]
nell'immobile per cui è causa sin da quando è nata;
che tutti i fratelli ed i nipoti della , sino al 2005, avevano sempre avuto libero accesso al predetto Pt_1
immobile, pur precisando che essi, personalmente, non possedevano copia delle chiavi;
la si era sempre rivolta ai fratelli ed ai nipoti per i lavori anche di Pt_1
piccola manutenzione ordinaria;
le utenze e le tasse legate all'uso della casa erano sempre state pagate esclusivamente dall'attrice, mentre le tasse collegate alla proprietà erano state pagate da tutti i comproprietari pro-quota (cfr. verb. ud.
3.05.2022).
(nato nel 1958), parimenti, ha confermato che la zia CP_1 Pt_1
abitava nell'abitazione per cui è causa sin da quando è nata ed era residente
[...] lì da sempre, da sola;
quindi, ha aggiunto che, prima che la cambiasse la Pt_1
4 serratura, le chiavi di casa e le deteneva anche suo padre, precisando, al contempo, che non vi era bisogno di avere le chiavi perché la casa era sempre aperta.
Il ha, altresì, dichiarato che suo fratello , in quanto Pt_1 CP_2
geometra, si era interessato dell'immobile in ogni occasione di interventi tecnici sullo stesso;
ha confermato che l'odierna attrice ha sempre pagato le utenze e le spese legate all'utilizzo della casa, mentre le tasse relative alla proprietà venivano corrisposte pro quota da tutti i comproprietari (cfr. verb. ud. 7.07.2022).
ha sostanzialmente confermato le predette circostanze, CP_3
precisando di aver acconsentito che la continuasse ad abitare Parte_1 nella casa natia per una questione di rispetto, senza chiederle di corrispondere alcun canone di affitto;
quindi, ha aggiunto di aver eseguito per conto della zia alcuni lavori di manutenzione in qualità di serramentista (cfr. verb. Parte_1
ud. 7.07.2022).
Il convenuto (nato nel 1969) ha dichiarato che le chiavi CP_1 dell'immobile in questione erano detenute, oltre che dall'attrice, anche da suo padre, e dalla zia Persona_4 Pt_1
Dichiarazioni sostanzialmente conformi sono state rese dal convenuto
. Controparte_4
Il convenuto ha dichiarato che le chiavi dell'immobile sono CP_11
sempre state possedute dalla signora e, ad oggi, anche da sua Parte_1
figlia; ha, inoltre, riferito che il campanello alla porta d'ingresso esiste da almeno trent'anni, quando era ancora viva sua madre.
Ha, quindi, confermato che da quando è morta la madre della casa si è occupata sua sorella da sola e, anche se chiedeva consigli ai fratelli, provvedeva autonomamente dal punto di vista economico. A tutt'oggi, l'odierna attrice continua a pagare utenze e tasse. ha dichiarato, inoltre, che la gli aveva riferito CP_11 Pt_1
personalmente di aver provveduto ad effettuare alcuni lavori di manutenzione sull'immobile in questione, senza però mai chiedergli di partecipare alle spese (cfr. verb. 7.07.2022).
Il teste , indifferente, ha dichiarato quanto segue: “… Testimone_1
ricordo che ad (inizio) lavori e durante il prosieguo quotidianamente venivano i
5 parenti della Signora per accertarsi della corretta esecuzione. In Pt_1
particolare, posso dire di conoscere personalmente il geometra , CP_2 nonché collega. Ricordo che mi riferiva di essere interessato CP_2
personalmente alla questione, poiché anche lui comproprietario.” (cfr. verb. ud.
11.01.2023).
La teste nipote dell'attrice, ha confermato che Testimone_2 [...]
possiede ininterrottamente l'immobile per cui è causa sin dal 1997, Parte_1 ovvero dal decesso della di lei madre;
ha aggiunto che suo padre, CP_11
(convenuto nel presente giudizio), non possiede le chiavi del predetto immobile, tanto è vero che quando i fratelli andavano a trovare la dovevano suonare il Pt_1
campanello (cfr. verb. ud. 11.01.2023).
Il teste , coniuge di ha dichiarato Testimone_3 Controparte_8
che corrisponde al vero che nell'anno 2013, in occasione di lavori all'immobile sovrastante, il convenuto , per la comparsa di lesioni interessanti la CP_2 casa, era intervenuto quale comproprietario dell'immobile per diffidare l'impresa esecutrice dei lavori dal compiere atti pregiudizievoli per l'abitazione in questione;
quindi, ha aggiunto che corrisponde al vero che nel 2005, in occasione dell'intervento pubblico di recupero delle mura storiche del castello, tutti i comproprietari hanno convenuto di demolire il bagnetto collocato a ridosso delle predette mura, precisando che all'epoca era anche assessore dei lavori pubblici del
(cfr. verb. ud. 15.03.2023). Controparte_13
La teste nipote dell'attrice, ha confermato che Testimone_4
abita nell'immobile per cui e causa sin da quando è nata e, dal Parte_1
1997, lo occupa in maniera piena ed esclusiva. Ha precisato che, ogniqualvolta i fratelli vanno a farle visita, per accedere devono necessariamente suonare il campanello e bussare alla porta, perché le chiavi di accesso alla casa le detiene solo Della manutenzione e di qualsiasi altra necessità Parte_1
dell'immobile se n'è sempre occupata l'odierna attrice sopportandone le relative spese, così come la stessa ha sempre pagato e paga tuttora le tasse e le utenze relative all'abitazione (cfr. verb. ud. 9.01.2024).
