Sentenza breve 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 17/03/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02238/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00850/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 850 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di SU (Ce), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ambito Territoriale di Caserta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) del Piano Educativo Individualizzato 2024-2025 approvato in revisione in data 12.02.2025 dall’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di SU (Ce) con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- -OMISSIS- su n. 29 ore di frequenza settimanali; B) gli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2024/2025, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 29 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Circolo Didattico D D SU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con ricorso, ritualmente proposto, i ricorrenti hanno impugnato, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, il Piano Educativo Individualizzato 2024-2025 approvato in revisione in data 12.02.2025 dall’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di SU (Ce) con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al loro figlio minore su n. 29 ore di frequenza settimanali. Hanno chiesto, altresì l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2024/2025, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 29 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia.
La domanda è affidata alle censure di violazione di legge anche sub specie di violazione dei principi costituzionali e di leggi internazionali, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili.
I ricorrenti, in sostanza, affermano che le ventidue ore di sostegno assegnate sono insufficienti, rispetto ad un orario scolastico di 29 ore settimanali, a garantire un efficace supporto per l’integrazione scolastica del discente. Tale decisione sarebbe priva di giustificazione e chiaramente fondata su presupposti che collidono con le effettive condizioni del minore, il quale soffre di “Disturbo dello spettro autistico, con particolare compromissione dell’area del linguaggio e difficoltà nella gestione delle frustrazioni ” e lo stesso P.E.I. riconosce la gravità della patologia sofferta dall’alunno in termini di autonomia, comunicazione, tempi di attenzione, evidenziando, in particolare, che “Nella didattica non riesce in autonomia a svolgere le consegne, ha bisogno costantemente di essere supportato e affiancato dall’insegnante … risolve semplici consegne in tutte le discipline affiancato dall’insegnante …”.
2.Le Amministrazioni intimate risultano costituite in giudizio con memoria di stile, depositando, altresì, una relazione sui fatti di causa redatta dalla dirigente scolastica.
3. In occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione, dopo che il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti della sussistenza dei requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
4. Vale premettere che la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Questo Tribunale ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sull’intera materia del sostegno scolastico sulla base di un percorso argomentativo riportato, tra le altre, nella sentenza n. 1330/2015 e nella sentenza 5668/2019, le cui considerazioni, sulla questione di giurisdizione, si intendono integralmente richiamate in questa sede.
5. Nel merito, la domanda appare fondata per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti avevano impugnato il PEI relativo all’anno scolastico 2024/2025 approvato in data 23.10.2024 nella parte in cui assegnava al minore soltanto 22 ore di sostegno a fronte di un orario scolastico curriculare di 29 ore. Come emerge dalla relazione dell’Amministrazione depositata in atti, il ricorso è stato respinto con sentenza della IV Sezione di questo T.A.R. n. 334 del 30 gennaio 2025. La sentenza si fondava, in particolare, sull’orario scolastico effettivamente osservato dal minore che, al tempo, era di sole a 21 ore, avendo costui la necessità di uscire anticipatamente dalla scuola per sottoporsi a terapie riabilitative.
Successivamente i genitori hanno chiesto la modifica del P.E.I., con attribuzione delle ore di sostegno necessarie alla copertura dell’intero orario scolastico, poiché l’alunno è attualmente in condizione di frequentare regolarmente la scuola, potendo sottoporsi alle terapie riabilitative di cui necessita in orario extrascolastico.
Il G.L.O. riunitosi in data 12.2.2025 ha revisionato il P.E.I. per l’a.s. 2024/2025 quanto alla sezione 9 stabilendo che: “Il discente può frequentare regolarmente il tempo scuola da 29 ore settimanali supportato dalla terapista di riferimento durante l’orario scolastico e svolgendo le restanti terapie in orario extrascolastico e seguito per 22 ore settimanali dalla docente di sostegno .”.
In accoglimento delle censure articolate dai ricorrenti, la previsione suddetta deve essere annullata.
Il minore è affetto da patologia dello spettro autistico, con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92 come certificato dal Centro Medico Legale INPS di Caserta.
Per costante e condivisa giurisprudenza (ex multis, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 marzo 2024, sent. n. 2099) “il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie” (ex multis, T.A.R. Molise, -OMISSIS-recante a sua volta ulteriori indicazioni giurisprudenziali; T.A.R Lazio, -OMISSIS-)”.
La previsione del P.E.I. impugnata evidenzia, alla luce dei principi sopra richiamati, i vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e di difetto di motivazione, posto che la previsione, per l’anno scolastico 2024/2025, di sole 22 ore settimanali di sostegno non è stata congruamente motivata e giustificata a fronte di un orario scolastico di 29 ore, attualmente fruibile in misura piena dal minore e della gravità della patologia dalla quale l’alunno è affetto.
