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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/11/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 317/2025 V.G., vertente
TRA
, n. a Lanciano il 14.11.1989 – CF , difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Valentino Sisti
E
n. a Lanciano il 08.10.1994 – CF , Parte_2 C.F._2 difesa dall'Avv. Stefania Morgione
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Omologa separazione consensuale.
FATTO
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 21.10.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 03.7.2025, del seguente preciso tenore: A) i coniugi vivranno separatamente, assumendo l'obbligo al reciproco rispetto;
B) i figli minori ed verranno affidati in maniera condivisa ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, i quali provvederanno a prendersene cura collaborando alla loro crescita ed educazione, assumendo in capo ad essi ogni responsabilità e decisione che verrà adottata sempre nel preminente interesse dei figli e secondo le loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni;
ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
C) i figli minori ed saranno collocati in via prevalente presso Per_1 Persona_2 la madre, nella casa familiare sita in Lanciano (Ch) alla Via Garibaldi Vico 11 n.7, condotta in locazione;
le spese di ordinaria amministrazione dell'abitazione saranno a carico di mentre le spese di straordinaria Parte_2 amministrazione saranno a carico del proprietario di casa;
la Signora Pt_2 provvederà entro 30 giorni alformale subentro nel contratto di locazione ed alla voltura delle utenze;
D) il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 ed la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per Per_1 Persona_2 ciascun figlio entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario (IBAN: [...]) sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata in base
[...] agli indici ISTAT;
E) l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre Parte_2
; l'assegno unico tornerà ad essere percepito al 50% tra i genitori dal
[...] momento in cui la Signora inizierà a lavorare come dipendente o in proprio Pt_2 ovvero nel caso in cui la Signora dovesse trasferirsi in abitazione ove non Pt_2 dovrà corrispondere il canone ovvero dal momento in cui la Signora Pt_2 beneficerà del reddito di inclusione o altra misura sociale equipollente;
F) per quanto riguarda le spese straordinarie per il mantenimento dei figli (spese scolastiche, sanitarie, sportive e/o ricreative e quant'altro così come da Linee Guida approvate dal CNF nel settembre 2017), i genitori parteciperanno, ciascuno, in misura del 50% alle predette spese, debitamente documentate e previa consultazione ed accordo tra previa consultazione ed accordo tra essi genitori e previa esibizione della certificazione attestante l'esborso; sul punto, si precisa che circa l'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli, fermo restando il preventivo accordo tra i genitori, ciascuno di essi sosterrà le relative spese al 50% per i partecipanti comuni ad entrambi ed al 100% per gli invitati che siano stati chiamati da una sola parte;
G) il padre vedrà e terrà con sé i figli minori ed a Parte_1 Per_1 Persona_2 week-end alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17 alla domenica sera alle ore 21,00, e durante la settimana per due pomeriggi dalle ore 17 alle ore 21, cena compresa, indicativamente il martedì ed il giovedì, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e/o di salute dei figli, nonché con i propri impegni lavorativi;
in ogni caso, i genitori, oltre alle pattuizioni di cui sopra, prevedono che il diritto di visita e frequentazione del padre con i figli, sia regolato con modalità diverse e/o più ampie rispetto a quanto sopra indicato, su accordo delle parti;
il pernottamento dei figli minori presso il padre avverrà con gradualità per i primi tempi per farli abituare;
in ogni caso dal 1 luglio 2025 i figli minori pernotteranno con il padre nei giorni e tempi sopra concordati;
H)Relativamente alla festività di Natale, i figli minori festeggeranno il 23 dicembre sempre con il padre, mentre, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 e 26 dicembre e così il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro; ciò vale anche per le festività pasquali e cioè Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro; ci sarà alternanza anche per i c.d. ponti e le altre festività non religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ferragosto, 1 novembre ecc.); i figli minori festeggeranno il proprio compleanno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
i minori trascorreranno con la madre o con il padre il giorno del loro rispettivo compleanno e così la festa della mamma e del papà. Ciò rappresentando un calendario indicativo modificabile su accordo delle parti qualora vi siano problematiche di lavoro non altrimenti risolvibili. Per quanto attiene le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli quindici giorni consecutivi o due settimane non consecutive, previo accordo con la madre, preferibilmente nel mese di luglio o agosto fatti salvi accordi di segno diverso che saranno presi tra i genitori nel rispetto delle esigenze lavorative e del periodo di ferie del padre e della madre. I) il padre potrà comunicare telefonicamente ogni giorno con i minori quando questi sono con la madre e viceversa;
J) i genitori riconoscono l'ampio diritto di visita e frequentazione in favore dei nonni materni e paterni, nonché l'ampio diritto di visita e frequentazione degli zii materni e paterni e delle famiglie di origine dei genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli;
K) i genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicare eventuali cambi di domicilio o di residenza;
L) i coniugi si concedono nulla osta reciproco alla richiesta di tutti i documenti utili per il rilascio del passaporto, consentendo reciprocamente l'inserimento dei figli nei propri passaporti;
M) i ricorrenti concordano che le detrazioni per i figli a carico saranno usufruite al 100% dal sig. per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024; Parte_1 mentre dalle dichiarazioni dei redditi del 2025 e per quelle successive ciascun genitore usufruirà delle detrazioni per i figli nella misura del 50%;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate e sopra testualmente riportate da considerarsi parte integrante della sentenza
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanciano, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio Anno 2015, n. 8, Parte I;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Angela Di Girolamo
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.10.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 317/2025 V.G., vertente
TRA
, n. a Lanciano il 14.11.1989 – CF , difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Valentino Sisti
E
n. a Lanciano il 08.10.1994 – CF , Parte_2 C.F._2 difesa dall'Avv. Stefania Morgione
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Omologa separazione consensuale.