La teste , nipote dell'attrice, ha dichiarato che, da quando è Testimone_5
nata, ha da sempre identificato sua zia, come la “padrona” Parte_1
6 dell'immobile in questione, con ciò intendendo che la stessa sia l'unica ad abitare lo stesso, a possederne le relative chiavi di accesso ed a provvedere a tutte le spese;
la teste ha, altresì, riferito che si era occupata a propria cura e Parte_1
spese anche della manutenzione dell'abitazione per cui è causa (cfr. verb. ud.
15.02.2024).
Il teste , indifferente, premesso di essere stato incaricato Testimone_6
dall'odierna attrice per l'installazione di un impianto di videosorveglianza presso l'immobile in questione, ha dichiarato di aver ricevuto il relativo pagamento dalla stessa, aggiungendo che nella predetta abitazione aveva visto sempre esclusivamente (cfr. verb. ud. 27.03.2024). Parte_1
Orbene, così compendiate le risultanze di prova in atti, a parere della scrivente, può ritenersi pienamente provata la domanda attorea, essendo emerso inequivocabilmente il possesso ultraventennale (dal 1997) uti dominus da parte dell'odierna attrice sull'immobile per cui è causa;
possesso che, senza dubbio alcuno, è stato esercitato da in maniera continua, interrotta, Parte_1
pacifica e pubblica.
Dalle prove orali espletate è, altresì, emerso che l'attrice ha effettuato sull'immobile de quo, a propria cura e spese, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, rivolgendosi ad alcuno dei suoi fratelli al solo fine di chiedere loro un consiglio, ma mai richiedendo una loro partecipazione alle spese.
I convenuti, dal canto loro, non hanno in alcun modo provato il loro concomitante possesso dell'immobile, né la loro partecipazione pro quota al pagamento delle tasse sulla proprietà.
Neppure la comunicazione del 21.05.2013 prodotta agli atti, a firma di
è idonea a contrastare la domanda attorea, atteso che è emerso in CP_2 sede di istruttoria che lo stesso, in qualità di geometra, era stato incaricato dall'odierna attrice, al fine di tutelare la sua proprietà.
Ancora, nessuno dei convenuti ha provato di essere o di essere stato residente presso l'abitazione in questione.
La recente sentenza Cass. 26 maggio 2022, n. 17141, su usucapione del comproprietario pro indiviso, ribadisce un orientamento consolidato della
Cassazione: “Il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il
7 bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d'esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.” (conformi Cass. n. 35067 del 29/11/2022;
Cass.n.9359 del 08/04/2021).
Infatti, giusta disposto dell'art. 1102, comma 1 c.c., l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione è legittimo, purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, pertanto il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da contrastare la volontà di altro comunista di pari utilizzo e comunque con modalità tali da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri comproprietari dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene. Ne consegue che, non costituiscono prova idonea a fondare il possesso esclusivo di parte attrice, né il documentato pagamento delle imposte e tasse relative all'immobile, né l'effettuazione delle opere di manutenzione.
Nel caso di specie, senza dubbio rilevante al fine di fornire la suddetta prova, è il cambio di serratura della porta d'accesso effettuato da Parte_1
successivamente alla morte di sua madre, impedendo agli altri coeredi di
[...]
entrare nell'immobile senza il suo consenso.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, questo giudice dichiara l'acquisto della proprietà in favore di , ex art. 1158 c.c., dell'immobile Parte_1 sito in Castro (LE) via Gabriele Ciullo, n. 24, meglio identificato in catasto al foglio 11, num. 112, sub 2, cat. A/04, mq. 52.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Accoglie la domanda attorea;
2. Per l'effetto, dichiara l'acquisto della proprietà in favore di Parte_1
, ex art. 1158 c.c., dell'immobile sito in Castro (LE) via Gabriele
[...]
Ciullo, n. 24, meglio identificato in catasto al foglio 11, num. 112, sub 2, cat. A/04, mq. 52;
3. Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce e, comunque,
a tutti i competenti Uffici di eseguire le trascrizioni, annotazioni e volture di legge, con esonero per essi da ogni responsabilità;
4. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice per la celebrazione del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.808,00, oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dell'Erario;
5. Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.
Lecce, 10 settembre 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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