Dalle valutazioni contenute nello stesso P.E.I. con riguardo alla “dimensione della sfera cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento ” emerge la necessità che il minore sia assistito in modo costante dall’insegnante di sostegno per garantire il perseguimento degli obiettivi di apprendimento. A pag. 4 del P.E.I. si legge, infatti, “l’alunno risponde in modo adeguato agli stimoli cognitivi proposti, la comprensione è per lo più adeguata, risolve semplici consegne in tutte le discipline affiancato dall’insegnante, riesce ad apprendere in maniera adeguata attraverso la ripetizione e il consolidamento degli argomenti. L’attenzione e la concentrazione è labile infatti focalizza l’attenzione per il tempo necessario ad ascoltare una richiesta o delle istruzioni per l’esecuzione di un’attività”.
Non è un caso, peraltro, che la scuola, nel P.E.I. originariamente predisposto per l’a.s. 2024/2025 - con valutazione ritenuta non irragionevole da questo T.A.R. nella sentenza n. 334/2025 – avesse assegnato un numero di ore pari a quelle di effettiva frequenza dell’allievo, garantendone l’assistenza per l’intero percorso formativo.
I ricorrenti hanno poi attestato che il minore è in condizioni di frequentare la scuola per l’intero orario scolastico. È, dunque, illogica, in un contesto qual è quello sopra delineato e tenuto conto della condizione di handicap grave in cui versa l’allievo, la scelta di non garantire la presenza dell’insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico, nella misura che lo stesso P.E.I. – nella parte in cui è descritto il profilo cognitivo e didattico del minore - delinea come necessaria per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento. Non è dimostrato in alcun modo, infatti, che il terapista di riferimento - che, sulla base della revisione del P.E.I. impugnata, dovrà assistere l’alunno nelle ore in cui non è prevista la presenza dell’insegnante di sostegno – possa garantire il perseguimento dei medesimi obiettivi, non essendo la figura professionale a ciò deputata.
Né, peraltro, risultano dal tenore complessivo del P.E.I. le motivazioni della scelta operata, tenuto conto della gravità della patologia da cui è affetto il minore.
5. Per le ragioni sopra richiamate, nel caso oggetto del presente giudizio, l’attribuzione alla parte ricorrente, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un numero ore di sostegno (22) inferiore a quello necessario a coprire l’intero orario di frequenza scolastica, pari a 29 ore) è illegittima.
6. Tanto premesso, il Collegio, ritiene necessario adottare misure ai sensi dell’art. 34 co. 1 lett. e c.p.a. al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla necessità di provvedere
all’inizio dell’anno scolastico alla redazione del PEI ed alla assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive che fossero ivi individuate; ciò in vista del conseguimento, da parte del ricorrente, “ dell’utilità ‘primaria’ specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento ”.
In tal senso, va osservato che l’art. 34 comma 1, lett. c) del c.p.a., nel precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede anche l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” e che, in base alla successiva lett. e), il giudice dispone “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza”. Le due previsioni prefigurano, quindi, un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio; ossia, all’occorrenza, quale sbocco di una tutela restitutoria, ripristinatoria ovvero di adempimento pubblicistico coattivo.
7. In conclusione, il ricorso è accolto, e, per l’effetto, da un lato, va annullata la previsione della sezione 9 del P.E.I. 2024/2025, riformulata all’esito della riunione del G.L.O. straordinario del 12.2.2025, relativa al numero di ore di sostegno attribuite, dall’altro, previo accertamento del relativo diritto in capo al minore, va condannata l’Amministrazione ad attribuire il numero di ore di sostegno sufficienti alla copertura dell’intero orario scolastico, con rapporto 1:1, anche in deroga all’organico esistente.
Occorre, inoltre, imporre all’amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza entro giorni quindici dalla sua notificazione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, il quale provvederà nei successivi trenta giorni.
Le spese per l'eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell'Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies comma 8 l n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere qui applicata.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto
a) dichiara l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nei limiti indicati nella parte motiva e, dunque, nella parte in cui hanno assegnato al minore indicato in epigrafe, per l’anno in corso, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore all’intero orario scolastico frequentato;
b) per l’effetto, accerta il diritto della parte ricorrente ad essere assistita da un insegnante di sostegno per il numero di ore di sufficienti alla copertura dell’intero orario scolastico, con rapporto 1:1, anche in deroga all’organico esistente;
c) condanna l’Amministrazione scolastica competente alla conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico sopra quantificate;
d) qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio e di avvalersi di ausiliari in possesso delle necessarie competenze per la redazione del PEI, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente sentenza;
e) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi euro 1.500,00), oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.