FATTO
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 21.10.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 03.7.2025, del seguente preciso tenore: A) i coniugi vivranno separatamente, assumendo l'obbligo al reciproco rispetto;
B) i figli minori ed verranno affidati in maniera condivisa ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, i quali provvederanno a prendersene cura collaborando alla loro crescita ed educazione, assumendo in capo ad essi ogni responsabilità e decisione che verrà adottata sempre nel preminente interesse dei figli e secondo le loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni;
ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
C) i figli minori ed saranno collocati in via prevalente presso Per_1 Persona_2 la madre, nella casa familiare sita in Lanciano (Ch) alla Via Garibaldi Vico 11 n.7, condotta in locazione;
le spese di ordinaria amministrazione dell'abitazione saranno a carico di mentre le spese di straordinaria Parte_2 amministrazione saranno a carico del proprietario di casa;
la Signora Pt_2 provvederà entro 30 giorni alformale subentro nel contratto di locazione ed alla voltura delle utenze;
D) il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 ed la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per Per_1 Persona_2 ciascun figlio entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario (IBAN: [...]) sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata in base
[...] agli indici ISTAT;
E) l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre Parte_2
; l'assegno unico tornerà ad essere percepito al 50% tra i genitori dal
[...] momento in cui la Signora inizierà a lavorare come dipendente o in proprio Pt_2 ovvero nel caso in cui la Signora dovesse trasferirsi in abitazione ove non Pt_2 dovrà corrispondere il canone ovvero dal momento in cui la Signora Pt_2 beneficerà del reddito di inclusione o altra misura sociale equipollente;
F) per quanto riguarda le spese straordinarie per il mantenimento dei figli (spese scolastiche, sanitarie, sportive e/o ricreative e quant'altro così come da Linee Guida approvate dal CNF nel settembre 2017), i genitori parteciperanno, ciascuno, in misura del 50% alle predette spese, debitamente documentate e previa consultazione ed accordo tra previa consultazione ed accordo tra essi genitori e previa esibizione della certificazione attestante l'esborso; sul punto, si precisa che circa l'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli, fermo restando il preventivo accordo tra i genitori, ciascuno di essi sosterrà le relative spese al 50% per i partecipanti comuni ad entrambi ed al 100% per gli invitati che siano stati chiamati da una sola parte;
G) il padre vedrà e terrà con sé i figli minori ed a Parte_1 Per_1 Persona_2 week-end alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17 alla domenica sera alle ore 21,00, e durante la settimana per due pomeriggi dalle ore 17 alle ore 21, cena compresa, indicativamente il martedì ed il giovedì, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e/o di salute dei figli, nonché con i propri impegni lavorativi;
in ogni caso, i genitori, oltre alle pattuizioni di cui sopra, prevedono che il diritto di visita e frequentazione del padre con i figli, sia regolato con modalità diverse e/o più ampie rispetto a quanto sopra indicato, su accordo delle parti;
il pernottamento dei figli minori presso il padre avverrà con gradualità per i primi tempi per farli abituare;
in ogni caso dal 1 luglio 2025 i figli minori pernotteranno con il padre nei giorni e tempi sopra concordati;
H)Relativamente alla festività di Natale, i figli minori festeggeranno il 23 dicembre sempre con il padre, mentre, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 e 26 dicembre e così il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro; ciò vale anche per le festività pasquali e cioè Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro; ci sarà alternanza anche per i c.d. ponti e le altre festività non religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ferragosto, 1 novembre ecc.); i figli minori festeggeranno il proprio compleanno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
i minori trascorreranno con la madre o con il padre il giorno del loro rispettivo compleanno e così la festa della mamma e del papà. Ciò rappresentando un calendario indicativo modificabile su accordo delle parti qualora vi siano problematiche di lavoro non altrimenti risolvibili. Per quanto attiene le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli quindici giorni consecutivi o due settimane non consecutive, previo accordo con la madre, preferibilmente nel mese di luglio o agosto fatti salvi accordi di segno diverso che saranno presi tra i genitori nel rispetto delle esigenze lavorative e del periodo di ferie del padre e della madre. I) il padre potrà comunicare telefonicamente ogni giorno con i minori quando questi sono con la madre e viceversa;
J) i genitori riconoscono l'ampio diritto di visita e frequentazione in favore dei nonni materni e paterni, nonché l'ampio diritto di visita e frequentazione degli zii materni e paterni e delle famiglie di origine dei genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli;
K) i genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicare eventuali cambi di domicilio o di residenza;
L) i coniugi si concedono nulla osta reciproco alla richiesta di tutti i documenti utili per il rilascio del passaporto, consentendo reciprocamente l'inserimento dei figli nei propri passaporti;
M) i ricorrenti concordano che le detrazioni per i figli a carico saranno usufruite al 100% dal sig. per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024; Parte_1 mentre dalle dichiarazioni dei redditi del 2025 e per quelle successive ciascun genitore usufruirà delle detrazioni per i figli nella misura del 50%;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate e sopra testualmente riportate da considerarsi parte integrante della sentenza
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanciano, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio Anno 2015, n. 8, Parte I;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Angela Di Girolamo
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.10.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo